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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza |
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composta dei giudici: |
Jaques, presidente Walser e Grisanti |
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cancelliere: |
Ferrari |
statuendo sul ricorso 26 agosto 2024 di
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RI 1, __________ (__________) (patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
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contro |
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio contro il verbale di pignoramento emesso l’8 agosto 2024 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da
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PI 1, __________ (patrocinato dall’avv. PA 2, __________ [__________])
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ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________0 emesso il 23 marzo 2022 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE), PI 1 ha escusso la moglie RI 1 per l’incasso di fr. 37'755.– (indicando quale causa del credito la “Restituzione contributi alimentari pagati di troppo, sentenza TA 17.02.2022 rispetto alla decisione pretorile 25 novembre 2020”), di fr. 20'000.– (per la “Restituzione provisio ad litem, sentenza TA 17.02.2022”), di fr. 3'000.– (per la “Rifusione ripetibili appello RI 1, sentenza TA 17.02.2022”) e di fr. 2'000.– (per la “Rifusione ripetibili appello PI 1, sentenza TA 17.02.2022”), per tutte le poste, oltre agl’interessi del 5% dal 21 marzo 2022.
B. Statuendo sulla petizione unilaterale presentata l’11 maggio 2020 dalla moglie, con sentenza del 6 giugno 2023 (DM.__________), il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato il divorzio di RI 1 e PI 1. Mediante appello del 14 luglio 2023 (inc. 11.2023.79), RI 1 ha impugnato la sentenza alla prima Camera civile del Tribunale d’appello (ICCA). Con decreto del 24 luglio 2023, il presidente della ICCA ha ingiunto all’appellante di versare un anticipo delle presumibili spese processuali di fr. 40'000.– entro il 2 ottobre 2023, termine poi prorogato fino al 6 novembre 2023. Su istanza 25 ottobre 2023 di RI 1, il 21 dicembre 2023 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha condannato PI 1 a versare all’appellante una provisio ad litem di fr. 40'000.– per coprire le spese della procedura d’appello (inc. SO.2023.5057).
C. Nel frattempo, con precetto esecutivo n. __________5 emesso dall’UE il 31 gennaio 2024, RI 1 ha escusso PI 1 per l’incasso della provisio ad litem di fr. 40'000.– oltre agl’interessi del 5% dal 22 dicembre 2023. L’escusso ha interposto opposizione. Il 15 marzo 2024, il presidente della ICCA ha prorogato il termine per anticipare la provvigione fino al 16 settembre 2024 e successivamente fino al 31 dicembre 2024.
D. Nell’esecuzione n. __________0, proseguita a domanda di PI 1 il 14 dicembre 2023 dopo l’eliminazione dell’opposizione interposta dalla moglie, l’8 agosto 2024 l’UE ha pignorato il diritto di comproprietà di lei, di ½, sulle seguenti opere d’arte, valutate complessivamente in fr. 6'750.–:
– un quadro in stile “dinamica visiva” di Alberto Biasi, valutato fr. 2'000.–;
– un quadro a olio di M. Serrano, denominato “natura morta”, fr. 400.–;
– quattro quadri a olio di “Marco” Schifano, denominati “Prove d’autore”, fr. 800.–;
– un quadro a olio di “Mario” Schifano, denominato “Prova d’autore”, fr. 300.–
– un quadro a olio di M. Soneira, raffigurante un tramonto, fr. 400.–;
– un quadro acrilico di Marcio (sic!) Moreira, astratto, fr. 400.–;
– la rielaborazione di una fotografia di Serena Maisto, raffigurante “Basquiat”, fr. 1'000.–;
– un (altro) quadro a olio di “Mario Schifano”, pure denominato “Prova d’autore”, fr. 300.–;
– una serigrafia di Andy Warhol, raffigurante Marilyn (Monroe), fr. 300.–;
– una litografia di “Mario Schifano”, raffigurante il marchio della Coca-Cola, fr. 600.–;
– una stampa, raffigurante ragazze, fr. 50.–;
– una scultura di bronzo di M. Serrano, raffigurante divinità, fr. 200.–.
