Incarto n.
15.2024.95

Lugano

10 dicembre 2024

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

 

cancelliere:

Cortese

 

 

statuendo sul ricorso 11 settembre 2024 di

 

RI 1,

RI 2,

(patrocinate dall’ PA 1, )

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio contro l’attestato di caren­za beni emesso il 23 agosto 2024 nell’esecuzione n. __________ promossa dalle ricorrenti nei confronti di

 

PI 1,

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   Sulla scorta dell’attestato di carenza beni (ACB) rilasciato a loro fa­vore il 26 luglio 2024 per fr. 145'852.10 nell’esecuzione n. __________ diretta contro PI 1, il 6 agosto 2024 RI 1 e RI 2, figlia minore dell’escusso (è nata nel 2008), hanno chiesto alla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) la conti­nuazione dell’esecuzione (alla quale è stato attribuito il n. __________) nei confronti del medesimo debitore per l’incasso di fr. 145'852.10, segnatamente per contributi alimentari e assegni famigliari arretrati dal 2008 al 2021.

 

                                  B.   Dando seguito alla domanda, il 6 agosto 2024 l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento per il 22 agosto 2024, data in cui ha determinato il minimo d’esistenza di PI 1 nel seguente modo:

                                         Redditi

Debitore

fr.

      3'291.00

 

Totale

fr.

      3'291.00

 

                                         Minimo d’esistenza

Minimo base

fr.

        850.00

Convivenza

Affitto

fr.                                

         733.00

totale affitto CHF 2200.– (condiviso con la convivente e figlio)

Assicurazione malattia

fr.

         384.25

Premio LAMal 2024

Pasti fuori domicilio

fr.                                

         211.00

 

Trasferta fino al luogo di lavoro in trasporto privato

fr.

         272.00

550 km/mese a 0.495 fr./km = fr. 272.– (v. Circolare CEF n. 39/ 2015, versione 2024 aggiornata al rincaro carburante)

Contributi di mantenimento

fr.

         600.00

Alimenti x figlia RI 2 versato all’ufficio sostegno sociale

Spese mediche e dentali

fr.

         141.00

a carico del debitore

Altri

fr.

          80.00

Posteggio auto al lavoro

Altri

fr.

         540.00

costi variabili, olio combustibile PI 10 5000lt annui ca.chf 6500 (prezzo chf 1.45/lt.) + Ecotech + pulizia caldaia

Totale

fr.

      3'811.25

 

 

                                         Accertato che sulla base di tale computo non v’era alcuna eccedenza pignorabile, in mancanza di altri beni pignorabili il 23 agosto 2024 l’Ufficio ha emesso il verbale di pignoramento valido quale attestato di carenza beni giusta l’art. 115 cpv. 1 LEF.

 

                                  C.   Con ricorso dell’11 settembre 2024 RI 1 e RI 2 si aggravano contro siffatto provvedimento, chiedendo a questa Camera di annullarlo e ordinare all’UE di svolgere ulteriori accertamenti sulla situazione patrimoniale dell’escusso. Esse postulano altresì l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio.

 

                                  D.   Il 24 settembre 2024 le ricorrenti hanno presentato il certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria da loro sottoscritto e vidimato dal Comune di L__________ con i relativi giustificativi.

 

                                  E.   L’8 ottobre 2024 l’UE ha rivisto il calcolo del minimo d’esistenza del debitore, aumentando i suoi redditi da fr. 3'291.– a fr. 3'548.85 e riducendo i costi di riscaldamento da fr. 540.– a fr. 270.–, sicché il minimo esistenziale è diminuito da fr. 3'811.25 a fr. 3'541.25.

 

                                  F.   Mediante osservazioni del 9 ottobre 2024 l’organo esecutivo si è riconfermato nel proprio operato anche sulla base del nuovo calcolo. PI 1 è invece rimasto silente.

 

                                  G.   Tramite replica spontanea del 16 ottobre 2024 le insorgenti hanno preso posizione sulle osservazioni dell’UE, ribadendo sostanzialmente le proprie domande ricorsuali.

