Incarto n.
15.2025.113

Lugano

7 ottobre 2025

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta della

giudice:

 

Bellotti, presidente

 

cancelliera:

Bertoni

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso e istanza di restituzione del termine 22 agosto 2025 di

 

 

RI 1 

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio contro il prospettato pignoramento nell’esecuzione n. __________ promossa nei suoi confronti dalla

 

 

PI 1 __________

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   Sulla scorta del precetto esecutivo (PE) n. __________ emesso il 13 dicembre 2024 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE), la PI 1 ha escusso RI 1 per l’incasso di fr. 378.20 a titolo di “Prestazione LAMal dal 05.04.2024” e “Spese”.

 

                                  B.   Con decisione 13 gennaio 2025 la PI 1 ha rigettato l’opposizione interposta dall’escusso avverso il summenzionato PE, per poi formulare in data 27 marzo 2025 domanda di continuazione dell’esecuzione. Il 17 aprile 2025 l’UE ha emesso un relativo avviso di pignoramento per il 18 giugno 2025, e l’8 agosto 2025 una diffida all’escusso a volersi presentare presso l’Uffi­cio entro il 14 agosto 2025, con la comminatoria dell’accompagna­mento forzato tramite la polizia ai sensi dell’art. 91 cpv. 2 LEF.

 

                                  C.   Con ricorso del 22 agosto 2025 RI 1 si è aggravato contro il prospettato pignoramento, sostenendo di avere visionato per la prima volta la decisione 13 gennaio 2025 dell’escutente solo il 14 agosto 2025 per il tramite dell’UE e di non avere pertanto avuto modo di contestarla, postulando in via preliminare la concessione dell’effetto sospensivo, e nel merito l’annullamento del pignoramento come pure della decisione 13 gennaio 2025 con retrocessione degli atti alla PI 1 per una nuova decisione, o subordinatamente solo del pignoramento con restituzione del termine per presentare opposizione avverso la summenzionata decisione 13 gennaio 2025, con protesta di spese e ripetibili.

 

                                  D.   Il 26 agosto 2025 l’UE, quanto all’istanza di concessione dell’ef­fetto sospensivo, si è rimesso alla decisione di questa Camera, che l’ha accolta il giorno seguente, in attesa degli accertamenti relativamente all’avvenuta trasmissione e notifica della summenzionata decisione di rigetto.

 

                                  E.   Con osservazioni 12 settembre 2025 la PI 1 si è opposta al ricorso, postulandone la reiezione, con protesta di tasse e spese di procedura. Con osservazioni 22 settembre 2025 l’UE si è riconfermato nel proprio operato.

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   Giusta l’art. 17 cpv. 1 e 2 LEF, salvo i casi nei quali la legge prescriva la via giudiziale, è ammesso il ricorso all’autorità di vigilanza – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – contro ogni provvedimento di un ufficio d’esecuzione o di un ufficio dei fallimenti, per violazione di una norma di diritto o errore d’apprezzamento, entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato.

 

                                         Nel caso concreto, ai fini del calcolo della tempestività del ricorso 22 agosto 2025, il ricorrente non indica chiaramente quale concreto atto dell’UE intende impugnare e quando l’avrebbe ricevuto, limitandosi a contestare genericamente “il pignoramento” e di essere venuto a conoscenza della decisione di rigetto della PI 1 solo il 14 agosto 2025, dopo una sua presa di contatto con l’UE, anche se egli poi sostiene di avere scritto alla controparte già in data 12 agosto per lamentarne la mancata ricezione, come da scritto allegato. Dall’incarto non risulta ad ogni modo che il ricorrente abbia ricevuto l’avviso di pignoramento o la convocazione dell’8 agosto 2025 prima di tale data. Inoltre, qualora la decisione di rigetto non gli sia stata notificata, non solo la medesima ma anche gli atti esecutivi ivi scaturenti sarebbero viziati da nullità (DTF 142 III 599 consid. 2.1), accertabile d’ufficio in ogni tempo (art. 22 cpv. 1 LEF). Nulla osta pertanto alla trattazione del gravame.

