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assistito dalla vicecancelliera |
Dell'Oro |
sedente per statuire nella causa che oppone
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RE 1 patr. da: PR 1 |
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all’ |
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Autorità regionale di protezione __________, |
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per quanto riguarda l’istituzione di una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni ai sensi degli art. 394 e 395 CC |
giudicando sul reclamo del 24 giugno 2013 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 31 gennaio 2013 (ris. n. 13872), spedita il 21 maggio 2013 dall'Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione);
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. Con scritto 1° ottobre 2012 i due figli di RE 1, T__________ e L__________, e sua sorella M__________ S__________ hanno segnalato all’allora Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria) la situazione economica precaria e le preoccupanti condizioni personali della loro congiunta, formulando una “richiesta di sostegno” in suo favore.
I famigliari di RE 1 lamentano “la centralizzazione di ogni attività familiare ed economica nelle sue mani” e il fatto che “nessun familiare è realmente a conoscenza della situazione economica della famiglia”, essendo venuti meno i contatti “con tutti coloro che hanno a che fare con la casa di P__________ (ovvero avvocato, revisionista, contabile, architetto, banchiere)”. Hanno riferito di aver da poco scoperto “che il rinnovo dell’ipoteca era in scadenza e di ulteriori numerosi debiti e precetti esecutivi” a carico di RE 1, ciò che ha destato in loro preoccupazione anche con riferimento ai mandati da lei gestiti quale curatrice. Dal contabile della signora RE 1 i figli hanno saputo che dal 2008 non è stata più compilata la dichiarazione fiscale e che non sono mai stati chiesti sussidi per il pagamento dei premi di cassa malati, comportamenti che stanno “mettendo a rischio il lavoro e il sacrificio di più generazioni”.
Secondo la segnalazione, oltre alla situazione economica precaria (in quanto “con il poco lavoro che ha non guadagna abbastanza da poter vivere decorosamente”) vi sarebbe una situazione abitativa compromessa (“rifiuti, articoli di giornale, bottiglie vuote e altro rendono impossibile l’accesso a diverse camere”). Viene inoltre riferito che RE 1 non esce quasi più di casa e non effettua visite mediche da più di due anni. I figli sostengono che oltre ai problemi di salute, l’interessata “continua imperterrita ad abusare di alcool”.
B. Con decisione supercautelare del 5 ottobre 2012 (ris. n. 13346), la Commissione tutoria ha dunque conferito mandato urgente al Servizio psico-sociale (SPS) di __________ per una valutazione a domicilio della situazione di RE 1. Quest’ultima non ha tuttavia acconsentito a che tale valutazione avesse luogo (nello scritto del 29 ottobre 2012 il Servizio psico-sociale ha comunicato “di non essere riuscito ad interloquire” con la signora), preferendo invece concordare un incontro con la Commissione tutoria per esporre la propria posizione. La Commissione tutoria ha dunque deciso di soprassedere alla valutazione da parte del Servizio psico-sociale, non ravvisandone più, a quel momento, la necessità (cfr. medesimo scritto 29 ottobre 2012).
C. Nel corso dell’incontro tenutosi il 17 ottobre seguente, RE 1 ha contestato integralmente le affermazioni dei suoi familiari. Alla Commissione tutoria ha spiegato di interpretare la segnalazione dei suoi figli e di sua sorella come una conseguenza della sua decisione “maturata negli ultimi anni, ma messa in atto nella primavera del 2012, di staccarsi un po’ dalla famiglia per potersi godere dei momenti tutti suoi senza le continue «ingerenze dei famigliari»” (verbale dell’incontro, pag. 1).
RE 1 ha negato di trovarsi in una situazione di disagio, definendo “pure invenzioni” le affermazioni dei suoi famigliari sul suo stato personale (che “si stabilirà non appena i suoi famigliari la smetteranno di assillarla”, verbale pag. 3) e rilevando come la sua situazione debitoria – che intende comunque risanare al più presto – sia riconducibile “al fatto che i suoi famigliari avevano assunto nei suoi confronti un comportamento a tal punto assillante da portarla in una situazione di grande stress” (verbale, pag. 2).
L’interessata ha affermato di non avere entrate regolari, ma di disporre di un capitale di previdenza di circa fr. 35'000.-, che utilizza per il suo sostentamento (verbale, pag. 2).
La reclamante si è detta contraria ad un incontro con il Servizio psico-sociale, preferendo scegliere personalmente il suo medico piuttosto che rivolgersi ad un servizio pubblico che – avendo funto da curatrice in passato – si occupa dei suoi pupilli (verbale, pag. 2-3).
