Incarto n.
9.2013.240

Lugano

9 dicembre 2013

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di protezione del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Lardelli, presidente,

Epiney-Colombo e Bozzini

 

Vicecancelliera

Perucconi-Bernasconi

 

 

 

RE 1

patr. da: PR 1 

 

 

contro

 

 

Autorità regionale di protezione __________,

 

 

 

 

 

per quanto riguarda le relazioni personali tra i minori PI 1 e PI 2 e il padre TERZ 1

 

 

giudicando ora sul reclamo del 7 novembre 2013 presentato da RE 1 per ritardata giustizia ex art. 450a cpv. 2 CC da parte dell’Autorità regionale di protezione __________ e sulla domanda di ammissione all’assistenza giudiziaria;

 

esaminati gli atti,

 

 

ritenuto

 

in fatto

                                  A.   Con decisione supercautelare 25 marzo 2011 l’allora Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria) ha privato TERZ 1 della custodia parentale sui figli PI 1 e PI 2, sospendendo con effetto immediato i diritti di visita, a seguito di una richiesta del Procuratore Pubblico Nicola Respini, che aveva aperto un procedimento a suo carico per sospetto di abusi di natura sessuale sui figli.

                                         In data 11 aprile 2011 – dopo aver sentito i genitori – la Commissione tutoria ha ripristinato le relazioni personali esclusivamente in forma sorvegliata, mantenendo il divieto per il padre di avvicinare i figli ovunque essi si trovino e conferendo mandato all’Ufficio famiglie e minorenni di fare una valutazione del nucleo famigliare della madre;

 

                                  B.   Il 6 marzo 2012 RE 1 ha chiesto una rivalutazione della situazione, con la nomina di un curatore educativo e la modifica dell’assetto relativo alle relazioni personali del padre con i figli, poiché per questi ultimi la limitazione dei diritti di visita in forma sorvegliata non sarebbe più stata idonea. TERZ 1 e PI 1 avevano infatti, a suo dire, manifestato l’esigenza di poter incontrare il genitore in un ambiente più familiare.

                                         Con lettera 16 marzo 2012 la Commissione tutoria, dopo aver dato atto della ricezione dell'istanza suddetta, ha comunicato a RE 1 di aver chiesto al Punto d'Incontro di __________ (dove avvengono i diritti di visita sorvegliati) e alla psicologa B__________ (che segue i minori) “degli aggiornamenti” e ha preannunciato la convocazione delle parti non appena in possesso dei relativi rapporti.

                                         Interpellato in data 11 aprile 2012 dalla Commissione tutoria, con scritto 25 aprile 2012 il Procuratore Pubblico ha confermato che il procedimento penale a carico del padre era tuttora in corso, ma che da parte sua nulla ostava a che il diritto di visita fosse modificato. Con lettera 7 maggio 2012 la Commissione tutoria ha chiesto nuovamente al Procuratore Pubblico di fornire qualche elemento supplementare, ritenuta la necessità di “maggiori informazioni” prima di “liberalizzare il diritto di visita”. A seguito di un sollecito del 7/8 maggio 2012 della madre, il 15 maggio 2012 la Commissione tutoria ha comunicato di aver chiesto l’aggiornamento della situazione a tutte le parti coinvolte, al fine di poter decidere sulla richiesta.

                                         Dopo un nuovo sollecito della madre presentato in data 7/10 settembre 2012, la Commissione tutoria ha chiesto ancora al Procuratore Pubblico un aggiornamento sulla procedura in corso (cfr. lettera 13 settembre 2012), come pure un rapporto alla psicologa B__________ (cfr. lettera 18 settembre 2012). Il 9 novembre 2012 la medesima Autorità ha quindi nuovamente sollecitato l’aggiornamento richiesto al Procuratore Pubblico, come pure un parere della dr. med. S__________, che seguiva il padre e un rapporto al Punto d’Incontro di __________.

                                         In data 21 settembre 2012 la Commissione tutoria ha informato la signora RE 1 degli accertamenti messi in atto rilevando che non appena sarebbe stata in possesso degli esiti degli accertamenti gliene avrebbero dato comunicazione.

                                         Il 17/31 ottobre 2012 la psicologa B__________ ha trasmesso il suo rapporto alla Commissione tutoria. Non risulta dagli atti che il medesimo sia stato intimato a RE 1.

