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assistito dalla vicecancelliera |
Romeo |
sedente per statuire nella causa che oppone
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RE 1 |
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all’ |
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Autorità regionale di protezione __________, |
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per quanto riguarda la propria mercede di curatore |
giudicando sul reclamo del 15 ottobre 2013 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 19 settembre 2013 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. A far tempo dal 24 ottobre 2001 PI 1 è al beneficio di una tutela volontaria ai sensi dell'art. 372 vCC, trasformata per legge in curatela generale dal 1° gennaio 2013 e confermata dall'Autorità di protezione di __________ il 10 aprile 2013.
Il signor RE 1 ha funto dapprima da tutore e ora da curatore.
B. Il 25 marzo 2013 RE 1 ha chiesto all'Autorità di protezione un anticipo della mercede - per la sua attività tra il 9 gennaio e il 20 marzo 2013 - a causa del dispendio dovuto al decesso della madre del curatelato.
C. L'8 aprile 2013 l'autorità menzionata ha accolto la richiesta del curatore, avvisandolo tuttavia di svolgere gli atti strettamente necessari alla curatela a favore di PI 1 e che aveva già superato le ore che di regola sono riconosciute sull'arco di un anno.
D. Il 16 agosto 2013 RE 1 ha presentato la propria nota mercede, esponendo un onorario di fr. 3'000.-- per 75 ore, 409 km, spese (telefoniche, postali, PC, fotocopie, parcheggio) per complessivi fr. 16.-- per il periodo tra il 21 marzo e il 12 agosto 2013.
E. Nella propria decisione del 19 settembre 2013 l'Autorità di protezione di __________ ha riconosciuto fr. 1'620.-- e fr. 58.20 per spese di trasferta e fr. 16.-- per spese vive, considerando che il curatore non avesse tenuto conto delle indicazioni fornitegli l'8 aprile 2013, che egli abbia esposto il tempo per passeggiate e ripetuti incontri coll'interessato, che non possono essere riconosciuti nell'ambito delle mansioni del curatore, e che le spese non possono essere rimborsate in assenza dei giustificativi.
F. Con reclamo del 15 ottobre 2013 RE 1 impugna la decisione menzionata e contesta di aver disatteso le indicazioni dell'8 aprile 2013. In sintesi egli fa valere che il proprio intervento e la propria presenza fossero dovuti al decesso della madre dell'interessato e al suo benessere, ciò che sarebbe comprovato dallo scritto dello psichiatra del medesimo. Inoltre sostiene di avere effettuato prestazioni (anche con l'aiuto benevolo di altre persone) e spese a beneficio di quest'ultimo senza chiederne il rimborso. Il reclamante evidenzia gli sforzi intrapresi per la vendita dell'immobile, per evitare ulteriori costi (per la vendita, il trasloco, le pulizie, legali, ecc.). Rileva inoltre che: la sostanza del curatelato permette di far fronte al dispendio richiesto per fornirgli maggiore assistenza; in precedenza non gli sono stati chiesti i giustificativi per le spese, ma che esse gli erano state riconosciute; egli si è messo a disposizione per ulteriori informazioni, tuttavia non è stato interpellato per ragguagli, ciò che contrasterebbe col diritto di essere sentito.
RE 1 chiede alla scrivente Camera di adottare la decisione che ritiene più giusta e all'autorità di primo grado di informarlo su ciò che può fare o meno come curatore.
G. Mediante atto del 24 ottobre 2013 l'Autorità di protezione di __________ ha rinunciato a formulare osservazioni, rimettendosi al giudizio dell'autorità di ricorso.
Considerato
in diritto
1. Con l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione), l’autorità giudiziaria competente per giudicare i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni è la Camera di protezione del Tribunale di appello, che giudica nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione con gli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 48 lett. f n. 7 LOG; art. 2 cpv. 2 LPMA).
Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per effetto delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), entrata in vigore il 1° marzo 2014, nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione prima di tale data continua a trovare applicazione l’ormai abrogata Legge di procedura per le cause amministrative (in particolare, l’art. 74b vLPamm).