 

                                   2.   Il ricorrente si duole di non aver mai ricevuto la decisione di rigetto dell’opposizione 13 gennaio 2025 della PI 1, che sarebbe stata inviata tramite semplice posta A e non sarebbe mai stata depositata nella sua bucalettere (tenuto conto oltretutto che i disservizi postali sarebbero frequenti), annettendo al gravame una sua relativa lettera di protesta alla controparte del 12 agosto 2025. Ne chiede pertanto l’annullamento, o perlomeno la restituzione del termine per opporvisi, oltre che l’annullamento dei successivi atti esecutivi.

 

                                   3.   Da parte sua, la PI 1 rileva con le sue osservazioni di avere regolarmente inviato la decisione in questione tramite posta A Plus, che la ricevuta postale (prodotta quale doc. 3) indica l’invio come recapitato il 14 gennaio 2025 alle ore 10:28, che una consegna errata non è da presumere ma va valutata in base alla sua verosimiglianza e che la generica contestazione della controparte non è credibile. Essendo tale decisione rimasta incontestata e passata in giudicato, la sua domanda di continuazione dell’esecuzione era pertanto legittima.

 

                                   4.   Con le sue osservazioni, l’UE ribadisce in sostanza di avere agito correttamente.

 

                                   5.   Nell’ambito dell’incasso dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie l’assicuratore è autorizzato, ai sensi dell’art. 79 LEF, a rigettare l’opposizione al precetto esecutivo interposto dall’assicurato (DTF 121 V 109; sentenza del Tribunale federale 9C_492/2019 del 24 ottobre 2019, consid. 2.2). Tali decisioni sono impugnabili entro 30 giorni ai sensi degli art. 52 cpv. 1 e 56 cpv. 1 segg. LPGA dapprima mediante opposizione presso il servizio che le ha notificate, e in seguito mediante ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni. Prima di dare seguito a una domanda di proseguimento dell’ese­cuzione (art. 88 LEF), l’ufficio di esecuzione, e in caso di ricorso l’autorità di vigilanza, devono d’ufficio verificare che un’eventuale opposizione al precetto esecutivo sia stata rigettata, con decisione esecutiva, o sia stata ritirata dall’escusso, pena la nullità dei successivi atti esecutivi giusta l’art. 22 LEF. Le autorità di esecuzione devono quindi, sempre d’ufficio, respingere la domanda di prosecuzione dell’esecuzione in particolare quando né la citazione all’u­dienza, né la decisione di rigetto sono state notificate all’escusso (DTF 142 III 599 consid. 2.1, sentenza della CEF 15.2021.121 del 16 febbraio 2022, consid. 3).

                                        

                                5.1   Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’onere della prova della notifica della decisione di rigetto dell’opposizione, quando è contestata, grava sul creditore procedente, perlomeno se è una cassa malati abilitata per legge (art. 49 cpv. 1 combinato con l’art. 52 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [LPGA, RS 830.1]) a rigettare in via definitiva le opposizioni al precetto esecutivo (giusta l’art. 74 LEF) interposte dai loro assicurati (art. 79 LEF).

 

                                         Nella DTF 142 III 599 segg., il Tribunale federale ha avuto modo di constatare che il metodo d’invio di uno scritto per posta A Plus, a differenza dell’invio postale raccomandato, non include la firma di una ricevuta da parte del destinatario né il deposito di un avviso di ritiro qualora sia assente, ma un rilevamento elettronico della notifica, consultabile con il sistema di ricerca informatizzato della Posta (noto in passato come “Track & Trace”), quando la lettera è depositata nella cassetta delle lettere o nella casella postale del destinatario. I giudici federali hanno statuito che in assenza di prescrizioni nel diritto di procedura delle assicurazioni sociali sulle modalità di notifica delle decisioni emesse in quell’ambito, gli assicuratori sociali sono di principio liberi di scegliere come spedire i propri provvedimenti e possono pertanto anche ricorrere all’invio per Posta A Plus. In tal caso la notifica è reputata avvenuta quando la decisione è depositata nella cassetta delle lettere o nella casella postale del destinatario (ovvero entra nella sua sfera di dominio e disponibilità). Non è necessario ch’egli venga effettivamente a conoscenza della decisione. Non si può certo escludere che la comunicazione postale sia difettosa, ma non lo si può presumere. Un vizio di notifica va ammesso solo se appare plausibile tenuto conto delle circostanze e delle relative allegazioni del destinatario, presunto di buona fede.

