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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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cancelliere: |
Cortese |
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sui ricorsi 11 aprile 2025 di
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RI 1 (patrocinato dall’avv. PA 1, __________)
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contro |
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Locarno, o meglio contro i precetti esecutivi emessi il 27 marzo 2025 nelle esecuzioni promosse nei confronti del ricorrente da
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Confederazione Svizzera, Berna (n. __________) Kanton Solothurn, Soletta (n. __________) (patrocinati dall’avv. PA 2, __________)
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ritenuto
in fatto: A. Il 27 marzo 2025 la sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha emesso quattro precetti esecutivi contro RI 1 a domanda della Confederazione Svizzera per l’incasso del saldo delle imposte federali 2012-2021 di fr. 322'340.45 (n. __________), del Cantone Soletta per il saldo delle imposte cantonali 2012-2021 di fr. 250'533.20 (n. __________), del Comune di PI 3 per il saldo delle imposte comunali 2012-2021 di fr. 11'773.60 (n. __________) e del Comune di PI 4 per il saldo delle imposte comunali 2012-2021 di fr. 284'669.50 (n. __________), oltre, per tutte le pretese, agl’interessi di mora del 4.75% per la prima e del 3.5% per le altre dal 1° agosto 2024. Tutte le pretese sono descritte come il saldo delle rispettive imposte dopo deduzione di quelle risultanti dalla decisione di prestazione di garanzie (Sicherstellungsverfügung) del 23 maggio 2023. L’escusso ha interposto opposizione a tutti e quattro i precetti esecutivi il 1° aprile 2025.
B. Con quattro ricorsi dell’11 aprile 2025, RI 1 ha chiesto, previa congiunzione delle quattro procedure e concessione dell’effetto sospensivo, di accertare la nullità di ognuno dei precetti esecutivi e in via subordinata di annullarli.
C. Nelle osservazioni preliminari del 14 aprile 2025, l’UE si è opposto alla concessione dell’effetto sospensivo.
D. Stante il prevedibile esito del giudizio odierno, i ricorsi non sono stati comunicati alle controparti.
Considerando
in diritto: 1. Interposti all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica degli atti impugnati emessi il 27 marzo 2025 dall’UE, i ricorsi sono in linea di principio ricevibili (art. 17 LEF).
2. I ricorsi vertono su precetti esecutivi in cui i crediti, per imposte dirette dello stesso periodo (2012-2021), sono designati allo stesso modo, sicché risulta opportuno, come richiesto dal ricorrente, congiungere le quattro procedure (art. 5 cpv. 1 LPR e 76 cpv. 1 LPamm), pur conservandone l’individualità nel senso che i dispositivi resteranno separati e potranno essere impugnati anche singolarmente.
3. Il ricorrente si duole che i precetti esecutivi menzionano un saldo d’imposte (2012-2021) "dopo deduzione della pretesa per imposte 2012-2021 indicata nella decisione di prestazione di garanzie del 23.05.2023", osservando che in assenza d’indicazione dei due importi rilevanti non è possibile comprendere né verificare la determinazione del saldo. Invoca una violazione dell’art. 67 cpv. 1 n. 3 LEF in quanto non sarebbe dato di sapere per quali periodi fiscali né per quali importi precisi si procede.
3.1 Ora, le somme poste in esecuzione sono chiare (ad esempio, nel primo ricorso: fr. 322'340.45 oltre agl’interessi del 4.75% dal 1° agosto 2024) e il periodo del saldo delle imposte dedotte in esecuzione anche (“2012-2021”). Il riferimento del ricorrente all’art. 67 cpv. 1 n. 3 riguarda del resto le domande d’esecuzione, che non sono oggetto dei ricorsi, diretti invece contro i precetti esecutivi. Pure la nozione di saldo è univoca. Poiché egli ammette di essere a conoscenza della decisione di prestazione di garanzie (Sicherstellungsverfügung) del 23 maggio 2023, gli dev’essere chiaro che l’imposta complessiva è la somma dell’imposta accertata in quella decisione e del saldo menzionato numericamente nel precetto esecutivo. La doglianza è pertanto infondata.
3.2 Che gl’importi indicati nella decisione del 2023 si siano “nel frattempo rivelati errati”, come allegato dal ricorrente senza giustificazione, è senza rilievo in questa sede, poiché né l’ufficio di esecuzione, né l’autorità di vigilanza sono competenti per verificare il fondamento dei crediti posti in esecuzione (art. 17 cpv. 1 a contrario e 79 segg. LEF; tra tante: sentenze della CEF 15.2024.44 del 23 agosto 2024, consid. 2.1.2, 15.2023.112 del 23 febbraio 2024, consid. 3, e 15.2022.39 del 30 agosto 2022, consid. 4.1). Del resto l’art. 67 cpv. 1 LEF non obbliga l’escutente a esporre la giustificazione della sua pretesa, ma solo la causa (dal suo punto di vista) nella limitata misura in cui permette d’identificare la sua pretesa. L’esame dei saldi posti in esecuzione e del calcolo per stabilirli avverrà semmai nella procedura di rigetto delle opposizioni interposte da RI 1. È anche irrilevante il motivo per cui nella decisione del 2023 non sono già state incluse tutte le imposte allora note. Il diritto esecutivo non obbliga il creditore a escutere il debitore per l’intero importo della propria pretesa né a giustificare la sua (libera) scelta di procedere per una frazione di essa (sentenza della CEF 14.2017.12 del 4 maggio 2017, consid. 4.3/b). Anche su questi punti i provvedimenti impugnati resistono alla critica.
