|
cancelliere: |
Ferrari |
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 30 maggio 2025 di
|
|
|
|
|
contro |
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Acquarossa, o meglio contro il pignoramento del 28 maggio 2025 nelle esecuzioni n. _____81, _____86 e _____71 promosse nei confronti del ricorrente dalla
|
|
(rappresentata dalla CO1, I______, L______)
|
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che sulla scorta dei precetti esecutivi n. _____81, _____86 e _____71, emessi rispettivamente il 25 luglio 2024, il 5 agosto 2024 e il 31 ottobre 2024 dalla sede di Acquarossa dell’Ufficio d’esecuzione (UE), la CO2 ha escusso RE per l’incasso di complessivi fr. 2'628.25 oltre a interessi e spese;
che dando seguito alle domande di continuazione dell’esecuzione presentate dall’escutente, il 27 novembre 2024 (esecuzione n. _____81), il 5 dicembre 2024 (n. _____86) e il 19 febbraio 2025 (n. _____71) l’UE ha emesso tre rispettivi avvisi di pignoramento per l’8 maggio 2025;
che l’8 maggio 2025 l’UE ha invitato, invano, l’escusso a presentarsi presso l’ufficio entro il 19 maggio 2025 e a produrre la documentazione attestante la sua situazione finanziaria (fra cui redditi e spese);
che in data 28 maggio 2025, l’UE ha proceduto al pignoramento d’ufficio del fondo part. ___ RFD di A______ intestato all’escusso (valore di stima: fr. 274'441.–), trasmettendo a quest’ultimo il verbale interno delle operazioni di pignoramento;
che con ricorso del 30 maggio 2025, RE ha contestato tale provvedimento, a suo dire “vergognoso” e “privo di validità”, chiedendo implicitamente alla Camera di annullarlo e all’UE di “trasmettere l’importo dovuto con i frazionamenti di pagamento” e di informarsi sulla sua situazione, “dovuta per i rifiuti di aiuti richiesti Cantonali ‘Al Cantone’ per persone disabili e in case di cura”;
che con osservazioni 3 giugno 2025 l’UE ha chiesto di respingere il ricorso senza notificarlo alle parti;
che interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 28 maggio 2025 dall’UE, il ricorso è in linea di principio ricevibile da questo profilo (art. 17 LEF);
che il ricorrente non spiega il motivo per cui il pignoramento sarebbe “privo di validità”, sicché l’impugnativa si avvera manifestamente infondata;
che ad ogni modo giusta l’art. 91 cpv. 1 LEF il debitore è tenuto, sotto minaccia di pena, ad assistere al pignoramento o a farvisi rappresentare e a indicare, sino a concorrenza di quanto sia necessario per un sufficiente pignoramento, tutti i suoi beni, compresi quelli che non sono in suo possesso, come pure i crediti e i diritti verso terzi;
che se il debitore, avvisato regolarmente del pignoramento da eseguire, non è presente, l’ufficio delle esecuzioni è autorizzato a procedere al pignoramento in sua assenza, mediante il pignoramento di beni di cui abbia avuto conoscenza in occasione di un pignoramento precedente o di altri beni o redditi scoperti grazie alla collaborazione di terzi o autorità (DTF 112 III 14 consid. 5a; tra tante: CEF 15.2023.37 dell’8 settembre 2023, consid. 2.3);
che incombe all’escusso collaborare all’accertamento dei fatti e, nella misura delle sue possibilità, allegare i fatti essenziali e indicare i mezzi di prova disponibili, in linea di massima già in occasione del pignoramento (e non solo davanti all’autorità di vigilanza) (DTF 119 III 71 consid. 1; STF 5A_405/2017 del 14 novembre 2017, consid. 2.3; CEF 15.2022.166 del 17 maggio 2023, consid. 3.1);
che il ricorrente non risulta aver collaborato all’accertamento dei suoi beni pignorabili, e anche con il ricorso non fornisce indicazioni al riguardo, limitandosi a menzionare genericamente la sua difficile situazione economica;
che egli potrà rimediare presentandosi presso l’Ufficio e collaborando all’accertamento della sua situazione finanziaria e dei suoi averi, rispettivamente potrà chiedere il conteggio degli importi da lui dovuti e, se e qualora ne saranno date le condizioni, una rateizzazione degli importi nel senso dell’art. 123 in connessione con l’art. 143a LEF;
che il ricorso deve pertanto essere dichiarato infondato;
che stante il suo esito, non è necessario notificare il giudizio odierno né il ricorso alla creditrice (art. 9 cpv. 2 LPR), giacché ciò non può provocarle alcun pregiudizio (tra tante: CEF 15.2002.27 del 1° marzo 2002, pag. 1 e il riferimento);
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il ricorso è infondato.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
|
|
- RE, via T______ __, P______.
|
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Acquarossa.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
La presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.