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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza |
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composta della giudice: |
Bellotti, presidente |
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cancelliere: |
Cortese |
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 27 aprile 2025 di
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contro |
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, nelle esecuzioni formanti il gruppo n. 7 promosse nei confronti del ricorrente da
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Comune di Lu, Lu (es. n. ____) (rappresentato dall’Ufficio contribuzioni, Lugano) Stato del Cantone Ticino, Bellinzona (es. n. ____, ____ e ____) Confederazione Svizzera, Berna (es. n. ____) (rappresentati dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona) |
ritenuto
in fatto: A. Nelle diverse esecuzioni formanti il gruppo n. 7, promosse dal Comune di Lu, dallo Stato del Cantone Ticino e dalla Confederazione Svizzera nei confronti di AP1, il 17 aprile 2025 la sede di Lu dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha determinato la quota pignorabile dei redditi dell’escusso sulla base del seguente computo:
Redditi
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Reddito da attività indipendente |
fr. |
10'000.00 |
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Rendita di vecchiaia |
fr. |
2'450.00 |
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Totale |
fr. |
12'450.00 |
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Minimo d’esistenza
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Minimo base |
fr. |
1'200.00 |
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Affitto |
fr. |
2'180.00 |
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Assicurazione malattia |
fr. |
520.35 |
CHF 1561.05 ogni 3 mesi |
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Pasti fuori domicilio |
fr. |
211.00 |
Pausa breve |
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Trasferta fino al luogo di lavoro in trasporto privato |
fr. |
113.00 |
176 km/mese a 0.640 fr./km = fr. 113.– (v. Circolare CEF n. 39/2015, versione 2025), L–A |
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Altri |
fr. |
300.00 |
Leasing auto CHF 611.60, ma calcolato unicamente 300 CHF |
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Altri |
fr. |
290.00 |
Costi LAMAL 2024 |
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Altri |
fr. |
242.85 |
Contributi AVS |
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Altri |
fr. |
208.00 |
Franchigia a 2500 CHF |
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Totale |
fr. |
5'265.20 |
100% |
Accertata la pignorabilità del reddito, l’UE ha quindi proceduto al pignoramento presso il debitore dell’importo fisso di fr. 7'184.– al mese a partire dal 17 aprile 2025.
B. Con ricorso del 27 aprile 2025, AP1 si aggrava contro tale provvedimento, chiedendone la riforma nel senso di ridurre la quota pignorata.
C. Mediante osservazioni dell’8 maggio 2025 l’UE ha chiesto alla Camera di valutare la possibilità di dichiarare il ricorso irricevibile o di respingerlo senza ulteriori atti istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2 LPR.
Considerando
in diritto: 1. Dagli atti non è dato di sapere quando AP1 ha ricevuto la decisione oggetto d’impugnazione, dal momento che l’invio è avvenuto per posta semplice. Il ricorrente sostiene che gli è stato notificato il 24 aprile 2025. Ora, non essendo l’UE in grado di provare quando è stato recapitato il provvedimento impugnato, il ricorso inoltrato direttamente a questa Camera il 30 aprile 2025 (v. tracciamento dell’invio raccomandato n. __.__.______.________) va considerato tempestivo e quindi in linea di principio ricevibile sotto tale profilo (art. 17 cpv. 2 LEF).
2. Il ricorrente contesta anzitutto il reddito da attività indipendente computato dall’UE, facendo valere che, nel periodo – a suo dire – considerato (ottobre 2023 – settembre 2024) ha dovuto sostituire un collega assente, rinunciare alle vacanze e rimandare corsi di formazione, che dovrà recuperare in seguito con una conseguente perdita di guadagno. Rileva inoltre che, a partire da agosto 2024, il suo stato di salute è peggiorato, circostanza che lo ha costretto a dimezzare il numero di pazienti visitati e che potrebbe rendere necessario, nei prossimi mesi, un intervento medico, con conseguente assenza prolungata, costi per malattia e ulteriore riduzione delle entrate. Lamenta infine che l’Ufficio non ha tenuto conto delle spese professionali indispensabili per la sua attività, in particolare quelle relative alla previdenza professionale.
2.1 Giusta l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 10 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 10 consid. 4).