 

                                5.2   Questi principi si applicano anche alle decisioni delle casse malati con cui accertano la pretesa dovuta dall’assicurato e nel contempo rigettano la sua opposizione al precetto esecutivo (art. 79 LEF). È pertanto ammessa la loro notifica per posta A Plus. Rispetto a una notifica ai sensi dell’art. 138 cpv. 1 CPC, quella delle assicurazioni sociali offre sì all’e­scusso una protezione minore, ma in particolare quando viene a conoscenza della decisione solo con l’avviso di pignoramento, egli può difendersi impugnandolo con un ricorso all’autorità di vigilanza (art. 17 LEF). Essendo l’estratto relativo al tracciamento dell’invio della decisione per posta A Plus un indizio sufficiente di regolare notifica, l’escusso che intende contestarla deve ricorrere contro la prosecuzione dell’esecuzione (DTF 142 III 601 consid. 2.2, 2.4.1, 2.5; citata 15.2021.121 del 16 febbraio 2022, consid. 3.1 e 3.2.1 e i rinvii).

 

                                   6.   Nel caso in esame, la cassa malati escutente ha prodotto l’estratto relativo al tracciamento dell’invio n. __________ per posta A Plus contenente la decisione di rigetto dell’opposizione 13 gennaio 2025, che attesta il suo recapito al destinatario il 14 gennaio 2025 alle ore 10:28 (doc. 3 annesso alle osservazioni 12 settembre 2025). Ai sensi della summenzionata giurisprudenza, tale attestazione ha valore indiziale e comporta la presunzione (di fatto) di regolare notifica della decisione. In proposito, il ricorrente si limita a ipotizzare genericamente che la comunicazione sia stata difettosa e a produrre un suo scritto di contestazione del 12 agosto 2025 (che ha valenza di mera dichiarazione di parte), senza fornire alcun elemento concreto e credibile al riguardo. Non sussistendo indizi concreti tali da rendere verosimile l’esistenza di un vizio di notifica, e non pretendendo il ricorrente di avere mai tempestivamente impugnato la decisione di rigetto (passata in giudicato), i successivi atti esecutivi dell’UE non risultano pertanto viziati e, sul tema, il ricorso va pertanto respinto siccome infondato. Quanto alla richiesta di restituzione del termine per formulare opposizione avverso tale decisione, si osserva invece quanto segue.

 

                                   7.   Giusta l’art. 17 LEF, la competenza della Camera è limitata alla verifica della legalità e dell’opportunità dei provvedimenti degli uffici di esecuzione e fallimenti. Per quanto riguarda i termini previsti dalla LEF, giusta l’art. 33 cpv. 4 LEF chi è stato impedito ad agire entro il termine stabilito da un ostacolo non imputabile a sua colpa può chiedere all’autorità di vigilanza o all’autorità giudiziaria competente la restituzione del termine, inoltrando la richiesta motivata e compiendo presso l’autorità competente l’atto omesso entro il medesimo termine dalla cessazione dell’impedimento.

 

                                         Il termine per formulare opposizione avverso una decisione (anche di rigetto) di una cassa malati non è previsto nella LEF, bensì dall’art. 52 LPGA. Ne consegue pertanto che la scrivente Camera non è competente per assegnare o restituire il termine di ricorso contro le decisioni di una cassa malattia, e che la richiesta di restituzione del termine dev’essere presentata nell’ambito della procedura applicabile in materia di assicurazioni sociali conformemente all’art. 41 LPGA, direttamente all’ente o autorità che avrebbe statuito sull’atto omesso, ovvero la PI 1 (DTF 142 III 599 consid. 2.5, sentenza del Tribunale federale 1C_491/2008 del 10 marzo 2009 consid. 1.2; sentenza della CEF 15.2018.36 del 24 maggio 2018, pag. 2). L’istanza in esame è pertanto irricevibile, e dovrà se del caso essere trattata ed evasa direttamente da quest’ultima, che ne è già al corrente a seguito della notifica del ricorso in oggetto.

 

                                   8.   Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–   ;

–   .

 

                                         Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

La presidente                                                         La cancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.