Incarto n.
15.2025.6

Lugano

19 febbraio 2025

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

cancelliera:

Bertoni

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 29 ottobre 2024 della

 

RI 1

(rappresentata dall’amministratore unico RA 1, __________

 e patrocinata dall’avv. PA 1, __________)

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Locarno, o meglio contro la notifica in via rogatoria del precetto esecutivo emesso il 22 giugno 2023 dal Betreibungsamt Seeland, Dienststelle Biel/Bienne, nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dalla

 

PI 1, __________ (VD)

(patrocinata dall’avv. PA 2, __________)

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 22 giu­gno 2023 dalla Dienstelle Biel/Bienne del Betreibungsamt Seeland, la PI 1 ha escusso la RI 1 per l’incasso di fr. 2'659'620.60 oltre agl’interessi del 5% dal 18 febbraio 2019, indicando quale causa del credito: “Dommages et intérêts subis par PI 1 représentant l’impôt sur le bénéfice et le capital 2017 dû par RI 1 selon décision de taxation de l’Office d’impôts des personnes morales du Canton de Vaud du 18 février 2019 avec intérêts à 5% depuis le 18 février 2019, impôt faisant l’ob­-jet de l’inscription d’une hypothèque légale de droit public sur les parcelles RF __________ e RF __________ sur le territoire de la Commune de Vevey acquise par PI 1 aux enchères publiques le 31 mars 2017”.

                                  B.   Il 29 giugno 2023, il Betreibungsamt ha chiesto in via rogatoria alla sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione (UE) di notificare il precetto esecutivo all’amministratore unico dell’escussa, RA 1, al suo domicilio di __________. Il 3 luglio 2023, l’UE ha trasmesso l’atto per la notifica alla Polizia comunale di __________, la quale l’ha consegnato al proprio sportello il 13 luglio 2023 a tale PI 2 che si era presentato per ritirarlo.

                                  C.   La comminatoria di fallimento è stata notificata alla RI 1 con pubblicazione edittale del 14 agosto 2024.

                                  D.   Con ricorso “per accertamento di nullità” del 29 ottobre 2024, la RI 1 ha chiesto, previo conferimento dell’effetto sospen­sivo, di dichiarare nulla l’esecuzione n. __________ del Betreibungsamt Seeland.

                                  E.   Con osservazioni del 6 dicembre 2024, la PI 1 si è opposta al ricorso, mentre nelle sue del 20 gennaio 2025 l’UE ha postulato la reiezione della domanda di effetto sospensivo e del ricorso. Mediante replica spontanea del 27 gennaio 2025, la ricorrente ha ribadito le proprie conclusioni.

                                  F.   Il 30 gennaio 2025, il Regionalgericht Berner Jura-Seeland ha sospeso provvisoriamente la causa di fallimento avviata dalla PI 1 nei confronti della RI 1 in attesa della decisione dell’autorità di vigilanza ticinese sulla domanda di effet­to sospensivo al ricorso.

 

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   La ricorrente chiede di accertare la nullità del precetto esecutivo, facendo valere che l’UE non le ha validamente notificato il precetto esecutivo, consegnato dalla Polizia comunale di __________ a un tale PI 2, che non ha alcun rapporto effettivo o contrattuale né con lei né con il suo amministratore unico RA 1, non è il loro dipendente e non è autorizzato a ricevere notifiche o documenti di altri tipo per conto loro.

 

                                1.1   Contro il modo in cui un ufficio esecuzione richiesto in via rogatoria ai sensi dell’art. 4 cpv. 2 LEF ha eseguito un determinato atto di sua esclusiva competenza – quale "la notificazione di atti esecutivi che non avvenga per posta" – è dato ricorso in virtù dell’art. 17 LEF all’autorità di vigilanza del cantone in cui è chiesta l’ese­cuzione del provvedimento (DTF 145 III 487 consid. 3.4.2; 96 III 93, consid. 1; sentenza della CEF 15.2005.76 del 21 luglio 2005, consid. 1). Interposto all’autorità di vigilanza – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – del Cantone in cui la notifica impugna­ta doveva essere eseguita, il ricorso è ricevibile dal profilo territoriale (art. 17 LEF).

