Incarto n.
15.2025.29

Lugano

25 giugno 2025

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

cancelliere:

Cortese

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 4 marzo 2025 di

 

 

RE, C______

(patrocinato dall’avv. PA1, C______)

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Mendrisio, nelle esecuzioni formanti il grup­po n. 1 promosse nei confronti del ricorrente dalle società

 

 

CO2, Z______ (es. n. _____21)

CO1, H______ (es. n. _____72)

 

ritenuto

 

in fatto:                A.  Nelle esecuzioni formanti il gruppo n. 1, promosse dalla CO2 e dalla CO1 nei confronti di RE, il 12 dicembre 2024 la sede di Mendrisio dell’Ufficio d’ese­cuzione (UE) ha determinato la quota pignorabile dei redditi dell’e­­scusso sulla base del seguente computo:

                                  Redditi

Debitore

fr.

      7'564.00

Intermediario commerciale in ambito pubblicitario

Totale

fr.

      7'564.00

          

 

                                         Minimo d’esistenza

Minimo base

fr.

      1'700.00

 

Suppl. figlio minorenne

fr.                                

        600.00

 

Affitto

fr.

            0.00

Vive in casa di proprietà di L______ D______ e non paga affitto

Assicurazione malattia

fr.

        858.25

 

Altri

fr.

        293.00

Spese riscaldamento – media ultimi 12 mesi

Pasti fuori domicilio

fr.                                

        211.00

 

Altri

fr.

          50.00

Vestiario

Pasti fuori domicilio del figlio A______ S______

fr.

        211.00

Mensa scolastica

Trasferta con il trasporto pubblico del figlio A______ S______

fr.

        146.00

Abbonamento arcobaleno

Altri

fr.

          50.00

Vestiario del figlio A______ S______

Totale

fr.

      4'119.25

100%

                                  Appurata la pignorabilità del reddito, l’UE ha quindi pignorato presso il debitore l’importo fisso di fr. 3'444.– al mese dal 12 dicembre 2024.

                            B.  A seguito di uno scambio di e-mail intercorso tra dicembre 2024 e gennaio 2025, durante il quale RE aveva chiesto all’UE di rivedere il calcolo sulla base di nuovi documenti – tra cui il conto economico dell’esercizio 2023 della sua impresa individuale – facendo valere, in particolare, che il reddito indicato era da intender­si come lordo e che alcune spese indispensabili non erano state correttamente considerate, il 21 gennaio 2025 l’Ufficio ha emesso il verbale di pignoramento, ove ha mantenuto invariato il reddito, fissato in fr. 7'564.–, ma ha aumentato il minimo esistenziale a fr. 5'595.70 mensili, includendovi in particolare i contributi AVS di fr. 44.60, e ha pertanto ingiunto all’escusso di versare l’importo fisso arrotondato di fr. 1'969.– mensili a partire dal 21 febbraio 2025.

                            C.  Con ricorso del 4 marzo 2025, RE si aggrava contro siffatto provvedimento, chiedendone l’annullamento e la retrocessio­ne dell’incarto all’UE affinché proceda a una corretta determinazione del suo reddito mensile netto. Chiede inoltre che al gravame sia conferito effetto sospensivo, istanza accolta dal presidente di questa Camera mediante ordinanza del 12 marzo 2025.

                            D.  Tramite osservazioni del 15 aprile 2025 l’Ufficio postula la reiezione del ricorso.

                            E.  Dopo aver accertato che l’Ufficio non aveva trasmesso copia delle proprie osservazioni al ricorrente, questa Camera vi ha provveduto il 24 aprile 2025.

Considerando

 

in diritto:              1.  Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta il 22 febbraio 2025, il ricorso presentato il 4 marzo 2025 è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

 

                             2.  Il ricorrente contesta di percepire un reddito netto mensile di fr. 7'564.–, sostenendo di aver trasmesso all’UE, il 27 gennaio 2025, il conto economico relativo all’esercizio 2023, redatto dal proprio fiscalista, dal quale risulta invece un utile annuo pari a fr. 76'093.13, corrispondente a fr. 6'341.– mensili. Egli fa inoltre presente che, a decorrere dal 2024, le sue entrate si sono ridotte, siccome è stato sottoposto a regime di carcerazione preventiva dal 7 febbraio al 15 aprile 2024, sicché – a suo dire – attualmente dispone di introiti che non superano i fr. 5'000.– lordi mensili, importo insufficiente a coprire il suo minimo esistenziale, fissato in fr. 5'595.70. Aggiunge, infine, che nel corso dell’anno corrente dovrà anche provvedere a pagare i premi di cassa malati scaduti nel 2024, conformemente all’accordo di pagamento rateale stipulato con la S______ SA.

