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assistito dalla segretaria: |
Alessia Leoni Romelli, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa n. 367.2009/R.86.2010 (protezione del figlio: spese peritali) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele che oppone
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RI 1 (patrocinati dall'avv. PA 1)
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all'allora |
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Commissione tutoria regionale __________,
riguardo a un procedimento aperto a protezione del figlio RI 3 (1999)
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giudicando sul ricorso, recte, ora, reclamo del 1° giugno 2011 presentato da RI 2 e RI 1 contro la sentenza emessa il 26 aprile 2011 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto
A. RI 2 (1959), cittadino italiano e RI 1 (1962) si sono sposati a C__________ il 25 maggio 1994. Dal matrimonio è nato RI 3, il __________ 1999. Il 30 aprile 2009 l'Ispettorato __________ delle scuole comunali, B__________, ha segnalato alla Commissione tutoria regionale __________ taluni comportamenti giudicati “particolarmente aggressivi violenti” di RI 3. Gli stessi si reiteravano sin dall'anno scolastico 2003/2004. L'Ispettorato ha auspicato “un'indagine approfondita” nel bene di RI 3 stesso e degli altri allievi. La Commissione tutoria regionale, nella sua seduta del 15 maggio 2009 – alla quale i genitori di RI 3 non hanno partecipato né consta che siano stati invitati –, ha deciso di fare “esperire una perizia specialistica” vista “la gravità della situazione, che caratterizza questo bambino”. Così, con decisione del 24 giugno 2009 l'autorità tutoria ha incaricato la dott. __________ C__________, psichiatra e psicoterapeuta, di “effettuare una valutazione” su RI 3.
B. Il 19 novembre 2009 la specialista ha consegnato un rapporto in cui ha ravvisato che RI 3 soffre di una “patologia psichica”, rilevando che l'ambiente scolastico “non è la causa del disagio” del bimbo, ma “il luogo dove questo viene manifestato”. La dott. C__________ ha poi concluso che RI 3 “necessita di una presa a carico psichiatrica e psicoterapeutica intensiva”, suggerendo il “C__________ del Servizio medico psicologico”. Questa struttura permette infatti un'“osservazione clinica più approfondita” con la possibilità, per RI 3, di “mantenere la frequenza scolastica”. Presa conoscenza del referto, la Commissione tutoria regionale, con decisione “supercautelare” del 22 dicembre 2009 ha collocato RI 3 “in esternato” presso il C__________ dall'11 gennaio 2010. La decisione è stata dichiarata “immediatamente esecutiva”.
C. I
genitori, con istanza del 23 dicembre 2009, hanno postulato la revoca della
misura. Esprimendosi al riguardo il 5 gennaio 2010, l'autorità tutoria ha respinto l'istanza confermando, in via cautelare, quanto deciso in
precedenza, convocando i genitori a un'udienza dell'8 gennaio successivo, in
occasione della quale, RI 2 e RI 1 hanno ribadito di “non condividere” le
misure adottate. Con decisione del 14 gennaio successivo, la Commissione tutoria
regionale ha di nuovo confermato il collocamento di RI 3 presso il C__________
per un periodo di osservazione e valutazione di sei mesi. Adita dai genitori
con ricorso del 15 gennaio 2010, l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha
convocato i genitori, l'ispettrice scolastica, i responsabili del C__________ e
il responsabile del servizio di sostegno pedagogico a
un'udienza il 9 marzo 2010. Al termine di quella discussione, le parti hanno
trovato un accordo che ha permesso di stralciare la procedura, nel senso che RI
3 avrebbe frequentato il C__________ a metà tempo, il resto del tempo essendo
reinserito nella Scuola elementare di B__________. Il 30 giugno 2010 il C__________
ha reso le proprie osservazioni alla Commissione tutoria regionale.