L’Ufficio ha inoltre pignorato, come credito “contestato”, la provisio ad litem di fr. 40'000.–, vantata dall’escussa, stimandola in fr. 1.–, e ha determinato la quota pignorabile dei redditi di lei sulla base del seguente computo:
Redditi
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Contributo di mantenimento |
fr. |
3'573.60 |
a favore di RI 1 |
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Contributo di mantenimento |
fr. |
1'670.00 |
a favore del figlioPI 2 |
Minimo d’esistenza
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debitrice |
Importo di base |
fr. |
1'350.00 |
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figlio |
Supplemento per figlio di oltre 10 anni |
fr. |
0.00 |
tutte le spese di mantenimento del figlio sono coperte dagli alimenti versati dal padre […] come da sentenza di divorzio |
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debitrice |
Premio di assicurazione malattia |
fr. |
392.70 |
LaMal |
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debitrice |
Spese mediche e dentali |
fr. |
116.00 |
partecipazione CM + franchigia |
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debitrice |
Altro |
fr. |
807.50 |
spese condominiali |
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Totale |
fr. |
2'666.20 |
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Da quello stesso giorno, l’Ufficio ha quindi pignorato presso PI 1 fr. 907.40 mensili, pari alla differenza tra il reddito dell’escussa (fr. 3'573.60) e il suo minimo esistenziale (fr. 2'666.20).
E. Con ricorso del 26 agosto 2024, RI 1 si aggrava contro il verbale di pignoramento, chiedendone la riforma, nel senso di stralciarne la provisio ad litem e i redditi pignorati, di accertare in fr. 3'728.45 il minimo esistenziale di lei, e per il resto ne postula l’annullamento e il rinvio all’UE, affinché accerti, con l’ausilio di un perito, il valore delle opere d’arte, protestate spese, tasse e ripetibili.
F. Con osservazioni del 6 settembre 2024, PI 1 chiede la reiezione del ricorso, protestate spese e ripetibili, mentre nelle sue del 12 settembre seguente l’UE si riconferma nel proprio provvedimento. Nella replica e nella duplica spontanee del 30 settembre e 11 ottobre 2024, le parti ribadiscono le rispettive conclusioni.
G. Con ordinanza del 23 ottobre 2024, poi sostituita il 28 ottobre con una uguale ma da intimare direttamente alle parti (e non tramite l’UE), il vicepresidente della Camera ha parzialmente accolto l’istanza volta alla concessione dell’effetto sospensivo formulata con la replica, nel senso che fino alla decisione sul ricorso non si può procedere ad atti e misure esecutivi dopo il pignoramento impugnato.
H. Il 26 novembre 2024, RI 1 ha trasmesso alla Camera copia della decisione (SO.__________) del 20 novembre precedente, con cui il Pretore ha, tra l’altro, parzialmente accolto l’istanza di lei volta al rigetto definitivo dell’opposizione al precetto esecutivo n. __________5, limitatamente a fr. 38'500.– (anziché fr. 40'000.–) oltre agl’interessi del 5% dal 22 dicembre 2023. Il 29 novembre 2024, PI 1 ha impugnato la sentenza con un reclamo a questa Camera (inc. 14.2024.167).
Considerando
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso l’8 agosto 2024 dall’UE, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. RI 1 sostiene nel ricorso che il credito posto in esecuzione si è in realtà ridotto, di fr. 22'792.–, già prima del pignoramento in base all’accordo raggiunto dalle parti al dibattimento del 25 maggio 2023, secondo cui PI 1 avrebbe ottenuto di versare un contributo di mantenimento per la moglie e il figlio di fr. 5'443.–, anziché fr. 6'479.60, la differenza di fr. 1'036.60 valendo quale compensazione della pretesa di lui in restituzione degli alimenti precedentemente versati in troppo (di cui all’esecuzione n. __________0). La ricorrente ritiene dunque che l’UE abbia violato l’art. 97 cpv. 2 LEF, nella misura in cui non ha limitato il pignoramento a una somma non superiore a fr. 21'335.30. PI 1 ribatte che dal verbale citato dalla ricorrente non risulta quanto da lei affermato, tant’è che la procedura è stata stralciata per intervenuta desistenza, e non transazione.
