Incarto n.
15.2025.7

Lugano

21 maggio 2025

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

cancelliere:

Ferrari

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 25 ottobre 2024 dello

 

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona

(rappresentato dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Locarno, o meglio contro l’elenco oneri emes­so il 13 ottobre 2023 nelle esecuzioni in via di pignoramento promosse nei confronti di

 

 

PI 1, __________ (__________)

(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   Sul fondo n. __________2 RFD __________, di proprietà di PI 1, sono iscritte tre cartelle ipotecarie al portatore, di grado dal 1° al 3°, a garanzia di crediti di fr. 130'000.–, fr. 100'000.– e fr. 170'000.–, tutti e tre oltre agl’interessi del 10%; le cartelle sono state iscritte nel 1986, nel 1990 e nel 2003; nel 2004, la __________ (oggi: PI 2) ha fatto iscrivere di esserne il portatore. Sul fondo gravano poi tre ipoteche legali, ciascuna per un importo di fr. 3'735.65, iscritte nel registro fondiario il 12 giugno 2024 (ma a libro giornale già l’8 settembre 2024) a garanzia del­l’“imposta immobiliare” vantata dallo Stato del Cantone Ticino (in seguito: il Cantone) nei confronti del proprietario per gli anni fiscali 2021-2023. PI 1 è inoltre proprietario dei fondi n. __________6 e __________8 intavolati nello stesso registro.

 

                                  B.   Chiesta la realizzazione dei tre fondi, con pubblicazione sul foglio ufficiale del 1° settembre 2023 la sede di Locarno dell’Ufficio di esecuzione (UE) ha comunicato che l’incanto si sarebbe tenuto il 5 dicembre 2023 e ha ricordato agl’interessati che avrebbero avu­to tempo fino al 21 settembre per insinuare eventuali crediti e relativi oneri sui fondi.

 

                                  C.   Il 29 settembre 2023, il Cantone ha insinuato, tra l’altro, diciotto crediti per l’“imposta cantonale”, tutti di oltre fr. 1'000.– e tutti garantiti da ipoteca legale giusta gli art. 836 cpv. 2 cum 183a LAC cum 252 LT, vantati nei confronti di PI 1 per gli anni fiscali 2005 e 2007-2023, chiedendo l’iscrizione delle garanzie nel­l’elenco oneri del fondo n. __________2.

 

                                  D.   Il 13 ottobre 2023, l’UE ha comunicato gli elenchi oneri dei tre fondi agl’interessati. In quello del fondo n. __________2, fra i pegni ha iscritto le ipoteche legali a garanzia dei crediti insinuati dal Canto­ne in posizione successiva rispetto alle cartelle ipotecarie, “in quanto non risultano iscritte a RF le ipoteche legali (art. 34 cpv. 2 RFF)”.

 

                                  E.   Con ricorso del 25 ottobre 2023, il Cantone si è aggravato contro l’elenco oneri del fondo n. __________2, chiedendone la riforma, nel senso d’iscrivere le ipoteche legali per gli anni fiscali 2021-2023 in posizione precedente rispetto alle cartelle ipotecarie.

 

                                  F.   Nelle sue osservazioni del 13 novembre 2023, PI 1 ha chiesto la reiezione del ricorso, mentre nelle sue del 23 gennaio 2025 l’Ufficio si è “allinea[to] a quelle del Cantone, pur rimettendosi alla decisione della Camera. Gli altri interessati non hanno preso posizione.

 

                                  G.   Nel frattempo, poiché PI 1 aveva contestato alcuni dei crediti insinuati e iscritti nell’elenco oneri dei tre fondi (art. 140 cpv. 2 LEF), il 23 ottobre 2023 l’UE gli ha assegnato un termine di venti giorni per proporre l’azione di appuramento dell’elenco oneri (art. 140 cpv. 2 cum 108 cpv. 2 LEF), ciò ch’egli ha fatto con petizione del 15 novembre, ma limitatamente ai fondi n. __________8 e __________2.