D. Il 23 gennaio 2013 la Commissione tutoria, nel frattempo divenuta Autorità regionale di protezione (in seguito Autorità di protezione), ha incontrato RE 1 comunicandole di aver deciso di istituire a suo favore una curatela di rappresentanza con gestione del patrimonio (sostanza e reddito) e presentandole la candidata curatrice, CUR 1.
RE 1, anche in questa occasione, si è dichiarata contraria all’istituzione di una misura di protezione nei suoi confronti.
E. Con risoluzione n. 13872, in data 31 gennaio 2013 l’Autorità di protezione ha istituito in favore di RE 1 una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni ai sensi dell’art. 394 CC in relazione con l’art. 395 CC, avente per oggetto le seguenti attribuzioni:
“a) rappresentare la signora RE 1 nell’ambito della regolamentazione dei suoi affari amministrativi, segnatamente nell’ambito dei suoi rapporti con le autorità, con i servizi amministrativi, con gli istituti bancari e postali, con le assicurazioni private, con le assicurazioni sociali, con le persone fisiche e giuridiche;
b) amministrare con tutta la diligenza richiesta i redditi e la sostanza, i conti bancari e/o postali della signora RE 1;
c) mantenere una situazione abitativa o un alloggio adeguati e rappresentare la signora RE 1 in tutti gli atti necessari a questo proposito;
d) vegliare sullo stato di salute di RE 1, garantirle una sufficiente assistenza medica e rappresentarla in tutti i provvedimenti necessari a questo scopo;
e) promuovere il suo benessere sociale e rappresentarla in tutti i provvedimenti necessari a questo scopo”.
Come già prospettato all’interessata, il mandato di curatrice è stato affidato a CUR 1. La risoluzione è stata spedita solo il 21 maggio 2013.
F. Con reclamo del 24 giugno 2013 RE 1 è insorta a questa Camera postulando l’annullamento di tale risoluzione. In particolare, l’insorgente chiede la revoca del provvedimento adottato, considerato troppo incisivo (reclamo, pag. 3). Rileva come l’Autorità di protezione non abbia esperito indagini di natura medico-psicologica o di altra natura volte ad accertare la reale necessità di istituzione di una misura di protezione (reclamo, pag. 5).
Pur opponendosi all’istituzione della curatela amministrativa, per il tramite del suo legale l’insorgente si dichiara “disposta a collaborare per trovare una soluzione in vista di garantire la sua stabilità sia economica che personale e di rassicurare i suoi famigliari”, chiedendo dunque l’adozione di una misura meno incisiva (reclamo, pag. 5).
L’insorgente formula inoltre istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria col beneficio del gratuito patrocinio (reclamo, pag. 5).
G. Con scritto del 18 luglio 2013 l’Autorità di protezione ha comunicato di non avere particolari osservazioni al gravame, riconfermandosi nella decisione oggetto di impugnativa.
Considerato
in diritto
1. Con l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile in materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione, l’autorità giudiziaria competente per giudicare i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni è la Camera di protezione del Tribunale di appello, che giudica nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione con gli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 48 lett. f n. 7 LOG; art. 2 cpv. 2 LPMA).
Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per effetto delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), entrata in vigore il 1° marzo 2014, nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione prima di tale data continua a trovare applicazione l’ormai abrogata Legge di procedura per le cause amministrative (in particolare, l’art. 74b vLPAmm).
2. Dalla decisione impugnata emerge che l’Autorità di protezione è venuta a conoscenza della “preoccupante situazione dell’interessata sia dal punto di vista finanziario che personale” dallo scritto del 1° ottobre 2012 dei figli e della sorella di RE 1.
Dopo aver menzionato
l’intervento del Servizio psico-sociale andato a vuoto, nella risoluzione
oggetto di reclamo vengono riassunti i contenuti dell’incontro con l’insorgente
presso l’Autorità stessa, durante il quale “la signora RE 1 ha dichiarato di non essere assolutamente d’accordo con la nomina di un curatore amministrativo”,
dicendosi in grado di risanare la situazione debitoria venutasi a creare
(debiti per fr. 25'973.90) “nonostante indichi di non disporre di entrate
regolari e di fare capo, per il suo sostentamento, ad un capitale di previdenza
di secondo pilastro, di cui avrebbe ancora a disposizione circa
fr. 35'000.-”. L’Autorità, considerando “accertata la necessità della misura
in oggetto, e meglio il bisogno di protezione dell’interessata sia dal profilo
finanziario che dal profilo personale”, ha quindi provveduto
all’istituzione della curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni,
avente per oggetto le sfere di compiti menzionate in precedenza.
