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assistito dalla vicecancelliera |
Dell'Oro |
sedente per statuire nella causa che oppone
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RE 1 patr. da: PR 1 |
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all’ |
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Autorità regionale di protezione __________,
e a
CO 2 patr. da: PR 2 |
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per quanto riguarda l’autorità parentale e la custodia dei figli PI 2 e PI 1 |
giudicando sul reclamo del 25 luglio 2013 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 27 giugno 2013 (ris. n. 290) dall'Autorità regionale di protezione __________ (in seguito, Autorità di protezione);
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. Dall’unione fra RE 1 e CO 2 sono nati PI 2 (2005) e PI 1 (2008).
I genitori, non sposati, hanno sottoscritto per entrambi i figli delle convenzioni relative all’obbligo del mantenimento e al diritto alle relazioni personali – Convenzioni 3 febbraio 2006 e 19 agosto 2009 per PI 2, Convenzione 19 agosto 2009 per PI 1 – ratificate dalla Commissione tutoria regionale __________, competente all’epoca (ris. n. 119 del 23 marzo 2006, ris. n. 308 e 309 del 20 agosto 2009).
L’autorità parentale è sempre stata esercitata congiuntamente dai genitori ai sensi dell’art. 298a CC.
B. RE 1 e CO 2 hanno interrotto la loro convivenza a far tempo dal 1° marzo 2011; quest’ultimo è rimasto nell’abitazione di famiglia a C__________, mentre i figli hanno spostato il loro domicilio a B__________, assieme alla madre.
A seguito della separazione, i genitori hanno intrapreso un percorso di mediazione familiare presso il Centro coppia e famiglia, che il 27 settembre 2011 è sfociato in un accordo concernente le responsabilità genitoriali, “allo scopo di garantire a PI 2 e PI 1 un rapporto stabile e sereno con entrambi i genitori e di regolare con equità le questioni di ordine finanziario” (pag. 1). Oltre a disciplinare le questioni relative al mantenimento (pag. 2-3), l’accordo raggiunto prevedeva che i genitori esercitassero l’autorità parentale e detenessero la custodia sui figli in maniera congiunta (pag. 1). Con risoluzione n. 431 del 20 ottobre 2011, la Commissione tutoria regionale __________ ha omologato tale convenzione.
C. Con “istanza di modifica per l’obbligo del mantenimento di minori alle relazioni personali” datata 5 febbraio 2013 RE 1 si è rivolta alla Commissione tutoria per ottenere una modifica dell’assetto oggetto della convenzione.
Secondo l’istante, “i rapporti tra le parti hanno raggiunto un’incrinatura che rende impossibile la continuazione di un’autorità parentale e di affidamento congiunta” (istanza, pag. 2). RE 1 lamenta in primo luogo delle difficoltà di comunicazione con il padre, il quale “interrompe ogni genere di comunicazione” quando i figli sono insieme a lui (pag. 2). L’istante riferisce poi che quest’ultimo “non riesce ad occuparsi dei figli sempre in prima persona e li affida molto frequentemente ai suoi genitori per poter espletare i propri impegni professionali” (pag. 3). Inoltre, quando sono insieme al padre, PI 2 e PI 1 “vivono in maniera totalmente sregolata”, “in netta contraddizione con il sistema educativo seguito dalla madre” (pag. 3).
Falliti i tentativi di appianare i conflitti con l’ex compagno, RE 1 ha chiesto una modifica della convenzione, domandando sia l’autorità parentale che la custodia dei figli in maniera esclusiva, garantendo al padre un diritto di visita minimo (pag. 3-4). A seguito di tale cambiamento, l’istante domanda che vengano modificati i contributi alimentari dovuti ai figli (pag. 4-5).
D. Nelle sue osservazioni del 26 febbraio 2013 CO 2 si è opposto alle richieste della ex compagna. Egli contesta integralmente le argomentazioni dell’istanza, rilevando come in concreto non siano dati i presupposti per una modifica dell’autorità parentale e chiedendo dunque la conferma dell’assetto vigente. In subordine, egli chiede l’autorità parentale esclusiva e l’affidamento di PI 2 e PI 1, con il riconoscimento di diritti di visita per la madre e la condanna di quest’ultima al pagamento di contributi di mantenimento.