 

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta il 2 settembre 2024, il ricorso presentato direttamente a questa Camera l’11 settembre 2024 è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

 

                                   2.   Giusta l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’uf­­ficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 10 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 10 consid. 4).

 

                                         È principio giurisprudenziale consolidato che possono essere considerate nel calcolo del minimo di esistenza solo le spese indispensabili il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III 20, consid. 3/a; Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 3a ed., 2021, n. 25 ad art. 93 LEF).

 

                                   3.   Le ricorrenti si domandano anzitutto come l’escusso faccia a provvedere al proprio minimo d’esistenza stabilito in fr. 3'811.25 con un’entrata mensile di fr. 3'291.–, rilevando ch’egli non ha fornito alcuna documentazione comprovante i suoi guadagni (copia del contratto di lavoro, certificato di salario, dichiarazione fiscale e decisione di tassazione 2023). Esse segnalano inoltre che PI 1 è amministratore unico della società PI 3 con sede a __________, ovverosia della sua datrice di lavoro, sicché – a loro detta – vi è motivo di credere ch’egli sia pure azionista unico della stessa. Chiedono pertanto che l’UE inviti l’escus­­so a produrre copia del libro degli azionisti della società.

 

                                         L’Ufficio spiega nelle osservazioni che in seguito al ricorso ha proceduto a un’ulteriore verifica presso la datrice di lavoro dell’e­­scusso, da cui è emerso che il suo salario è di fr. 3'548.85 mensili, anziché di fr. 3'291.–, versati dodici volte l’anno. L’organo esecutivo è ad ogni modo del parere che il salario rettificato sia in linea con i dati relativi alla tassazione del 2022 di PI 1 indicati nell’applicazione informatica dell’Ufficio delle contribuzioni di __________, secondo cui in quell’anno il suo reddito accertato era di fr. 47'751.– annui e la sua sostanza di fr. 4'255.–. Orbene – a dire dell’UE – anche tenendo conto del nuovo reddito, a fronte del minimo esistenziale riveduto in fr. 3'541.25 (in luogo di fr. 3'811.25), l’eccedenza risulterebbe estremamente esigua (fr. 7.60 mensili), tanto da risultare impignorabile nel senso dell’art. 92 cpv. 2 LEF.

 

                                         Riguardo alle eventuali azioni detenute dall’escusso, l’UE osserva che con dichiarazione del 30 settembre 2024 la PI 3 ha confermato che PI 1 non possiede azioni della società, così come ha fatto con attestazione del 1° ottobre 2024 la PI 4 di __________, che si occupa della contabilità della PI 3.

 

                                         In sede di replica spontanea, le ricorrenti contestano anche il nuo­vo calcolo, ribadendo che manca tutta la documentazione necessaria a inquadrare compiutamente la situazione economica del debitore. In merito alla dichiarazione della PI 3 presumono che sia stata firmata dallo stesso escusso in qualità di amministratore unico, ciò che non consente – a loro detta – di considerare il suo contenuto imparziale e veritiero. Non si esprimono invece sull’attestazione della PI 4, siccome non è stata messa a loro disposizione.

 

                                3.1   Nell’allestire il verbale di pignoramento l’ufficio di esecuzione può di regola attenersi alle indicazioni fornite dal debitore e non è tenuto a effettuare ulteriori ricerche sulla base di semplici asserzioni del creditore (Sievi in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 12 e 13 ad art. 91 LEF). Tuttavia, quand’anche l’escusso rispon­da penalmente in caso di distrazione (art. 169 CP) o d’inosser­­vanza del suo dovere d’informazione (art. 323 n. 2 CP), l’ufficio d’esecuzione non può limitarsi a registrare acriticamente le sue dichiarazioni, ma deve attivamente indagare sull’estensione e la composizione del suo patrimonio e verificare le sue affermazioni qualora dalle informazioni assunte autonomamente o fornite dal­l’escutente emergano fondati dubbi sulla loro attendibilità o completezza (DTF 112 III 80; sentenza della CEF 15.2021.132 del 30 maggio 2022, consid. 4.1).

