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assistito dalla vicecancelliera |
Romeo |
sedente per statuire nella causa che oppone
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RE 1 e RE 2 |
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all’ |
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Autorità regionale di protezione __________ |
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per quanto riguarda la procedura a favore dei loro figli PI 1 e PI 2 |
giudicando sul reclamo del 13 maggio 2013 presentato da RE 2 e RE 1 contro la convocazione 6 maggio 2013 dell'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
che PI 1 e PI 2, nati rispettivamente il 1998 ed il 2001, sono figli di RE 2 e RE 1 e vivono a __________;
che in data 6 maggio 2013 - a seguito di una segnalazione del Comune - l’Autorità regionale di protezione __________ ha convocato i figli per il 17 maggio 2013 ed i genitori per il 6 giugno 2013 per sentirli;
che mediante atto del 13 maggio 2013 RE 2 e
RE 1 si oppongono a tale metodo, chiedono di annullare la convocazione, di
conoscere le ragioni della stessa, asserendo di aver parlato col segretario comunale
di __________, che non era al corrente della fattispecie. Essi desiderano
conoscere i motivi della convocazione e sostengono che la loro autorità
parentale non sia mai stata messa in discussione e che occorra dapprima
discutere con loro (quali detentori dell’autorità parentale) ed in seguito coi
figli; i quali sarebbero stati sconvolti e traumatizzati e non vorrebbero
essere convocati;
inoltre “se c’è stata qualche discussione, come in tutte le famiglie, la
stessa deve essere chiarita in seno alla famiglia”;
considerato
in diritto
che l'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione, già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC);
che per l’art. 322 cpv. 1 CPC, applicabile per rinvio dell’art. 450f CC, “Se il reclamo non risulta manifestamente inammissibile o manifestamente infondato, l’autorità giudiziaria superiore lo notifica alla controparte invitandola a presentare per scritto le proprie osservazioni.”; sulla base di questa norma si è rinunciato all’intimazione del reclamo, per i motivi esposti nel seguito;
che per l’art. 446 CC l’autorità di protezione degli adulti esamina d’ufficio i fatti (cpv. 1); essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove necessarie. Può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei. Se necessario ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2); l’autorità di protezione degli adulti non è vincolata dalle conclusioni delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3); applica d’ufficio il diritto (cpv. 4);
che per costante giurisprudenza le decisioni con cui un'autorità dispone l'assunzione di prove sono decisioni incidentali, poiché non mettono fine alla procedura (DTF 5P.350/2004 del 10 maggio 2005, cons. 2.1; Copma, Guide pratique Protection de l’adulte, pag. 63 n. 1.158); questo genere di risoluzione è impugnabile unicamente nella misura in cui arreca all'interessato un pregiudizio irreparabile, ossia uno svantaggio che nemmeno una decisione finale a lui favorevole eliminerebbe interamente (DTF 5A_498/2012 del 14 settembre 2012, cons. 1.1-1.3.1); tale prassi mantiene la propria validità anche con l’entrata in vigore delle nuove norme sul diritto di protezione (cfr. art. 319 lett. a CPC su rinvio dell’art. 450f CC e FF 2006 6391, pag. 6471; FF 2006 6593, pag. 6748);
che la convocazione in oggetto è un atto con cui l’Autorità regionale di protezione __________ intende assumere delle prove e, rispettivamente, sentire le parti interessate, e configura quindi una decisione incidentale, impugnabile solo ove arrechi un danno irreparabile;
che i reclamanti sostengono che i figli sarebbero traumatizzati dalla convocazione, tuttavia non apportano alcuna prova al riguardo e ad ogni modo la loro audizione avverrà tramite il membro dell’Autorità regionale di protezione __________ (come indicato nello scritto 6 maggio 2013), che è appositamente formato per procedere al loro ascolto senza creare loro disagi;
che secondo l’art. 314a CC il figlio è sentito personalmente e in maniera adeguata dall’autorità di protezione dei minori o da un terzo incaricato, eccetto che la sua età o altri motivi gravi vi si oppongano (cpv. 1); nel verbale dell’audizione sono registrate soltanto le risultanze essenziali per la decisione. I genitori vengono informati su tali risultanze (cvp. 2); il figlio capace di discernimento può interporre reclamo contro la negata audizione (cpv. 3);
che per la norma appena citata l’autorità deve sentire il minore nelle procedure che lo riguardano, così come è il caso nella fattispecie;
che il principio inquisitorio illimitato (cfr. art. 314 cpv. 1 e 446 CC) impone all’autorità di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore. L’autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale, di propria iniziativa, sollecitare rapporti, anche se tale maniera di procedere non è prevista dal diritto di procedura cantonale (DTF 128 III 411, cons. 3.2.1, pag. 413). Questo principio non dispensa tuttavia le parti di collaborare attivamente alla procedura e di esporre le proprie tesi (DTF 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, cons. 2.3);
che l’Autorità di protezione, potendo scegliere come procedere nella fase istruttoria, ha la facoltà di stabilire in quale ordine sentire gli interessati, i minori, i genitori, le eventuali persone vicine ed i terzi;
che peraltro questa modalità di procedere
permette di evitare influenze dei genitori sui minori in merito al contenuto
dell’audizione e di indire udienze multiple (dapprima una con i genitori, poi
l’audizione del minore, infine un altro incontro con i genitori per
esporre la sintesi dell’ascolto del figlio; cfr. art. 314a cpv. 2 CC);
che il fatto che il segretario comunale non sia al corrente della procedura, rispettivamente dei motivi della segnalazione, nulla muta in concreto; del resto una segnalazione può avvenire da vari membri del Comune senza che tutti ne siano informati e le autorità di protezione hanno un dovere di discrezione (art. 451 CC), per cui in regola generale la persona segnalante non viene messa al corrente del prosieguo del caso;
che i genitori, benché saranno sentiti solo
in un secondo tempo,
avranno facoltà di esprimersi e dialogare con Autorità regionale di protezione __________
- come da loro auspicato - e al più tardi a quel momento saranno informati
delle ragioni alla base della procedura;
che in esito il reclamo risulta irricevibile; dato che i reclamanti non dispongono di particolari cognizioni giuridiche e posto che l’impugnativa non è stata intimata, si rinuncia ad un prelievo di tassa e spese di giustizia (art. 450f CC, 28 LPAmm);
che per quanto attiene ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi – come in concreto – di una decisione incidentale, la via giudiziaria segue quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). L'azione principale, da parte sua, può formare oggetto di un eventuale ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF) senza riguardo a questioni di valore, sempre che l'interessata dimostri l'esistenza di un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF);
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si prelevano né tassa né spese di giustizia.
3. Notificazione:
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Comunicazione:
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Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.