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assistito dalla vicecancelliera |
Romeo |
sedente per statuire nella causa che oppone
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RE 1 |
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all’ |
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Autorità regionale di protezione __________, |
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per quanto riguarda la vendita dell'immobile appartenente a sua madre |
giudicando sul reclamo del 17 maggio 2013 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 19 aprile 2013 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. PI 1 è nata l’__________ 1948 ed è domiciliata a __________; attualmente risiede presso la Casa per Anziani di __________.
A far tempo dal 5 agosto 2009 la stessa è al beneficio di una tutela volontaria ai sensi dell’art. 372 vCC – ora curatela generale secondo gli art. 14 cpv. 2 Tit. Fin. CC e 398 CC – e il relativo mandato di tutela (ora curatela) è stato affidato a CURA 1, __________.
B. La curatelata é proprietaria del fondo no. __________ RFD di __________.
Nel corso del 2010, è stata fatta esperire una perizia immobiliare, al fine di procedere all’alienazione del mappale summenzionato.
In data 11 settembre 2012 l’allora Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria) ha dato il consenso – a norma dell'art. 421 n. 1 vCC – di procedere alla vendita del fondo a trattative private, riservata l'autorizzazione dell'allora Autorità di vigilanza sulle tutele (in seguito Autorità di vigilanza) ex art. 404 cpv. 3 vCC.
Detta decisione – impugnabile entro dieci giorni con ricorso all'Autorità di vigilanza (art. 420 cpv. 2 vCC) – non essendo stata impugnata è diventata esecutiva il 25 settembre 2012.
Il 2 ottobre 2012, l’Autorità di vigilanza – a norma dell'art. 404 cpv. 3 vCC – ha autorizzato la vendita a trattative private ed ha fissato il prezzo della transazione.
Queste due decisioni sono state contestate da PI 1 e RE 1 con “ricorso” 25 marzo 2013 inoltrato all'Autorità di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) – nel frattempo subentrata alla Commissione tutoria – nel quale i reclamanti sostenevano di essere stati informati dell'esistenza delle medesime solo in data 18 marzo 2013 e avanzavano rimostranze avverso l'operato del curatore. L'impugnativa, trasmessa il 26 marzo 2013 dall'Autorità di protezione alla Camera di protezione è stata rinviata da questo giudice all'autorità di primo grado con decisione 9 aprile 2013 (cfr. inc. 9.2013.111) con l'invito a pronunciarsi sulla ricevibilità in ordine e sulla fondatezza nel merito del gravame.
C. L'Autorità di protezione si è pronunciata al riguardo con risoluzione del 19 aprile 2013 e ha dichiarato irricevibile il gravame della curatelata PI 1 a motivo della sua situazione oggettiva – avendo quest'ultima, in sede di udienza il 17 aprile 2013, tra l'altro, sostenuto di avere firmato il gravame in quanto posta “sotto pressione dallo stesso figlio RE 1 e dalla sorella __________ __________” – ha respinto le doglianze di RE 1 e confermato l'operato del curatore.
D. Avverso quest'ultima decisione RE 1 è insorto con reclamo 17 maggio 2013 alla Camera di protezione, sostenendo che: la vendita sarebbe contraria agli interessi della curatelata e contro ogni principio economico e comporterebbe anche un danno patrimoniale, perché il mappale è confinante con il proprio, ove sorge la casa paterna; occorrerebbe verificare il valore fiscale rispetto a quello di stima; vi sarebbero soluzioni alternative e delle perdite finanziarie importanti a causa del recupero dell’imposta sulla sostanza degli ultimi 20 anni, dell’imposta sul plusvalore, della perdita dei contributi per i premi della cassa malati e delle indennità complementari e la perdita di valore della propria particella no. __________ RFD __________; la sorella di PI 1 avrebbe indicato la possibilità di ottenere la liquidità necessaria da un istituto di credito e avrebbe chiesto invano al curatore di chiarire la situazione. Vista la necessità di ristrutturazione a breve termine e la proposta di realizzare sulle tre parcelle una proprietà per piani di 12 appartamenti si potrebbe, a suo dire, ottenere un ricavato superiore rispetto alla vendita del singolo terreno.
Il curatore si comporterebbe inoltre – sempre a suo dire – in modo inaccettabile, poiché non rispetterebbe i desideri della curatelata.
Il consenso dell'Autorità di protezione sarebbe, per finire, fondato “su una decisione scellerata e irresponsabile del tutore” senza un coinvolgimento del reclamante e della curatelata.
Egli postula che all'Autorità di protezione venga “chiesto” di rivedere la decisione e di trovare un nuovo curatore.
