Incarto n.
15.2024.96

Lugano

13 novembre 2024

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

 

cancelliere:

Cortese

 

 

statuendo sull’istanza di nuova stima e sul ricorso presentati il 12 settembre 2024 da

 

 

 RI 1

 

nelle diverse esecuzioni delle sedi di Bellinzona, Locarno e Biasca dell’Ufficio di esecuzione promosse nei suoi confronti da

 

 

Confederazione Svizzera, Berna

Stato del Canton Ticino, Bellinzona

(rappresentati dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona e

 dall’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Bellinzona)

Canton de Vaud, Losanna

__________, __________

__________, __________

__________, __________

__________, __________

__________, __________

Cassa cantonale di compensazione AVS, Bellinzona

PI 12,

PI 3, __________

PI 4,

(ora PI 5, )

PI 6,

PI 7,

Comunione dei comproprietari per piani del condominio

PI 8, __________

PI 9,

PI 10,

PI 11,

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   Nelle diverse esecuzioni promosse dai summenzionati creditori nei confronti di RI 1, il 13 e 29 gennaio, il 12 febbraio e il 16 agosto 2016, il 29 novembre 2019, il 15 aprile 2020, il 27 gennaio e il 20 maggio 2021, il 10 gennaio e il 15 settembre 2022 e il 6 marzo 2023 le sedi di Bellinzona, Locarno e Biasca dell’Uffi­­cio d’esecuzione (UE) hanno pignorato in particolare i seguenti im­mobili di proprietà dell’escusso:

-   le unità di proprietà per piani (PPP) n. __________, __________, __________, __________ e __________ della particella n. __________ RFD di __________Gu__________;

-  le PPP __________ e __________ del fondo n. __________ RFD di Go__________;

-  la particella n. __________ RFD di M__________;

 

                                  B.   Pervenute le domande di realizzazione di diversi escutenti, la se­de di Locarno ha incaricato alcuni periti di allestire le perizie estimative dei predetti fondi, le quali hanno dato il seguente esito:

Perito

Oggetto

 Valutazione

Arch. Diego Guidotti

Le citate PPP della particella di __________Gu__________

fr.   1'600'000.–

Arch. Aldo Rampazzi

Le citate PPP del fondo di Go__________;

fr.   1'853'000.–

Arch. Aldo Rampazzi

La citata particella di M__________.

fr.   4'200'659.–

 

                                  C.   Con istanze del 17 marzo e del 12 aprile 2023 RI 1 ave­va chiesto a questa Camera l’espletamento di nuove perizie estimative segnatamente dei fondi in questione, nonché l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria con esonero dall’anticipo delle spese delle nuove stime peritali.

 

                                  D.   Mediante sentenza del 19 giugno 2023 (inc. 15.2023.23) la Camera ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria e accolto le istanze di nuova stima, invitando RI 1 a versare entro dieci giorni sul conto corrente del Tribunale d’appello un anticipo delle presumibili spese peritali di complessivi fr. 27'060.–, com-prensivo anche di quelle riferite agli immobili di __________Gu__________, Go__________ e M__________. La Camera ha pure reso attento l’istante che in difetto di tempestivo versamento dell’anticipo il valore presumibile dei fondi stabilito dall’UE sarebbe divenuto definitivo. Entro il termine assegnatogli, RI 1 non ha versato la somma richiesta.

 

                                  E.   Il 6 settembre 2024 la sede di Locarno dell’UE ha pubblicato sul Foglio ufficiale svizzero di commercio e sul Foglio ufficiale cantonale l’avviso d’incanto dei citati fondi per il 19 novembre 2024.

 

                                  F.   Con istanza e ricorso del 12 settembre 2024 RI 1 chiede, in via principale, che sia esperita una nuova perizia estimativa dei fondi e che gli sia concesso il beneficio dell’assistenza giudiziaria con esonero dall’anticipo delle spese per le nuove stime peritali e, in via subordinata, che sia fatto ordine all’UE di provvedere d’uffi­­cio all’elaborazione di nuove stime degli stessi immobili. L’insor­­gente postula altresì la concessione dell’effetto sospensivo.

 

                                  G.   Tramite osservazioni del 10 ottobre 2024 la sede di Locarno del­l’UE si oppone al conferimento dell’effetto sospensivo e domanda alla Camera di non procedere all’istruttoria, dichiarando l’istanza e il ricorso irricevibili.