3. Nel suo reclamo, l’insorgente riconosce che a seguito della separazione e del divorzio dal marito, pronunciato nell’aprile 2009, la sua situazione personale “è andata peggiorando sia moralmente, sia economicamente”, essendo “affranta per il naufragio del suo matrimonio” e preoccupata per il futuro dei suoi figli (pag. 4). Ciò “ha distrutto il suo morale” e la sua capacità di estendere la propria attività lavorativa quale curatrice, come invece era stato prospettato ai tempi del divorzio (reclamo, pag. 4). Tuttavia, secondo la reclamante, la misura istituita risulta troppo incisiva alla luce della situazione concreta, oltre che denigrante, nella misura in cui ella ha agito in passato in qualità di curatrice (reclamo, pag. 4). L’insorgente ricorda inoltre che l’eventualità di trovarsi in uno stato di ristrettezze economiche era stato preso in considerazione al momento del divorzio: “la sorella si era infatti dichiarata disposta” – cfr. scritto allegato alla Convenzione sugli effetti accessori del divorzio – “a venire in soccorso della ricorrente con ogni mezzo, anche con la messa a disposizione a suo favore della sua quota di un terzo sulla casa che sorge sulla part. __________”, di cui RE 1 è proprietaria per due terzi (reclamo, pag. 4). Quest’ultima teme quindi che la sorella abbia prospettato l’adozione di una misura di protezione “anche per sottrarsi agli impegni assunti” (reclamo, pag. 5).
La ricorrente lamenta inoltre la totale assenza di approfondimento – e, in particolare, di indagini di natura medico-psicologica – da parte dell’Autorità di protezione per verificare l’effettiva necessità della misura di protezione (reclamo, pag. 5). Pur opponendosi all’istituzione di una curatela amministrativa, RE 1 si dichiara disposta a collaborare per trovare una soluzione che garantisca la sua stabilità e che rassicuri i famigliari (reclamo, pag. 5).
4. L’art. 390 CC elenca i presupposti per l’istituzione di una curatela. In particolare, l’autorità di protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona maggiorenne non è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di debolezza inerente alla sua persona (art. 390 cpv. 1 n. 1 CC).
4.1. Cause della curatela, ai sensi della norma, possono dunque essere tre alternativi stati di debolezza, ovvero una disabilità mentale, una turba psichica o un analogo stato di debolezza; l’elenco è esaustivo (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berna 2013, ad art. 390 CC n. 25; Meier, Les nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, in: Guillod/Bohnet, Le nouveau droit de la protection de l’adulte, Neuchâtel 2012, n. 26-27, pag. 106-107).
Per quanto riguarda l’ampia nozione di "analogo stato di debolezza”, la dottrina sottolinea come essa vada interpretata restrittivamente (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, ad art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, Ginevra 2011, n. 386, pag. 184; Meier, Les nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, n. 36, pag. 110-111). Secondo gli esempi citati dal Messaggio del Consiglio federale, tale nozione consente di proteggere, ad esempio, le persone anziane affette da deficienze analoghe a quelle delle persone afflitte da una disabilità mentale o da una turba psichica; compresi sono anche i casi estremi di inesperienza o di cattiva gestione, nonché rari casi di disabilità fisiche, per esempio i casi di paralisi grave o quelli di persone nel contempo cieche e sorde (Messaggio concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391 e segg.; vedi in particolare pag. 6432; v. anche Henkel, Basler Kommentar Erwachsenenschutz, Basilea 2012, ad art. 390 CC n. 13; Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 390 CC n. 6; Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, ad art. 390 CC n. 17). Come emerge chiaramente dal testo legale italiano e tedesco, lo stato di debolezza deve risiedere nella persona interessata (“inerente alla sua persona"; “in der Person liegenden Schwächezustands”) e non essere ancorato a circostanze esterne, tra cui rientrano origine sociale, disagio estremo, difficoltà lavorative, solitudine, ecc. (Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, ad art. 390 CC n. 8; Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, ad art. 390 CC n. 16 ; Meier, Les nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, n. 36, pag. 110-111). In effetti, obiettivo della misura è la protezione di persone in uno stato di debolezza, non la lotta contro comportamenti socialmente o moralmente inadeguati (Henkel, Basler Kommentar Erwachsenenschutz, ad art. 390 CC n. 3; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, Zurigo/San Gallo 2012, n. 5.6, pag. 136; Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, ad art. 390 CC n. 17 ; Meier, Les nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, n. 36, pag. 110-111). L’istituzione di una misura è esclusa nei casi di semplice disagio finanziario, nella misura in cui spetta all’assistenza sociale intervenire; se tuttavia l'interessato omette di fare i passi necessari per ottenere prestazioni assistenziali a causa di una deficienza caratteriale, l’adozione di una misura protettiva può entrare in considerazione (Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, ad art. 390 CC n. 8; Henkel, Basler Kommentar Erwachsenenschutz, Basilea 2012, ad art. 390 CC n. 18; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, n. 404, pag. 192-193).