Orbene, l’esistenza, l’importo o la titolarità del credito posto in esecuzione sono questioni di merito, e come tali sono sottratte all’esame dell’ufficio d’esecuzione e dell’autorità di vigilanza (tra tante: sentenze della CEF 15.2024.44 del 23 agosto 2024, consid. 2.1.2, 15.2023.112 del 23 febbraio 2024, consid. 3, e 15.2022.39 del 30 agosto 2022, consid. 4.1). La censura è irricevibile.
3. La ricorrente sostiene che la provisio ad litem è una “pretesa derivante dal diritto al mantenimento” nel senso dell’art. 163 CC, che per lei è “assolutamente necessaria” giusta l’art. 93 cpv. 1 LEF per poter sostenere tutte le spese legali e giudiziarie della procedura di divorzio. Con riferimento alla giurisprudenza fa valere che simili pretese sono pignorabili unicamente a favore di crediti relativi a prestazioni destinate al mantenimento della famiglia, come l’allog-gio o l’assicurazione malattia, ciò che in concreto non è il caso. Per entrambe le ragioni conclude che la provisio è impignorabile.
3.1 Sono “alimenti” limitatamente pignorabili nel senso dell’art. 93 cpv. 1 LEF i contributi di mantenimento del diritto della famiglia, ovvero le prestazioni pecuniarie fondate sugli art. 109, 118, 125, 163-165, 173, 176, 276, 278 cpv. 1, 285a-286a, 293, 295, 315 e 328 CC (vonder Mühll in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 9 ad art. 93 LEF; Ochsner in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 52-54 ad art. 93 LEF), e del diritto sull’unione domestica registrata di coppie omosessuali (art. 13 e 34 LUD, RS 211.231).
3.1.1 Secondo il Tribunale federale, le somme a libera disposizione del coniuge fondate sull’art. 164 CC sono vincolate al loro scopo, teso al soddisfacimento dei bisogni personali in senso largo del coniuge che vi ha diritto, sicché le singole prestazioni sono pignorabili non solo con il limite dell’art. 93 LEF, ma pure unicamente a favore di crediti derivanti dal soddisfacimento di quei bisogni personali estesi, ad esclusione per esempio dei crediti sorti prima del matrimonio (DTF 115 III 103 consid. 6; 114 III 83 consid. 5 e 6; 114 III 78 consid. 2 pag. 82 e consid. 3). In modo non del tutto limpido il Tribunale federale pare aver esteso ai contributi di mantenimento della famiglia secondo l’art. 163 CC il doppio limite dell’art. 93 LEF e della destinazione (DTF 115 III 103 consid. 3/a). La maggior parte degli autori approva la giurisprudenza per le prestazioni di ambedue i tipi se sono erogate durante la vita comune (tra altri: Vonder Mühll, op. cit., n. 10-11 ad art. 93; Deschenaux/ Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 3a ed. 2017, n. 534f; Isenring/Kessler in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7ª ed. 2022, n. 41 ad art. 163 CC), mentre altri la criticano in nome del principio di parità dei creditori (Ochsner, op. cit., n. 57 ad art. 93; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 69-71 ad art. 93 LEF). Questa Camera segue l’orientamento di Isaak Meier (Neues Eherecht und Schuldbetreibungsrecht, 1987, pagg. 98 segg. e Die Stellung des Gläubigers im neuen Eherecht, SJZ 1989, 242 segg. ad 3), secondo cui siffatti crediti sono assolutamente impignorabili proprio per la loro destinazione vincolata (sentenza della CEF 15.2003.21 del 28 aprile 2003, RtiD 2004 II 749 n. 87c, consid. 2).
3.1.2 Ebbene l’esigenza di vita comune pare a priori escludere che la provisio ad litem, anche volendola fondare sull’art. 163 CC, possa ritenersi pignorabile nei limiti della sua destinazione o persino impignorabile. Per evitare che la provisio ad litem vada usata per scopi impropri o venga pignorata o sequestrata, il coniuge tenuto a prestarla può versarla direttamente al tribunale (se è destinata alla garanzia delle spese processuali) o al patrocinatore dell’altro coniuge (se serve alla copertura dei suoi onorari). La censura della ricorrente, laddove conferisce una portata generale all’impignorabilità o alla pignorabilità limitata della provvigione ad litem non può essere ammessa.