 

                                3.2   Nel caso in rassegna, ai fini del (nuovo) accertamento del reddito dell’escusso dopo la presentazione del ricorso, l’Ufficio si è fonda­to sostanzialmente sul formulario compilato a mano da un rappresentante non precisato della PI 3 il 25 settembre 2024, ove è indicato che PI 1 svolge la funzione d’“Impiegato – Gestione clienti” e percepisce un salario netto di fr. 3'548.85 al mese, nonché sull’ulteriore dichiarazione dell’8 ottobre 2024, ove la datrice di lavoro ha attestato che il debitore “non percepisce nessuna Tredicesima e nessuna gratifica”. Dall’estratto del registro di commercio della nota società si evince però che l’e­­scusso è pure suo amministratore unico. È condivisibile pertanto il dubbio delle insorgenti, secondo cui egli abbia sottoscritto le dichiarazioni in questione per conto della società. In caso affermativo, tale documento potrebbe costituire una mera allegazione di parte priva di valore probatorio. Del resto, anche il suo contenuto desta perplessità, dal momento che nulla è menzionato a proposito dell’attività del debitore quale amministratore unico e al compenso ch’egli consegue in tale veste. D’altronde, neppure le informazioni assunte attraverso il sistema informatico dell’autorità fiscale forniscono informazioni certe sul reddito attuale dell’escus­­so. La somma ivi indicata, di fr. 47'751.– annui secondo la tassazione riferita al 2022, pari a fr. 3'979.25 per 12 mensilità, non pare invero in linea con il salario inferiore dichiarato dalla società, di soli fr. 3'548.85 al mese.

 

                                         Alla luce di quanto precede, emergono fondati dubbi sull’attendi­­bilità e sulla completezza dei documenti utilizzati dall’UE per determinare il reddito di PI 1, ciò che avrebbe dovuto spingere l’organo esecutivo a svolgere ulteriori accertamenti per stabilire il reddito effettivo conseguito dal debitore sia in qualità d’“impiegato” sia di amministratore unico della società, sua datrice di lavoro. Per tali ragioni, da questo punto di vista il ricorso risulta fondato, sicché s’impone di retrocedere l’incarto all’Ufficio perché proceda ad altri approfondimenti di cui si dirà meglio più avanti (sotto, consid. 8.1).

 

                                3.3   In merito alle azioni della PI 3 detenute eventualmente da PI 1, la dichiarazione rilasciata in pro-posito dalla società potrebbe pure essere stata firmata dall’escus­­so nella sua veste di amministratore unico, motivo per cui anch’es­­sa potrebbe essere considerata come un’allegazione di parte. Agli atti è però presente anche l’attestazione 1° ottobre 2024 della fiduciaria PI 4, la quale ha dichiarato che “così come richiestoci, confermiamo che il Signor PI 1, __________, non figura e non è mai figurato nei seguenti registri: 1) nel libro delle azioni, 2) nel registro degli aventi economicamente diritto della società PI 3”. Ora, non vi sono fondati motivi per dubitare della veridicità di siffatta dichiarazione e le ricorrenti non forniscono controindicazioni al riguardo, sicché non pare necessario procedere a ulteriori appuramenti. Ad ogni modo, nella sua dichiarazione la PI 3 aveva anticipato che avreb­be inviato anche una copia del libro degli azionisti “a breve”, ciò che non sembra essere ancora avvenuto, agli atti non essendo presente tale documento. Nelle sue nuove indagini (sotto, consid. 8), l’Ufficio è pertanto invitato pure a sollecitare la PI 3 a fornire il documento in questione.