2.1.1 Per provento da lavoro nel senso dell’art. 93 LEF s’intende ogni introito pervenuto all’escusso quale retribuzione per una sua attività lavorativa, sia essa dipendente o indipendente (DTF 86 III 15 e 85 III 38 consid. 1). In caso di reddito da attività indipendente, ai fini del pignoramento si potrà tenere conto tuttavia soltanto del reddito netto, dopo deduzione dal reddito lordo delle spese connesse all’esercizio dell’attività (sentenza della CEF 15.2022.56 del 20 settembre 2022, consid. 2.1.1; Vonder Mühll in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 5 ad art. 93 LEF).
2.1.2 L’ufficio d’esecuzione deve determinare il reddito netto sulla base della contabilità o di altre registrazioni. Incombe all’escusso collaborare all’accertamento dei fatti. Nella misura delle sue possibilità egli deve allegare i fatti essenziali e indicare i mezzi di prova disponibili in linea di massima già in occasione del pignoramento e non solo davanti all’autorità di vigilanza (DTF 119 III 70 consid. 1; sentenza del Tribunale federale 5A_405/2017 del 14 novembre 2017 consid. 2.3; Vonder Mühll, op. cit., n. 16 ad art. 93). Se anche in sede di ricorso (art. 17 LEF) l’escusso rifiuta di prestare la collaborazione che da lui ci si può ragionevolmente attendere, l’autorità di vigilanza può dichiararne irricevibili le conclusioni (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF; sentenza della CEF 15.2019.59 del 23 ottobre 2019, consid. 4.2). Ove il debitore non tenga una contabilità, occorre stimare il reddito tramite comparazione con attività analoghe alla sua (DTF 112 III 19 consid. 2/c; sentenze del Tribunale federale 5A_654/2007 del 4 marzo 2008, consid. 4, e della CEF 15. 2017.16 citata, consid. 3.2, 15.2002.8 del 14 marzo 2002, consid. 6/a e 15.1999.113/114 del 26 giugno 2000, consid. 5/a) e, se ciò non fosse possibile, mediante valutazione per stima (DTF 126 III 89 consid. 3/a; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1; citata 15.2022.56, consid. 2.1.2 e rinvii).
Fermo restando che l’autorità deve accertare i fatti d’ufficio (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF), ancorché con i temperamenti anzidetti, se rimane nell’incertezza dopo aver proceduto agli accertamenti, può fondarsi sulla regola dell’art. 8 CC per far sopportare alla parte che si prevale di un fatto la mancata prova dello stesso (sentenze del Tribunale federale 5A_253/2015, consid. 4.1, e della CEF 15. 2025.29 del 25 giugno 2025, consid. 2.2.1 i.f. e i rinvii).
2.2 Nel caso concreto, risulta dagli atti che, per determinare il reddito di AP1, l’UE si è basato sugli estratti del conto bancario da lui stesso prodotti, dai quali emerge che, nel periodo compreso tra il 10 ottobre 2024 e il 12 marzo 2025 (e non, come erroneamente sostenuto dal ricorrente, tra ottobre 2023 e settembre 2024), egli ha ricevuto sei versamenti dalla Cassa dei medici per un importo complessivo di fr. 72'000.–, pari a fr. 12'000.– mensili. L’Ufficio ha inoltre dedotto un forfait di fr. 2'000.– a titolo di spese professionali, nonostante il debitore non avesse fornito alcun giustificativo al riguardo, e ha computato la rendita AVS di vecchiaia di fr. 2'450.–, giungendo così a un reddito totale di fr. 12'450.– al mese.
Orbene, l’escusso non si confronta con il calcolo effettuato dall’organo esecutivo in base alla documentazione bancaria agli atti. Egli non ha inoltre fornito alcuna prova idonea a comprovare la percezione di un reddito inferiore rispetto a quello accertato dall’organo esecutivo, né ha dimostrato mediante giustificativi le sue eventuali spese professionali, incluse quelle relative a una previdenza professionale. In assenza di una motivazione sufficiente (giusta l’art. 7 cpv. 3 lett. b LPR), il ricorso si rivela pertanto, se non irricevibile, infondato sotto questa prospettiva, dovendo il ricorrente sopportare le conseguenze della mancata prova delle proprie allegazioni (sopra, consid. 2.1.2 i.f.). Quanto a un’eventuale futura diminuzione delle entrate dovuta all’evoluzione del suo stato di salute, essa potrà se del caso essere presa in considerazione dall’Ufficio nell’ambito di un riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF).