3.2 La fattispecie presenta tuttavia una particolarità degna di nota. La provvigione ad litem è stata pignorata non a favore di un terzo qualunque, bensì della stessa parte tenuta a prestarla. In linea di massima, invero, il creditore non è reputato agire in modo manifestamente abusivo se chiede il sequestro (o il pignoramento) di un credito del debitore nei suoi confronti, poiché secondo il Tribunale federale avrebbe un interesse legittimo a ricevere il prodotto dell’eventuale aggiudicazione del credito a un terzo (pur rimanendo tenuto nei suoi confronti dell’intero importo dovuto) o a estinguere il proprio debito per confusione in caso di aggiudicazione a suo favore (DTF 137 III 625 consid. 4.3).
Nel caso in esame, cionondimeno, l’agire di PI 1 costituisce una chiara elusione della legge (del divorzio) relativa alla provisio ad litem, che per natura impone il versamento effettivo della somma richiesta onde garantire al beneficiario il diritto concreto di accedere alla giustizia, garantito dalla Costituzione (DTF 138 III 672 consid. 4.2.1). Proprio per questo motivo la legge vieta l’estinzione della provvigione per compensazione (art. 125 n. 2 CO; Jeandin/Hulliger in: Commentaire romand, Code des obligations I/1, 3a ed. 2021, n. 6 ad art. 125 CO; Müller in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7a ed. 2019, n. 7 ad art. 125 CO; Zellweger-Gutknecht, Berner Kommentar VI/1.7.2, 2012, n. 73 ad art. 125 CO; Aepli, Zürcher Kommentar V/1h, 3a ed. 1991, n. 64 ad art. 125 CO). Ebbene, secondo il principio della buona fede (art. 2 cpv. 1 LEF), la provisio ad litem dev’essere considerata non solo incompensabile, ma anche impignorabile per la parte tenuta – in concreto in via perdipiù giudiziale – a prestarla. La norma elusa, in concreto la regola giurisprudenziale per cui il coniuge che ne ha i mezzi deve anticipare le spese processuali a carico dell’altro coniuge che non ne ha a sufficienza (cfr. DTF 146 III 203 consid. 6.3), va infatti interpretata in modo estensivo secondo la buona fede perché raggiunga il suo scopo (Lehmann/Honsell in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7ª ed. 2022, n. 31 ad art. 2 CC). Proprio la natura vincolata della provisio ad litem ne determina l’impignorabilità per chi la deve prestare (cfr. per analogia la citata DTF 114 III 78 consid. 2). Una compensazione – o un pignoramento – è possibile solo dopo la fine del procedimento per cui la provisio è stata prestata, a seconda del suo esito, con le contropretese che il coniuge che l’ha fornita vanta in base in particolare alle disposizioni del diritto sul regime matrimoniale e/o del diritto di procedura civile (DTF 146 III 203 consid. 6.3). L’essenza di garanzia della provisio ne richiede necessariamente la fornitura effettiva (cfr. Aepli, op. cit. loc. cit.). Sotto questo profilo il ricorso va ammesso e la provvigione ad litem depennata dal verbale di pignoramento.
3.3 Stante quanto precede, le doglianze della ricorrente circa una violazione dell’art. 97 cpv. 2 LEF nella misura in cui l’UE ha pignorato (anche) la provisio ad litem e l’errore consistente nel pignorarla come credito contestato, giacché la decisione che l’ha stabilita è passata in giudicato, diventano senza oggetto. A scanso di equivoci, va precisato che il pignoramento della provisio come credito contestato era corretto, dal momento che l’escutente aveva interposto opposizione al precetto esecutivo (n. __________) con cui RI 1 l’aveva escusso al riguardo, per tacere del fatto che il 28 agosto 2024 PI 1 ha dichiarato all’UE di non intendere pagarla, ma estinguerla interamente per compensazione con il credito di fr. 47'930.20 da lui posto in esecuzione. La pretesa andava però stimata non in fr. 1.–, bensì in fr. 40'000.–, siccome risulta accertata in una decisione passata in giudicato.
