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assistito dalla vicecancelliera |
Perucconi-Bernasconi |
sedente per statuire nella causa che oppone
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RE 1 patr. da: PA 1 |
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all’allora |
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Commissione tutoria regionale __________,
e a
CO 3
e
CO 2 |
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per quanto riguarda l’assunzione dei costi della mercede per l’anno 2009 e delle spese per la misura tutoria relativa al figlio PI 1 |
giudicando sull’appello (recte, ora, reclamo) del 31 maggio 2011 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 26 aprile 2011 dall’allora Autorità di vigilanza sulle tutele;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. PI 1 è nato il __________ 1995 dall’unione tra RE 1 e CO 3. Il matrimonio è stato sciolto per divorzio il __________ 1998 e l’autorità parentale è stata attribuita alla madre.
B. Con decisione 8 ottobre 2007 la Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria) ha istituito una curatela educativa a favore di PI 1, al fine di salvaguardare le relazioni personali con il padre e proporre delle misure a sostegno del ragazzo. Quale curatore è stato nominato E__________ S__________, sostituito a partire dal mese di luglio 2008 da CO 3. Il suo mandato è stato esteso al monitoraggio dell’evoluzione del minore e della situazione famigliare.
C. Tramite decisione 10 marzo 2009 la Commissione tutoria ha istituito a favore di CO 2 una tutela volontaria e l’autorità parentale e la custodia sul figlio PI 1 sono state trasferite al padre, d’accordo entrambi i genitori, con decisione 31 marzo 2009.
D. Con decisione 23 marzo 2010 la Commissione tutoria ha riconosciuto l’onorario della curatrice educativa per il 2009. RE 1 aveva ricorso all’allora Autorità di vigilanza sulle tutele (in seguito Autorità di vigilanza), che con decisione 16 aprile 2010 ha parzialmente accolto il ricorso e rinviato l’incarto all’autorità di primo grado, avendo accolto una nota d’onorario che superava di molto il massimo normalmente previsto dalla LTut e ciò violando il diritto di essere sentite delle parti, che non erano state coinvolte nel processo decisionale.
E. In data 10 maggio 2010 la Commissione tutoria ha quindi nuovamente approvato il rapporto morale per l’anno 2009 e la richiesta della mercede formulata dalla curatrice dopo aver trasmesso il conteggio delle ore e il rapporto morale ad RE 1. L’importo approvato di fr. 7'240.- ha tenuto in considerazione le difficoltà incontrate e il maggior onere di lavoro che ne sono derivati. La mercede e fr. 50.-- per le spese della risoluzione sono stati posti a carico dei genitori in ragione di metà ciascuno.
F. Con ricorso 21 maggio 2010 all’Autorità di vigilanza, RE 1 ha chiesto l’annullamento della decisione con l’accollamento dei costi della misura integralmente a carico di CO 2. Egli si è pure lamentato del superamento del massimo legale di fr. 3'000.- di cui all’art. 17 vRTut, tenore in vigore nel 2009), ritenendo quindi sproporzionata la richiesta della curatrice.
G. Con decisione 26 aprile 2011 l’Autorità di vigilanza ha modificato la decisione impugnata, riconoscendo alla curatrice l’importo legale massimo di fr. 3'000.– per il suo mandato e separando le prestazioni svolte a favore della madre, tenuto conto delle lacune del tutore di quest’ultima. La mercede è stata posta a carico dei genitori in ragione di fr. 1'286.30 a carico del padre e fr. 1’662.75 a carico della madre.
H. Contro la suddetta decisione è insorto RE 1 con appello del 31 maggio 2011 alla prima Camera civile del Tribunale d’Appello, chiedendo che sia accertata la violazione del suo diritto di essere sentito e che tutto l’importo della mercede sia posto a carico di CO 3.
I. In data 13 luglio 2011 la Commissione tutoria ha presentato le proprie osservazioni, contestando la critica di inattività e responsabilità a lei addossata e rimettendosi alla decisione impugnata.
L. Il 1° gennaio 2013 il gravame è stato trasmesso per competenza alla Camera di protezione del Tribunale d'appello.
M. Il 25 ottobre 2013 il presidente di questa Camera ha scritto al reclamante, informandolo che per la procedura in esame, richiamato il principio inquisitorio illimitato e la massima d’ufficio, si prospettava una reformatio in peius. A questa lettera non sono seguite comunicazioni scritte dal reclamante.