D. Nel frattempo, il 29 marzo 2010 la dott. __________ C__________ ha inviato la propria nota d'onorario di fr. 13 800.– (lettura ed elaborazione incarti, colloqui peritali con i genitori e con RI 3, colloqui con i medici curanti, colloqui con le insegnanti, la direttrice della scuola e l'ispettorato, test psicodiagnostici, incontro in CTR, telefonate ed e-mail e stesura perizia). L'autorità tutoria ha inviato la nota ai genitori convocandoli per il 21 maggio 2010 successivo. In seguito, il 15 giugno 2010, i genitori hanno sollecitato la Commissione tutoria a emanare una “decisione formale” riguardo alle spese, rilevando di non essere soccombenti. Rispondendo il 17 giugno 2010, l'autorità tutoria ha indicato che l'“art. 19 cpv. 1 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele” è “chiaro”, non ravvisando dunque motivi per rendere una “decisione formale”. Essa ha infine proposto ai genitori un termine al 30 giugno successivo per sottoporle un “piano di pagamento”. Il 28 giugno 2010 constatando “che le trattative con il vostro legale non sono andate a buon fine” la Commissione tutoria regionale ha trasmesso a RI 2 e RI 1 una fattura del 25 giugno 2010 per fr. 13 800.–. Il 5 luglio 2010 i genitori hanno adito l'Autorità di vigilanza sulle tutele con un ricorso contro il citato scritto del 17 giugno 2010. Statuendo il 26 aprile 2011, l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha respinto il ricorso senza prelevare oneri processuali e senza assegnare ripetibili.
E. Contro la decisione menzionata, RI 2 e RI 1 si sono aggravati alla prima Camera civile del Tribunale d'appello per ottenere che – concesso l'effetto sospensivo – il loro ricorso sia accolto e di conseguenza siano annullate le decisioni del 26 aprile 2011 dell'Autorità di vigilanza sulle tutele, del 17 giugno 2010 della Commissione tutoria regionale __________ e la fattura del 25 giugno 2010 della medesima autorità, sicché essi non debbano pagare l'onorario della dott. __________ C__________. Il ricorso non ha fatto oggetto di intimazione.
F. In data 1° gennaio 2013, il ricorso, recte, ora, reclamo in oggetto è stato trasmesso per competenza a questo giudice.
Considerato
in diritto
1. Con l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione), i procedimenti pendenti sono continuati dalla nuova autorità competente; si applica il nuovo diritto di procedura (art. 14a cpv. 1 e 2 Titolo finale del Codice civile).
L'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione, già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC) e, per analogia – in assenza di una norma transitoria specifica (BSK Erw.Schutz- Reusser, art. 14a Titolo finale CC, n. 12) – contro le decisioni emanate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele nella veste di autorità amministrativa di ricorso a norma del precedente diritto procedurale.
Quanto alla procedura applicabile, nella misura in cui non sia già regolata dagli art. 450 segg. CC, si applicano sussidiariamente le norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (art. 74b LPAmm).
2. Nella decisione impugnata l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha ricordato che i costi peritali non sono spese della misura tutoria, ma spese di procedura. E queste, qualora il procedimento si concluda con l'emanazione di misure a protezione del figlio, vanno a carico – per principio – del figlio stesso. Nella fattispecie, l'Autorità di vigilanza ha ribadito che la Commissione tutoria regionale ha sì preso misure a protezione di RI 3, ma la procedura si è conclusa nondimeno con un accordo transattivo che comunque sia “si inseriva in un piano terapeutico e di protezione”. In ogni caso – ha poi proseguito l'autorità – a prescindere dalla misura adottata, una valutazione di RI 3 era “senz'altro […] indispensabile”. Infine, per l'autorità, nulla ha impedito ai genitori di presentare “a tempo debito” una richiesta di assistenza giudiziaria, per lo meno “limitata alla dispensa dal pagamento della tassa di giustizia e delle spese”. Così, in definitiva, il ricorso era da respingere.