 

                                1.2   La ricorrente asserisce di aver avuto conoscenza del precetto ese­cutivo il 10 ottobre 2024 quando ha ricevuto la comunicazione del Regionalgericht Berner Jura-Seeland relativa all’apertura della cau­sa di fallimento. Sulla copia del precetto esecutivo accluso al ricorso (doc. B) figura del resto un timbro con la data del 10 ottobre 2024. L’insorgente ammette che il ricorso, presentato solo il 29 ot­tobre, è tardivo, il termine d’impugnazione di dieci giorni (art. 17 cpv. 2 LEF) essendo già spirato, ma sostiene che la notifica del precetto esecutivo è nulla, poiché è stata fatta a un terzo sconosciuto ed essa non ne è venuta a conoscenza. Pretende di essere legittimata in ogni tempo a invocare la nullità dell’esecuzione in virtù dell’art. 22 LEF (DTF 110 III 9).

 

                                1.3   Ora, l’esecuzione è nulla solo se il precetto esecutivo, in ragione di un vizio di notificazione, non è pervenuto nelle mani dell’escus­­so più di dieci giorni prima del ricorso (DTF 110 III 9 consid. 2). Se invece il destinatario o il suo rappresentante ne ha avuto conoscen­za, l’atto esecutivo è efficace a prescindere da eventuali violazioni formali delle regole sulla notificazione (DTF 132 I 249 consid. 6; 128 III 465 consid. 1, 128 III 101 consid. 2; 120 III 114 consid. 3/b; 110 III 9 consid. 2; sentenze del Tribunale federale 5A_374/2022 del 29 giugno 2022 consid. 4.1 e della CEF 15.2023.38/50 del 9 giugno 2023 consid. 3.1; Angst/Rodriguez in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 23 ad art. 64 LEF; Jeanneret/Lembo in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 34 ad art. 64 LEF; Gil­liéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 26-28 ad art. 64-66 LEF). La regolarità della notifica degli atti esecutivi non è infatti un’esigenza fine a sé stessa, giacché il suo scopo è unicamente quello di garantire la comunicazione effettiva dell’atto al destinatario.

 

                                1.4   Nel caso in esame, la ricorrente ammette di aver avuto conoscen­za del precetto esecutivo (al più tardi) il 10 ottobre 2024, sicché non entra in considerazione una sua nullità. Le spettava ricorrere contro il precetto e/o interporre opposizione entro dieci giorni (art. 17 cpv. 2 e 74 cpv. 1 LEF), ciò che non ha dimostrato di aver fatto. Il ricorso interposto il 29 ottobre 2024 è tardivo e pertanto irricevibile.

 

                                   2.   Per abbondanza, va osservato che la ricorrente ha avuto conoscenza dell’esecuzione già prima del 10 ottobre 2024. Il fatto che PI 2 si sia presentato allo sportello della polizia comunale di __________ per ritirare il precetto esecutivo destinato a RA 1 (quale amministratore dell’escussa) può infatti spiegarsi solo perché quest’ultimo l’ha informato dell’invito a ritirarlo, lasciato all’indirizzo del domicilio di RA 1 in ____________________ ad __________ (cfr. doc. B). Da tali fatti concludenti si può legittimamente ritenere che PI 2 abbia agito in rappresentanza di RA 1 sulla scorta di una procura tacita (art. 34 cpv. 3 CO). D’altronde, la comminatoria di fallimento (n. __________) è stata pubblicata nella medesima edizione del Foglio ufficiale svizzero di commercio (del __________, a pag. __________) in cui è apparsa la comunicazione del precetto esecutivo n. __________ (doc. C accluso al ricorso), di cui la ricorrente ha avuto conoscenza, giacché vi ha interposto opposizione con scritto del 21 agosto 2024 (doc. D). Si può quindi considerare ch’essa ha avuto conoscenza anche della comminatoria di fallimento.

 

                                   3.   Con l’emanazione del giudizio odierno, la domanda di conferimen­to dell’effetto sospensivo diventa senza oggetto. Comunicazione va data al Regionalgericht Berner Jura-Seeland.

 

                                   4.   Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il ricorso è irricevibile.

 

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–   

    ;

–     .

 

                                         Comunicazione a:

                                         – Regionalgericht Berner Jura-Seeland, Spitalstrasse 14, Postfach 1084, Biel/Bienne (CIV 24 4744 WAB);

                                         – Ufficio d’esecuzione, Locarno.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La cancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.