 

                                   4.   Le insorgenti si lamentano anche delle spese di locazione, facen­do valere che PI 1 non ha prodotto il contratto di locazione né i giustificativi relativi ai bonifici in uscita dal proprio conto corrente, ma si si è limitato a fornire due attestazioni di ricezione di due versamenti di fr. 4'400.– ciascuno su un conto corrente della PI 5 intestato a una certa PI 6 con la causale “Pigione da PI 1/Cantoni”. Osservano altresì che da uno scambio di e-mail agli atti sembrerebbe che l’escusso abbia concesso in sublocazione un locale del­la propria abitazione, percependo un introito di almeno fr. 400.– al mese, ciò che però non è stato considerato nel calcolo del minimo d’esistenza. Secondo loro, alla luce di tali lacunosi giustificativi, non v’è certezza circa l’importo pagato mensilmente per la pigio­ne, la persona che provvede ai pagamenti e il conto dal quale provengono. Esse rilevano inoltre che l’importo della pigione andrà in ogni caso suddiviso in parti uguali tra tutte le persone che vivono nella stessa abitazione, ovvero l’escusso, la sua compagna PI 7, il figlio maggiorenne di quest’ultima e tale PI 8.

 

                                4.1   L’UE specifica, nelle osservazioni, che il contratto di locazione pro­dotto dall’escusso prevede una pigione mensile di fr. 2'200.– a carico suo e della convivente PI 7. Precisa inoltre di aver riconosciuto tale spesa sulla scorta del contratto e dei giustificativi di pagamento limitatamente a fr. 733.–, pari alla quota del­l’escusso di .

 

                                4.2   Nell’incarto dell’UE figura, oltre ai giustificativi di pagamento menzionati dalle ricorrenti, anche la prima pagina del contratto di locazione, secondo cui il debitore e la convivente devono pagare una pigione di fr. 2'200.– mensili a favore della locatrice PI 6. La suddivisione eseguita dall’Ufficio, che ha considerato, oltre all’e­­scusso, la convivente PI 7 e il figlio maggiore di lei, appare quindi in principio corretta. Tuttavia, l’UE non pare aver effettuato verifiche, neppure in occasione del nuovo calcolo, in me­rito alla situazione di PI 8, persona che a mente delle insorgenti avrebbe preso in sublocazione una camera nella stessa abitazione dietro una pigione di almeno fr. 400.– al mese. Ebbene, secondo la banca dati sui movimenti della popolazione (MovPop), che questa Camera ha esaminato d’ufficio (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF), PI 8 risulta effettivamente vivere allo stesso indirizzo di PI 1, PI 7 e PI 9. A fronte di tale circostanza, l’Ufficio avrebbe dovuto verificare l’esistenza di un eventuale contratto di sublocazione. Anche su questo punto il gravame si avvera fondato e occorre pertanto rinviare l’incarto all’organo esecutivo affinché svolga ulteriori approfondimenti, come verrà indicato più precisamente nel prosieguo (sotto, consid. 8.2).

 

                                   5.   In merito alle “spese di trasferta fino al luogo di lavoro in trasporto privato” e al “posteggio auto al lavoro”, le ricorrenti si chiedono che tipo di veicolo conduce il debitore e a chi è intestato, posto che, secondo loro, egli non sostiene alcuna spesa di leasing, d’assicu­­razione e di tassa di circolazione.

 

                                5.1   È principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile in virtù dell’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF, in particolare perché gli è necessario per conseguire il suo reddito nel senso dell’art. 93 LEF (DTF 119 III 13 consid. 2/a; 117 III 22 consid. 2). Se invece, per lo stesso scopo, si può esigere dal debitore l’uso dei mezzi pubblici di trasporto, possono essere computate solo le relative spese effettive, ove non siano rimborsate da terzi, come il datore di lavoro, l’assicurazione, ecc. (sentenza della CEF 15.2024.6 del 4 luglio 2024, consid. 3.1).