E. Con osservazioni del 2 luglio 2013 l'Autorità di protezione ha rilevato che la curatelata ha dei problemi di liquidità e vi è la necessità di alienare il fondo a causa della retta dell'appartamento in Casa per anziani, nonché delle sue proprietà immobiliari e del rifiuto di prestazioni sociali. Ha aggiunto che vi è stato un incontro con il curatore, il reclamante ed il signor __________ __________, durante il quale sono stati esposti i problemi finanziari, cui sarebbe possibile rimediare solo con una donazione di mezzi liquidi. In mancanza di questi ultimi gli interessi della curatelata sono prioritari rispetto a quelli degli eredi e del relativo progetto immobiliare per le loro particelle.
Con scritto del 6 luglio 2013 il curatore ha osservato che: PI 1 necessita di liquidità a causa delle cure mediche, della degenza presso la Casa per anziani e dei debiti passati; la vendita potrebbe migliorarne la qualità di vita (a livello di spillatico); all'incontro con l'Autorità di protezione i parenti avrebbero prospettato un credito da terzi – che creerebbe ulteriori debiti – e l'acquisto di una parte del mappale (no. __________ RFD di __________), finendo per trasmettere il progetto menzionato. Il curatore ha prodotto la dichiarazione fiscale del 2012 e il calcolo del fabbisogno della curatelata e ha concluso per la reiezione del gravame.
Degli ulteriori scritti delle parti si dirà per quanto necessario nel seguito.
Considerato
in diritto
1. L'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione, già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC).
A norma dell'art. 450 cpv. 2 CC sono legittimate al reclamo le persone che partecipano al procedimento (cifra 1); le persone vicine all’interessato (cifra 2); le persone che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della decisione impugnata (cifra 3).
Per vicina all'interessato si intende la persona che conosce bene quest'ultimo e che, grazie alle sue qualità e ai rapporti regolari che intrattiene con lui, sembra adatta a rappresentare i suoi interessi. L'esistenza di un rapporto giuridico tra le due parti non è tuttavia necessaria; è determinante piuttosto il legame di fatto [DTF 122 I 18 consid. 2/c)bb)].
Tra le persone vicine all'interessato rientrano i genitori, i figli, altre persone legate strettamente da parentela o amicizia, il coniuge, il partner registrato, il convivente, ma anche il curatore, il medico, l'assistente sociale, la persona di fiducia ai sensi dell'art. 432 CC, il sacerdote, il pastore o altri che si sono occupati dell'interessato (BSK Erw. Schtz, Steck, art. 450 CC n. 33; CommFam Protection de l'adulte, Steck, art. 450 CC n. 24; DTF 114 II 213 consid. 3), od ogni altra persona che se ne sia occupata o l'abbia curata e che non è parte alla procedura davanti all'autorità di protezione. Affinché essi abbiano la legittimazione per interporre reclamo è necessario che facciano valere un'interesse della persona protetta.
Una persona vicina può tuttavia anche fondare la sua legittimazione sull'art. 450 cpv. 2 cifra 3 CC, censurando la violazione di diritti ed interessi propri che avrebbero dovuto essere presi in considerazione; un semplice interesse di fatto non è comunque sufficiente (CommFam Protection de l'adulte, Steck, art. 450 CC N. 27; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, N. 634; Schmid, Erwachsenenschutz, art. 450 CC N. 3; DTF 137 III 67 consid. 3.1).
In concreto il reclamo del figlio appare ricevibile, in quanto fa valere interessi della curatelata e interessi giuridici propri.
2. L'art. 416 CC disciplina i casi per i quali è necessario il consenso dell'autorità di protezione, allorquando il curatore disponga di poteri di rappresentanza (Meier/Lukic, op. cit., Ni. 611 e 620).
Tali atti includono per legge – allo scopo di proteggere la persona interessata (Schmid, Erwachsenenschutz, art. 416 CC N. 4) – certe operazioni di un'importanza particolare per le quali il consenso dell'autorità si avvera necessario (CommFam Protection de l'adulte, Biderbost, ad art. 416 CC N. 1): tra di essi vi è l'acquisto e l'alienazione di fondi (art. 416 cpv. 1 cifra 4 CC).
L'art. 416 CC è in vigore dal 1° gennaio 2013, precedentemente le disposizioni analoghe erano gli art. 421, 422 vCC. I principi per la loro applicazione non sono mutati con il nuovo diritto di protezione.
Il curatore deve fornire all'autorità di protezione tutte le informazioni e la documentazione necessarie alla sua decisione (in particolare le altre offerte ricevute, le stime di valore dei beni in questione, le indicazioni sul bisogno di liquidità a breve e medio termine del curatelato). L'Autorità di protezione deve esaminare se l'atto è nell'interesse del curatelato alla luce dell'insieme delle circostanze personali e finanziarie del momento, ma anche di quelle che sono ragionevolmente prevedibili. In generale l'Autorità dovrebbe pronunciarsi su un atto i cui dettagli sono già stati negoziati tra il curatore ed il contraente (Copma, Guide pratique Protection de l’adulte, pag. 218, no. 7.45).
