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assistito dalla vicecancelliera |
Perucconi-Bernasconi |
sedente per statuire nella causa che oppone
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RI 1 |
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all’allora |
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Commissione tutoria regionale __________,
e a
CO 2 CO 3 |
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per quanto riguarda la sua richiesta di ordinare il test del DNA sulla figlia CO 2 |
giudicando sul reclamo del 10 giugno 2011 presentato da RI 1 contro la decisione emessa il 12 maggio 2011 dall’allora Autorità di vigilanza sulle tutele;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto e
in diritto
che, in data 24 luglio 2008, RI 1 (1956) ha riconosciuto di essere il padre di CO 2, nata il __________ 2008 e figlia della signora CO 3 (1971);
che, con decisione 25 febbraio 2008, l’allora Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria) ha istituito a CO 2 una curatela per la salvaguardia del diritto di mantenimento;
che, in data 20 ottobre 2008, RI 1 ha indirizzato uno scritto alla Commissione tutoria sostenendo di aver riconosciuto la bambina per errore e chiedendo di ordinare un test del DNA per verificare la paternità della minore, con la quale non voleva aver nulla a che fare e nemmeno che portasse il suo cognome, visto che era coniugato con due figli;
che a tale scritto la Commissione tutoria ha dato seguito, comunicando il 21 ottobre 2008 a RI 1 che una contestazione del riconoscimento di paternità andava eseguito dinnanzi al giudice civile ai sensi dell’art. 260 CC;
che il giorno successivo egli ha ribadito di aver sottoscritto l’attribuzione del suo cognome alla bambina in una situazione di confusione, desiderando pertanto che gli venisse cambiato;
che non essendo la curatrice educativa riuscita ad ottenere un contratto di mantenimento per CO 2, è stato affidato mandato all’avv. G__________ affinché procedesse ad inoltrare un'azione giudiziaria in Pretura;
che, con decisione 29 gennaio 2010, il Pretore del distretto di __________ ha condannato RI 1 a versare alla figlia un contributo alimentare di fr. 480.- mensili;
che, il 27 dicembre 2010, RI 1, rappresentato da un legale, ha nuovamente chiesto alla Commissione tutoria di ordinare il test del DNA, al fine di evitare una procedura costosa in Pretura e di eventualmente pregiudicare i rapporti futuri tra la bambina e il padre; detta richiesta è stata più volte sollecitata nei mesi successivi;
che, con scritto 14 aprile 2011, la Commissione tutoria ha risposto di non ravvisare motivi per obbligare la minore a sottoporsi al test del DNA, ritenuto che ad una richiesta in tal senso doveva, se del caso, essere dato seguito solo se ciò risultava nell’interesse della minore;
che, con ricorso 3 maggio 2011 all’Autorità di vigilanza sulle tutele (in seguito Autorità di vigilanza), RI 1 ha chiesto di annullare la decisione sopra citata, facendo ordine a CO 3 di sottoporre la figlia al test del DNA;
che, senza intimarlo, l’Autorità di vigilanza ha respinto il ricorso con decisione 12 maggio 2011, giudicando corretta la risoluzione della Commissione tutoria, ritenuto che nemmeno il ricorrente aveva motivato la sua richiesta facendo valere l’interesse della minore a ordinare il test del DNA e che un’eventuale procedura di contestazione del riconoscimento andava inoltrata al giudice civile competente;
che, con gravame del 10 giugno 2011, RI 1 è insorto presso la prima Camera civile del Tribunale d’appello, chiedendo l’annullamento della decisione, sostenendo di essere preoccupato per il bene della piccola CO 2 e di conseguenza di ritenere essere nel suo interesse ordinare il test del DNA, senza dover dare avvio ad una causa civile, poiché in futuro le relazioni tra padre e figlia potrebbero essere compromesse se la sua paternità fosse confermata in sede giudiziaria e la bambina, una volta adulta, scoprisse che il padre l’aveva contestata in sede civile; l’interesse della bambina sarebbe pure – a suo dire – quello di poter finalmente essere accettata dalla famiglia del ricorrente come un membro a tutti gli effetti;
che il gravame non è stato intimato;
che dal 1° gennaio 2013 – con l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione) – i procedimenti pendenti sono continuati dalla nuova autorità competente, che applica il nuovo diritto di procedura (art. 14a cpv. 1 Titolo finale del Codice civile);