E. Dopo l’udienza di discussione tenutasi l’11 aprile 2013 e l’ascolto dei due minori da parte del membro permanente in data 1° maggio 2013, con scritto del 4 giugno 2013 l’istante ha riformulato le sue richieste. Senza più domandare una modifica dell’autorità parentale congiunta attualmente in essere, RE 1 ha richiesto l’affidamento dei figli in via esclusiva, con una regolamentazione dei diritti di visita in favore del padre. CO 2 si è riconfermato nella sua richiesta di respingere l’istanza, protestando congrue ripetibili.
F. In data 27 giugno 2013 l’Autorità di protezione ha respinto integralmente le richieste di RE 1, inclusa l’istanza di gratuito patrocinio, mettendo a suo carico tasse, spese e ripetibili.
G. Con reclamo del 25 luglio 2013 RE 1 è insorta a questa Camera postulando la riforma della suddetta decisione, secondo quanto richiesto con l’istanza del 5 febbraio 2013, modificata il 4 giugno 2013. L’insorgente formula inoltre istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria col beneficio del gratuito patrocinio per la procedura di reclamo.
H. Con scritto del 13 agosto 2013 l’Autorità di protezione ha comunicato di rinunciare a presentare osservazioni al reclamo, rimettendosi al giudizio di questa Camera.
Con osservazioni del 14 agosto 2013, di cui si dirà se del caso nei considerandi di diritto, CO 2 ha chiesto la reiezione integrale del gravame, sia nel merito sia in relazione alla richiesta di assistenza giudiziaria. In via subordinata, ha postulato la modifica della risoluzione impugnata secondo quanto richiesto nelle sue osservazioni all’Autorità di protezione del 26 febbraio 2013.
Considerato
in diritto
1. Con l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile in materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione, l’autorità giudiziaria competente per giudicare i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni è la Camera di protezione del Tribunale di appello, che giudica nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione con gli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 48 lett. f n. 7 LOG; art. 2 cpv. 2 LPMA).
Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per effetto delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), entrata in vigore il 1° marzo 2014, nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione prima di tale data continua a trovare applicazione l’ormai abrogata Legge di procedura per le cause amministrative (in particolare, l’art. 74b vLPAmm).
2. Nel suo reclamo RE 1 contesta la decisione dell’Autorità di protezione, domandando che l’assetto attuale – autorità parentale e affidamento congiunti – venga modificato nel senso da lei richiesto.
2.1. Nella decisione impugnata, l’Autorità di protezione ha osservato che “una modifica dell’attuale assetto della custodia – e men che meno dell’autorità parentale – non è giustificato da sostanziali cambiamenti delle circostanze e soprattutto non risponderebbe alle esigenze dei figli” (pag. 3). L’Autorità ritiene che le lamentele della madre ed i dissapori tra i genitori siano “tutt’altro che insuperabili” e che la loro conflittualità possa essere gestita senza ripercussioni sui figli. Una modifica dell’assetto in vigore – che potrebbe stravolgere “la quotidianità, le abitudini ed i riferimenti” dei bambini, “che hanno da lungo tempo interiorizzato” – è stata dunque considerata inopportuna, visto che dall’audizione personale e dai riscontri dei docenti scolastici è emerso che “PI 2 e PI 1 crescono bene e la famiglia risulta attenta ai bisogni dei minori”, i genitori essendo “capaci ed attenti, ciascuno con approcci e prerogative specifici tutt’altro che inconciliabili”. L’Autorità ha infine auspicato che i genitori cerchino di recuperare un po’ di armonia fra di loro, “magari tornando a rivolgersi ad un consultorio” (risoluzione impugnata, pag. 3). Le richieste di RE 1 sono dunque state integralmente respinte, con accollo di tasse, spese e ripetibili in favore di CO 2.
2.2. Nel suo reclamo, RE 1 contesta la valutazione dell’Autorità di protezione in quanto a suo avviso sono date in concreto le condizioni per una modifica dell’assetto in vigore (reclamo, pag. 4). A mente dell’insorgente, le condizioni per la revoca dell’autorità parentale congiunta sono date già dal momento in cui la cooperazione fra i genitori viene meno, come in concreto (reclamo, pag. 5). Inoltre, la modifica si giustifica anche alla luce del bene dei bambini, “che vivono un grande conflitto, non hanno un punto di riferimento chiaro e vengono sballottati tra la sua casa, quella del papà e quella dei nonni paterni” (reclamo, pag. 6). La mancanza di accordo e cooperazione tra i genitori si sta già ripercuotendo su di loro: il figlio maggiore, in particolare, durante l’anno scolastico è stato in cura dal pediatra per un disturbo dell’attenzione (reclamo, pag. 6). Secondo l’insorgente, entrambi i bambini trarranno beneficio da un assetto “più tranquillo”, facilitando anche la routine scolastica e lo svolgimento dei compiti (reclamo, pag. 6). Inoltre, la reclamante lavora a tempo parziale, tre giorni alla settimana, per cui “preferirebbe potersi occupare personalmente dell’accudimento dei propri figli quando ne ha la possibilità, invece di vederli affidati ai nonni paterni” cui CO 2 deve per forza far capo, lavorando al 90% (reclamo, pag. 6). L’affidamento congiunto non può essere imposto ad uno dei genitori, contro la sua volontà, ed esso va dato prioritariamente al genitore che ha la possibilità di occuparsi personalmente dei figli (reclamo, pag. 7).