2. Giusta l'art. 404 CC il curatore ha diritto a un compenso adeguato e al rimborso delle spese necessarie, pagati con i beni dell’interessa-to. In caso di curatore professionale i relativi importi sono corrisposti al datore di lavoro (cpv. 1); l’autorità di protezione degli adulti stabilisce l’importo del compenso. A tal fine tiene conto in particolare dell’estensione e della complessità dei compiti conferiti al curatore (cpv. 2); i Cantoni emanano le disposizioni d’esecuzione e disciplinano il compenso e il rimborso delle spese per i casi in cui gli stessi non possano essere pagati con i beni dell’interessato.
Secondo l'art. 49 LPMA i curatori hanno diritto ad un compenso commisurato al lavoro svolto e alla situazione patrimoniale del pupillo. Al Consiglio di Stato è demandato il compito di concretizzare quanto previsto all’art. 404 CC.
In base all'art. 16 ROPMA i curatori hanno diritto per le loro prestazioni ad un compenso fissato dall’autorità di nomina nonché al rimborso delle spese (cpv. 1); all’assunzione del mandato l’autorità di protezione definisce con il curatore la remunerazione oraria e il tempo presumibilmente necessario per l’esecuzione del mandato (cpv. 2); la domanda di indennità ed il conteggio delle spese vanno presentati per approvazione all’autorità competente con il rendiconto annuale (cpv. 3); il curatore può chiedere il rimborso delle spese o un anticipo sull’indennità già nel corso dell’anno (cpv. 4).
Per l'art. 17 ROPMA l’indennità è stabilita tenendo conto dell’estensione e della complessità dei compiti conferiti (cpv. 1); è riconosciuta un’indennità compresa fra i fr. 40.– e i fr. 80.– l’ora (cpv. 3); il curatore è tenuto ad informare tempestivamente l’autorità di protezione qualora l’impegno supera il tempo lavoro concordato all’assunzione del mandato (cpv. 3); per le trasferte con autoveicoli viene riconosciuta un’indennità di fr. 0.60/km; per le altre il costo del biglietto di seconda classe dei mezzi di trasporto pubblici e, ove indicato dal criterio di economicità, eventuali abbonamenti (cpv. 4).
Considerata la modifica legislativa, il 1° aprile 2013 il Consiglio di Stato ha inserito nel ROPMA una norma transitoria - con effetto retroattivo al 1° gennaio 2013 - (BU n. 11 del 22 febbraio 2013, pag. 109-110) prevedente che: la remunerazione dei curatori per l’attività svolta fino al 31 dicembre 2012 è calcolata sulla base della normativa previgente (cpv. 1); per i mandati pendenti al 1° gennaio 2013 l’autorità di protezione ha tempo fino al 31 dicembre 2013 per definire con il curatore una remunerazione oraria secondo gli art. 16 e 17 (cpv. 2); fintanto che l’autorità regionale di protezione non avrà definito con il curatore una diversa indennità, sono riconosciuti fr. 40.— all’ora (cpv. 3).
3. Nel caso concreto la richiesta del curatore di anticipo della mercede è del 25 marzo 2013 e la risposta dell'ARP dell'8 aprile 2013, probabilmente la modifica del tenore di legge - a suo tempo recente (pubblicata il 22 febbraio 2013) e con effetto retroattivo - era sfuggita a quest'ultima autorità.
Per quanto attiene al limite di fr. 3'000.--, esso era stato abrogato dall'art. 17 ROPMA in vigore dal 1° gennaio 2013 (cfr. art. 17 cpv. 4 vLTut), pertanto non torna applicabile; rispettivamente, non avendo quantificato il dispendio probabile (art. 17 cpv. 3 ROPMA e norma transitoria), non vi è un limite concreto nella fattispecie in esame.
Questo non toglie che l'intervento del curatore va incentrato sull'interessato ed il suo benessere (cfr. Copma, Guide pratique Protection de l’adulte, pagg. 180-181, n. 6.6).
Nella fattispecie l'autorità di primo grado aveva ammesso le attività dovute al decesso della madre del curatelato, richiamando il curatore a limitare gli interventi nell'interesse di PI 1.