3. Litigiosa è solo la questione della soccombenza di RI 2 e RI 1 nella procedura – stralciata per transazione – in merito al collocamento del figlio RI 3 presso il C__________ e il conseguente pagamento della nota d'onorario della dott. __________ C__________ (fr. 13 800.–). Al riguardo giova ricordare che le spese occasionate da una procedura a protezione del figlio non rientrano negli oneri di mantenimento a carico dei genitori (art. 276 cpv. 1 CC), ma seguono l'esito della procedura medesima e vanno addebitati al figlio, sempre che il procedimento si concluda con l'emanazione di misure protettrici. In tal caso i genitori devono sì farsi carico dei costi, ma non in forza dei loro doveri di mantenimento, bensì in virtù dei loro doveri generali di assistenza nei confronti del figlio (RtiD I-2008 pag. 1010 n. 15c). Se la procedura a protezione del figlio si conclude senza che l'autorità tutoria adotti misure concrete, per contro, le spese di procedura non possono essere addebitate al figlio né ai genitori, salvo che questi o il figlio le abbiano provocate con un comportamento reprensibile (RtiD I-2008 pag. 1010 n. 15c, consid. 6 non pubblicato).
4. In concreto, quando la Commissione tutoria ha incaricato la dott. __________ C__________ di eseguire una valutazione su RI 3 avrebbe dovuto richiedere un preventivo di spesa. Tanto più sapendo che i costi sarebbero potuti finire – indirettamente – a carico ai genitori (obbligo di assistenza fra parenti: sopra, consid. 3) e che, non fossero stati in grado di finanziare l'esborso, costoro avrebbero dovuto postulare subito l'assistenza giudiziaria (DTF 130 I 182 consid. 3), una richiesta di assistenza giudiziaria non potendo avere effetto retroattivo (Rep. 1994 pag. 385; RDAT I-1996 pag. 306). Nel caso in rassegna i ricorrenti non pretendono di essere privi di mezzi per coprire i costi loro addebitati dall'Autorità di vigilanza. Non avendo subìto alcun pregiudizio, non possono quindi dolersi al riguardo. Né – debitamente patrocinati – mai hanno richiesto un preventivo di spesa né hanno instato per il beneficio dell'assistenza giudiziaria.
5. In ogni caso, in concreto i genitori vanno comunque sia considerati soccombenti nella procedura nella quale la nota d'onorario della dott. C__________ è stata emessa. Il reclamo pertanto vede la sua sorte segnata per i motivi in appresso.
a) Durante
un incontro a scuola tra, fra le altre, RI 1 e le docenti di RI 3 è emerso che
“già in prima elementare erano state notate forme di aggressività”. Le docenti
hanno poi rilevato che a volte lo studente lancia “delle sedie in classe” oppure
accade che “butti in terra le cose che ha sul banco, che spacchi degli oggetti,
che prenda un compagno per il collo, che dica di voler infilzare i compagni con
una spilla di sicurezza, che rincorra gli altri con dei sassi, che insulti
altri bambini, insomma che perda il controllo delle sue azioni” (Note
dell'incontro del 30.3.2009 in: cartelletta “corrispondenza” nella busta verde
annessa all'incarto richiamato, pag. 1). Al medesimo incontro, la dott. Ca__________
ha indicato di ritenere “importante avviare un lavoro che permetta ad
RI 3 di trovare strategie alternative a quelle utilizzate attualmente per sfogare
la sua rabbia” (incontro citato, pag. 2).
b) A__________ H__________, animatrice del doposcuola, ritiene RI 3 una “persona intelligente e molto sensibile”, ma “spesso confrontato con forti emozioni che si manifestano in maniera improvvisa e inaspettata” e in quei frangenti RI 3 “non è in grado di tener conto della regola del rispetto verso lo spazio e i suoi compagni”: La stessa rivela poi che comunque sia “ad oggi” il bimbo “frequenta il Doposcuola con piacere […] con un atteggiamento che si è modificato più positivamente sia verso lo spazio che i suoi compagni di gioco” (nota del maggio 2009 in: cartelletta “corrispondenza” nella busta verde annessa all'incarto richiamato).