2.3. Ai sensi dell’art. 298 cpv. 1 CC, se i genitori non sono uniti in matrimonio l’autorità parentale spetta alla madre. Giusta l’art. 298a CC, a richiesta congiunta dei genitori l’autorità di protezione attribuisce loro l’autorità parentale in comune, a condizione che ciò sia compatibile con il bene del figlio e che essi le sottopongano per approvazione una convenzione che determini la loro partecipazione alle cure del figlio e la ripartizione delle spese di mantenimento (cpv. 1); ove lo esiga il bene del figlio a causa di un sostanziale cambiamento delle circostanze, a richiesta di un genitore o del figlio o d’ufficio, l’autorità di protezione modifica l’attribuzione dell’autorità parentale (cpv. 2).
La norma corrisponde all’art. 134 cpv. 1 CC : ogni modifica nell’attribuzione dell’autorità parentale presuppone che la nuova regolamentazione sia richiesta nell’interesse del figlio a ragione della sopravvenienza di fatti nuovi importanti (Messaggio del 15 novembre 1995 sulla revisione del Codice civile svizzero in materia di stato civile, matrimonio, divorzio, filiazione, assistenza tra parenti, asili di famiglia, tutela e mediazione matrimoniale, FF 1996 pag. 1; pag. 145 e 180; STF del 30 aprile 2013, inc. 5A_199/2013, consid. 2.2; STF del 4 aprile 2013, inc. 5A_29/2013, consid. 2.2; Sentenza CDP del 28 gennaio 2014, inc. 9.2013.165, consid. 3). Tuttavia, non ogni divergenza fra i genitori costituisce una modifica essenziale ai sensi dell’art. 134 cpv. 1 CC, rispettivamente dell’art. 298a cpv. 2 CC, siccome l’interesse del figlio richiede una certa stabilità nelle sue relazioni coi genitori (STF del 27 agosto 2009, inc. 5A_645/2008, consid. 4.1). Ciò vale pure per la soppressione dell'autorità parentale congiunta: in questo ambito, non ogni divergenza fra i genitori in merito ai figli costituisce una modificazione essenziale ai sensi della norma, e l'autorità parentale comune non può essere semplicemente oggetto di “disdetta” (Messaggio, p. 145). Le condizioni della revoca non sono tuttavia così rigorose come quelle della revoca dell'autorità parentale (art. 311 cpv. 1 CC; cfr. RSJ 109/2013 p. 394 e seg.): è sufficiente che non esistano più le condizioni essenziali per una comune responsabilità dei genitori, al punto che l'interesse del figlio imponga l'attribuzione dell'autorità parentale a uno solo dei due (Messaggio, pag. 135). La modifica può essere ipotizzata unicamente se il mantenimento della regolamentazione attuale rischia di minacciare il bene del bambino (STF del 4 aprile 2013, inc. 5A_29/2013, consid. 2.2). Ciò è il caso quando la capacità e la volontà di cooperare dei genitori non sussistono più (STF del 4 aprile 2013, inc. 5A_29/2013, consid. 2.2; STF del 27 agosto 2009, inc. 5A_645/2008, consid. 4.1; STF del 10 novembre 2010, inc. 5A_638/2010, consid. 2.1).