 

                                5.2   Va dato atto alle insorgenti che né l’atto impugnato né le osservazioni dell’UE forniscono ragguagli riguardo ad accertamenti svolti su eventuali veicoli intestati all’escusso presso l’Ufficio della circolazione di Camorino e sul modello d’automobile ch’egli conduce per recarsi al lavoro. Anche nel nuovo calcolo non vi sono indicazioni in proposito (v. verbale interno delle operazioni di pignora-mento dell’8 ottobre 2024 agli atti). Manca pure la prova del pagamento effettivo del “parcheggio auto al lavoro” di fr. 80.–. Va inoltre rilevato d’ufficio (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF) che nei conteggi di stipendio di luglio e settembre 2024, prodotti dalla PI 3 insieme al formulario inerente al reddito di PI 1 compilato e sottoscritto il 25 settembre 2024, risulta che oltre al salario di fr. 4'250.– lordi egli percepisce un contributo fisso di fr. 477.15 lordi al mese definito come “Parte privata vettura di servizio”. Sorge dunque spontaneo il dubbio che per recarsi al lavoro (o per lavorare) l’escusso utilizzi non il proprio veicolo privato, ma una vettura aziendale, e che la sua datrice di lavoro gli rimborsi almeno una parte delle spese sostenute (che curiosamente viene poi dedotta dal salario lordo quale “compensazione benefici in denaro”), L’Ufficio non ha svolto alcun accertamento in proposito, motivo per cui anche al riguardo il ricorso si rivela fondato. Nella determinazione del nuovo minimo d’esistenza l’UE dovrà pure occuparsi di tale aspetto (sotto, consid. 8.3).

 

                                   6.   Le ricorrenti si dolgono altresì delle spese dentistiche ammesse per fr. 141.–, rilevando che non è dato di sapere se sono state pagate in contanti o mediante bonifico bancario né da chi.

 

                                6.1   Da parte sua, l’UE premette che l’escusso ha presentato un preventivo allestito il 1° febbraio 2024 dallo studio dentistico PI 2, che prevede prestazioni per un totale di fr. 6'650.–. Osserva poi che nel computo sono stati considerati unicamente fr. 141.– al mese, corrispondenti agli acconti che il debitore ha pagato nei pri­mi nove mesi del 2024, come risulta dai giustificativi da lui prodotti.

 

                                6.2   Ora, emerge dagli atti che l’escusso ha effettivamente prodotto il preventivo in questione, nonché tre ricevute di pagamento che lo studio dentistico ha rilasciato a suo favore, e più precisamente una del 12 febbraio 2024 per fr. 270.–, un’altra del 16 febbraio 2024 per fr. 500.– e un’ultima dell’11 aprile 2024 pure per fr. 500.–, assommanti a fr. 1'270.– complessivi, vale a dire fr. 141.– arrotondati per 9 mesi, come indicato dall’Ufficio. Stante l’identità delle date di ricevuta e di pagamento, i pagamenti risultano effettuati a contanti dal destinatario della ricevuta, ossia da PI 1. I dubbi insinuati dalle ricorrenti sono quindi privi di fondamento.

 

                                   7.   RI 1 e RI 2 sostengono in aggiunta che le fatture prodotte dall’escusso a giustificazione dei costi variabili di fr. 540.– per l’olio combustibile non dimostrano un esborso mensile di tale entità, siccome non indicano a quale periodo fanno riferimento. Rimarcano inoltre che il debitore neppure ha fornito la prova del pagamento di questa somma mediante contanti e/o bonifico bancario, fermo restando che – a loro parere – tale costo, come il canone di locazione, andrà in ogni caso ripartito tra quattro persone.

 

                                7.1   L’UE osserva dal canto suo che i costi per la fornitura di olio combustibile sono supportati dalle fatture prodotte dall’escusso e riferite a un periodo di 6 mesi per complessivi fr. 3'290.90. Ammette però di aver computato per errore nel primo calcolo fr. 540.– anziché la metà (fr. 270.–) a carico di PI 1.