 

                                  Da parte sua, l’Ufficio rileva di aver determinato il reddito del debitore sulla base della media mensile dei versamenti effettuati a suo favore dalla propria impresa individuale “M______ C______ di RE” sul conto privato a lui intestato presso la Banca R______ M______ s______ c______ (di seguito “Banca R______ M______ s______ c______”), nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 18 novembre 2024. Precisa inoltre di aver considerato quale reddito netto l’entrata media mensile pari a fr. 7'564.–, ritenendo che “eventuali contributi previdenziali o simili avrebbero […] già dovuto essere versati agli istituti di competenza da M______ C______, prima di corrispondere gli importi in questione all’escusso”. Sottolinea peraltro di aver comunque incluso i contributi AVS nel calcolo del minimo esistenziale.

 

                           2.1  Giusta l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 10 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 10 consid. 4).

 

                        2.1.1  Per provento da lavoro nel senso dell’art. 93 LEF s’intende ogni introito pervenuto all’escusso quale retribuzione per una sua attività lavorativa, sia essa dipendente o indipendente (DTF 86 III 15 e 85 III 38 consid. 1). In caso di reddito da attività indipendente, ai fini del pignoramento si potrà tenere conto tuttavia soltanto del reddito netto, dopo deduzione dal reddito lordo delle spese connesse all’esercizio dell’attività (sentenza della CEF 15.2022.56 del 20 settembre 2022, consid. 2.1.1; Vonder Mühll in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 5 ad art. 93 LEF).

 

                              2.1.2   L’ufficio di esecuzione deve determinare il reddito netto sulla base della contabilità o di altre registrazioni. Incombe all’escusso collaborare all’accertamento dei fatti. Nella misura delle sue possibilità egli deve allegare i fatti essenziali e indicare i mezzi di prova disponibili in linea di massima già in occasione del pignoramento e non solo davanti all’autorità di vigilanza (DTF 119 III 70 consid. 1; sentenza del Tribunale federale 5A_405/2017 del 14 novembre 2017 consid. 2.3; Vonder Mühll, op. cit., n. 16 ad art. 93). Se anche in sede di ricorso (art. 17 LEF) l’escusso rifiuta di prestare la collaborazione che da lui ci si può ragionevolmente attendere, l’autorità di vigilanza può dichiararne irricevibili le conclusioni (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF; sentenza della CEF 15.2019.59 del 23 ottobre 2019, consid. 4.2). Ove il debitore non tenga una contabilità, occorre stimare il reddito tramite comparazione con attività analoghe alla sua (DTF 112 III 19 consid. 2/c; sentenze del Tribunale federale 5A_654/2007 del 4 marzo 2008, consid. 4, e della CEF 15. 2017.16 citata, consid. 3.2, 15.2002.8 del 14 marzo 2002, consid. 6/a e 15.1999.113/114 del 26 giugno 2000, consid. 5/a) e, se ciò non fosse possibile, mediante valutazione per stima (DTF 126 III 89 consid. 3/a; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1; citata 15.2022.56, consid. 2.1.2 e rinvii).

 

                                  Fermo restando che l’autorità deve accertare i fatti d’ufficio (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF), ancorché con i temperamenti anzidetti, se rimane nell’incertezza dopo aver proceduto agli accertamenti, può fondarsi sulla regola dell’art. 8 CC per far sopportare alla parte che si prevale di un fatto la mancata prova dello stesso (sentenze del Tribunale federale 5A_253/2015, consid. 4.1, e della CEF 15.2022.166 del 17 maggio 2023, consid. 3.1 i.f. e i rinvii).

 

                           2.2  Nel caso in esame, risulta dagli atti che, per determinare il reddito dell’escusso, l’UE si è inizialmente basato sulle entrate del conto bancario (n. B______ ____ ____ ____ in €) intestato alla “M______ C______ di RE” presso la sede di T______ della W______ Ltd. (di seguito “W______ Ltd”) con sede a L______, relative al perio­do compreso tra il 3 agosto e il 10 ottobre 2024, pari a € 32'339.–, ossia circa € 9'239.– mensili (v. estratti della W______ Ltd agli atti), ritenute costituire il reddito lordo derivante dall’attività lucrativa indipendente dell’escusso. Successivamente, l’Ufficio ha accertato che una parte di tali entrate (€ 9'820.–) è stata trasferita sul conto privato (n. C______ ____ ____ ____ ____ _ in €) a lui intestato presso la Banca R______ M______ s______ c______, e che ulteriori importi – per un totale di fr. 20'443.42 – provenienti da un altro conto privato (n. G______ T______ ____ ____ ____ __ in €) intestato alla M______ C______ presso la W______ Ltd, sono stati accreditati su un secondo conto privato (n. CH______ ____ ____ ____ ____ _ in fr.) dell’escusso presso la Banca R______ M______ s______ c______ nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 18 novembre 2024 (v. estratti della Banca R______ M______ s______ c______ agli atti). L’organo esecutivo ha quindi reputato che i bonifici in questione, per complessivi fr. 30'263.42 (pari a 9'820 + 20'443.42), dovessero essere considerati quale reddito netto del debitore riferito a quel periodo, corrispondente a una media mensile di fr. 7'565.86 (fr. 30'263.42 ÷ 4 mesi).