La presentazione da parte di un genitore di una richiesta di modifica dell’autorità parentale congiunta alfine di ottenerne l’attribuzione esclusiva può rivelare la perdita dell’attitudine dei genitori a cooperare (STF del 27 agosto 2009, inc. 5A_645/2008, consid. 4.1; Wirz, Famkommentar Scheidung, ad art. 298a n. 15, ad art. 134 n. 20) e può dunque quindi costituire un indizio del fatto che l’autorità parentale congiunta non risponde più all’interesse del figlio (STF del 27 agosto 2009, inc. 5A_645/2008, consid. 4.1; vedi però Schwenzer, Basler Kommentar ZGB I, 4. ed 2010, ad art. 298a CC e la sentenza citata, FamPra.ch 2009, pag. 265); in assenza di altri elementi, ciò non può tuttavia bastare per giustificare una modifica (Wirz, Famkommentar Scheidung, 2011, ad art. 298a n. 15; Sutter-Somm/Kobel, Familienrecht, 2009, n. 977).
2.4. Nel caso concreto, dagli atti non emerge un sostanziale cambiamento delle circostanze che permetta di giustificare una modifica dell’assetto concordato, sia per quanto riguarda l’affidamento congiunto che per la custodia di PI 2 e PI 1.
Pur considerando che, ai sensi della giurisprudenza, l’iniziativa di RE 1 di proporre un’istanza tendente alla modifica dell’autorità parentale può costituire un’indicazione della scemata attitudine di entrambi i genitori a cooperare, e seppur le relazioni fra i due genitori non appaiono del tutto serene (al di là dei toni utilizzati negli allegati di causa dai rispettivi patrocinatori, il pregresso contenzioso riguardante gli assegni familiari lascia trasparire una situazione di attrito fra i genitori), va rilevato che dall’incarto non emergono elementi che dimostrino l’esistenza di un significativo cambiamento delle circostanze e che l’interesse dei figli imponga una modifica degli accordi.
L’asserita interruzione delle comunicazioni da parte del padre quando i figli si trovano presso di lui non ha trovato riscontro, le fatture da lui prodotte evidenziando per contro un certo numero di chiamate o di sms da parte di CO 2 alle utenze della reclamante (doc. 1-6, riguardanti i mesi di settembre 2012-febbraio 2013).
Neppure il fatto che PI 2 e PI 1 vengano accuditi dai nonni paterni quando CO 2 è impegnato professionalmente può essere considerato come una modifica delle circostanze, nella misura in cui ciò era stato debitamente considerato al momento di accordarsi sull’autorità parentale e la custodia congiunta (cfr. accordo concernente le responsabilità genitoriali, pag. 1: “tutti i martedì e i mercoledì i bambini PI 2 e PI 1 saranno con il papà, presso il quale la sera staranno a dormire; in questi giorni, come anche il giovedì fino a dopo pranzo, il papà si occuperà di loro (in modo alternato coi nonni), di portarli e andarli a riprendere all’asilo e/o a scuola, … e dei pasti”). La reclamante non afferma peraltro che l’intervento dei nonni – il cui ruolo educativo è apprezzato (cfr. reclamo, pag. 6) – esorbiti quanto concordato sin dall’inizio tra le parti.
Per quanto attiene all’argomento secondo cui i bambini sarebbero eccessivamente “sballottati” fra le abitazioni della madre, del padre e dei nonni paterni – e che in particolare PI 2 ne risentirebbe a livello scolastico – va rilevato che dagli atti non sono emersi dei disagi in tal senso. Anzitutto va premesso che le tre abitazioni distano solo pochi chilometri, essendo situate a B__________, C__________ e C__________. Inoltre, al di là del comprensibile turbamento per la separazione dei genitori, dall’ascolto dei bambini da parte del membro permanente dell’Autorità di protezione è emerso un profondo attaccamento ad entrambe le figure genitoriali. Dall’audizione personale di PI 2 non è risultato nulla di particolare riguardo ai frequenti spostamenti da un’abitazione all’altra. Il problema di svogliatezza manifestato a scuola è risultato essere un disturbo dell’attenzione, curato dapprima farmacologicamente e in seguito attraverso strategie didattiche concordate tra la maestra e il pediatra, piuttosto che una conseguenza dello stile di vita asseritamente sregolato durante la permanenza del bambino presso il papà. La pagella e i giudizi scolastici di cui ai doc. 7 e 24 non fanno emergere preoccupazioni in tal senso. PI 1, dal canto suo, nel quadro della sua audizione ha affermato di andare volentieri dai nonni, “ma forse vorrebbe andare un po’ meno”, anche se il membro permanente che ha esperito l’ascolto ha considerato che la bambina “si è abituata ai diversi spostamenti, avendo integrato la regolarità degli incontri con il padre”, e che pur riconoscendo la casa materna come prioritaria, “sembra aver fatto sue anche la dimora del padre passando senza grossi problemi da una all’altra” (ascolto del 1° maggio 2013). Nel profilo affettivo tracciato dal suo docente della scuola dell’infanzia, emerge che PI 1 “ha avuto buoni e ricchi stimoli dall’ambito familiare”, è dotata di “un’affettività solida che nasce da un ambiente familiare positivo e attento ai bisogni della bambina” (doc. E, pag. 1). La famiglia è descritta come “attenta ai bisogni educativi ed alle prospettive che riguardano la bambina”; così richiesto dalla madre, il docente si è espresso anche sul lavoro educativo svolto da quest’ultima, definendolo molto apprezzato ed attento ai bisogni della bambina (doc. E, pag. 2).