 

                                  H.   Vista l’azione, il 27 novembre 2023 l’Ufficio ha sospeso l’incanto di ambedue i fondi (art. 141 cpv. 1 LEF). Il 5 dicembre, si è invece regolarmente tenuto quello del fondo n. __________6, andato deserto.

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 13 ottobre 2023 dall’UE, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

 

                                   2.   Nel ricorso, il Cantone premette che giusta l’art. 36 RFF l’UE può rifiutare l’iscrizione nell’elenco oneri di un’ipoteca legale, tempestivamente insinuata, solo se, con riguardo al pegno, è manifesta l’assenza di un onere reale sul fondo da licitare oppure, con riguardo al credito garantito, è manifesta l’assenza di una base legale che ponga la pretesa al beneficio dell’onere reale; dubbi sul­l’esistenza o sull’ammontare del credito insinuato non autorizzano invece l’Ufficio a rifiutarne l’iscrizione nell’elenco oneri né a modificarla. Ricorda poi i presupposti perché un’ipoteca legale giusta gli art. 836 cpv. 2 CC (oltreché 183a cpv. 2 LAC e 252 LT), un’i­poteca legale, che secondo il diritto cantonale nasce senza iscrizio­ne, sia opponibile a terzi. Ciò premesso, il Cantone evidenzia che “nel caso specifico, oggetto del contendere è la postergazione e il mancato riconoscimento del rango privilegiato delle ipoteche legali fatte valere dallo Stato”. Sostiene che i termini d’iscrizione nel registro fondiario, stabiliti dall’art. 836 CC, delle ipoteche legali fatte valere a garanzia delle pretese insinuate non sono ancora trascor­si. Chiede pertanto la riforma dell’elenco oneri, nel senso d’iscri­vere le ipoteche legali a garanzia dei noti crediti fiscali in posizione precedente rispetto alle cartelle ipotecarie.

 

                                   3.   Nelle sue osservazioni, PI 1 condivide l’operato del­l’UE, che sostiene essere non “un rifiuto alla richiesta d’iscrizione o di una modifica della garanzia reale, ma del grado dell’iscrizione nel­l’elenco oneri determinato dalla mancata iscrizione a Registro fondiario”. Prende atto che il Cantone ammette di non aver ancora notificato decisioni di tassazione e aggiunge ch’egli ha impugnato i conteggi per la quantificazione delle ipoteche legali in discussio­ne. Chiede pertanto la reiezione del ricorso.

 

                                   4.   Il ricorrente misconosce che l’UE non ha rifiutato d’iscrivere le pretese da lui insinuate, ma le ha solo registrate con un grado posteriore a quello dei crediti insinuati dalla banca. Vero è che, di principio, l’ufficio d’esecuzione non può rifiutarsi d’iscrivere nell’elenco oneri pretese tempestivamente insinuate né modificarle (art. 36 cpv. 2 RFF [RS 281.42]), salvo che sia manifesta l’assenza di una base legale che ponga il credito a beneficio del pegno indicato nell’insinuazione (DTF 117 III 38 consid. 3; sentenza della CEF 15.2021.29 del 30 aprile 2021 pag. 3, RtiD 2021 II 780 n. 54c). Nel caso in esame, contrariamente a quanto allega nel ricorso, il Cantone non ha però richiesto nell’insinuazione di essere iscritto in gra­do privilegiato rispetto alla banca. Si è infatti limitato a rivendicare l’iscrizione d’ipoteche legali ai sensi dell’art. 836 CC, ma senza precisarne il grado né alludere a un’ipotetica malafede della banca (v. quarto quadrettino delle osservazioni a tergo dell’insinuazione del 20 settembre 2023).