3.3 Secondo la sentenza del Tribunale federale 5A_861/2013 del 15 aprile 2014 citata dal ricorrente, chi procede per più crediti è tenuto a indicarli singolarmente e con precisione, poiché ciascuno ha una propria causa (consid. 2.3). Vale in particolare per le prestazioni periodiche (contributi di mantenimento, salari, affitti, ecc.), che sebbene derivino dalla stessa causa giuridica («Rechtsgrund»), nondimeno sono crediti distinti, soggetti al proprio destino (DTF 141 III 173, consid. 2.2.2).
3.3.1 I crediti fiscali relativi al medesimo tipo d’imposta, ma ad anni diversi, non vertono su prestazioni periodiche, siccome non ammontano necessariamente al medesimo importo. Sono però, a fortiori, crediti distinti gli uni dagli altri.
3.3.2 Nel caso in esame, tuttavia, gli escutenti non fanno valere le singole imposte dirette degli anni dal 2012 al 2021, bensì il saldo della loro somma dopo deduzione della somma delle stesse imposte risultanti dalla decisione di prestazione di garanzie del 23 maggio 2023. Dalle indicazioni contenute nelle domande d’esecuzione (e riportate nei precetti esecutivi impugnati) si evince che i saldi in discussione consistono nella differenza, per ognuna delle quattro esecuzioni, tra il totale delle imposte del periodo specificato e il totale di quelle computate nella decisione del 2023 per il medesimo periodo, oltre agl’interessi di mora dal 1° agosto 2024 – scadenza unica e posteriore al periodo considerato – e non nelle differenze tra i singoli crediti del periodo specificato, giacché gli escutenti non esigono la corresponsione degl’interessi di mora per ogni singola differenza. La giurisprudenza federale avrebbe invero riconosciuto loro la facoltà di esporre separatamente tali singole differenze d’interessi (cfr. citata DTF 141 III 173 consid. 3.2.2.2), ma non erano tenuti a farlo (sopra consid. 3.2). Ne segue che i saldi posti nelle quattro esecuzioni avversate sono a ben vedere quattro crediti unici, debitamente quantificati singolarmente in capitale e interessi, sicché non era necessario esporre dettagliatamente (anno per anno) le singole imposte e le relative differenze, la cui somma ascende ad ogni modo all’importo posto in ognuna delle quattro esecuzioni. Anche sotto questo aspetto i ricorsi si avverano ingiustificati.
4. Il ricorrente critica infine l’indicazione a suo dire carente del titolo giustificativo ai sensi dell’art. 67 cpv. 1 n. 4 LEF, la generica menzione di "imposte [federale, cantonale o comunali] 2012-2021" essendo secondo lui insufficiente, anche perché i titoli giustificativi veri e propri non sono indicati.
4.1 La descrizione del titolo o della causa del credito deve fornire all’escusso, insieme al resto del contenuto del precetto esecutivo, informazioni sul motivo dell’esecuzione e consentirgli di decidere se riconoscere o contestare il credito oggetto dell’esecuzione. Egli non deve infatti essere costretto a sollevare un’opposizione per ottenere, in un procedimento successivo, informazioni sul credito fatto valere nei suoi confronti. I requisiti relativi alla descrizione del credito devono quindi soddisfare tale scopo. Una descrizione succinta è sufficiente se il motivo del credito è riconoscibile in buona fede dal contesto generale. I requisiti relativi alla descrizione del motivo del credito dipendono quindi in modo determinante dalle circostanze concrete del singolo caso (citata 5A_861/2013 del 15 aprile 2014 consid. 2.2).
4.2 Nel caso di specie, il tipo d’imposta (diretta federale, rispettivamen-te cantonale e comunali), il periodo d’imposizione (2012-2021) e il riferimento alla decisione che permette di determinare i saldi posti in esecuzione sono indicati negli atti impugnati. Che i titoli giustificativi veri e propri – a dire del ricorrente – non vi siano menzionati non è decisivo perché l’art. 67 cpv. 1 n. 4 LEF non impone necessariamente l’indicazione del “titolo di credito con la sua data” ma, in difetto di titolo, permette la menzione della “causa del credito”. I mezzi di prova del credito non devono essere citati (art. 73 LEF a contrario). Ora, il ricorrente non spiega per quale motivo la designazione della causa del credito indicata negli atti contestati non adempirebbe al requisito dell’art. 67 cpv. 1 n. 4 LEF. Insufficientemente motivata, la censura è irricevibile (cfr. art. 7 cpv. 3 lett. b LPR).
Ad ogni modo, quanto chiedono gli escutenti è riconoscibile in buona fede dalla causa da loro esposta e dalla decisione del 2023, che il ricorrente ammette essergli nota (sopra consid. 3.1 e 3.3.2). La giustificazione delle loro pretese non deve invece essere né esposta nei precetti esecutivi né verificata in questa sede (sopra consid. 3.2). In definitiva, tutti e quattro i ricorsi, nella misura in cui sono ammissibili, vanno respinti.
5. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Le procedure dipendenti dai quattro ricorsi relativi ai precetti esecutivi n. __________, __________, __________ e __________ sono congiunte.
2. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso contro il precetto esecutivo n. __________ della Confederazione Svizzera è respinto.
3. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso contro il precetto esecutivo n. __________ del Canton Soletta è respinto.
4. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso contro il precetto esecutivo n. __________ del PI 3 è respinto.
5. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso contro il precetto esecutivo n. __________ del Comune di PI 3 è respinto.
6. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
7. Notificazione a:
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Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.