L’esistenza di uno stato di debolezza non è ancora sufficiente per giustificare l’adozione di una misura: occorre inoltre che l’interessato non sia in grado di provvedere ai propri affari né di designare rappresentanti che possano farlo (Messaggio, pag. 6432). Lo stato di debolezza (causa della curatela) deve dunque avere come conseguenza un bisogno di protezione e di assistenza dell’interessato (presupposto “sociale” della curatela) (Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, ad art. 390 CC n. 1; Henkel, Basler Kommentar Erwachsenenschutz, ad art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, n. 405, pag. 193; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.10 pag. 138). L’incapacità è una nozione relativa, da interpretare in funzione del genere di affari che l’interessato è chiamato a gestire; la loro importanza non è determinante in sé per l’istituzione di una curatela, ma avrà un ruolo nella scelta del tipo di curatela e nel determinare le sfere di compiti affidate al curatore (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, ad art. 390 CC n. 20).
In generale, le condizioni previste all’art. 390 CC devono essere adempiute per l’istituzione di qualsiasi tipo di curatela; secondo la dottrina, è ad ogni modo innegabile che il tipo di curatela che si intende adottare influenzerà “a ritroso” l’esame delle condizioni (l’autorità potendosi mostrare meno esigente nel verificare l’adempimento delle condizioni nel caso in cui scelga una curatela d’accompagnamento, rispetto ad esempio ad una curatela generale, cfr. Meier, Les nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, n. 23, pag. 105; v. anche Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, n. 403, pag. 192).
4.2. Conformemente al principio della sussidiarietà, le misure ufficiali vanno ordinate soltanto se l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può essere adeguatamente garantita altrimenti (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC; Messaggio, pag. 6432; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Ogni misura ufficiale deve inoltre essere necessaria e idonea (art. 389 cpv. 2 CC), in ossequio del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Infine, l’autorità deve prendere in considerazione l’onere che sopportano i congiunti e i terzi, e la loro protezione, anche se tale aspetto non può giustificare, a sé stante, l’istituzione di una curatela (390 cpv. 2 CC; Messaggio, pag. 6432 ; Henkel, Basler Kommentar Erwachsenenschutz, ad art. 390 CC n. 27; Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, ad art. 390 CC n. 27; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.12 pag. 138). In questo senso, le aspettative successorie degli eredi non possono essere considerate interessi meritevoli di protezione (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, ad art. 390 CC n. 32; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, Ginevra 2011, n. 386, pag. 184; v. anche Messaggio, pag. 6447).
4.3. L’art. 446 CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito della protezione degli adulti. Ai sensi della norma, l’autorità di protezione esamina d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2). L’autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il diritto (cpv. 4).
La norma sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’autorità è perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’autorità può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche secondo delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014, inc. 5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).
5. Nella fattispecie, la decisione emanata dall’Autorità di protezione non può essere confermata.
Da un lato, essa non indica sulla base di quale causa di curatela sia stata adottata la misura, limitandosi a richiamare la situazione patrimoniale di RE 1 e a concludere ritenendo “accertata la necessità della misura in oggetto, e meglio il bisogno di protezione dell’interessata sia dal profilo finanziario che dal profilo personale”. L’obbligo di motivazione – che rappresenta una componente del diritto di essere sentito delle parti (art. 29 cpv. 2 Cost) – implica che il destinatario della sentenza possa capire perché il giudice abbia deciso in un senso piuttosto che in un altro e che l'autorità di ricorso sia in grado di verificare se la decisione sia conforme al diritto (DTF 136 I 236 consid. 5.2). Il giudice deve dunque enunciare le circostanze significative atte a influire in qualche modo sull'esito del giudizio: la motivazione può essere ritenuta sufficiente quando vengono menzionati, almeno brevemente, i motivi – sia fattuali che giuridici – che hanno indotto i giudici a decidere in un senso piuttosto che in un altro, ponendo l'interessato nella condizione di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d'impugnazione. La risoluzione n. 13872 qui impugnata non adempie a questi requisiti: essa è insufficientemente motivata e non permette all’interessata di comprendere quale fondamento abbia il provvedimento adottato. Già solo per questo motivo, essa va annullata e rinviata all’Autorità di protezione.
