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Incarto n. |
Lugano 6 agosto 2025 |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza |
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composta dei giudici: |
Bellotti, presidente Jaques e Grisanti |
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cancelliere: |
Ferrari |
statuendo sul ricorso per denegata o ritardata giustizia presentato il 9 maggio 2025 dalla
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(patrocinata dall’avv. PA1, L______)
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contro |
l’operato dell’Ufficio dei fallimenti, sede di Lugano, o meglio contro il mancato deposito della graduatoria nella procedura di fallimento n. _______ aperta nei confronti della
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ritenuto
in fatto:
A. Con decisione dell’8 aprile 2024, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha dichiarato il fallimento della AO1 a far tempo dall’indomani alle ore 10:00. Mediante decisione del 3 giugno, lo stesso Pretore ha sospeso la procedura di fallimento ex art. 230 LEF; il 19 luglio, la sede di Lugano dell’Ufficio dei fallimenti (UF) ha pubblicato la sospensione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio e sul Foglio ufficiale del Canton Ticino, assegnando agl’interessati il termine di dieci giorni per chiedere la continuazione della procedura dietro anticipo delle spese esecutive non coperte dalla massa. Poiché la AP1 (in seguito: la P______ Sagl) aveva anticipato le spese, il 30 agosto 2024 l’UF ha pubblicato la dichiarazione di fallimento, as-segnando agl’interessati il termine di un mese per insinuare le proprie pretese all’Ufficio.
B. Nel frattempo, l’11 luglio 2024 la P______ Sagl ha insinuato vari crediti all’UF.
C. Con lettera del 27 febbraio 2025, la P______ Sagl si è lamentata con l’Ufficio del ritardo nel deposito della graduatoria, informandolo di aver inviato al Direttore del Dipartimento delle Istituzioni una copia per conoscenza della lettera, “affinché intervenga ed adotti i necessari provvedimenti”.
D. Con “reclamo” (recte: ricorso) per denegata/ritardata giustizia del 9 maggio 2025, la P______ Sagl ha chiesto a questa Camera di accertare il ritardo e di assegnare all’Ufficio un termine di venti giorni per depositare la graduatoria (e l’elenco oneri), protestate le spese processuali e le ripetibili di fr. 700.–.
E. Nelle loro osservazioni, rispettivamente del 20 e 22 maggio 2025, due creditori che avevano insinuato pretese, il Comune di L______ e la C______ Banca S______, si sono rimessi alla decisione della Camera, ciò che ha fatto anche l’UF nelle sue del 18 giugno. Circa il sollecito della P______ Sagl del 27 febbraio, l’Ufficio ha precisato che “essendo il medesimo stato trasmesso anche al Dipartimento delle Istituzioni, la risposta constava essere delegata […] alla Sezione di esecuzione e fallimento” e che “l’UF, così richiesto, ha preso posizione tramite atto interno proprio all’indirizzo della menzionata Sezione”.
F. Il 17 luglio 2025, l’Ufficio ha comunicato alla Camera che avrebbe depositato la graduatoria il 22 luglio.
G. Il 18 luglio 2025, “preso atto della risposta 18.06.2025 dell’Ufficio fallimenti di Lugano che non fa altro che confermare il mancato rispetto dei termini, […] il disordine e non funzionamento dell’ufficio”, la B______ Sagl ha chiesto alla Camera “l’edizione della lettera/comunicazione del Dipartimento di giustizia all’Ufficio fallimento di Lugano”.
H. Con scritto 22 luglio 2025, la ricorrente ha dato atto dell’avvenuta pubblicazione della graduatoria chiedendo, malgrado la prospettiva dello stralcio del suo ricorso, di tener conto dei suoi costi legali (dettagliati nella nota allegata per un totale di fr. 1'047.15) nell’assegnazione delle ripetibili.