Considerato
in diritto
1. Fino al 31 dicembre 2012 le decisioni emesse dall'Autorità di vigilanza sulle tutele erano impugnabili alla prima Camera civile del Tribunale d’appello con ricorso entro 30 giorni dalla notificazione (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2).
2. Con l’entrata in vigore il 1° gennaio 2013 della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione), i procedimenti pendenti sono continuati dalla nuova autorità competente; si applica il nuovo diritto di procedura (art. 14a cpv. 1 e 2 Titolo finale del Codice civile).
L'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione, già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC) e, per analogia – in assenza di una norma transitoria specifica (BSK Erw.Schutz- Reusser, art. 14a Titolo finale CC, n. 12) – contro le decisioni emanate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele a norma del precedente diritto procedurale.
Quanto alla procedura applicabile, nella misura in cui non sia già regolata dagli art. 450 segg. CC, si applicano sussidiariamente le norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (art. 74a e 74b LPAmm) [cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della Ltut, pag. 8].
3. Il reclamante ha chiesto di assumere numerose prove, che tuttavia, nella misura in cui non facciano già parte dell’incarto, sono irrilevanti ai fini del giudizio odierno. La richiesta va quindi respinta.
4. RE 1 contesta innanzitutto la violazione del suo diritto di essere sentito, l’autorità di prima istanza non avendogli, a suo dire, concesso di prendere visione degli atti istruttori su cui si fonda la conclusione dell’autorità di protezione. Egli sostiene che l’Autorità di vigilanza sulle tutele nella decisione impugnata “al punto 2 liquida troppo in fretta questo aspetto, che riveste invece una importanza”.
In realtà al considerando 2 della decisione impugnata si legge: “Per quanto attiene alla visione dei documenti citati nella risposta della Commissione tutoria pare dimentico del fatto che si tratta dei medesimi che egli stesso ha indicato (e taluni anche allegato) nel proprio gravame. La sua critica cade pertanto nel vuoto.”.
Ora, in alcun modo il reclamante ha specificato a quali atti istruttori non ha avuto accesso. Egli si è infatti limitato a criticare genericamente l’Autorità di vigilanza, che a suo dire non avrebbe precisato su quali atti ha fondato le sue considerazioni.
Giova poi evidenziare che nel ricorso all’Autorità di vigilanza, il reclamante non aveva sollevato la violazione del diritto di essere sentito, se non in sede di replica, per evidenziare che l’autorità di prima istanza ha citato “degli atti istruttori da cui emergerebbe una responsabilità del signor RE 1 nelle difficoltà relazionali con il figlio”. Egli ha quindi chiesto di poter visionare tali documenti, poiché non avrebbe mai visto atti istruttori di questo tipo.
A mente di questa Camera, a giusta ragione l’Autorità di vigilanza ha ricordato che dagli atti citati e allegati dal reclamante medesimo nel suo ricorso emerge che la problematica riguarda pure il padre.
In particolare, quanto al doc. L (rapporto della dr. F__________), che il reclamante sostiene di aver visionato solo mercoledì 25 maggio 2011, va evidenziato come lo stesso sia più volte citato già nel ricorso presentato all’Autorità di vigilanza in data 21 maggio 2010. La presa di posizione del padre appare quindi fuori luogo.
In merito al presunto mancato richiamo dell’intero incarto da parte dell’Autorità di vigilanza alla Commissione tutoria, non vi sono elementi per stabilire che ciò sia accaduto. Al contrario, al momento dell’intimazione del ricorso l’allora autorità superiore ha chiesto a quella inferiore che le venisse trasmesso l’incarto.
I presupposti per riconoscere che vi sia stata una violazione del diritto di essere sentito del reclamante per non aver avuto accesso all’incarto non sono pertano dimostrati.
5. La remunerazione dei curatori per l'attività svolta fino al 31 dicembre 2012 è calcolata sulla base della normativa previgente [cfr. norma transitoria del Regolamento della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto del 29 novembre 2000-ROPMA (in BU n. 11 del 22.2.2013, pag. 110)]. Alla mercede del curatore si applicano pertanto gli art. 417 cpv. 2 vCC, 49 vLTut e soprattutto gli art. 16-18 vRTut. In particolare, l’art. 17 cpv. 2 vRtut prevede che, è riconosciuta un’indennità di fr. 40.- l’ora fino ad un massimo di fr. 3'000.- annui [..]. Giusta l’art. 17 cpv. 4 vRTut, poi, in casi particolari, e previa segnalazione preventiva da parte del tutore o curatore alla Comissione tutoria, può essere riconosciuta anche una mercede superiore a fr. 3'000.-.
