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assistito dalla vicecancelliera |
Perucconi-Bernasconi |
sedente per statuire nella causa che oppone
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RE 1 |
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all’ |
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Autorità regionale di protezione __________, |
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per quanto riguarda lo stralcio delle procedure tendenti all’allestimento delle convenzioni per l’obbligo di mantenimento a favore delle figlie PI 3, PI 2 e PI 1 |
giudicando sul reclamo del 26 luglio 2013 presentato da RE 1 contro le decisioni emesse il 26 giugno 2013 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. PI 3 (2005), PI 1 (2008) e PI 2 (2011) sono figlie di J__________ L__________ e RE 1. Dal 2005 la Commissione tutoria regionale di __________ (in seguito Commissione tutoria) ha avviato una procedura tendente all’allestimento della convenzione per l’obbligo di mantenimento delle figlie, inviando alla nascita di ogni figlia uno scritto indicante l’esigenza di stipulare un contratto di mantenimento. Per cause sconosciute, le convenzioni non sono mai state sottoscritte, senza che vi sia stato tra l'altro alcun richiamo da parte della Commissione tutoria.
B. In data 12 agosto 2012 i genitori hanno trasmesso alla Commissione tutoria una “rinuncia alla stipula della convenzione alimentare a favore delle bambine”. Il 28 agosto 2012 la Commissioen tutoria ha trasmesso ai genitori uno scritto, con il quale ha manifestato l’illegalità di tale rinuncia.
Il padre, con scritto 27 settembre 2012 all’Autorità di vigilanza sulle tutele, ha chiesto chiarimenti in merito alla procedura, non ritenendo necessario stipulare un tale contratto, trattandosi – a suo dire – di una coppia unita e convivendo entrambi i genitori con le figlie. La suddetta autorità, tramite risposta 17 ottobre 2012 ha spiegato la procedura, precisando la necessità di regolamentare il diritto al mantenimento delle figlie nate fuori dal matrimonio. Citati ad un’udienza il 4 febbraio 2013 dall'Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione), nel frattempo divenuta competente, RE 1 non è comparso, mentre la compagna J__________ L__________ si è regolarmente presentata. Alla coppia è stato quindi impartito un termine di dieci giorni per far conoscere le loro intenzioni, con la comminatoria che dopo la scadenza di tale termine l’Autorità di protezione avrebbe nominato un curatore alle minori ai sensi dell’art. 308 cpv. 2 CC al fine di rappresentarle nella salvaguardia del loro diritto al mantenimento.
C. Il 30 aprile 2013 l’Autorità di protezione ha istituito a favore di ognuna delle figlie una curatela ai sensi dell’art. 308 cpv. 2 CC nominando l’avv. M__________ in qualità di curatrice al fine di allestire la convenzione per l’obbligo di mantenimento delle minori e per il diritto alle relazioni personali, oltre a quello di rappresentare le minori nell’azione giudiziaria di mantenimento.
Con scritto 5 maggio 2013 RE 1 ha illustrato alcune imprecisioni rimarcate nelle decisioni in questione, chiedendo informazioni sulla persona della curatrice, sulla procedura e le norme di legge applicate. L’Autorità di protezione ha quindi provveduto a riformulare le decisioni, annullando le precedenti, precisando che nelle stesse era stato erroneamente fatto riferimento a disposizioni, terminologie e rimedi di diritto appartenenti al diritto in vigore fino al 31 dicembre 2012. Il 13 maggio 2013 RE 1 ha nuovamente presentato alcune osservazioni, precisando che nei giorni successivi sarebbe stato contratto matrimonio tra lui e la compagna, ciò che avrebbe portato a conclusione la procedura.
D. Tramite scritto 6 giugno 2013 l’Autorità di protezione ha formulato alcune precisazioni, concludendo di essere in condizione di chiudere definitivamente le procedure a protezione delle figlie.
Con decisioni 26 giugno 2013, la suddetta autorità ha quindi revocato le curatele a favore di PI 1, PI 2 e PI 3 ponendo a carico dei genitori tasse e spese per complessivi fr. 100.- per ogni procedura.
E. Contro la suddetta decisione è insorto RE 1 in data 26 luglio 2013, contestando l’agire dell’Autorità di protezione ed in particolare le tasse e spese fissate in fr. 100.- per ogni minore. Egli sostiene che si tratterebbe di “una sorta di ritorsione” nei suoi confronti poiché si sarebbe “permesso, in modo diretto e poco velato di denunciare le sue negligenze”. RE 1 chiede pure di verificare se le tasse in questione non siano arbitrarie, non essendo disciplinate in modo preciso dal Regolamento della legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto.
F. L’Autorità di protezione si è rimessa al giudizio di questa Camera, non avendo osservazioni da formulare.
Considerato
in diritto
1. L'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello [art. 2 cpv. 2 Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto (LPMA)], che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione, già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC).
Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per effetto delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPamm), entrata in vigore il 1° marzo 2014, nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione prima di tale data continua a trovare applicazione l’ormai abrogata Legge di procedura per le cause amministrative (in particolare, l’art. 74b vLPamm).