 

                        2.2.1  Ora, RE non ha dimostrato, mediante idonea documentazione giustificativa, di percepire un reddito inferiore a quello com­putato dall’UE né che lo stesso sia lordo e non netto. Egli si è infatti limitato a produrre, dinanzi all’organo esecutivo, il conto economi­co dell’esercizio 2023 che, pur avendo adotto nel ricorso essere stato redatto dal proprio fiscalista, non risulta né firmato né corredato da pezze giustificative. Tale documento deve quindi essere considerato alla stregua di una mera dichiarazione di parte (sentenza della CEF 15.2022.145/152 del 20 aprile 2023, consid. 4.3 e rimando), non idonea a dimostrare che l’escusso percepisce un reddito netto inferiore a fr. 5'000.–, tanto più che lo stesso insorgente ammette di aver conseguito, nel periodo in questione, un pro­vento mensile di fr. 6'341.–.

 

                                  Soprattutto, i dati da lui forniti sono inattuali ed egli non ne spiega la discrepanza con le entrate accertate dall’UE né del resto si confronta con il calcolo effettuato dall’organo esecutivo in base alla documentazione bancaria agli atti (sopra consid. 2.2). Gli sarebbe invero bastato produrre le fatture e gli esborsi relativi alle spese professionali da lui sostenute durante il periodo preso in conside-razione dall’UE (agosto a novembre 2024). Insufficientemente mo­tivato (giusta l’art. 7 cpv. 3 lett. b LPR), il ricorso è, se non irricevibile, in ogni caso infondato.

 

                        2.2.2  A onor del vero, l’UE, per inavvertenza, non ha convertito l’importo di € 9'820.– in franchi svizzeri secondo il tasso di cambio in vigore alla data dell’accredito, ossia il 20 agosto 2024, corrispondente a fr. 9'355.51 (cfr. sito fxtop.com). La media mensile delle entrate del­l’escusso nel periodo considerato risulterebbe quindi ammontare a fr. 7'449.73 (fr. 29'798.93 ÷ 4 mesi) anziché a fr. 7'565.86. L’UE non ha però tenuto conto dei bonifici di fr. 1'100.– e 3'700.– effettuati da RE sul proprio conto privato in franchi presso la Banca R______ M______ s______ c______ nel periodo considerato, ossia il 23 settembre e il 15 ottobre 2024. Ora, non vi sono valide ragioni per pensare che non siano anch’essi redditi pignorabili, considerata anche la reticenza iniziale dell’escusso, che non ha fornito la documentazione relati­va alle sue entrate e la lacunosità e inattualità di quella acclusa al ricorso. D’altronde, l’Ufficio ha, in modo contraddittorio, incluso nel minimo esistenziale dell’escusso i contributi AVS pari a fr. 44.60 mentre ha qualificato come netto il reddito pignorato. La mancata conversione di parte dei redditi in franchi svizzeri risulta pertanto ampiamente compensata dai redditi non computati dall’UE e dal­l’errata inclusione dei contributi AVS nel minimo vitale. Non è necessario quantificare l’esatta eccedenza stante il divieto della reformatio in peius (art. 22 LPR).

 

                           2.3  In assenza di ulteriore documentazione contabile – che RE non ha prodotto né in fase di pignoramento né nel presente procedimento – la determinazione del reddito da parte dell’Ufficio, fondata sulle entrate accreditate sui conti privati dell’escusso tra agosto e novembre 2024, risulta in linea di principio conforme alla legge. Il ricorrente deve invero sopportare le conseguenze della sua omissione (sopra, consid. 2.1.2 i.f.), sicché il provvedimento dell’UE va confermato. Non giova all’insorgente neppure l’argo­mentazione secondo cui, nel 2025, dovrà versare i premi di cassa malati scaduti nel 2024, trattandosi non di spese correnti per prestazioni assolutamente necessarie al suo sostentamento durante il pignoramento nel senso dell’art. 93 cpv. 1 LEF, bensì di arretrati, i quali non possono essere computati nel suo minimo esistenziale, poiché riferiti a debiti non correnti anteriori al pignoramento (sentenza della CEF 15.2025.3 del 18 marzo 2025, pag. 3 e riferimen­to). Il ricorso va dunque respinto.

 

                             3.  Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

 

pronuncia:           1.  Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

 

                             2.  Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                             3.  Notificazione a:

 

avv. G______ G______ F______, S______ l______ e n______, C______ S______ G______ __

, C______;

CO2, H______ __, Zü______;

CO1, N______ __, H______ _.

 

                                  Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                  Il cancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.