4. RI 1 giudica troppo bassa la stima del proprio diritto di comproprietà di ½ sulle opere d’arte. Rileva che sarebbe stata sufficiente una “brevissima ricerca su Google” per rendersi conto che il suo valore è di almeno fr. 150'000.–. Critica la motivazione indicata nel verbale di pignoramento, per cui l’UE ha valutato il diritto in soltanto fr. 6'750.– perché le parti non avevano collaborato all’accertamento dell’autenticità delle opere, facendo valere che nessuno l’aveva mai contestata e, comunque, nega che l’ufficio d’esecuzione possa delegare simili operazione alle parti. Ad ogni modo, la ricorrente ricorda che secondo l’art. 97 cpv. 1 LEF l’ufficio deve far capo a un perito per stimare i beni pignorati se non dispone delle conoscenze necessarie, ciò che ritiene essere il caso in concreto. A suo giudizio il perito, oltreché sul valore, potrebbe esprimersi anche sull’autenticità delle opere. Chiede pertanto di annullare il verbale e di rinviare l’incarto all’Ufficio affinché incarichi un perito di stimare gli oggetti d’arte pignorati.
PI 1 osserva che tutte le considerazioni della ricorrente sono “del tutto irrilevanti” tenuto conto del fatto che il pignoramento della provisio ad litem basta alla copertura del suo credito. Scrive che l’ufficio d’esecuzione ha la facoltà, ma non l’obbligo di far capo a un perito. Commenta che il valore delle opere d’arte dovrebbe essere di milioni di franchi, e non solo migliaia, se veramente fra di esse ce ne fossero di Andy Warhol e di “Mario” Schifano (come indicato nel verbale); fa però notare che l’opera attribuita al primo artista è in realtà una semplice stampa, peraltro non numerata, mentre il secondo artista è in realtà “solo” “Marco” Schifano.
L’UE asserisce che una ricerca su Google avrebbe avuto senso soltanto se le parti avessero dimostrato l’autenticità delle opere d’arte. Poiché non lo hanno fatto, pur disponendo dell’idonea documentazione, le opere sono state stimate senza incaricare un esperto.
4.1 Giusta l’art. 97 LEF, il funzionario stima gli oggetti pignorati facendosi assistere, ove occorre, da periti (cpv. 1); il pignoramento è limitato a quanto basti per soddisfare dei loro crediti, in capitale, interessi e spese, i creditori pignoranti (cpv. 2). Rientra nel potere di apprezzamento dell’ufficio d’esecuzione decidere se per la stima vuole avvalersi di un esperto; qualora gli manchino le necessarie conoscenze specialistiche, esso ha però l’obbligo di avvalersene (DTF 145 III 487 consid. 3.1.3). Se l’ufficio decide di non ricorrere a un perito e stima gli oggetti pignorati tramite un suo funzionario, benché non disponga delle necessarie conoscenze specialistiche, l’autorità di vigilanza adita con ricorso dal creditore o dal debitore non deve annullare il pignoramento, ma solo ordinare una nuova stima ad opera di un perito e invitare l’ufficio di esecuzione a adattare l’estensione del pignoramento a questa nuova stima (tra tante: sentenza della CEF 15.2017.79 dell’11 gennaio 2018, consid. 3.1 e i riferimenti).
4.2 Nella fattispecie, risulta dal verbale di pignoramento che l’UE ha stimato d’ufficio il valore del diritto di comproprietà di ½ dell’escussa sulle dodici opere d’arte che si trovano presso la sua abitazione a __________ dopo che le parti non avevano dato seguito alle formali richieste di produrre la documentazione idonea a comprovare il loro valore e/o autenticità. Dal verbale interno delle operazioni di pignoramento si evince d’altronde che il 25 giugno 2024 l’escussa ha dichiarato che tutti i certificati relativi alle opere d’arte sono in possesso dell’ex marito. Invitato il 5 luglio 2024 a fornire documenti, “come fatture o altro”, comprovanti l’effettivo valore deli oggetti, e precisato, con scritto del 17 luglio, che la richiesta era necessaria per determinare l’ordine di pignoramento e determinarne l’estensione giusta l’art. 97 cpv. 2 LEF, PI 1 ha risposto il 23 luglio che gli approfondimenti richiesti erano inutili, poiché quelli effettuati dall’UE fino ad allora bastavano a un sufficiente pignoramento.