 

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   Nell’esecuzione in via di pignoramento, la stima dei fondi può avvenire in due momenti distinti: una prima volta in occasione del pignoramento del fondo (art. 97 cpv. 1 LEF e art. 9 del Regolamento concernente la realizzazione forzata di fondi [RFF, RS 281.42]) e una seconda volta con il deposito dell’elenco oneri (art. 140 cpv. 3 LEF) con menzione nell’avviso d’incanto (art. 138 LEF e 29 cpv. 2 RFF) e negli avvisi speciali (art. 139 LEF e 30 cpv. 1 RFF). Nell’esecuzione in via di realizzazione di pegno è invece prevista, di norma, una sola stima (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 16 ad art. 155 LEF), dopo la presentazione della domanda di realizzazione (art. 155 cpv. 1 LEF), con menzione nella pubblicazione dell’avviso d’incanto e negli avvisi speciali (art. 97 cpv. 2, 138, 139 LEF e 9 RFF per il rinvio degli art. 155 LEF e 99 RFF). Che l’ufficio confermi la stima fatta in occasio­ne dell’esecuzione del pignoramento o che proceda a una (nuova) seconda stima, gl’interessati possono richiedere dall’autorità di vigilanza cantonale una nuova stima a mezzo di periti (art. 30 cpv. 1, 3° periodo RFF; DTF 60 III 190) entro dieci giorni dalla comunicazione della stima e previo deposito delle spese occorrenti (art. 9 cpv. 2 RFF), qualunque sia stata la loro posizione nei confronti della stima eseguita al momento del pignoramento (DTF 122 III 338 consid. 3; Feuz in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 138 ad art. 140 LEF; Gilliéron, op. cit., n. 177 ad art. 140). In entrambi i tipi di procedure poi, sempre che vertano su beni immobili, l’ufficio può ancora procedere a una revisione della stima dopo l’appuramento dell’elenco oneri (art. 44 RFF, cui rinvia l’art. 102 RFF), qualora abbia elementi per ritenere che la stessa non sia più idonea (sentenza della CEF 15.2014.23 del 15 maggio 2014, consid. 3 e rinvii); anche in questa ipotesi gl’interessati possono chiedere una nuova stima a mezzo di periti alle condizioni dell’art. 9 cpv. 2 RFF (art. 44, 3° periodo RFF; Gilliéron, op. cit., n. 179 ad art. 140). Non sono ammesse ulteriori richieste di nuova stima (DTF 122 III 135 consid. 2).

 

                                         In linea di massima, la richiesta di una nuova stima a mezzo di periti non dev’essere particolarmente motivata (Zopfi in: Commentaire ORFI, 2012, n. 8 ad art. 9 RFF; Feuz, op. cit., n. 137 i.f. ad art. 140; sentenza della CEF 15.2023.23 del 19 giugno 2023 consid. 1; contra: Gilliéron, op. cit., n. 180 ad art. 140). Se persegue manifestamente lo scopo di ritardare indebitamente la richiesta potrebbe essere tenuta per abusiva (art. 2 cpv. 2 CC per analogia).

 

                                1.1   Nel caso in rassegna, ricevute le domande di realizzazione di diversi escutenti, l’UE ha già proceduto a stabilire la stima dei noti fondi in vista della loro realizzazione in base a perizie estimative rilasciate nel 2022 (in aprile per le PPP di Gu__________, in luglio per il fondo di Minusio e in ottobre per le PPP di Go__________). Le richieste del 27 marzo e del 12 aprile 2023 con cui l’escusso ha chiesto l’esperimento di una nuova, seconda, stima a mezzo di periti è stata accolta dalla Camera con decisione del 19 giugno 2023 (citata 15.2023.23), che gli ha assegnato un termine di dieci giorni per versare l’anticipo delle presumibili spese peritali (di complessivi fr. 27'060.–). RI 1 non ha però dato seguito all’invito, sicché, come stabilito nella stessa decisione, i valori di stima attribuiti dall’UE in particolare ai fondi di __________Gu__________, Go__________ e M__________ sono diventati definitivi.