 

                                7.2   Ora, a prescindere dall’apparente incongruenza consistente nel computare nel minimo vitale dell’escusso solo un terzo delle pigioni, ma la metà dei costi di riscaldamento, va ricordato che nel calcolo possono essere ammesse soltanto le spese il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato (sopra, consid. 2 i.f.), condizione che nel caso concreto non si è realizzata, le due fatture (del 29 dicembre 2023 e 4 marzo 2024) della PI 10, __________, prodotte dal debitore, non comprovandone da sole l’effettivo pagamento. Il ricorso risulta quindi fondato anche da questo punto di vista, l’UE avendo sbagliato a considerare tali costi nel minimo d’esistenza. Dal momento che l’incarto viene retrocesso per procedere in particolare a ulteriori indagini riguardo alla posizione di PI 8 (sopra, consid. 4.2), l’Ufficio ter­rà dunque conto delle nuove risultanze anche per stabilire la corretta ripartizione delle spese di olio combustibile, previa verifica del loro effettivo pagamento attraverso giustificativi (ricevute di pagamento e/o estratti bancari o postali).

 

                                   8.   Per le ragioni che precedono, in parziale accoglimento del ricorso (sopra consid. 3.2, 3.3, 4.2, 5.2 e 7.2) la decisione impugnata va annullata e l’incarto retrocesso all’Ufficio affinché proceda agli accertamenti dettagliatamente indicati nei seguenti considerandi.

 

                                8.1   L’organo esecutivo interrogherà dapprima nuovamente l’escusso, chiedendogli se, oltre al salario per la sua attività d’“Impiegato – Gestione clienti”, egli percepisce indennità per la sua funzione di amministratore unico della PI 3, e se sì a quanto ammonta la retribuzione. Gli domanderà anche di fornire l’identità del firmatario delle dichiarazioni della società del 25 settembre e 8 ottobre 2024 agli atti (sopra ad 3.2) e, se le ha sottoscritte lui, d’indicare un dipendente o azionista della società che possa confermarle. Gli chiederà inoltre di spiegare la differenza tra il salario indicato nella dichiarazione fiscale del 2022 e quello risultante dai conteggi da luglio a settembre 2024. Si farà infine consegnare l’e­­ventuale contratto di lavoro scritto.

 

                                8.2   L’UE porrà inoltre al debitore domande puntuali sulla convivenza di PI 8 nella sua stessa abitazione e verificherà in par­ticolare se costui gli paga una pigione mensile ed eventuali spese accessorie per la sublocazione di una camera, facendosi consegnare l’eventuale contratto di sublocazione scritto e gli estratti del conto bancario o postale in cui sono versate le pigioni o copia delle ricevute di pagamento rilasciate al subconduttore. In caso di bisogno, rivolgerà le stesse domande direttamente a PI 8 in virtù dell’art. 91 cpv. 4 LEF. L’Ufficio terrà dunque conto delle risultanze dei propri accertamenti e, se del caso, aumenterà il reddito del debitore o procederà a una ripartizione diversa (verosimilmente per quattro persone) delle spese di locazione e dei costi per l’olio combustibile, previa verifica mediante documenti giustificativi (ricevute di pagamento, estratti bancari o postali) del loro effettivo pagamento.

 

                                8.3   L’Ufficio verificherà altresì il motivo per cui la PI 3 versa mensilmente all’escusso, insieme allo stipendio, un com­penso di fr. 477.15 definito come “Parte privata vettura di servizio”, poi dedotto dal salario lordo quale “compensazione benefici in denaro, che tipo di veicolo egli utilizza per recarsi al lavoro e/o per lavorare e a chi è intestato. In base all’esito delle sue indagini, l’UE stabilirà se PI 1 ha l’assoluta necessità di recarsi al lavoro e/o di lavorare con la vettura in questione anziché servirsi dei mezzi pubblici e se si assume effettivamente spese assolutamente indispensabili, non coperte dalla datrice di lavoro, da computare nel minimo esistenziale.

 

                                8.4   L’UE solleciterà infine la PI 3 a farsi consegnare una copia del libro dei suoi azionisti (sopra, consid. 4.3), come da essa preannunciato nella dichiarazione scritta del 30 settembre 2024.