Considerando
in diritto:
1. Giusta l’art. 17 cpv. 3 LEF, è ammesso in ogni tempo il ricorso all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – per denegata o ritardata giustizia di un ufficio d’esecuzione o di un ufficio dei fallimenti. Il ricorso della P______ Sagl, dunque, è in linea di principio ricevibile.
2. Nel ricorso, la P______ Sagl, dopo aver riepilogato i fatti esposti in narrativa, si duole di non aver ricevuto risposta al suo scritto del 27 febbraio 2025, aggiunge che l’8 maggio 2025, allorché aveva telefonato all’UF per ottenere ragguagli, non aveva ricevuto informazioni soddisfacenti sulle tempistiche prospettate e ritiene che, essendo in concreto la procedura di fallimento estremamente semplice, sia “inammissibile in uno Stato di diritto che un Ufficio statale non proceda nei propri incombenti e che i suoi funzionari rispondano […] nelle modalità in cui è stato risposto”. In aggiunta alle richieste di accertare la ritardata giustizia dell’UF e di assegnare a quest’ultimo un termine di venti giorni per depositare la graduatoria (e l’elenco oneri), essa rileva che il ricorso era indispensabile affinché la procedura seguisse il suo corso e, per tale motivo, ritiene che “i costi di questo intervento devono essere sopportati dallo Stato, il quale dovrà riconoscere adeguate ripetibili”. Nello scritto 18 luglio formula poi la summenzionata domanda di edizione e in quello del 22 luglio persiste nella richiesta di assegnazione di ripetibili in suo favore, malgrado l’atto ritardato sia stato nel frattempo intrapreso.
Nelle osservazioni, l’Ufficio afferma che il ritardo della procedura non è dovuto a “negligenza, disinteresse o volontà omissiva, bensì a causa di una situazione gestionale che purtroppo riflette una realtà ormai notoria: carichi di lavoro elevati, carenza strutturale di personale, priorità da gestire in modo dinamico e non sempre lineare”. Ammette però ch’è “del tutto comprensibile che da prospettive esterne si tenda talvolta a interpretare ogni ritardo come una prova di inerzia istituzionale”.
3. Secondo l’art. 29 cpv. 1 Cost., in procedimenti dinnanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto, tra l’altro, di essere giudicato entro un termine ragionevole (cosiddetta ragionevole durata del procedimento).
3.1 Qualora l’autorità di vigilanza ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 LEF constati una violazione della ragionevole durata del procedimento da parte di un organo di esecuzione e fallimento, non dovrebbe limi-tarsi ad accertarlo (DTF 107 III 3 consid. 3) oppure a segnalarlo al Governo cantonale, ma, se possibile, dovrebbe adottare provvedimenti (DTF 119 III 1 consid. 2). Ad esempio, l’autorità può revocare l’organo se ne sono dati i presupposti (sentenze del Tribunale federale 5A_918/2012 del 18 febbraio 2013 consid. 5.1.1 e 5A_25/2012 del 4 giugno 2012 consid. 4.3 e 4.5), invitarlo a chiedere la proroga di un termine (art. 247 cpv. 4 [deposito della graduatoria] e 270 cpv. 2 LEF [conclusione della procedura di fallimento], cfr. DTF 119 III 1 consid. 2) o ad agire entro un termine ragionevole (DTF 107 III 3 consid. 2), oppure può insistere sul rispetto di eventuali apposite disposizioni di diritto cantonale (DTF 119 III 1 consid. 2 e 107 III 3 consid. 3). Qualora il ritardo derivi dalla carenza di personale, da un lato i funzionari dell’organo non possono essere ritenuti responsabili (sentenze del Tribunale federale 5A_11/2023 del 1° marzo 2023 consid. 2 e 5A_92/2022 del 23 maggio 2022 consid. 2), dall’altro il Cantone non può giustificarsi con la mancanza di risorse (DTF 107 III 3 consid. 3; sentenza della CEF 15.2015.7 del 21 aprile 2015 consid. 2.1) e, anzi, può essere ritenuto responsabile delle conseguenze del ritardo se non garantisce una ragionevole durata del procedimento (DTF 119 III 1 consid. 3 e 107 III 3 consid. 3).