 

                                1.2   Ciò posto, RI 1 non ha il diritto all’esperimento di una nuova seconda stima a mezzo di periti, avendoci già rinunciato nel giugno del 2023. A scanso di equivoci, occorre precisare che la stima stabilita dall’UE nel 2022 è quella prevista dall’art. 140 cpv. 3 LEF in vista della realizzazione, che va effettuata dopo la presentazione della domanda di realizzazione (art. 155 cpv. 1 LEF per analogia; Kuhn, op. cit., n. 3 ad art. 30) e comunicata agl’inte­­ressati con l’avviso d’incanto (sopra consid. 1). Nel caso di specie, la comunicazione è avvenuta prima ad esplicita richiesta dell’escus­­so, ma ciò non gli dà diritto a un’altra richiesta. D’altronde, che siano passati più di due anni dall’allestimento delle perizie non è un motivo che per legge obbliga l’ufficio d’esecuzione a ordinare nuove perizie, specie perché la protrazione delle procedure di realizzazione è in parte addebitabile ai ricorsi al limite del temerario presentati da RI 1 (inc. 15.2023.100 e 15.2023.28). Per tali ragioni, l’istanza s’avvera irricevibile e la richiesta di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria con esonero dall’an­­ticipo delle spese per le nuove stime peritali senza oggetto.

 

                                   2.   RI 1 chiede che l’istanza venga, in subordine, trattata quale ricorso per ritardata giustizia giusta l’art. 17 cpv. 3 LEF contro l’inerzia dell’UE nell’approntare d’ufficio delle nuove stime. Egli è invero del parere che le attuali stime, che risalgono a oltre due anni fa, siano troppo datate. In proposito, reputa che a fronte del considerevole tempo trascorso e dell’ulteriore crescita del merca­to immobiliare tutt’altro che trascurabile l’Ufficio avrebbe dovuto provvedere a ridosso dell’incanto all’espletamento di una nuova stima, rivedendo quella precedente. In quest’ottica, il ricorrente ritiene che la stima del fondo di M__________ potrebbe essersi a oggi accresciuta e sfiorare i fr. 5'000'000.–, mentre quelle relative ai fondi di __________Gu__________ e Go__________ circa i fr. 2'000'000.– ciascu­no.

 

                                2.1   Come appena esposto, l’ufficio d’esecuzione è tenuto a determinare la stima dei fondi pignorati solo due volte, al momento del pignoramento e dopo la presentazione della domanda di realizzazione, fatta salva un’eventuale revisione della stima al termine del­la procedura di appuramento dell’elenco degli oneri qualora il valore dei fondi abbia subito modifiche segnatamente in seguito al­l’eliminazione di aggravi (art. 44 RFF), ipotesi prematura nel caso in esame. L’UE non era pertanto tenuto a esperire nuove perizie, sicché il ricorso per ritardata giustizia va respinto.

 

                                2.2   Per abbondanza, va rilevato che il ricorrente non specifica circostanze verificatesi dopo l’allestimento dei referti peritali che esigerebbero la loro modifica o l’espletamento di nuove perizie, se non, genericamente, “il considerevole lasso di tempo trascorso” e “il noto andamento attuale del mercato immobiliare”, senza quantificare e sostanziare con riferimenti oggettivi le sue allegazioni. Ora, l’indice svizzero dei prezzi degli immobili residenziali (IMPI) calcolato dal­l’Ufficio federale della statistica è cresciuto in media nazionale tra il secondo trimestre del 2022 e il terzo del 2024 di circa il 4% (www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/prezzi/prezzi-immobili.assetdetail. 33166426.html), valore che rientra nel margine d’incertezza di cui già tengono conto le perizie e che risulta in ogni caso molto inferiore a quanto ipotizzato dal ricorrente, il quale quantifica il rialzo complessivo del valore dei fondi in fr. 1'350'000.–, pari a oltre il 17% delle stime del 2022, di fr. 7'653'659.–. Le motivazioni di RI 1 sono d’altronde manifestamente contraddittorie rispetto a quanto argomentato nelle precedenti istanze di nuova stima, ove egli affermava che le valutazioni peritali dei fondi in questione “so­no eccessive rispetto al loro valore reale” (v. citata 15.2023.23, consid. 3.1.2), mentre ora sarebbero inferiori. Viene pertanto spontaneo il dubbio che il ricorso abbia un intento essenzialmente dilatorio.

 

                                   3.   Stante l’esito del giudizio odierno, la domanda di concessione del­l’effetto sospensivo risulta senza oggetto e non è inoltre necessario notificare agli escutenti né il ricorso né la sentenza (art. 9 cpv. 2 LPR).

 

                                   4.   Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   L’istanza di nuova stima è irricevibile.

 

                                   2.   La domanda di assistenza giudiziaria con esonero dall’anticipo delle spese per le nuove stime peritali è senza oggetto.

 

                                   3.   Il ricorso è respinto.

 

                                   4.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   5.   Notificazione a    .

 

                                         Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il cancelliere

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.