3. L’insorgente si duole altresì che l’Ufficio non abbia riconosciuto le spese da lui sostenute in relazione al suo trasloco, a cure dentarie, nonché a costi derivanti da esigenze accresciute di vitto, asseritamente connessi alla sua età, al suo stato di salute e alla professione medica esercitata. Egli lamenta anche che non siano state considerate nemmeno spese accresciute per l’abbigliamento.
3.1 È principio giurisprudenziale consolidato che possono essere considerate nel calcolo del minimo di esistenza solo le spese indispensabili il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III 20, consid. 3/a; Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 3a ed., 2021, n. 25 ad art. 93 LEF).
3.2 Nella fattispecie, AP1 non ha fornito alcun giustificativo, neppure con il ricorso, relativamente alle spese dentarie e a quelle di trasloco. Per il resto, non ha comprovato che le altre spese da lui invocate siano assolutamente necessarie per l’esercizio della sua attività medica, né che esse siano effettivamente e regolarmente pagate. Resta peraltro il fatto che l’UE ha comunque dedotto d’ufficio, dal reddito da attività indipendente, un importo forfettario di fr. 2'000.– a titolo di spese professionali (sopra, consid. 2.2), senza che l’escusso abbia fornito adeguata documentazione giustificativa o, quantomeno, dimostrato – nemmeno in tale sede – che le spese di cui chiede il computo non siano già comprese in tale importo. Anche da questo punto di vista, il gravame s’avvera dunque infondato.
4. Il ricorrente rimprovera inoltre all’Ufficio di aver riconosciuto solo parzialmente i costi relativi al leasing della sua automobile, ch’egli sostiene di utilizzare sia per recarsi al lavoro, sia per effettuare visite a domicilio. A suo dire, l’Ufficio non ha considerato che la restituzione del veicolo comporterebbe costi elevati e che questa Camera in passato ha approvato leasing analoghi, se non superiori, come risulta – secondo lui – da diverse decisioni richiamate nel ricorso. Contesta altresì il conteggio dei chilometri percorsi, ritenendo che non rifletta le reali distanze da lui coperte – pari, secondo le sue affermazioni, a circa 70 km al giorno nel periodo “da ottobre a gennaio” – solo per raggiungere lo studio medico, oltre a quelle per effettuare le visite domiciliari. Infine, fa valere che l’organo esecutivo non ha computato nemmeno le ulteriori spese connesse all’uso dell’autovettura, quali l’imposta di circolazione, le assicurazioni e i costi per le riparazioni necessarie.
4.1 Le spese fisse e correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile in virtù dell’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF, ad esempio perché gli è necessario per conseguire il suo reddito nel senso dell’art. 93 LEF (DTF 119 III 13 consid. 2/a; 117 III 22 consid. 2; sentenza della CEF 15.2025.18 del 21 maggio 2025, consid. 4.1). In particolare, entrano in linea di conto le spese di leasing (Tabella, punto II/7; Alfred Bühler, Betreibungs- und prozessrechtliches Existenzminimum, AJP/PJA 2002, pag. 657 ad bb e pag. 652 ad ee, 654-5 ad b), oltre ai costi legati alle assicurazioni del veicolo, alla benzina e all’usura (sentenza della CEF 15.2015.77 del 10 dicembre 2015, consid. 3.1).
4.2 Nel caso in rassegna, l’UE ha indicato nelle proprie osservazioni di aver riconosciuto al debitore fr. 300.– mensili a titolo di leasing per l’automobile (anziché fr. 611.60), corrispondente al costo mensile di un veicolo di categoria media, come previsto dalla Circolare n. 39/2015 del 20 novembre 2015 (versione 2025) sulla determinazione delle spese di trasferta mediante un autoveicolo ai fini del calcolo del minimo esistenziale. L’Ufficio rileva altresì di aver concesso tale importo nonostante l’escusso non abbia comprovato la necessità dell’uso dell’auto per l’esercizio della propria attività professionale.
