Incarto n.
15.2025.31

Lugano

25 giugno 2025

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

cancelliere:

Cortese

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 3 marzo 2025 della

 

RE, S______

(patrocinata dall’avv. PA1, B______)

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Bellinzona, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 27 gennaio 2025 nell’esecuzione n. _____97 promossa nei confronti della ricorrente da

 

 

CO, G______

 

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

 

                                  che nell’esecuzione n. _____97 promossa il 15 maggio 2024 da CO contro la RE per l’incasso di fr. 18'400.– oltre agli accessori, il 21 febbraio 2025 la sede di Bellinzona del­l’Ufficio d’esecuzione (UE), appurato che l’escussa non aveva interposto opposizione, le ha notificato la comminatoria di fallimen­to;

 

                                  che con ricorso del 3 marzo 2025 la RE chiede l’an­­nullamento della comminatoria, sostenendo di non aver mai ricevuto il precetto esecutivo;

 

                                  che se l’esecuzione è diretta contro una società, la notificazione dell’atto esecutivo – in particolare del precetto esecutivo – si fa al rappresentante della medesima, ovverosia, per una società anonima, a qualunque membro dell’amministrazione o della direzio­ne, come pure a qualunque direttore o procuratore (art. 65 cpv. 1 n. 2 LEF);

 

                                  che nel caso in esame, nell’“attestazione di notificazione” apposta a tergo dell’esemplare del precetto esecutivo per il creditore, allegato alle osservazioni dell’UE, l’agente notificatore ha dichiarato di aver notificato il precetto il 21 maggio 2024 a R______ R______, indicandolo quale “procuratore”;

 

                                  che, quale pubblico documento nel senso dell’art. 9 cpv. 1 CC, il precetto esecutivo costituisce piena prova dei fatti che attesta, compresa l’indicazione della persona cui è stato consegnato, finché non sia dimostrata l’inesattezza del suo contenuto, ciò che è ammesso quando sono dati fondati motivi per dubitare della sua veridicità (sentenza della CEF 15.2023.17 del 3 luglio 2023, consid. 4.2 e riferimenti ivi citati);

 

                                  che nella fattispecie la ricorrente non ha allegato né reso verosimili fondate ragioni per dubitare dell’esattezza del contenuto del documento in questione;

 

                                  che, ad ogni modo, secondo l’estratto del registro di commercio relativo alla RE, R______ R______ è in realtà membro dell’amministrazione, non procuratore, ciò che però non è di rilievo per la validità della notifica del precetto esecutivo giusta l’art. 65 cpv. 1 n. 2 LEF, che può anche essere fatta a “qualunque membro dell’amministrazione”;

 

                                  che, stando così le cose, non sussistono motivi formali per annullare la comminatoria di fallimento, sicché il ricorso dev’essere respinto;

 

                                  che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:           1.  Il ricorso è respinto.

 

                             2.  Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                             3.  Notificazione a:

 

avv. PA1, Via P______ _, B______;

CO, Via F______ _, G______.

 

                                  Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                  Il cancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.