4.2.1 Nella comunicazione del 17 luglio 2024, l’UE ha correttamente ricordato che in linea di massima i beni dell’escusso vanno pigno-rati nell’ordine stabilito dalla legge (art. 95 e 95a LEF) e non seguendo i desiderata dell’escutente o dell’escusso, salvo che siano concordanti (art. 95 cpv. 4bis LEF), ciò che all’evidenza non è il caso nella fattispecie.
4.2.2 A ben vedere, la questione dell’ordine di pignoramento tra diritto di comproprietà sulle opere d’arte e provisio ad litem non si pone poiché la seconda è impignorabile (sopra consid. 3.2).
Ma anche se la provvisione ad litem dovesse essere considerata pignorabile, ad ogni modo i crediti del debitore verso il suo coniuge sono pignorati soltanto in caso d’insufficienza dei suoi altri beni (art. 95a LEF). Il resistente obietta invano di non essere più coniugato con l’escussa giacché lei ha impugnato solo alcuni effetti ma non il principio del divorzio. Anche se l’art. 95a LEF riprende il tenore del vecchio art. 175 cpv. 1 vCC (de Gottrau in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 1 ad art. 95a LEF), che figurava nel capitolo relativo agli effetti del matrimonio, è ammesso che la provisio ad litem, il cui fondamento si trova proprio in quel capitolo, ancorché sia controverso se va ricollegato al dovere di assistenza tra coniugi (art. 159 cpv. 3 CC) o all’obbligo di mantenimento della famiglia (art. 163 CC), può essere concessa non solo già allo stadio delle misure a protezione dell’unione coniugale (art. 176 cpv. 1 n. 1 CC; Rieben in: Commentaire romand, Code civil I, 2ª ed. 2023, n. 1 ad art. 176 CC e in rinvii in nota 7), ma anche durante la procedura di divorzio di prima sede sotto forma di provvedimento cautelare (sentenza del Tribunale federale 5A_590/2019 del 13 febbraio 202 consid. 3.3), cui si applicano per analogia le disposizioni sulle misure a tutela dell’unione coniugale (art. 276 cpv. 1 CPC), e persino dopo lo scioglimento del matrimonio, ove il processo relativo alle conseguenze del divorzio, come nel caso in esame, non fosse terminato (art. 276 cpv. 3 CPC). In quest’ultima ipotesi, il dovere di assistenza tra (ex)coniugi perdura dopo il divorzio e giustifica la concessione di una provisio ad litem per le spese processuali di appello (sentenze del Tribunale federale 5D_ 216 del 24 aprile 2024 consid. 4.1, 5A_97+114/2017 del 23 agosto 2017 consid. 12.1 e della ICCA 11.2019.1-2 del 14 marzo 2019 consid. 6/b; Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ª ed. 2018, n. 47 cum 4, 15, 23 e 40 ad art. 276 CPC). Ne segue che la provisio ad litem post divorzio, come quella ante divorzio che ha la stessa natura, va pignorata soltanto in caso d’insufficienza di altri beni dell’escusso (art. 95a LEF). Che provvigioni ad litem possano essere riconosciute in procedure legate al mantenimento di figli maggiorenni o minorenni non rimette in discussione la prassi per cui le provvigioni chieste da un coniuge si reggono sugli art. 159 o 163 CC, perché quelle per i figli sono fondate per i maggiorenni sugli art. 277 cpv. 2 CC e 303 CPC (sentenza del Tribunale federale 5A_217/2018 del 7 giugno 2018 consid. 1.1) e per i minorenni sull’art. 285 cpv. 2 CC.