Ricordate le disposizioni applicabili in materia, l'Autorità di vigilanza, precisando che in concreto il reclamante non ha criticato puntualmente le singole poste della mercede, bensì si è lamentato genericamente dell’onorario della curatrice, ha accolto il ricorso relativamente all’importo della mercede che ha fissato in fr. 3'000.-, non ravvisando motivi per concedere alla curatrice una remunerazione superiore.
L’Autorità
di vigilanza ha pertanto riconosciuto una base oraria di
fr. 40.– per un importo massimo di fr. 3000.– annui, ripartendo tuttavia
diversamente il dispendio orario a carico dei genitori.
6. Nella ripartizione della mercede tra i genitori, l’autorità tutoria, a dire del reclamante “si è fondata su criteri illogici o ha valutato la situazione in modo non corretto o non tenendo in considerazione le risultanze peritali. Il risultato ottenuto di ripartizione dei costi urta il sentimento di giustizia”.
RE 1 sostiene che l’intervento delle autorità di protezione si è reso necessario unicamente a seguito dell’incapacità della madre nell’esercitare il suo ruolo educativo e del ritardo nell’inter-venire da parte della Commissione tutoria, che avrebbe reso la situazione ancor più complessa.
6.1. L’Autorità di vigilanza ha suddiviso le ore dedicate dalla curatrice a ognuno dei genitori (accertando che delle 84,5 ore impiegate dalla curatrice, 19 sono relative a contatti esclusivamente con il padre, 9,5 a contatti con la sola madre e 56 ore con PI 1). Le ore relative al tempo profuso nei confronti di PI 1 sono quindi state suddivise in base a sette criteri volti a stabilire la responsabilità dei genitori relativamente all’esigenza di una curatela educativa. A ogni criterio sono stati attribuiti alcuni punti, per un totale di 13.
L'Autorità di vigilanza ha in particolare ritenuto quanto segue:
A. rapporto con il figlio: giudicato negativo per la madre, alla quale ha attribuito 2 punti su 2;
B. autorità parentale: giudicato negativo per la madre, a cui ha attribuito 2 punti su 2;
C. rapporto tra genitori: considerando che resta conflittualità e mancanza di dialogo, ha posto un punto a carico di ciascun genitore;
D. caratteristiche dei genitori: considerando entrambi soggetti fragili, difficoltà economiche della madre e paure del padre), ha attribuito 2 punti ciascuno a ogni genitore;
E. miglioramento di PI 1 a scuola: ha considerato essere merito del padre, assegnando un punto alla madre;
F. difficoltà economiche, rientrato in D non ha attribuito punti;
G. adolescenza di PI 1: l'ha considerata una “difficoltà non attribuibile a nessuno dei due”, assegnando un punto ciascuno ai genitori.
In definitiva il padre ha ottenuto 4 punti su 13, e meglio uno per il criterio C, 2 per il criterio D e 1 per il criterio G.
6.2. Il reclamante si lamenta dei suddetti “criteri”, sostenendo puntualmente alcune doglianze. Critiche che non richiedono una precisa disamina, ritenuto che il principio secondo cui le spese della curatela vanno suddivise in base alla responsabilità dei genitori non può essere applicato alla fattispecie. Infatti, conformemente all’art. 276 cpv. 1 CC, i costi delle misure a tutela del figlio rientrano nell'obbligo di mantenimento dei genitori (Wullschleger in: FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 4 delle osservazioni generali agli art. 276–293 CC; Meier/Stettler, Les effets de la filiation [art. 270 à 327 CC], 3ª edizione, pag. 286 nota 989).
Sono quindi i genitori a dover provvedere al sostentamento dei figli, incluse le spese di educazione e formazione, e le misure prese a loro tutela. Nel caso in cui fosse necessario adottare misure a protezione dei figli, dottrina e giurisprudenza ammettono che le spese della misura, per esempio, misure di sostegno psicologico o altre, fanno parte del mantenimento dei minori ai sensi dell’art. 276 CC, al quale appunto devono provvedere i genitori (DTF 116 II 399 pag. 401); spese che questi ultimi devono assumersi in misura personale, solidale e primaria cioè prima di qualsiasi altro parente (BSK ZGB I – P. Breitschmid, art. 276 CC n. 8).
