Incarto n.
15.2025.75

Lugano

22 agosto 2025

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Bellotti, presidente

Jaques e Grisanti

 

cancelliere:

Ferrari

 

 

statuendo sul ricorso 5 giugno 2025 di

 

 

RI 1, __________

 

 

contro

 

l'operato dell'Ufficio d'esecuzione, sede di Locarno, o meglio contro i 46 precetti esecutivi emessi il 6 (i primi 39), 7 (gli ulteriori sei) e 12 maggio 2025 (l’ultimo) in altrettante esecuzioni, promosse nei confronti del ricorrente da

 

 

__________, AT - __________ (esecuzione n. __________9386)

__________, AT - __________ (n. __________0086)

__________, AT - __________ (n. __________0088)

__________, AT - __________ (n. __________0092)

__________, AT - __________ (n. __________0095)

__________, AT - __________ (n. __________0099)

__________, AT - __________ (n. __________0103)

__________, AT - __________ (n. __________0105)

__________, AT - __________ (n. __________0107)

__________, AT - __________ (n. __________108)

__________, AT - __________ (n. __________0113)

__________, AT - __________ (n. __________0115)

__________, AT - __________ (n. __________0117)

__________, AT - __________ (n. __________0119)

__________, AT - __________ (n. __________0121)

__________, AT - __________ (n. __________0137)

__________, AT - __________ (n. __________0140)

__________, AT - __________ (n. __________0142)

__________, AT - __________ (n. __________0144)

__________, AT - __________ (n. __________0146)

__________, AT - __________ (n. __________0147)

__________, AT - __________ (n. __________0149)

__________, AT - __________ (n. __________0171)

__________ ed __________, AT - __________ (n. __________0180)

__________, AT - __________ (n. __________0190)

__________, AT - __________ (n. __________0207)

__________, AT - __________ (n. __________0228)

__________, AT - __________ (n. __________0231)

__________, AT - __________ (n. __________0232)

__________, AT - __________ (n. __________0233)

__________, AT - __________ (n. __________0239)

__________, AT - __________ (n. __________0240)

__________, AT - __________ (n. __________0242)

__________, AT - __________ (n. __________0246)

__________, AT - __________ (n. __________0248)

__________, AT - __________ (n. __________0249)

__________ e __________, AT - __________ (n. __________0255)

__________, AT - __________ (n. __________0260)

__________, AT - __________ (n. __________0266)

__________, __________ (n. __________0396)

__________, AT - __________ (n. __________0401)

__________, AT - __________ (n. __________0406)

__________, AT - __________ (n. __________0409)

__________, AT - __________ (n. __________0411)

__________, AT - __________ (n. __________0464)

(tutti patrocinati dall’avv. PA 1, __________)

__________, __________ (n. __________2959)

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   Con i 46 precetti esecutivi indicati nel rubrum, emessi il 6 (i primi 39), 7 (gli ulteriori 6) e 12 maggio 2025 (l’ultimo) dalla sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione (UE), le 48 persone pure indicate nel rubrum hanno escusso RI 1 per l’incasso di crediti d’importo compreso tra fr. 18.80 e fr. 11’900.40 (quasi sempre) oltre agl’interessi. Tralasciando l’esecuzione n. __________2959, sono stati posti in esecuzione:

                                         –    con due precetti (esecuzioni n. __________0117 e __________0231), un solo credito, indicando quale causa dello stesso una “Schadenersatzforderung”;

                                         –    con un precetto (n. __________0207) tre pretese, menzionando quale causa una “Schadenersatzforderung”, un’altra “Schadenersatzforderung” e “Prozesskosten”;

                                         –    con un precetto (n. __________0464) tre crediti, indicando quale causa “Schadenersatz”, “Kapitalisierte Zinsen bis 15.06.2016” e “Prozesskosten”;

                                         –    con tutti gli altri precetti due pretese, menzionando quale causa “Schadenersatzforderung” e “Prozesskosten”.

 

                                  B.   Con ricorso del 5 giugno 2025 RI 1 si è aggravato contro i 46 precetti esecutivi, chiedendo, in via principale, di dichiarali nulli e, in via subordinata, di annullarli.

 

                                  C.   Il 30 giugno 2025 il Presidente della Camera ha accolto l’istanza di concessione dell’effetto sospensivo contenuta nell’impugnativa, stabilendo che fino alla decisione sul ricorso non si potesse procedere ad atti e misure esecutivi.

 

                                  D.   Il 10 luglio 2025 RI 1 ha comunicato alla Camera di aver impugnato per errore anche l’ultimo precetto esecutivo (esecuzione n. __________2959), chiedendo pertanto di non considerarlo oggetto del ricorso.

 

                                  E.   Con osservazioni del 17 luglio 2025 gli escutenti (salvo quello dell’esecuzione n. __________2959) hanno postulato la reiezione del ricorso, con addebito delle spese della procedura di ricorso all’insorgente, reiezione che ha postulato implicitamente anche l’UE con le sue del 25 luglio.