Dall’altro lato, va osservato che l’insufficiente motivazione della decisione è la conseguenza diretta della mancata istruzione delle circostanze rilevanti del caso.
Fatta eccezione per l’estratto dell’Ufficio esecuzioni e fallimenti di __________ del 15 ottobre 2012, attestante debiti per circa fr. 25'000.-, e per la comunicazione della Polizia Cantonale concernente una lite avvenuta nel settembre 2012 tra l’interessata e il figlio L__________ (“che dopo aver tentato di sfondare la porta d’entrata con una scala raggiungeva l’appartamento della madre RE 1 e con la medesima aveva una discussione per questioni di proprietà. La donna asseriva di essere pure stata schiaffeggiata dal figlio ma nonostante sia stata edotta sulla procedura non ha voluto querelare il figlio”), nell’incarto non figura alcun altra informazione atta a comprovare uno stato di debolezza della reclamante, né il relativo bisogno di protezione.
Alla luce delle contestazioni dell’interessata stessa e in assenza di ogni riscontro, le informazioni fornite dai parenti nella loro segnalazione – in particolare quelle relative ad una situazione abitativa di abbandono e ad un presunto alcolismo – non possono essere considerate come fatti accertati, né giustificare l’adozione di una misura di protezione. L’Autorità ha del resto inspiegabilmente soprasseduto agli accertamenti inizialmente demandati al Servizio psico-sociale, per cui nulla è dato di sapere della situazione abitativa di RE 1, né del suo stato di salute generale (sfere di intervento incluse nel mandato conferito alla curatrice).
Anche per quanto concerne la situazione patrimoniale di RE 1 – la cui criticità, come visto, non permette in sé di istituire una curatela nei confronti dell’interessato – l’Autorità di protezione non ha proceduto a particolari approfondimenti. Benché abbia accertato l’esistenza di debiti per circa fr. 25'000.-, risulta che ella disponga di un capitale di circa fr. 35'000.-. Nemmeno si è tenuto conto del fatto che la signora è comproprietaria per 2/3 di un immobile a P__________ e che la sorella si è dichiarata disposta, attraverso una dichiarazione sottoscritta al momento del divorzio, a mettere a disposizione la quota parte residua di 1/3 “per coprire il suo debito mantenimento”, “nella denegata ipotesi in cui ella avesse necessità”, dalla data del divorzio sino al momento del pensionamento (cfr. doc. C allegato al reclamo). Solo nel reclamo si è appreso che l’insorgente ha ulteriori debiti di cassa malati, per fr. 20'000.- (reclamo, pag. 2).
Sia dal profilo personale, sia dal profilo finanziario, la fattispecie è ben lungi dall’essere chiarita: tale modo di procedere è in contrasto con l’obbligo di ricercare la verità materiale che ispira il principio inquisitorio illimitato, e non può condurre all’adozione di un provvedimento che incide in maniera rilevante nella libertà personale dell’interessata. Nemmeno le comprensibili preoccupazioni dei figli e della sorella, che emergono dalla loro segnalazione del 1° ottobre 2012, legittimano un tale modo di procedere.
Per questi motivi, non potendo questa Camera sanare le lacune rilevate, l’istituzione della curatela deve essere annullata e l’incarto ritornato all’Autorità di protezione, affinché approfondisca la fattispecie e, nella misura in cui ritenga date le condizioni per l’istituzione di una misura di protezione, indichi nella sua risoluzione – almeno sommariamente – gli elementi che ritiene pertinenti per il giudizio. Il reclamo merita dunque accoglimento.
6. In considerazione della particolarità del caso, si rinuncia eccezionalmente al prelievo di oneri processuali; l’Autorità di protezione, soccombente, rifonderà a RE 1 fr. 800.- a titolo di ripetibili. Visto l'esito della vertenza e il diritto a ripetibili, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere considerata priva di oggetto (cfr. STF del 18 luglio 2012, inc. 2C_182/2012, consid. 6.3; STF del 7 agosto 2009, inc. 5A_389/2009, consid. 7).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è accolto.
Di conseguenza, la decisione 31 gennaio 2013 (ris. n. 13872) dell'Autorità regionale di protezione __________ è annullata e gli atti le sono rinviati affinché statuisca nuovamente ai sensi dei considerandi.
2. Non si riscuotono tasse e spese di giustizia; l’Autorità regionale di protezione __________ rifonderà a RE 1 fr. 800.- a titolo di ripetibili.
3. La domanda tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria è dichiarata priva d'oggetto.
4. Notificazione:
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Comunicazione:
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Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.