4.3 Ciò posto, a fronte del rifiuto di PI 1 di fornire le informazioni richieste sulle opere d’arte e la relativa documentazione, l’UE non poteva prescindere dall’esigerle, siccome esse potrebbero essere necessarie non solo per la stima, ma pure, se dovessero esistere fatture o perizie, per essere consegnate all’aggiudicatario. Al riguardo, l’escutente è tenuto, nella sua veste di comproprietario, allo stesso obbligo d’informare del debitore (art. 91 cpv. 4 LEF; Sievi in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 24 ad art. 91 LEF). Ch’egli non sia un “terzo” non è di rilievo, siccome non vi sono validi motivi perché non debba essere trattato allo stesso modo del (vero) terzo quando ambedue si trovano nella stessa situazione; anzi già il principio della buona fede gl’impone di fornire le informazioni necessarie all’esecuzione del pignoramento e l’ufficio d’esecuzione non vi può rinunciare, poiché è tenuto a salvaguardare anche, nella misura del possibile, gl’interessi del debitore (art. 95 cpv. 5 LEF). Orbene, stimare il valore dei beni “al buio” potrebbe danneggiare la ricorrente, specie perché il 28 agosto 2024 PI 1 ha comunicato all’Ufficio l’intenzione di acquisire il diritto di comproprietà della moglie per il valore di stima di fr. 6'750.–. Va anche ricordato che il (co)detentore di beni dell’escusso è tenuto a informare esaurientemente l’ufficio di esecuzione senza potersi limitare ai beni ch’egli ritiene sufficienti a coprire il credito posto in esecuzione, onde permetterne la stima (sentenza del Tribunale federale 5A_470/2020 del 3 settembre 202 consid. 5.1.2.2; Sievi, op cit., n. 24a ad art. 91).
4.4 L’incarto va pertanto retrocesso all’UE perché ingiunga all’escutente, con la comminatoria della pena dell’art. 324 n. 5 CP (art. 91 cpv. 4 e 6 LEF), di trasmettere la documentazione in suo possesso relativa alle opere d’arte elencate nel verbale di pignoramento.
4.5 Ricevuta la documentazione dall’escutente, l’UE valuterà se la stessa basta a stabilire in modo sufficientemente affidabile il valore di stima degli oggetti d’arte (in particolare in presenza di perizie, di cataloghi o di fatture) oppure se è necessario avvalersi di un perito, nel caso in cui fossero necessarie conoscenze specialistiche, e ciò non solo se una o più opere sono autentiche, ma anche se vi sono dubbi al riguardo (che spetterà proprio al perito dipanare) o se le opere risultano essere riproduzioni o falsi d’autore di un certo valore, perlomeno sufficiente a coprire le spese peritali e di esecuzione (cfr. art. 92 cpv. 2 LEF).
5. RI 1 formula infine due censure sul pignoramento dei suoi redditi. In sé, esse potrebbero diventare senza oggetto se il nuovo valore di stima del suo diritto di comproprietà sulle opere d’arte dovesse rivelarsi sufficiente a disinteressare l’escutente. Siccome il pignoramento dev’essere mantenuto a tutela delle pretese dell’escutente su tutti i beni pignorati fino alla nuova valutazione, occorre nondimeno entrare nel merito delle doglianze sin d’ora.
5.1 La prima censura, con cui la ricorrente invoca nuovamente la violazione dell’art. 97 cpv. 2 LEF in quanto, secondo lei, non era necessario pignorare i suoi redditi, giacché le opere d’arte sono sufficienti a “coprire” il credito posto in esecuzione, è prematura e pertanto irricevibile. L’UE deciderà se, e in quale misura, mantenere il pignoramento della quota pignorabile dei redditi della ricorrente dopo aver proceduto alla nuova stima degli oggetti d’arte, fermo restando che il pignoramento di questi ultimi appare prioritario, nella misura in cui, ai sensi dell’art. 95 cpv. 1 LEF, sembrano meno necessari all’escussa rispetto all’esigua parte dei suoi redditi che eccedono il proprio minimo esistenziale.
5.2 D’altronde, la ricorrente pretende che il suo minimo d’esistenza non ammonta ai fr. 2'666.20 stabiliti dall’UE, bensì all’importo di fr. 5'270.– calcolato dal giudice del divorzio, dedotto il rimborso di fr. 1'036.60 pattuito dalle parti al dibattimento del 25 maggio 2023. Chiede pertanto di computare anche gli oneri ipotecari e le spese per l’abbonamento di videosorveglianza della sua abitazione, rispettivamente, di fr. 378.– e fr. 117.50, le spese per l’automobile, di fr. 90.65 per la tassa di circolazione e fr. 264.60 per l’assicurazione di responsabilità civile, nonché i premi dell’assicurazione malattia complementare, di fr. 211.50, precisando che l’automobile le è necessaria, sia perché abita in una zona poco accessibile ai mezzi pubblici, sia perché il giudice del divorzio l’ha ritenuta abile al lavoro, anche se finora non ne ha ancora trovato.