 

                                8.5   Svolte le nuove indagini e tenuto conto delle attuali circostanze di fatto, l’organo esecutivo ne darà atto nel verbale di pignoramento, stabilirà nuovamente il minimo d’esistenza di PI 1 e procederà al pignoramento di eventuali altri beni pignorabili.

 

                                   9.   Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

 

                                10.   L’ammissione al gratuito patrocinio – di cui le ricorrenti chiedono il beneficio – è disciplinata dagli art. 117 e segg. CPC, per il rinvio degli art. 20a cpv. 3 LEF e 13 della legge cantonale sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG; RL 178.300). La designazione di un patrocinatore d’ufficio è quindi subordinata, oltre all’indigenza del richiedente e alle possibilità di successo della domanda (art. 117 CPC), all’esigenza che la misura sia necessaria per tutelare i diritti dell’interessato (art. 118 cpv. 1 lett. c CPC; sentenza della CEF 15.2017.44 del 21 agosto 2017 consid. 7.1). Secondo la giurisprudenza, il diritto al gratuito patrocinio non è in principio escluso nella procedura di ricorso ai sensi degli art. 17 segg. LEF, ma, essendo quest’ultima dominata dal principio del­l’ufficialità, l’assistenza di un avvocato non è in generale necessaria, potendosi ciononostante rivelare indispensabile allorquando il caso o le questioni da risolvere sono complesse, il richiedente fruisce di scarse conoscenze giuridiche o vi sono importanti interessi in gioco (sentenze della CEF 15.2024.48, pag. 2, e 15.2022.140 del 24 aprile 2023, consid. 3 e riferimenti citati).

 

                              10.1   Nella fattispecie, il presupposto della necessità oggettiva di patrocinio riesce realizzato stante la particolare incisività del provvedimento impugnato sull’esistenza delle ricorrenti, in particolare della figlia minore, che insieme alla madre ha tentato senza successo d’incassare nei confronti del padre pretese per contributi alimentari arretrati dal 2008 al 2021, e tenuto conto che le questioni da risolvere nel caso concreto erano numerose e almeno in parte com­plesse (come si evince dalle dettagliate istruzioni date all’UE nel consid. 8) per persone che, come le insorgenti, non risultano fruire di specifiche conoscenze giuridiche in materia di diritto esecutivo.

 

                                         L’indigenza delle richiedenti è d’altronde pacifica, le loro entrate essendo limitate a prestazioni assistenziali di fr. 1'944.– al mese a fronte di spese d’abitazione, comprensive di spese accessorie, che da sole ammontano a fr. 1'555.– (doc. M).

 

                                         Infine, il ricorso non poteva dirsi d’acchito senza possibilità di successo al momento in cui è stato inoltrato, tanto che l’impugnativa è stata parzialmente accolta e l’incarto viene retrocesso all’Ufficio per svolgere in gran parte gli accertamenti sulla situazione patrimoniale del debitore richiesti dalle ricorrenti. Alla luce di tali considerazioni, la domanda di gratuito patrocinio merita accoglimen­to.

 

                              10.2   La patrocinatrice di RI 1 e RI 2 va dunque invitata a presentare a questa Camera la nota dettagliata delle sue presta­zioni inerenti al ricorso, onde procedere alla sua tassazione conformemente al Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RTar; RL 178.310).

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione impugnata è annullata e l’incarto retrocesso alla sede di Lugano del­l’Ufficio d’esecuzione affinché proceda agli accertamenti indicati nei considerandi da 8.1 a 8.5.

 

                                   2.   È concesso a RI 1 e RI 2 il beneficio del gratuito patrocinio in merito agli atti compiuti in loro favore dall’avv. PA 1 in sede di ricorso. All’avv. PA 1 è assegnato un termine di dieci giorni per presentare a questa Camera la nota dettagliata delle sue prestazioni inerenti al ricorso.

 

                                   3.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   4.   Notificazione a:

 

      

    ;

–     .

 

                                         Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il cancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.