È indubbio che la dipartita della madre abbia causato un dispendio di tempo per questioni materiali, che è stato riconosciuto dall'Autorità di protezione; tuttavia - oltre ad esse - vi sono state delle conseguenze sul piano personale del curatelato, che hanno richiesto un maggior intervento e vicinanza da parte di RE 1, così come attestato dallo psichiatra di PI 1. Il medico ha ritenuto che la presenza di RE 1 sia stata "un elemento necessario e significativo di tutto il lavoro a favore del signor PI 1" (scritto del 10 ottobre 2013 del dr. med. G__________).
Va pure rilevato che al momento in cui RE 1 ha chiesto l'anticipo nella nota vi erano già le uscite col curatelato, pertanto, se l'autorità di primo grado avesse voluto impedire al curatore di effettuare interventi assistenziali, avrebbe dovuto specificarlo chiaramente e non soltanto indicargli di "svolgere unicamente gli atti strettamente necessari alla misura istituita in favore del Sig. PI 1".
Le attività riguardanti l'immobile ereditato dalla madre fanno parte della gestione degli interessi - soprattutto economici - di PI 1.
Negli atti "necessari alla misura" rientra il supporto fornito dal curatore, poiché agendo nell'ambito di una curatela generale è tenuto ad occuparsi anche degli aspetti personali. L'assistenza del curatore ha ottenuto l'avallo dello psichiatra dell'interessato. Non si tratta soltanto di atti meramente materiali conseguenti al decesso della madre e che l'interessato stesso era impossibilitato ad eseguire, come sembra interpretare l'autorità nella propria risposta dell'8 aprile 2014 (cfr. verbale no. 56 della risoluzione relativa allo scritto citato), ma vanno al di là di quanto colto dall'autorità ed, essendo necessari al benessere di PI 1, vanno di principio approvati e remunerati.
Potrebbe fare eccezione la posta del 31 luglio 2013 di ben 8 ore, che appare effettivamente eccessiva, corrispondendo praticamente ad una giornata intera di lavoro a tempo pieno; ciononostante si tiene conto del fatto che il curatore non ha esposto costi per pranzi ed altre attività svolte a titolo di volontariato, con l'ausilio anche di terzi e che effettivamente avrebbero causato un maggior dispendio per l'interessato.
Al proposito il suo impegno umano merita senz'altro elogio.
Su questo punto il reclamo merita accoglimento.
4. Le spese vive sono da presentare in un conteggio per approvazione in virtù dell'art. 16 cpv. 3 ROPMA.
Gli spostamenti sono stati indicati e possono essere riconosciuti, ossia fr. 245.40 per i 409 km percorsi.
Ciò che non vale invece per le spese postali, telefoniche e di fotocopiatura - che andrebbero innanzitutto cifrate separatamente (quantomeno a grandi linee, indicando almeno taluni destinatari) - e "PC", di cui non è dato a capire cosa intenda il curatore (utilizzo del computer, connessione internet, o altro).
Un'eventuale trascuranza in passato circa la suddetta presentazione del conteggio non giustifica di perseverare in tale omissione.
Tuttavia, considerato che in effetti in precedenza l'assenza di dettagli era stata tollerata dall'Autorità di primo grado, va concessa al curatore la possibilità di presentare, entro 30 giorni, una nota più specifica, con conseguente necessità per detta Autorità di pronunciarsi ulteriormente limitatamente a tali spese.
5. Alla luce di quanto precede il reclamo è parzialmente accolto.
Data la situazione non si prelevano né tassa né spese di giustizia.
6. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi protezione del figlio è ammissibile il ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 7 LTF) senza riguardo a questioni di valore, ma non per quanto attiene l’addebito della nota mercede del curatore, il cui valore non raggiunge la soglia di fr. 30'000.-- ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è parzialmente accolto.
Di conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione n. 143/228 del 19 settembre 2013 dell'Autorità regionale di protezione __________ è modificato come segue:
1. La mercede per il periodo dal 21 marzo al 12 agosto 2013 è approvata per Fr. 3'000.-- oltre a Fr. 245.40 per le trasferte.
1.1. Per le altre spese il curatore presenterà entro 30 giorni all'Autorità regionale di protezione __________ una nota specifica ai sensi dei considerandi. Quest'ultima si pronuncerà quindi ulteriormente limitatamente a detta posizione.
2. Non si prelevano né tassa né spese di giustizia.
3. Notificazione:
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Comunicazione:
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Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.