Ora, sebbene la motivazione dell’Ufficio presenti elementi di contraddittorietà – da un lato, infatti, esso sembra escludere che il veicolo possa essere considerato impignorabile per mancanza di prova dell’assoluta necessità nel senso dell’art. 93 LEF, e dall’altro ne computa comunque una parte nel minimo esistenziale – la riduzione del leasing appare fondata sulla giurisprudenza in materia di spese abitative eccessive, secondo cui un canone troppo oneroso può essere computato solo entro determinati limiti. In particolare, tale giurisprudenza prevede che il debitore debba ridurre la spesa sproporzionata entro il primo termine utile di disdetta, salvo che i termini siano eccessivamente lunghi oppure che il trasferimento nell’alloggio troppo oneroso sia avvenuto mentre un pignoramento era in corso o imminente (cfr. sentenza CEF 15. 2016.81 dell’11 gennaio 2017, consid. 3.2).
Nel caso al vaglio, tuttavia, l’Ufficio non risulta aver verificato se, in base al contratto di leasing – non presente agli atti né prodotto dal ricorrente in questa sede – sia possibile procedere a una disdetta anticipata, né se in tale evenienza l’escusso sia tenuto a versare una penalità contrattuale. Inoltre, non risulta che sia stato concesso al debitore un periodo di adattamento. Ad ogni modo, non occorre approfondire ulteriormente tali questioni, in particolare quella dell’applicabilità della giurisprudenza in materia di spese abitative eccessive al caso dei costi di leasing di un’auto necessaria per recarsi al lavoro. Nel caso in esame, la parte di leasing non computata (pari a fr. 311.60) risulta infatti ampiamente compensata, da un lato, dalle spese professionali forfettarie di fr. 2'000.– riconosciute dall’UE benché il debitore non avesse fornito alcun giustificativo al riguardo (sopra, consid. 2.2), e dall’altro, dall’inclusione errata nel minimo esistenziale di spese relative alla cassa malati per fr. 290.– mensili, riferite al passato (ovverosia al 2024) anziché al periodo di pignoramento, nonché dei contributi AVS di fr. 242.85, malgrado il reddito da attività indipendente pignorato fosse stato considerato dallo stesso organo esecutivo come netto. Stante il divieto della reformatio in peius (art. 22 LPR), non è però necessario quantificare l’esatta eccedenza (cfr. citata 15.2025.29, consid. 2.2.2). Da questo punto di vista, la critica sollevata dal ricorrente risulta pertanto priva di fondamento.
4.3 Per quanto concerne le ulteriori spese legate all’utilizzo del veicolo privato, occorre ricordare al ricorrente che nel costo chilometrico riconosciuto dall’Ufficio, pari a fr. 0.640/km, sono già incluse – con l’eccezione dell’ammortamento – le spese effettive fisse e variabili connesse all’uso dell’automobile, calcolate secondo i parametri del Touring Club Svizzero. In particolare, vi rientrano l’imposta di circolazione, i premi assicurativi e i costi di manutenzione (cfr. punto 1 della Circolare n. 39/2015). Tali costi non possono pertanto essere computati una seconda volta (sentenza CEF 15. 2023.8/33 del 13 ottobre 2023, consid. 7). Anche tale censura non può quindi essere accolta.
4.4 Infine, in merito al conteggio dei chilometri, è sufficiente rilevare che anche su questo punto l’insorgente non si confronta con gli accertamenti svolti dall’Ufficio, il quale ha considerato il tragitto di andata e ritorno casa-lavoro da L______ ad A______. Il ricorrente si limita infatti ad affermare, in modo generico, di percorrere quotidianamente 70 km per recarsi al proprio studio, oltre agli spostamenti necessari per le visite a domicilio, senza però fornire indicazioni più dettagliate né giustificare i propri asseriti spostamenti. In assenza di una prova adeguata, che incombe all’escusso fornire mediante idonea documentazione, la censura risulta pertanto, se non inammissibile, quantomeno infondata.
5. Da ultimo, AP1 contesta all’UE di non aver aggiornato il premio di cassa malati al valore valido per il 2025, pari a fr. 552.55. La censura risulta tuttavia ormai priva d’oggetto, poiché l’Ufficio ha indicato nelle proprie osservazioni di aver provveduto alla rettifica del calcolo, dopo aver verificato direttamente con l’assicuratore – in considerazione della reticenza dell’escusso, che non ha prodotto la relativa polizza nemmeno in sede di ricorso – che il premio versato per il 2025 ammonta effettivamente a fr. 552.55.
6. Stante l’esito del ricorso, non occorre notificare né il gravame né la presente decisione alle controparti (art. 9 cpv. 2 LPR).
7. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui non è privo d’oggetto, il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a AP1, Via d______ B______ _, L______.
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Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
La presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.