2. In base all’art. 29 cpv. 1 LPMA, le Autorità regionali di protezione possono applicare alle proprie decisioni le seguenti tasse:
a) per l’approvazione di rendiconti morali, da fr. 20.- a fr. 200.-;
b) per ogni altra decisione fino a fr. 5'000.-.
a) La LPMA non specifica se, per quanto concerne le tasse delle Autorità regionali di protezione, si debba applicare il diritto civile o quello amministrativo. Nondimeno, sia nell’uno che nell’altro campo, le tasse di giustizia sono contributi causali, soggetti ai principi della copertura dei costi e dell’equivalenza (DTF 120 Ia 174 consid. 2a; sentenza CDP del 13 agosto 2013 inc. n. 9.2013.25 consid. 6b), espressione del principio di proporzionalità (sentenza TRAM del 23 novembre 2010 n. 52.2009.435 consid. 4.1. e rif.; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 2 ad art. 28 Lpamm).
b) Il principio della copertura dei costi postula l’esistenza di una ragionevole correlazione fra il gettito globale delle tasse e l’ammontare complessivo dei costi anticipati dall’ente pubblico, incluse le spese generali. In altri termini, il totale delle risorse provenienti dalle tasse di giustizia non deve superare il totale dei costi a carico della collettività per l’attività giudiziaria in causa: dalle spese generali agli stipendi del personale, dalle pigioni agli ammortamenti, dalle spese postali a quelle telefoniche (DTF 120 Ia 174 consid. 2 a; sentenza CDP del 13 agosto 2013 inc. n. 9.2013.25 consid. 6c).
c) Il principio dell’equivalenza dispone invece, che l’ammontare della singola tassa deve rimanere in un rapporto adeguato con il valore economico della prestazione fornita dall’ente pubblico: la tassa non deve trovarsi in evidente sproporzione con il valore oggettivo della prestazione e deve contenersi entro limiti ragionevoli (sentenza TRAM del 23 novembre 2010 n. 52.2009.435 consid. 4.1. e rif; DTF 126 I 188 consid. a/bb in).
d) Nell’ambito della determinazione delle tasse, dottrina e giurisprudenza riconoscono al legislatore la possibilità di far capo a criteri schematici, dedotti dall’esperienza (sentenza del TRAM citata e rif.). Il ricorso a questi criteri, costituisce in effetti un’irrinunciabile necessità soprattutto per motivi pratici, ai fini della percezione delle tasse. Affinché il principio dell’equivalenza possa essere considerato ossequiato basta quindi che la tassa – calcolata secondo criteri schematici – appaia come ragionevolmente proporzionata alla prestazione: il principio dell’equivalenza è violato solo in caso di sproporzione manifesta (sentenza del TRAM citata, consid. 4.1. nonché riferimenti). Ciò significa, in buona sostanza, che l’ammontare della tassa dev’essere in proporzione con l’importo complessivo dei costi causati dalla pratica per l’autorità.
e) Nei limiti del principio dell’equivalenza, l’autorità amministrativa o giudiziaria dispone comunque in materia di spese, di un ampio potere di apprezzamento, ed un’istanza superiore chiamata a verificarne la legittimità può intervenire in pratica soltanto se codesta autorità ha manifestamente abusato del suo potere o l’ha ecceduto (Borghi/Corti, op. cit., n. 2 ad art. 28 Lpamm). Nelle procedure importanti l’autorità può fissare l’ammontare della tassa di giustizia in modo tale da compensare le perdite subite nella trattazione delle cause minori (DTF 120 Ia 174 consid. 2 a in fine con richiami; sentenza CDP del 13 agosto 2013 inc. n. 9.2013.25, consid. 6f).
3. Nel caso in esame, RE 1 si lamenta della decisione di prelevare, per ognuna delle decisioni riguardanti le figlie, tasse e spese per un importo complessivo di fr. 100.-. Egli reputa che l’Autorità di protezione non disponendo di un regolamento che discipilini l’ammontare dei tributi preleverebbe “indistintamente per ogni decisione CHF 100.-”.
Essendo il “contenzioso riconducibile ad una sola pratica” a suo avviso è “incomprensibile” che la decisione di chiusura non sia stata eseguita una sola volta per le tre figlie, “con l’applicazione di una sola tassa”. Ritiene che “l’insinuazione di tali tasse” sia “una sorta di ritorsione” nei suoi confronti da parte di un’autorità a cui si sarebbe “permesso, in modo molto diretto e poco velato di denunciare le sue negligenze”.
Quanto a quest’ultima osservazione, va rilevato che il reclamante pretende -a torto- che si tratterebbe di “una sola pratica”, mentre invece la presa a carico va considerata per singolo soggetto giuridico e quindi per ognuna delle sue tre figlie. D’altra parte ciò è necessario ai fini ricorsuali per permettere che ogni decisione possa essere impugnata indipendentemente dalle altre. Peraltro, la scelta della forma della decisione è ad esclusiva discrezione dell’Autorità di protezione e a giudizio di questa Camera, l’ammontare delle tasse e spese prelevate non sarebbe cambiato nella sua sostanza anche nel caso in cui l’Autorità di protezione avesse redatto un unico documento riguardante le tre decisioni. Relativamente alla percezione del reclamante che si ritiene vittima di ritorsione da parte dell’Autorità di protezione, nulla agli atti può far supporre una tale evenienza.
Come indicato in precedenza (consid. 2), l’Autorità di protezione preleva tasse che devono rispettare i principi dell’equivalenza e della copertura dei costi, disponendo di un ampio potere di apprezzamento. Nel caso in esame non appaiono violati i suddetti principi né si può ravvisare un abuso del potere di apprezzamento dell’Autorità. A giudizio di questo giudice, l’importo di fr. 100.- per ciascuna delle procedure riguardanti le figlie del reclamante non appare manifestamente sproporzionato o eccessivo.
Infine, in relazione alla domanda del reclamante, che chiede “perché la legge stabilisce una forchetta per il prelievo delle tasse”, si rinvia a quanto indicato sopra, in particolare al potere che il legislatore ha voluto lasciare all’autorità di determinare, di caso in caso, l’ammontare dei tributi a carico dell’utenza.
4. Visto quanto sopra il reclamo è respinto. Tasse e spse di giustizia del reclamo in oggetto seguono la soccombenza.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. Gli oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono posti a carico di RE 1.
3. Notificazione:
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Comunicazione:
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Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.