che l'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione, già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC) e, per analogia – in assenza di una norma transitoria specifica (BSK Erw.Schutz- Reusser, art. 14a Titolo finale CC, n. 12) – contro le decisioni emanate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele nella veste di autorità amministrativa di ricorso a norma del precedente diritto procedurale;
che in data 19 aprile 2013 questo giudice ha chiesto al ricorrente, recte ora reclamante, di voler indicare se vi era ancora un interesse attuale a mantenere la procedura o se, essendo trascorsi due anni, nel frattempo non vi fossero stati sviluppi in altra sede;
che, con risposta 29 aprile 2013, RI 1 ha dichiarato di voler mantenere il ricorso, osservando di trovarsi in gravi difficoltà finanziarie e quindi rinnovando la sua richiesta di assistenza giudiziaria “sulla scorta della documentazione prodotta” (richiesta in realtà formulata per la prima volta, senza che sia mai stata prodotta alcuna documentazione in questa sede);
che le argomentazioni del reclamante appaiono prive di ogni fondamento;
che ordinare il test del DNA in questa sede non può essere considerato nell’interesse della minore, la cui paternità, si ricorda, è stata contestata da RI 1 soltanto dopo aver riconosciuto la bambina e senza porre in discussione i rapporti intrattenuti con sua madre;
che il reclamante non evidenzia per altro alcun sospetto relativamente ad eventuali altri partner della madre della bambina; semplicemente sostiene di essere stato tratto in inganno, ritenuto che ella gli avrebbe mentito sostenendo di usare metodi contraccettivi dei quali in realtà non ha fatto uso;
che il rimprovero del mancato uso – a sua insaputa – dei contraccettivi conferma semmai consapevolezza della paternità da parte del reclamante;
che nemmeno la giustificazione secondo cui a dipendenza dal risultato del test del DNA la bambina potrebbe essere finalmente riconosciuta come membro della sua famiglia sembra trovare riscontro dagli atti: RI 1 al contrario ha da principio sostenuto di non desiderare alcun contatto con la figlia (“voglio sotto lineare che se dovesse essere mia figlia dalla prova del DNA non voglio incontri e ne visite di ogni genere e ne anche per causa gravi e ne telefonate da parte di lei la voluto lei sela tenga, la mia famiglia ce lo già” – lettera 20 ottobre 2008 alla Commissione tutoria);
che, a norma dell’art. 260 cpv. 2 CC, la contestazione del riconoscimento può essere inoltrata dall’autore del riconoscimento soltanto se egli ha riconosciuto il figlio sotto l’influsso di grave ed imminente pericolo per la vita, la salute, l’onore o il patrimonio proprio o di una persona a lui intimamente legata ovvero trovandosi in errore circa la sua paternità;
che in ogni caso, in virtù degli art. 260a segg. CC, l’azione volta alla contestazione del riconoscimento va presentata davanti al giudice, e di conseguenza in Pretura;
che questo Tribunale non è quindi competente a giudicare una tale azione e non ravvisa gli estremi per imporre a CO 2 di sottoporsi al test del DNA, non essendo in ogni caso dati i presupposti per considerare che sia nell'interesse della bambina;
che, in considerazione di quanto sopra detto, il reclamo va di conseguenza respinto;
che per quanto attiene alla “richiesta di assistenza giudiziaria” a cui fa riferimento il reclamante nel suo scritto 29 aprile 2013, che andrebbe giudicata “sulla scorta della documentazione prodotta”, si ribadisce quanto già accennato, ovvero che in realtà RI 1 non ha mai presentato una tale istanza, anzi indicando nel reclamo di “protestar spese tassa di giustizia e ripetibili” e nemmeno ha prodotto documentazione alcuna giustificante la sua situazione economica;
che di conseguenza la domanda di assistenza giudiziaria formulata in data 29 aprile 2013 non può essere accolta, giacché il conferimento del beneficio presuppone un rimedio giuridico non privo di buon diritto e un reclamante sprovvisto di mezzi necessari per assumersi gli oneri della procedura (art. 117 CPC su rinvio degli art. 9 e 13 LAG), ciò che non è stato minimamente dimostrato in questa sede;
che, date le circostanze e considerato che il reclamo non è stato intimato, per il presente procedimento vengono calcolate tassa e spese di giustizia ridotte, mentre non vengono assegnate ripetibili;
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria presentata il 29 aprile 2013 è respinta.
3. Gli oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti a carico di RI 1.
4. Notificazione:
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Comunicazione:
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Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.