                                4.1   Spettava dunque all’ufficio d’esecuzione stabilirlo d’ufficio (art. 34 cpv. 1 lett. b RFF), sotto riserva di una successiva contestazione da risolversi nell’apposita causa giudiziaria di contestazione dell’e­lenco oneri (art. 140 cpv. 2 LEF). Trattandosi di pretese per cui l’ente pubblico rivendica un’ipoteca legale non iscritta a registro fondiario entro i termini stabiliti dall’art. 836 cpv. 2 CC, esse vanno iscritte nell’elenco oneri dopo i pegni iscritti nel registro fondiario, ove non vi siano indizi che il loro titolare abbia fatto iscrivere nel registro il proprio diritto (in malafede) sapendo dell’esistenza del­l’i­poteca legale, con la menzione della sua inopponibilità agli altri pegni secondo l’art. 836 cpv. 2 CC, norma di diritto federale che prevale su quelle cantonali di cui agli art. 252 LT e 183a LAC (art. 49 cpv. 1 Cost.; “Bundesrecht bricht kantonales Recht”) (sentenze della CEF 15.2022.50 del 20 settembre 2022, consid. 5.4.1 e 5.4.2, e 15.2022.51 del 7 ottobre 2022, consid. 5.4.1 e 5.4.2). Dal profilo formale, dunque, l’operato dell’UE non presta il fianco alla critica.

                                4.2   Nel chiedere la riforma dell’elenco oneri nel senso di privilegiare i crediti fiscali rispetto a quelli della banca, il Cantone solleva una questione sostanziale, relativa al grado del proprio pegno, che sfugge alla cognizione dell’UE e della Camera nella sua veste di autorità di vigilanza (art. 17 cpv. 1 LEF), poiché va fatta valere mediante azione di appuramento dell’elenco oneri al giudice civile (DTF 141 III 141 consid. 4.2), ancorché si tratti di crediti fiscali (sentenze del Tribunale federale 2P.356-358 del 30 giugno 1999; citata CEF 15.2022.51 del 7 ottobre 2022, consid. 3.6 e i riferimenti). Al riguardo, il ricorso è pertanto irricevibile.

                                4.3   Tuttavia, il ricorso va considerato come contestazione dell’elenco oneri circa il grado delle ipoteche legali del Cantone nel senso degli art. 140 cpv. 2 LEF e 37 cpv. 2 RFF (cfr. sentenza della CEF 15.2018.38 del 5 ottobre 2018 consid. 2.1 e 3), formulata tempestivamente (art. 140 cpv. 2, 1° periodo LEF) entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento (sopra consid. 1). Poiché da un accertamento effettuato d’ufficio dalla Camera (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF e 19 cpv. 1 LPR) risulta che l’UE non ha ancora impartito al Cantone il termine di venti giorni per proporre l’azione di appura-mento dell’elenco oneri (art. 107 cpv. 5 LEF per il rinvio degli art. 140 cpv. 2, 2° periodo e 39, 1° periodo RFF), occorre, in parziale accoglimento del ricorso, ordinarglielo, con il rilievo che l’onere del­l’azione dev’essere posto a carico di chi chiede la modifica del diritto contestato (art. 39, 2° periodo RFF), anche quando si tratti di un diritto di pegno valido senza iscrizione nel registro fondiario (art. 39, 2° periodo RFF nelle versioni tedesca e francese; sentenza della CEF 15.2013.81 del 27 febbraio 2016, RtiD 2014 II 896 n. 58c, consid. 3 i.f.).

                                4.4   Il ricorrente è però invitato a valutare attentamente l’opportunità di una simile azione, giacché, contrariamente a quanto pare ritenere, la questione del grado delle sue pretese rispetto a quelle della banca, fondate su iscrizioni anteriori al 2004, non dipende tanto dall’iscrizione delle ipoteche legali nel registro fondiario – al riguar­do le disquisizioni nel ricorso sui termini dell’art. 836 cpv. 2 CC sono senza rilievo, anche perché l’UE non vi si è riferito nel provvedimento impugnato – quanto dalla questione della buona fede della banca (sopra consid. 4.1).

 

                                   5.   Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è parzialmente accolto nel senso che è fatto ordine all’Ufficio d’esecuzione di assegnare allo Stato del Cantone Ticino un termine di venti giorni per proporre l’azione di appuramento dell’elenco oneri relativo al fondo n. __________2 RFD __________.

 

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione a all’Ufficio d’esecuzione, Locarno, e, per il suo tramite, a tutti gl’interessati.

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il cancelliere

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.