sedente per statuire nella causa che oppone
|
|
RE 1 patr. da: PR 1 |
|
|
all’ |
|
|
Autorità regionale di protezione __________
e a
CO 2 patr. da: PR 2 |
||
|
|
|
|
|
|
|
per quanto riguarda la regolamentazionie del diritto di visita del figlio PI 1 (2002) con il padre RE 1 |
giudicando sul reclamo del 1° luglio 2013 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 28 maggio 2013 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto e
in diritto
che dal matrimonio tra CO 2 e RE 1 sono nati i figli T__________ (1993), M__________ (1996) e PI 1 (2002);
che, con sentenza 26 maggio 2011, il Bezirksgericht B__________ ha sciolto il matrimonio per divorzio, affidando i figli T__________ e M__________ al padre e la custodia parentale sul figlio PI 1 alla madre;
che, con la medesima decisione, il Bezirksgericht B__________ ha riconosciuto al padre un diritto di visita con il figlio PI 1 nella misura di un fine settimana ogni quindici giorni dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, oltre a quattro settimane di vacanza all'anno;
che, a seguito del trasferimento di CO 2 e del figlio PI 1 in Ticino, la competenza di designare un curatore educativo al piccolo PI 1 e di gestire la curatela – in esecuzione di quanto disposto dalla citata sentenza di divorzio – è passata all'allora Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria) [cfr. sentenza 01.11.2011 dell'Obergericht di A__________];
che la Commissione tutoria ha provveduto a nominare il 17 novembre 2011 la signora T__________ S__________, quale curatrice educativa di PI 1, poi sostituita in data 29 marzo 2012 con la nomina della signora CURA 1;
che, a motivo della forte conflittualità esistente tra i genitori e della residenza del padre nella svizzera interna, la Commissione tutoria è stata ripetutamente chiamata ad intervenire per regolamentare quanto di sua competenza in relazione ai diritti di visita paterni;
che, per quanto qui concerne, con decisione 28 maggio 2013, l'Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) – subentrata il 1° gennaio 2013 nelle competenze già della Commissione tutoria – ha regolamentato l'esercizio del diritto di visita nel senso che: in occasione delle relazioni personali padre-figlio, PI 1 dovrà essere prelevato e riaccompagnato dal padre personalmente (dispositivo n. 1); previo accordo di entrambi i genitori, sarà possibile derogare a quanto stabilito al dispositivo n. 1 e PI 1 potrà essere accompagnato da terze persone, come del resto già avvenuto in passato (dispositivo n. 2); se il padre per motivi professionali potrà andare a prendere PI 1 solo al sabato mattina, il diritto di visità sarà esteso sino alle ore 21.30 di domenica sera (dispositivo n. 3);
che, con reclamo del 1° luglio 2013 alla Camera di protezione, RE 1 postula l'annullamento della predetta decisione e la sua riforma nel senso che: in occasione delle relazioni personali padre-figlio egli potrà incaricare una persona di sua fiducia, sotto sua responsabilità, di prendere in consegna oppure riaccompagnare dalla madre il figlio PI 1; è fatto divieto alla madre di ostacolare l'esercizio del diritto di visita paterno nei confronti di PI 1, sotto comminatoria della sanzione di cui all'art. 292 CP;
che, con osservazioni del 4 luglio 2013 e del 2 agosto 2013, l'Autorità di protezione, rispettivamente CO 2, hanno chiesto la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata;
che, con scritto 13 settembre 2013, RE 1 ha segnalato alla Camera di protezione che: in data 13 settembre 2013 ha introdotto presso il Bezirksgericht B__________ una domanda di modifica della sentenza di divorzio, con domanda supercautelare, chiedente l'affidamento del figlio PI 1, rispettivamente adeguati diritti di visita per la madre; con decisione 28 agosto 2013, il medesimo Tribunale ha accolto la predetta domanda supercautelare, ha affidato il figlio al padre con effetto immediato e ha fissato i diritti di visita materni;
che, con il medesimo scritto, RE 1 rileva che: con l'introduzione della procedura in oggetto, il foro competente è quello di B__________, con conseguente decadenza della competenza dell'Autorità regionale di protezione __________; la questione al vaglio della Camera di protezione non è di conseguenza più di attualità;
che, in data 16 settembre 2013, l'Autorità di protezione ha trasmesso d'ufficio alla Camera di protezione, tra l'altro, la decisione 28 agosto 2013 del presidente della Familiengerichts del Bezirksgericht B__________;
che la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA) giudica nella composizione di un giudice unico i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC);
che quanto alla procedura applicabile, nella misura in cui non sia già regolata dagli art. 450 segg. CC, si applicano sussidiariamente le norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (art. 74a e 74b LPAmm) [cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della Ltut, pag. 8];
che il reclamo a norma degli art. 450 ss CC ha effetto devolutivo, nel senso che quando una decisione è impugnata, la procedura e tutti i documenti ad essa connessi passano all'istanza di ricorso (Rhinow/Koller/Kiss et al., Prozessrecht, n. 684 e segg.), che esamina la decisione di prima istanza in fatto e in diritto, segnatamente la competenza dell'autorità di primo grado a decidere (CommFam Protection de l'adulte, Steck, art. 444 CC n. 4);
che dagli atti trasmessi a questo giudice dall'Autorità di protezione e da RE 1 risulta che quest'ultimo, in data 26 agosto 2013, ha introdotto presso il Bezirksgericht B__________ – Familienbericht un'istanza di modifica della sentenza di divorzio del 26 maggio 2011 – con domanda supercautelare – postulante l'affidamento del figlio PI 1, rispettivamente la regolamentazione dei diritti di visita per la madre;
che, risiedendo RE 1 a W__________ (__________), la competenza del Bezirksgericht B__________ – Familienbericht a pronunciarsi sulla menzionata istanza di modifica della sentenza di divorzio appare assodata (cfr. art. 23 cpv. 1 CPC, in relazione con gli art. 284 CPC, 134 CC e 315b cpv. 1 n. 2 CC) [Sutter-Somm/Seiler in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm, art. 284 ZPO N.25];
che quando il giudice matrimoniale competente deve decidere su una modifica dell'autorità parentale o del diritto di custodia disciplinati in una decisione di divorzio, egli è competente – per attrazione – a decidere anche sulla modifica delle relazioni personali (diritti di visita) tra il genitore non affidatario e il figlio (CPC Comm, Bernasconi, art. 284 CPC, pag. 1286; CR CC-I, Meier, art. 315b CC, N. 30; ZVW 3/2007 pag. 126 n. 43);
che, con decisione supercautelare 28 agosto 2013, il presidente della Familiengerichts del Bezirksgericht B__________ – competente a decidere sulla modifica dell'autorità e della custodia parentale, come pure sulle relazioni personali (diritti di visita) – ha affidato PI 1 al padre con effetto immediato ed ha fissato i diritti di visita materni;
che, di conseguenza, l'introduzione della predetta istanza presso il Bezirksgericht B__________ – Familienbericht e la menzionata decisione supercautelare del presidente della menzionata autorità hanno fatto decadere la competenza dell'Autorità regionale di protezione __________;
che, a motivo dell'intervenuta incompetenza dell'Autorità di protezione, va accertata la decadenza della decisione 28 maggio 2013 qui impugnata;
che il reclamo introdotto il 1° luglio 2013 da RE 1 risulta pertanto privo d'oggetto e la procedura va stralciata dai ruoli;
che, viste le circostanze, si rinuncia a prelevare oneri processuali e ad attribuire ripetibili;
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano tasse né spese di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
|
|
- -
|
Comunicazione:
-
-
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.