                                         In data 9 novembre 2012 la Commissione tutoria ha interpellato ancora il Procuratore Pubblico chiedendogli un aggiornamento sul procedimento penale e di dire se vi fosse “la possibilità di entrare nel merito di una maggiore liberalizzazione del diritto di visita” (cfr. lettera 9 novembre 2012).

                                         Il Punto d'Incontro e la dr. med. S__________ hanno trasmesso i loro rapporti alla Commissione tutoria rispettivamente il 21 novembre 2012 e il 27 novembre 2012. Non risulta dagli atti che i medesimi siano stati intimati a RE 1.

                                         La madre ha quindi nuovamente sollecitato la Commissione tutoria il 6 dicembre 2012. Detta autorità ha a quel momento ancora chiesto un aggiornamento al Procuratore Pubblico indicando a quest'ultimo che gli necessitava allo scopo di “dare finalmente una risposta all'avv. PR 1” patrocinatore di RE 1.

                                         Con scritto 10 gennaio 2013 il Procuratore Pubblico ha sintetizzato all'Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) – nel frattempo subentrata alla Commissione tutoria – le risultanze degli accertamenti dell'istruttoria penale e delle tesi contrarie dell'imputato, rilevando che sarà comunque la Corte a statuire in merito all'esistenza o meno del reato. Il magistrato d'accusa ha poi anche aggiunto di non conoscere il contenuto del rapporto allestito dall'Ufficio delle famiglie e minorenni, non essendogli stato trasmesso, ma che “se quest'ultimo ha concluso che la situazione familiare è tranquillizzante” non aveva nulla in contrario a che il diritto di visita fosse liberalizzato.

 

                                  C.   Con scritto 21 gennaio 2013 l’Autorità di protezione ha riferito a RE 1 di aver ricevuto informazione dal Procuratore Pubblico che era sua intenzione deferire il padre dinnanzi alla Corte d’Assise correzionali di __________ con l’accusa di ripetuti atti con fanciulli. L’Autorità di protezione, precisando che TERZ 1 non ha mai chiesto un ampliamento del diritto di visita, ha quindi rilevato di ritenere che non ci fossero “in nessun caso i presupposti per ampliare il diritto di visita tra dei minori con il padre, finché non sarebbe stata “emessa una decisione formale”.

                                         Con scritto 22/23 gennaio 2013 la madre ha precisato di aver presentato la richiesta di ampliamento dei diritti di visita a seguito di una richiesta insistente dei figli, mentre il padre ha preferito mantenere un “profilo basso”, avendola tuttavia interpellata ripetutamente. Essa ha chiesto una convocazione delle parti e dei servizi coinvolti, al fine di ridefinire la situazione.

                                         Il 25/29 gennaio 2013 anche il padre ha preso posizione, chiedendo formalmente un ampliamento dei diritti di visita, precisando che una sua – fino ad allora – mancata richiesta era “comunque contrapposta ad una volontà chiara e precisa” da parte sua “di poter vedere i suoi figli fruendo dei più ampi diritti di visita, manifestata oralmente in ogni sede e ribadita in ogni circostanza”. Egli ha anche aggiunto di aver sempre espresso la sua volontà agli operatori del punto di incontro e di essere convinto “alla luce della richiesta presentata dai bambini” di potersi esprimere dinnanzi all'Autorità di protezione e quindi di poter manifestare direttamente a detta autorità la sua volontà di poter vedere maggiormente i figli.

 

                                  D.   Un ulteriore sollecito della madre all’Autorità di protezione è stato inviato il 12 marzo 2013. Il 16 maggio 2013 la madre ha chiesto quindi ancora una volta di riattivare la pratica, specificando di aver presentato la propria richiesta di ampliamento oltre un anno prima e di avere nel frattempo sollecitato l’autorità a sei riprese. Con risposta 11 giugno 2013 l’Autorità di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) ha comunicato a RE 1 di aver preso conoscenza della promozione dell’accusa avvenuta l’11 gennaio 2013 nei confronti del padre e di intendere esprimersi solo al termine della procedura penale ed ha evidenziato che “i ritardi non sono dovuti” alla loro “mancanza di tempestività” ma alla “procedura penale pendente”. Il suddetto scritto è stato contestato dalla madre il 14 giugno 2013, che ha ribadito la sofferenza dei figli e chiesto di poter disporre dei rapporti dei servizi, oltre ad essere convocata, insieme a tutte le parti coinvolte, per un aggiornamento della situazione. Anche il padre, ricevuta dalla madre una copia della lettera 11 giugno 2013, ha precisato con scritto 17 giugno 2013 all’Autorità di protezione, di non essere d’accordo che l’ampliamento dei diritti di visita sia condizionato all’esito della procedura penale, chiedendo l’emanazione di una nuova decisione concernente i diritti di visita.