In conclusione, tutto ben ponderato – in assenza di sostanziali cambiamenti delle circostanze o di situazioni concrete in cui non sia stato possibile trovare un accordo su questioni importanti nell'interesse di PI 2 e PI 1, e considerando l’interesse dei figli ad una certa stabilità – si giustifica di confermare la decisione dell’Autorità di protezione e di mantenere in essere la regolamentazione omologata nel mese di ottobre 2011, che prevede l’autorità parentale congiunta e la custodia condivisa dei bambini. Su questo tema, il reclamo deve dunque essere respinto.
Allo stesso tempo, rilevando come la litigiosità fra i genitori compromette in ogni caso la serenità dei figli, i genitori vengono esortati a dar prova di maggiori sforzi di collaborazione e di tolleranza reciproci, alfine di raggiungere l’obiettivo comune del benessere di PI 2 e PI 1.
3. La ricorrente impugna anche la mancata concessione dell’assisten-za giudiziaria da parte dell’Autorità di protezione e la condanna a versare fr. 1'500.- di ripetibili a CO 2.
Ai sensi dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b).
Nella decisione impugnata l’Autorità di protezione ha considerato che le richieste di modifica dell’assetto concordato fossero “complessivamente destinate all’insuccesso”, ragion per cui ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio di RE 1. In concreto, alla luce della documentazione prodotta con l’istanza, non risulta che quest’ultima sia sprovvista dei mezzi necessari. A RE 1 va imputato il reddito conseguito prima della spontanea diminuzione della sua percentuale lavorativa; inoltre, essendo emerso dagli atti che ella ha intrapreso una nuova convivenza, le spese relative alla locazione non possono essere conteggiate interamente a suo carico, ma il convivente deve essere chiamato a contribuire. Va inoltre considerato che le spese esposte nel conteggio di cui al doc. M in relazione alla cassa malati comprendono anche il premio dovuto per i figli. Alla luce di questi elementi, non risulta pertanto dato nella fattispecie il requisito dell’indigenza. Di conseguenza, nemmeno è necessario pronunciarsi sulle eventuali chances di successo della causa, che in prima sede erano state valutate negativamente. La reiezione della richiesta da parte dell’Autorità di protezione deve dunque essere confermata.
Per quanto attiene invece alle ripetibili dovute alla controparte, visto il grado di complessità del procedimento si giustifica di ridurre l’importo di fr. 1'500.- concesso in prima sede quale contributo alle spese legali a fr. 1’000.-. Solo su questo punto il reclamo merita dunque accoglimento.
4. RE 1 postula di essere messa a beneficio dell’assisten-za giudiziaria anche per la procedura di reclamo. Come già evocato, non essendo dato il requisito dell’indigenza sulla base della documentazione agli atti, la domanda deve essere respinta anche per la procedura di appello.
5. Quanto agli oneri processuali, date le circostanze si rinuncia eccezionalmente al prelievo di tasse e spese di giustizia. RE 1 rifonderà a CO 2 l’importo di fr. 400.- a titolo di ripetibili per la procedura di reclamo.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è parzialmente accolto.
Di conseguenza, la ris. n. 290 del 27 giugno 2013 dell’Autorità di protezione __________, è modificata come segue:
“1. Invariato.
2. Tasse e spese della presente decisione per complessivi fr. 300.- sono poste a carico della signora RE 1, la quale rifonderà a titolo di ripetibili fr. 1’000.- al signor CO 2.”
2. La domanda tendente all’ammissione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio per la procedura di reclamo è respinta.
3. Non si prelevano tasse e spese di giustizia. RE 1 rifonderà a CO 2 fr. 400.- a titolo di ripetibili per la procedura di reclamo.
4. Notificazione:
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Comunicazione:
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Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.