 

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica degli atti impugnati il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

 

                                   2.   Viste la comunicazione e la richiesta di RI 1 del 10 luglio 2025, nella misura in cui concerne l’ultimo precetto esecutivo (esecuzione n. __________2959), il ricorso è diventato privo di oggetto e va pertanto stralciato dai ruoli (art. 24c LPR).

 

                                   3.   Nel ricorso, RI 1 afferma che i precetti esecutivi non contengono alcuna pretesa legittima nei suoi confronti e constata che al riguardo gli escutenti (rispettivamente il loro patrocinatore, che avrebbe violato il suo obbligo di diligenza ex art. 12 lett. a LLCA) non hanno fornito alcun mezzo di prova nel senso dell’art. 73 LEF, sebbene egli lo abbia richiesto sia all’UE, sia a loro. Rileva infatti, da un lato, che tutti i precetti indicano quale causa del credito “Schadenersatz” e “Prozesskosten”, ma, dall’altro, che nessuno di essi menziona quando, dove, con quali atti illeciti e con quale colpa i crediti risarcitori possano essere nati, come pure che nessuno di essi dimostra che i crediti per le spese processuali siano effettivamente sorti né nomina l’autorità dinnanzi alla quale possano essere sorti. Ribadisce che gli escutenti tentano di far valere pretese prive di fondamento giuridico. Il ricorrente sostiene perciò che le esecuzioni sono ritorsive, ovvero abusive nel senso dell’art. 2 cpv. 2 CC, siccome finalizzate unicamente a metterlo in cattiva luce, un danno a cui egli potrebbe sfuggire soltanto pagando gli escutenti; aggiunge che la loro condotta costituisce una coazione nel senso dell’art. 181 CP. Per questi motivi ritiene che i provvedimenti siano nulli, ciò che l’autorità di vigilanza deve accertare d’ufficio giusta l’art. 22 LEF, oppure perlomeno annullabili. Chiede pertanto, in via principale, di dichiarare i provvedimenti nulli e, in via subordinata, di annullarli.

 

                                         Nelle osservazioni, per quanto qui d’interesse, gli escutenti asseriscono che tutte le domande di esecuzione rispettano i requisiti di legge (art. 67 LEF) e, di conseguenza, che anche tutti i precetti esecutivi li rispettano (art. 69 LEF). Rilevano infatti che ogni atto indica nome, residenza e rappresentante del creditore, nome e residenza del debitore, nonché importo, causa (“Schadenersatz” e “Prozesskosten”) e “rapporto giuridico” (“Schuldverhältnis”) del credito posto in esecuzione, “per quanto necessario in questo stadio della procedura” (“soweit in diesem Verfahrensstadium erforderlich”). Fanno inoltre notare di aver allegato a ciascuna domanda di esecuzione la decisione che aveva condannato l’escusso al pagamento delle pretese in questione, decisioni da cui risultano le somme creditorie, le relative cause, le parti e l’adempimento dei presupposti della responsabilità; ritengono peraltro che detti presupposti non debbano più essere esaminati, soprattutto perché le decisioni sono passate in giudicato e già esecutive. I resistenti ammettono che le indicazioni nelle domande di esecuzione e nei precetti sono sommarie, ma sostengono ch’esse sono anche sufficienti. Scrivono che in effetti a questo punto del procedimento la legge non prescrive una dettagliata motivazione o produzione di prove e inoltre ch’è stata presentata tutta la documentazione necessaria in questo stadio della procedura quale motivazione dei crediti. Postulano pertanto la reiezione del ricorso.

 