Anche in materia di relazioni personali, nella misura in cui la sorveglianza nel corso del diritto di visita non sia riconducibile soltanto ad uno dei genitori, i relativi costi devono essere sopportati dai genitori in ragione di metà ciascuno (Bally in RDT 1998 pag. 10 i.f., p.to 4.6; BSK ZGB I – Schwenzer, ad art. 273 CC N. 28; sentenza ICCA del 30 agosto 2004, inc. 11.2004.60, cons. 8).
Non sono palesemente dati i presupposti per discostarsi dal principio secondo cui i costi vanno accollati in modo paritario a entrambi i genitori, trattandosi di spese a beneficio della tutela del figlio, per le quali sono entrambi responsabili. Applicandosi in casu il principio inquisitorio illimitato e la massima d'ufficio (CommFam Protection de l'adulte, COTTIER, ad art. 314 CC N. 15) e in virtù dell'effetto devolutivo del gravame (CommFam Protection de l'adulte, Steck, ad art. 450 CC N. 7), le domande di giudizio non vincolano il Tribunale e la decisione impugnata dev’essere riformata secondo quanto sopra esposto. Va peraltro rilevato che il calcolo eseguito dall’Autorità di vigilanza presenta pure un errore. Alla curatrice è stato riconosciuto un onorario di fr. 3'000.-. Tuttavia la somma degli importi accollati alle parti dal dispositivo riformato dall'allora Autorità amministrativa di ricorso (fr. 1'662.75 alla madre e fr. 1'286.30 accollati al padre) dà un totale di fr. 2'949.05, quindi ingiustificatamente inferiore all'onorario complessivo riconosciuto. Ciò rende a maggior ragione necessaria la riforma della decisione impugnata nel senso sopra detto.
6.3. La curatrice ha ammesso di aver dedicato molte ore per occuparsi della situazione della madre, non sostenuta dal tutore. Di tale tempo va tenuto conto nella tassazione della mercede: non è infatti corretto che la mercede relativa alla curatela educativa possa comprendere spese non inerenti o addirittura causate da presunte inadempienze altrui. Di conseguenza, se l’autorità di protezione avesse ritenuto consona una retribuzione per le ore che la curatrice di PI 1 ha dedicato alla madre, la stessa andava separata e riconosciuta in una nota posta esclusivamente a carico della madre.
Come già ricordato in precedenza, la
remunerazione dei curatori per l'attività svolta fino al 31 dicembre 2012 è
calcolata sulla base della normativa allora vigente. Alla mercede del curatore
si applicano pertanto gli art. 417 cpv. 2 vCC, 49 vLTut e soprattutto
gli art. 16-18 vRTut. In particolare, l’art. 17 cpv. 2 vRtut
prevede che, è riconosciuta un’indennità di fr. 40.- l’ora fino ad un massimo
di fr. 3'000.- annui, come rettamente considerato dall’Autorità di vigilanza.
Anche a questo Tribunale appare adeguato riconoscere
una mercede di
fr. 3'000.- per il lavoro svolto a favore
del minore: calcolando
fr. 40.-/h. ciò equivale infatti a un totale di 75 ore, mentre la curatrice ne
aveva esposte 217. Esaminata la nota presentata, risulta quindi a questa Camera
che il tempo investito esclusivamente a favore del minore sia ragionevolmente superiore
alle 75 ore che si possono ammettere, e di conseguenza l’importo ammesso
dall’Autorità di vigilanza va confermato.
Ponendo a carico dei genitori in ragione di metà ciascuno l’onere della curatela educativa, RE 1 e CO 3 dovranno pertanto versare fr. 1'500.- ciascuno a saldo della mercede di CO 2 per il 2009.
7. Gli oneri processuali seguono la soccombenza. Le spese processuali di questo giudizio sono poste a carico dello Stato e a RE 1 in ragione di ½ ciascuno. Non vengono assegnate ripetibili, la resistente non essendo patrocinata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
Di conseguenza i dispositivi 2 e 3 della decisione del 26 aprile 2011 dell’Autorità di vigilanza sulle tutele sono modificati come segue:
2. La mercede della curatrice educativa CO 2 è fissata in fr. 3'000.- ed è posta a carico di CO 3 e RE 1 in ragione di ½ ciascuno.
3. Le tasse e le spese, di complessivi fr. 200.- sono posti a carico dell’Autorità regionale di protezione __________ e di RE 1 in ragione di ½ ciascuno.
2. Gli oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr. 100.–
fr. 200.–
sono posti a carico dello Stato del Cantone Ticino e di RE 1 in ragione di ½ ciascuno.
3. Notificazione:
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Comunicazione:
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Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.