5.2.1 La determinazione del minimo d’esistenza secondo il diritto esecutivo spetta esclusivamente all’ufficio d’esecuzione, che vi procede senza essere affatto vincolato, per esempio, a quello stabilito da un giudice in un procedimento di diritto di famiglia (sentenza della CEF 15.2023.37 dell’8 settembre 2023, consid. 4.2). Il riferimento al fabbisogno minimo di diritto civile stabilito dal giudice del divorzio è pertanto in sé senza rilievo in questa sede.
5.2.2 Contrariamente a quanto scritto dall’Ufficio nelle osservazioni al ricorso, dall’incarto non risulta che RI 1 abbia negato di dover pagare oneri ipotecari, anzi, ha ripetutamente affermato il contrario. Sennonché ella non ha mai fornito la prova di siffatto pagamento, né dinnanzi all’UE, né dinnanzi alla Camera, sicché non se ne può tenere conto nel suo minimo vitale (DTF 121 III 20, consid. 3/a; Vonder Mühll, op. cit., n. 25 ad art. 93 LEF). Ad ogni modo, dall’incarto risulta che gli oneri ipotecari sono sempre stati addebitati su un conto corrente intestato a PI 1.
5.2.3 È d’immediata evidenza che la videosorveglianza di un’abitazione, e dunque la relativa spesa, non è “assolutamente necessari[a]” al sostentamento del debitore e della sua famiglia nel senso dell’art. 93 cpv. 1 LEF, ossia non serve loro a condurre un’esistenza decente e a preservare i loro interessi fondamentali, la loro vita o salute, e ad ogni modo non può essere considerata oggettivamente indispensabile a una famiglia media, ossia del tipo più frequente (cfr. DTF 134 III 323 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 5A_547/2024 del 4 novembre 2024 consid. 5.1.1).
5.2.4 È principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza del debitore, soltanto se il veicolo viene dichiarato impignorabile in virtù dell’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF, perché gli è necessario per conseguire il suo reddito nel senso dell’art. 93 LEF o per motivi medici o quando l’escusso lo utilizzi per motivi d’ordine famigliare come l’esercizio del diritto di visita (sentenza della CEF 15.2023.15 del 19 giugno 2023, consid. 4.2.2 e i riferimenti). Nel caso contrario, possono essere computate solo le spese effettive per l’uso dei mezzi pubblici di trasporto, se per motivi di lavoro, ove non siano rimborsate dal datore di lavoro (Tabella, punto II/4/d; sentenza della CEF 15.2021.129 del 3 maggio 2022, consid. 8.1).
Nel caso di specie RI 1 non fornisce alcun valido motivo di riconoscerle l’uso né di un’automobile né dei mezzi pubblici (e quindi neppure le relative spese), se non una generica allegazione non sostanziata per cui abita in una zona poco accessibile ai mezzi pubblici. Siccome asserisce di essere disoccupata, ammette ella stessa di non doversi spostare per lavoro. Nella limitata misura in cui è ricevibile, la doglianza va di conseguenza respinta.
5.2.5 Nel minimo esistenziale rientrano unicamente i premi dell’assicurazione obbligatoria contro la malattia (il cosiddetto premio base), ad esclusione dei premi per prestazioni complementari secondo la LCA, non ritenuti indispensabili ai sensi dell’art. 93 LEF (Tabella, punto II.3; sentenza della CEF 15.2023.4 del 16 maggio 2023, consid. 5 e il riferimento). Anche su questo punto il ricorso è privo di pregio.
5.3 In definitiva, il calcolo del minimo esistenziale contestato va confermato.
6. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza:
1.1 È ordinato all’Ufficio d’esecuzione d’ingiungere all’escutente, con la comminatoria della pena dell’art. 324 n. 5 CP, di trasmettere la documentazione in suo possesso relativa alle opere d’arte elencate nel verbale di pignoramento. Procederà poi come indicato nel considerando 3.3.
1.2 La provisio ad litem di fr. 40'000.– è depennata dal verbale di pignoramento.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
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– avv. PA 1, __________, __________; – avv. PA 2, __________, __________.
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Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.