                                   4.   La domanda d’esecuzione deve menzionare, tra l’altro, il titolo del credito (ad esempio un contratto, un riconoscimento di debito o una decisione) con la sua data oppure, in difetto di titolo, la causa del credito (art. 67 cpv. 1 n. 4 LEF, DTF 141 III 173 consid. 2.2.2, 95 III 33 consid. 1, STF 5A_413/2011 del 22 luglio 2011 consid. 2), ritenuto che secondo il Tribunale federale anche in questo caso si dovrebbe indicare la data (STF 5A_606/2016 del 24 novembre 2016 consid. 2.1 e 5A_413/2011 del 22 luglio 2011 consid. 2), non tanto dell’esigibilità bensì della nascita della pretesa (DTF 141 III 173 consid. 2.2.2); il precetto esecutivo contiene le indicazioni della domanda d’esecuzione (art. 69 cpv. 2 n. 1 LEF), ovvero, dopo la ricezione della domanda d’esecuzione, l’Ufficio d’esecuzione deve redigere il precetto esecutivo riproducendovi le indicazioni contenute nella medesima, alle quali è legato, di principio senza effettuare modifiche o precisazioni (DTF 141 III 173 consid. 2.3). Tali indicazioni servono a fornire all’escusso informazioni sul credito posto in esecuzione, onde permettergli di prendere posizione (decidere se pagare o se interporre opposizione: DTF 121 III 18 consid. 2/a), in altre parole, onde evitargli di dover interporre opposizione per poter ottenere tali informazioni in un successivo procedimento giudiziario. Le indicazioni non servono invece all’ufficio d’esecuzione, cui non compete esaminare il credito dal punto di vista del diritto materiale (DTF 141 III 173 consid. 2.2.2), né all’escusso per ragguagliarsi sui mezzi di prova in mano all’escu­­tente, ciò che può essere oggetto di una domanda di produzione secondo l’art. 73 cpv. 1 LEF (CEF 15.2025.58 del 28 maggio 2025, pag. 2). Le indicazioni sono sufficienti se, insieme alle altre contenute nel precetto, permettono all’escusso di riconoscere il credito posto in esecuzione; qualora la causa del credito sia riconoscibile per l’escusso dall’insieme delle indicazioni secondo il principio della buona fede (DTF 121 III 18 consid. 2/b), quella relativa alla causa può consistere anche in una breve descrizione (DTF 149 III 268 consid. 4.3.3) o nel riferimento a un’esecuzione precedente, purché univoco (DTF 58 III 1; citata CEF 15.2025.58, pag. 2 e gli altri riferimenti).

 

                                4.1   Nella fattispecie, rilevato che i precetti esecutivi non indicano i titoli dei crediti, ma solo le relative cause, e nessuna data di insorgenza dei medesimi, è giocoforza constatare che le indicazioni ivi contenute (“Schadenersatz” e/o “Prozesskosten”, in un caso, “Kapitalisierte Zinsen bis 15.06.2016” e “Schadenersatz”), anche insieme alle altre riportate nei precetti (nome e residenza dell’escutente, nome e residenza dell’escusso ecc.), non permettono all’escusso di riconoscere con la sufficiente chiarezza i crediti posti in esecuzione, secondo il principio della buona fede (sopra consid. 3; sull’insufficienza della dicitura “Schadenersatz”: DTF 121 III 18 consid. 2/a i.f.; STF 5A_861/2013 del 15 aprile 2014, consid. 2.2; Kofmel/Ehrenzeller in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 43 ad art. 67 LEF). Le descrizioni delle cause sono effettivamente insufficienti, poiché manca perlomeno la menzione delle specifiche decisioni che hanno condannato RI 1 al pagamento dei risarcimenti del danno e delle spese processuali, beninteso, sempreché gli siano state notificate e, di conseguenza, che la loro menzione gli permetta di riconoscere i crediti posti in esecuzione.

                                         Inoltre, nelle loro osservazioni al ricorso gli escutenti citano le varie decisioni solo genericamente e, pur sostenendo che l’escusso ne sia al corrente e non abbia pagato i derivanti debiti malgrado sollecito, o che egli sappia quali azioni gli vengano rimproverate già solo per la copertura mediatica del caso “GOLDprofessionell”, non sostanziano elementi tali da permettere di ritenere che l’escusso, alla luce delle sue conoscenze pregresse, della sua situazione personale o delle ulteriori circostanze (segnatamente: numero delle controversie pendenti nei suoi confronti, coinvolgimento in quelle qui in discussione, distanza temporale fra le medesime e i precetti, eventuale corrispondenza o trattative fra le parti antecedenti alla loro emissione), potesse comunque identificare chiaramente le pretese oggetto di esecuzione. È peraltro irrilevante che i medesimi abbiano allegato le decisioni alle domande di esecuzione, giacché da un accertamento d’ufficio della Camera (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF e 19 cpv. 1 LPR) risulta che l’UE non le ha notificate all’escusso insieme ai precetti (ammesso e non concesso che potesse farlo, ad ogni modo, gli escutenti non avendolo chiesto), né la loro esistenza è menzionata sui precetti. Siccome fondato, il ricorso va accolto e i precetti vanno pertanto annullati.

 

                      4.2   Poiché i precetti esecutivi vanno annullati, è superfluo esaminare se vadano anche dichiarati nulli, perché le esecuzioni sono ritorsive, ovvero abusive nel senso dell’art. 2 cpv. 2 CC, e/o perché la condotta degli escutenti costituisce una coazione nel senso dell’art. 181 CP. Per il resto, questa Camera non è competente a esaminare eventuali violazioni disciplinari del patrocinatore degli escutenti.

 

                                   5.   Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

 

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Nella misura in cui non è diventato privo di oggetto, il ricorso è accolto e, di conseguenza, i 46 precetti esecutivi indicati nel rubrum, salvo l’ultimo (esecuzione n. __________2959), sono annullati.

 

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–  RI 1, __________, __________;

–  avv. __________, __________, __________.

 

                                         Comunicazione all'Ufficio d'esecuzione, Locarno.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

La presidente                                                         Il cancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.