3.2 È legittimato a ricorrere giusta l’art. 17 LEF colui che giustifica un interesse proprio, attuale, pratico e degno di protezione alla modifica o all’annullamento del provvedimento impugnato oppure all’adozione di un provvedimento illecitamente negato in una procedura esecutiva (tra tante: sentenza della CEF 15.2022.48 del 6 maggio 2022, pag. 2). Il ricorso serve infatti all’ottenimento di un fine pratico di procedura esecutiva – non ottenibile in altro modo – e non al semplice accertamento di un eventuale, illecito comportamento dell’organo di esecuzione e fallimento in vista di una successiva azione di responsabilità giusta l’art. 5 LEF (tra tante: sentenza della CEF 15.2023.19 del 5 luglio 2023, consid. 8 e il riferimento).
Nell’ambito di un ricorso per ritardata giustizia, quando l’autorità inferiore ha statuito il ricorrente perde di principio l’interesse alla trattazione del suo gravame, e di regola pure quello a far constatare un eventuale ritardo a decidere (sentenze del Tribunale federale 5A_918/2015 del 28 ottobre 2016, consid. 4.2, e 2C_1014-1015/2013 del 22 agosto 2014, consid. 7.1 non pubblicato nella DTF 140 I 271, nonché della CEF 15.2017.38 del 22 agosto 2017, pag. 3, e 15.2016.97 del 12 dicembre 2016, pag. 2), riservate circostanze particolari che fondino un interesse giuridicamente protetto a un simile accertamento (sentenze del Tribunale federale 1D_7/2024 del 9 aprile 2025 consid. 1.2.2 e 5A_168/2017 del 6 novembre 2017 consid. 1).
3.3 Nella fattispecie, poiché la graduatoria (con l’elenco oneri, che ne costituisce parte integrante: art. 247 cpv. 2 LEF) è stata finalmente depositata il 22 luglio 2025 (come la Camera ha accertato d’ufficio: art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF e 19 cpv. 1 LPR), la richiesta della P______ Sagl volta a ottenere un’ingiunzione all’UF è divenuta priva d’interesse. Lo stesso dicasi per la sua richiesta di accertamento della ritardata giustizia, per la quale non ha fatto valere alcun interesse specifico e che non è più ribadita nel suo scritto 22 luglio 2025. Deve pertanto pure essere disattesa per mancanza d’interesse la richiesta tendente all’“edizione della lettera/comunicazione del Dipartimento di giustizia all’Ufficio fallimento di Lugano a seguito della copia della lettera inviata all’on. Gobbi” (ritenuto che l’UF nelle sue osservazioni si è limitato a indicare di aver fornito alla Sezione di esecuzione e fallimento, su richiesta, una propria presa di posizione interna).
In conclusione, il ricorso dev’essere stralciato dai ruoli in quanto privo d’interesse (art. 24b cpv. 1 LPR).
4. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità, neppure nei casi di abuso o di malafede di una parte (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]). Nella misura in cui tende al riconoscimento delle spese ripetibili, il ricorso è dunque pure irricevibile.
Resta riservata l’eventuale responsabilità dello Stato per i danni derivanti da un ritardo nell’agire, anche se dovuto a una carenza di personale (v. sopra consid. 3.1).
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è dichiarato privo d’interesse e, di conseguenza, stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
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– avv. PA1, S______ A______, P______ C______ _, C______ ____, L______; – C______ L______, C______, via d______ P______ _, C______ ____, L______; – Co______ Banca S______, via C______ __, C______ ____ ____, L______; – Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, R______ g______, P______ G______ _, B______; – Ufficio esazione e condoni, Viale S______ F______ _, B______;
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Comunicazione all’Ufficio dei fallimenti di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
La presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.