L'acquisizione o alienazione di un immobile (art. 655 cpv. 2; 416 cpv. 1 cifra 4 CC) comporta somme di denaro importanti o implica la rinuncia a un investimento a priori stabile e durevole (Copma, op. cit., pag. 220 no. 7.49).
L'apprezzamento deve fondarsi soprattutto su considerazioni di natura economica, non essendo esclusi altri fattori in determinati casi (CommFam Protection de l'adulte, Biderbost, art. 416 CC N. 21, 47).
3. In concreto la necessità di liquidità della curatelata, in relazione segnatamente al suo soggiorno in Casa per anziani, non è contestata.
Il reclamante espone per lo più gli stessi argomenti della sua istanza, senza confutare pienamente quanto ritenuto dall'autorità di primo grado.
Quest'ultima dal canto suo ha esaminato correttamente l'istanza in discussione, pronunciandosi sugli aspetti salienti.
Giova ricordare che gli interessi della curatelata sono prevalenti (CommFam Protection de l'adulte, Biderbost, ad art. 416 CC N. 47) rispetto a quelli di terzi.
Nella fattispecie non vi è nessun progetto di dettaglio sull'operazione relativa al progetto di costruzione comprendente altri fondi, che a dire del reclamante sarebbe più vantaggiosa rispetto alla vendita singola del mappale della curatelata.
Il reclamante omette di considerare, oltre al profitto meramente teorico, gli eventuali rischi di perdite in fase di costruzione (ad esempio per sorpassi del preventivo) e l'attesa prima di conseguire l'eventuale profitto, cui si aggiungono i dubbi sulla scadenza dell'affitto agricolo e l'eventuale ulteriore tempo necessario per la disdetta (cfr. scritto di __________ __________ del 26 giugno 2013).
La necessità di liquidità della curatelata è manifesta e presente già da tempo e vi sono anche svariati debiti (cfr. dichiarazione fiscale 2012). Di conseguenza continuare ad attendere non è nel suo interesse.
Quanto sopra conferma ulteriormente che il progetto del reclamante non è conforme ai bisogni attuali e prevedibili - anche a breve-medio termine - della curatelata.
In merito agli altri argomenti sollevati nel gravame si evidenzia che non vi sono elementi precisi sul credito che verrebbe richiesto per finanziare l'operazione a cui accenna il reclamante. Il finanziamento verrebbe attuato con un non meglio definito istituto di credito e a non meglio precisate condizioni, tra le quali va comunque annoverato l'addebito di interessi più o meno elevati e non certo nell'interesse della curatelata.
Come già rilevato dall'Autorità di prime cure non è nell'interesse della curatelata creare nuovi debiti.
Il presunto danno fatto valere dal reclamante, poi, non è provato.
Le motivazioni del gravame appaiono in definitiva protese unicamente ad ostacolare a priori la vendita, al solo scopo di salvaguardare interessi del reclamante senza riguardo alle circostanze della degenza di PI 1 in Casa anziani e alla necessità di far fronte ai costi che ne derivano.
Relativamente alla volontà della curatelata, il reclamante stesso ammette che la "madre è molto instabile ogni tanto dice di non voler vendere il terreno e ci comunica l'insistenza del curatore altre volte dice che ha bisogno dei soldi e vuole vendere." (reclamo, pag. 2).
Presso l'Autorità di prime cure la stessa ha affermato di essere stata pressata dal figlio e dalla sorella allo scopo di sottoscrivere il “ricorso” del 25 marzo 2013 e di essere d'altro canto cosciente della necessità di liquidità e di vendere il fondo in discussione per far fronte alle spese correnti (verbale 17 aprile 2013).
Appare dunque che le espressioni della curatelata non sono sufficientemente affidabili, neppure per prescindere dal consenso dell'autorità (cfr. Copma, op. cit., pag. 217 no. 7.43).
Ne discende che – non potendosi per altro rimproverare alcunché all'operato del curatore – il reclamo si avvera palesemante privo di fondamento e va respinto senza ulteriore disamina.
4. Tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza e devono pertanto essere addebitate al reclamante.
5. Relativamente ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF) le decisioni in materia di protezione dei minori e degli adulti sono suscettibili di ricorso (art. 72 cpv. 2 lett. b no. 6 LTF) senza riguardo a questioni di valore.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. Gli oneri del reclamo consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 350.--
b) spese fr. 50.--
fr. 400.--
sono posti a carico del reclamante. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
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Comunicazione:
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Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.