|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. |
Lugano 18 ottobre 2024
|
In nome |
|
||
|
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta del giudice: |
Jaques, presidente |
|
cancelliere: |
Cortese |
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 5 settembre 2024 di
|
|
RI 1
|
|
|
contro |
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, nelle diverse esecuzioni formanti il gruppo n. 6 promosse nei confronti del ricorrente da
|
|
PI 1, PI 2, PI 3, PI 4, |
ritenuto
in fatto: A. Nelle diverse esecuzioni formanti il gruppo n. 6, promosse dalla PI 1, dall’PI 2, dall’PI 3 e dall’PI 4 nei confronti di RI 1, il 27 agosto 2024 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha determinato la quota pignorabile dei redditi dell’escusso sulla base del seguente computo:
Redditi
|
Debitore |
fr. |
6'484.35 |
|
|
Totale |
fr. |
6'484.35 |
|
Minimo d’esistenza
|
Minimo base |
fr. |
1'200.00 |
|
|
Affitto |
fr. |
874.00 |
|
|
Pasti fuori domicilio |
fr. |
211.00 |
|
|
Trasferte in motoveicolo |
fr. |
148.00 |
247 km/mese a 0.60 fr./km |
|
Contributi di mantenimento |
fr. |
2'367.00 |
|
|
Totale |
fr. |
4'800.00 |
|
L’UE ha quindi pignorato presso la datrice di lavoro dell’escusso, la PI 5 con sede a , la parte del salario eccedente fr. 4'800.– (indicativamente fr. 1'684.35) dal 27 agosto 2024.
B. Con ricorso del 5 settembre 2024 RI 1 chiede di “rivedere” il calcolo, tenendo conto della sua situazione particolare.
C. Mediante osservazioni del 16 settembre 2024 l’Ufficio ha chiesto alla Camera di valutare la possibilità di respingere il ricorso senza ulteriori atti istruttori.
Considerando
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 27 agosto 2024 dall’UE, il ricorso presentato il 5 settembre 2024 è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. Giusta l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 10 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà es-sere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 10 consid. 4).
È principio giurisprudenziale consolidato che possono essere considerate nel calcolo del minimo di esistenza solo le spese indispensabili il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III 20, consid. 3/a; Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 3a ed., 2021, n. 25 ad art. 93 LEF).
3. Il ricorrente si duole anzitutto che l’UE ha considerato il suo reddito mensile medio nel calcolo del minimo d’esistenza anziché quello ch’egli percepisce effettivamente di mese in mese, sostenendo che se deve versare mensilmente circa fr. 1'700.–, non è più in grado di vivere. Egli fa pure notare che con un salario netto che varia dai fr. 5'300.– ai fr. 5'600.– gli resta un minimo vitale di circa fr. 1'200.–, a volte anche solo fr. 500.– al mese o addirittura va “in saldo negativo”.
Tale censura s’avvera però infondata, l’Ufficio non avendo pignorato una quota fissa, come sembra aver frainteso RI 1, bensì la parte del reddito netto eccedente il minimo d’esistenza di fr. 4'800.–, sicché la sua datrice di lavoro è tenuta a versare all’UE unicamente la quota di salario che supera tale cifra (sentenza della CEF 15.2023.133 del 27 marzo 2024, consid. 3 e rinvio). Ciò permette in particolare di tener debitamente conto della variabilità dello stipendio dell’escusso, come emerge dai conteggi presenti agli atti relativi al periodo da gennaio a luglio 2024, i cui importi – va rilevato – sono comunque sempre stati superiori al minimo esistenziale di fr. 4'800.–. A ogni modo, su richiesta del debitore l’UE è tenuto a restituirgli eventuali ammanchi mensili con le relative eccedenze versate durante il periodo pignoramento di un anno (art. 93 cpv. 2 LEF; cfr. sentenza 15.2019.98 del 19 dicembre 2018, pag. 2).
4. L’insorgente fa valere altresì che il suo minimo vitale è composto di fr. 870.– per l’affitto, di fr. 500.– per la cassa malati, di fr. 550.– per l’automobile, di fr. 200.– per la benzina, di fr. 2'100.– per contributi alimentari, di fr. 100.– per la TV e il telefono, per un totale di circa fr. 4'300.– al mese. Rileva anche di non riuscire neppure a pagare le imposte, motivo per cui ne ha chiesto il condono ed è in attesa di ricevere una risposta.
4.1 Ora, a parte il fatto che l’Ufficio ha stabilito un minimo vitale di fr. 4'800.– mensili, che quindi nel risultato è superiore a quello preteso dal debitore, nel computo sono già stati considerati sia l’affitto di fr. 874.– sia il contributo di mantenimento di fr. 2'367.– a favore della sua ex moglie. Va inoltre ricordato che i costi di telefonia privati e di allacciamento radio/TV/internet sono già inclusi nel minimo esistenziale di base di fr. 1'200.– per il debitore che vive da solo (Tabella, ad I/1; sentenza della CEF 15.2023.59 del 18 ottobre 2023, consid. 8 i.f.), ragione per cui non si possono computare una seconda volta.
4.2 Per quanto attiene ai premi di cassa malati, l’Ufficio ha osservato di non averli presi in considerazione, siccome RI 1 non ha prodotto alcun giustificativo di pagamento (v. osservazioni, pag. 2). Neppure in sede di ricorso egli ha fornito siffatta prova, sicché il provvedimento dell’UE si rivela corretto anche sotto questo profilo, nel calcolo potendo invero essere ammesse soltanto le spese il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato (sopra, consid. 2 i.f.). Rimane però all’escusso la possibilità di chiedere all’UE, fornendogli la necessaria documentazione, di utilizzare le trattenute per pagare direttamente all’assicuratore i premi correnti dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie ed eventuali partecipazioni ai costi (art. 93 cpv. 4 nLEF).
4.3 Riguardo alle spese di trasferta mediante l’autoveicolo privato fatte valere dal ricorrente (in fr. 550.– per il leasing e fr. 200.– per il carburante), nelle osservazioni l’organo esecutivo ha spiegato di non averle riconosciute, giacché in base a verifiche svolte presso l’Ufficio della circolazione di Camorino non risultano autoveicoli intestati al debitore e costui nemmeno ne ha dimostrato l’assoluta esigenza. L’UE ha però computato fr. 148.– per le trasferte di andata e ritorno dal domicilio al luogo di lavoro di RI 1 mediante il suo motoveicolo privato. Ora, il ricorrente non ha contestato le motivazioni dell’Ufficio né comprovato, neppure in questa sede, di essere detentore di un autoveicolo e di averne l’assoluta necessità per recarsi al lavoro anziché con il suo motoveicolo. Anche su questo punto il ricorso s’avvera privo di fondamento e il suo destino è quindi segnato.
4.4 A scanso di equivoci, occorre ricordare infine che per costante giurisprudenza del Tribunale federale tra le spese indispensabili non rientrano le imposte (DTF 140 III 340 consid. 4.4 con rinvii; Tabella, ad III), che non sono spese esistenziali e non devono essere privilegiate rispetto ad altri crediti per prestazioni non esistenziali a favore dell’escusso (citata 15.2023.133, consid. 6.2 e rimando), motivo per cui nella fattispecie l’UE non le ha considerate nel minimo esistenziale.
5. Stante il suo esito, non è necessario notificare il giudizio odierno né il ricorso agli escutenti (art. 9 cpv. 2 LPR).
6. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a
.
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.