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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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cancelliere: |
Ferrari |
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 29 agosto 2024 dell’
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RI 1, __________ (patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
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contro |
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio contro il verbale di sequestro n. __________ emesso il 19 agosto nei confronti della ricorrente da
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PI 1, __________ (patrocinato dall’avv. PA 2, __________)
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ritenuto
in fatto: A. Con istanza del 13 agosto 2024 diretta contro l’RI 1, PI 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il sequestro di “tutta la merce dell’escussa presente nei negozi (locali e magazzini) denominati “Viva” in via N__________ 62, via P__________ 14 e via P__________ 19, 6__________ L__________; tutto il denaro contante dell’escussa presente nei [citati] negozi […]; ogni avere dell’escussa presso __________, __________ e succursali”. PI 1 ha indicato, quale titolo del credito, una sentenza del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, nonché una sentenza emessa dal Tribunale d’appello sul ricorso interposto contro la prima e, quale causa del sequestro, il possesso di un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione (art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF).
B. Il Pretore ha accolto integralmente l’istanza e ordinato il sequestro con decreto dello stesso 13 agosto 2024, che la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha eseguito il giorno dopo. Nel relativo verbale (n. __________), emesso il 19 agosto 2024, l’UE ha elencato beni in 111 posizioni, tra cui le n. 2-41 (di cui non è qui necessario dettagliare la composizione), 50-53 (“2 divani in stoffa rosa; 2 puff di colore grigio; 6 scaffalature con ripiani in vetro e 9 cassettoni”), 55-62 (“1 cassa registratrice marca Asus; 1 tablet marca Samsung; 1 stampante per scontrini marca Axon; 6 banchi ricezione/esposizione con pianale in vetro; 1 manichino; 4 espositori diversi; 1 specchio; 1 impianto luci), 67 (1 aspirapolvere marca Intertronic”), 69-71 (“2 apparecchi per regolazione scarpe; scaffalature in legno a ripiani diverse misure; 4 scalette in alluminio”) e 73-87 (“un montacarichi; 1 tavolo in legno con 2 sedie; 1 macchina per caffè marca Dolcegusto; 4 manichini; 2 scaffalature in alluminio con ripiani; 2 vetrine con ripiani in vetro; 4 scrivanie in legno; 4 sedie con rotelle; 3 PC fissi marca Apple, AOL e Acer; 1 stampante professionale marca Toshiba; 4 librerie in legno; 1 stampante per etichette marca Zebra; 1 cassettiera marrone; 1 espositore; materiale vario di cancelleria”).
C. Con ricorso del 29 agosto 2024, l’RI 1 si aggrava contro il predetto verbale, chiedendo il dissequestro dei beni di cui alle posizioni n. 24-38, 50-53, 69-71 e 73-87.
D. Con osservazioni del 12 settembre 2024, PI 1 si rimette al giudizio della Camera, come fa anche l’UE nelle sue del 20 settembre.
E. Nel frattempo, il 13 settembre 2024 l’Ufficio ha dissequestrato i beni di cui alle posizioni n. 2-41, giacché i restanti erano comunque sufficienti a garantire il credito alla base del sequestro (art. 97 cpv. 2 richiamato dall’art. 275 LEF) e, il 19 settembre, ha dissequestrato i beni di cui alle posizioni n. 81, 84 e 85 contro il deposito di una somma equivalente al loro valore di stima (art. 277 LEF).
Considerando
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 19 agosto 2024 dall’UE, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. Nel ricorso, l’RI 1 lamenta che l’UE ha sequestrato anche i beni di cui alle posizioni n. 24-38, 50-53, 69-71 e 73-87, benché essi non siano contemplati nel decreto di sequestro. Rileva infatti che il creditore ha chiesto il sequestro di “’tutta la merce di vendita esposta e nei magazzini […] la merce si compone di scarpe e pelletteria’”. Fa notare che del resto il significato di “merce” è “’qualunque bene economico mobile destinato alla vendita’” (secondo il vocabolario della Garzanti). Chiede pertanto il dissequestro dei beni appena menzionati. PI 1 si rimette al prudente giudizio della Camera.
3. Poiché i beni di cui alle posizioni n. 2-41, 81, 84 e 85 sono stati nel frattempo dissequestrati, il ricorso è diventato senza oggetto riguardo agli stessi. Conserva invece un interesse riguardo ai beni di cui alle posizioni n. 50-53, 55-62, 67, 69-71, 73-80, 82-83 e 86-87.
4. Ciò posto, come correttamente rilevato dall’RI 1, senza essere contraddetto da PI 1, quest’ultimo ha chiesto il sequestro di “tutta la merce di vendita esposta e nei magazzini”, precisando ch’essa “si compone di scarpe e pelletteria” (istanza, n. 6, pag. 5). Anche se la parola “merce” può avere, secondo il contesto, un senso più ampio di quello indicato dal vocabolario della Garzanti (ad esempio il Sabatini/Coletti la definisce come “qualsiasi prodotto o bene economico mobile che può essere oggetto di scambio”), nella fattispecie l’istante l’ha limitato alla merce destinata alla vendita e il Pretore ha secondo ogni evidenza ordinato il sequestro del tipo di merce indicato dall’istante, siccome nell’ordinanza ha ripreso pari pari l’oggetto menzionato sulla prima pagina dell’istanza (“Tutta la merce presente nei negozi (locali e magazzini) denominati ‘__________’”). Del resto, gli atti processuali delle parti devono essere interpretati in modo oggettivo, dando loro il senso che i destinatari, compreso il giudice, potevano e dovevano ragionevolmente, in applicazione delle regole della buona fede (art. 52 CPC), attribuire ai medesimi (cosiddetto principio dell’affidamento; tra altre: sentenza del Tribunale federale 5A_564/2016 del 15 maggio 2017 consid. 4.2). Ora, secondo il principio dell’affidamento, l’UE non poteva non intendere che la “merce” indicata nella decisione di sequestro, che non poteva aggiudicare all’istante più o altro di quanto da lui richiesto (art. 58 cpv. 1 CPC), si riferisce soltanto a quella in vendita e, dunque, non ai beni di cui alle posizioni n. 50-53, 55-62, 67, 69-71, 73-80, 82-83 e 86-87. Fondato, il ricorso va pertanto accolto e il verbale di sequestro riformato, nel senso dello stralcio dei suddetti beni dal verbale di sequestro.
5. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui non è diventato senza oggetto, il ricorso è accolto e di conseguenza il verbale di sequestro è riformato nel senso che ne sono depennati i beni di cui alle posizioni n. 50-53, 55-62, 67, 69-71, 73-80, 82-83 e 86-87.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
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– avv. PA 1, __________ __________, __________; – avv. PA 2, __________, __________, __________.
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Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.