c) L__________, direttrice dell'istituto scolastico di M__________, ha indicato che RI 3 ha “atteggiamenti aggressivi e spropositati nei confronti dei compagni”. Ciò posto, la scuola aveva “suggerita una terapia per il bambino e anche per i genitori, ma questi non hanno mai ritenuto di dover dar seguito ai suggerimenti, anzi da quel momento hanno interrotto qualsiasi tipo di contatto con il sostegno” (osservazioni di L__________ quale “situazione famigliare C__________ e D__________” in: cartelletta “corrispondenza” nella busta verde annessa all'incarto richiamato). La stessa direttrice ha anche ricordato che in caso di discussioni, RI 3 “prendeva in mano una ciotola e faceva per tirarla” o ancora “minacciava un compagno con una spilla di sicurezza aperta, oppure li prendeva per il collo”. Spiegata la situazione alla madre, quest'ultima ha invece “sempre dato la responsabilità ad altri” (interrogatorio di L__________ del 14 maggio 2009 in: cartelletta “verbali” nell'incarto citato, pag. 3 seg.). Infine, l'interrogata ritiene che “la segnalazione alla CTR […] sia stata necessaria per aiutare il bambino” (interrogatorio citato, pag. 4).
d) Nel loro reclamo all'Autorità di vigilanza sulle tutele, RI 2 e RI 1 hanno più volte ribadito di volere vedere RI 3 reinserito “nel suo ambiente” (ricorso, pag. 10), e meglio “nella sua classe” (ricorso, pag. 11) di “M__________” (ricorso, pag. 13). Certo, con l'accordo transattivo concluso all'udienza del 9 marzo 2010 (sopra, consid. C), RI 3 è rientrato a tempo parziale in una scuola comunale e per il resto del tempo è rimasto presso il C__________ – sconfessando così solo parzialmente la decisione della Commissione tutoria regionale –; tuttavia, la struttura nella quale è rientrato non è stata la “sua classe” di M__________, ma una classe nella scuola elementare di B__________, il ritorno a M__________, a detta del C__________, non era “opportuno” (rapporto citato, pag. 3). Pur riconoscendo come “positiva” l'esperienza, il C__________ rileva che RI 3 fatica ancora a interagire con i compagni, sicché il bimbo e i genitori “poss[o]no ancora beneficiare di un lavoro con noi”, a tal punto che una presa a carico di RI 3 è stata evocata anche per la ripresa dell'anno scolastico 2010/2011 durante il quale egli sarebbe andato alle Scuole Medie (rapporto citato, pag. 3). Tutto ciò posto i genitori vanno in ogni caso considerati soccombenti, benché l'autorità tutoria non sia esente da rimproveri per come ha gestito il tema dei costi.
e) Dagli atti emerge dunque che una valutazione di RI 3 era necessaria. E ciò per capire l'origine dei suoi comportamenti nei confronti dei compagni. Certo, l'episodio subìto da RI 3 – poi sfociato in un'azione penale – può avere aggravato la situazione, ma non può essere considerato la causa dei suoi atteggiamenti in classe, siccome gli stessi si manifestavano già prima. Si consideri poi che come traspare dal rapporto del 30 giugno 2010 del C__________, l'inserimento di RI 3 in quel contesto terapeutico era necessario, ciò perché, in alcune situazioni specifiche, i genitori di RI 3 pareva che andassero “talvolta in difficoltà nel sostenere RI 3 a prendere distanza ed elaborare le diverse situazioni conflittuali che loro figlio si trova a vivere” (pag. 2 in: cartelletta “corrispondenza” nell'incarto citato). E ciò, senza nascondere che per la dott. F__________, che segue da anni RI 3, egli è “un bambino intelligente che sa ragionare bene” (“Note dell'incontro del 30.3.2009 in: cartelletta “corrispondenza” nella busta verde annessa all'incarto richiamato, pag. 2 in alto).
6. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 28 LPamm). Non si pone problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato per osservazioni.
7. Per quel che è dei rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi protezione del figlio il ricorso in materia civile è ammissibile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF). Ciò non vale però per quanto attiene all'addebito dei costi procedurali (fr. 13 800.–), il cui valore non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è respinto e la decisione impugnata confermata.
2. Gli oneri del reclamo, consistenti in:
a) tassa di giustizia (ridotta) fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono posti a carico dei reclamanti. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
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Comunicazione: - |
Il presidente La vicecancelliera
giudice Franco Lardelli Alessia Leoni Romelli
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.