                                         L’8 luglio 2013 l’Autorità di protezione ha comunicato a entrambi i genitori che la sua “decisione è stata legata fin dall'inizio al procedimento penale” e che l'emanazione “del decreto d'accusa nei confronti del signor TERZ 1” da parte del Procuratore Pubblico “conferma che ci sono fondati dubbi sulla sua innocenza” e che “trattandosi di ripetuti atti sessuali con fanciulli, la prudenza è evidentemente d'obbligo”. Ha anche informato le parti che i rapporti dei servizi coinvolti erano a loro disposizione negli uffici dell’Autorità di protezione e visionabili su appuntamento.

                                         In data 31 agosto 2013 la madre, dopo aver esaminato gli atti, ha nuovamente insistito affinché si rivedessero le modalità del diritto di visita, e ciò nell’interesse dei due figli. Con scritto 19 settembre 2013 l’Autorità di protezione ha chiesto al Procuratore Pubblico di poter ricevere, al momento della sua emanazione, la decisione relativa al procedimento a carico di TERZ 1;

 

                                  E.   In data 7 novembre 2013 RE 1 ha introdotto – per sé e per i figli PI 1 e PI 2 – reclamo per denegata e ritardata giustizia a questa Camera, lamentando il fatto che, malgrado sia stato emesso un atto di accusa il 26 settembre 2013 a carico del padre, l’Autorità di protezione non si sia ancora espressa sulla richiesta di modifica dell’esercizio del diritto di visita, che avviene da oltre due anni in una forma protetta creando gravi conseguenze. La reclamante chiede pertanto di ordinare all'Autorità di protezione di organizzare con sollecitudine le relazioni personali tra TERZ 1 e i figli, con tempi e modalità che riterrà idonei a salvaguardare il benessere dei minori. La madre ha chiesto di essere ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria.

 

                                  F.   Il reclamo è stato intimato da questa Camera all’Autorità di protezione in data 8 novembre 2013, con l’invito a formulare eventuali osservazioni scritte nel termine di 15 giorni.

 

                                  G.   Il 13 novembre 2013 l’Autorità di protezione ha presentato le proprie osservazioni trasmettendo l’incarto a questa Camera, rilevando di aver sempre dato risposta motivata alle richieste di RE 1, mentre non sarebbe stata al corrente dell’atto d’accusa 26 settembre 2013 fino al momento del reclamo. Ritenendo di non aver commesso ritardata giustizia, l’Autorità di protezione ha precisato di aver avuto intenzione di indire un’udienza appena fossero state date più precise indicazioni da parte della Procura pubblica.

 

                                  H.   In data 21 novembre 2013 l'Autorità di protezione ha chiesto al Tribunale penale cantonale di indicare la data di aggiornamento del processo della persona a margine e, il giorno successivo, ha convocato le parti per un incontro per il 12 dicembre 2013.

 

 

Considerato

 

 

in diritto

                                   1.   Il diniego di giustizia e il ritardo ingiustificato delle Autorità di protezione sono assimilati a delle decisioni e possono essere oggetto di reclamo (art. 450a cpv. 2 CC), in ogni tempo (450b cpv. 3 CC), alla Camera di protezione (art. 48 lett. f n. 2 LOG).

 

                                   2.   Il diniego di giustizia consiste nel rifiuto dell'autorità di occuparsi di un procedimento, mentre vi è ritardata giustizia quando l'autorità procrastina in modo inabituale e senza giustificazioni legittime la trattazione di un caso che rientra nelle sue attribuzioni. Sapere se la durata di un procedimento ecceda quella “ragionevole” dipende dal tipo di procedura, dalla complessità del caso specifico e dal comportamento delle parti (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, Ginevra, Zurigo, Basilea 2011, nota 121 pag. 61; DTF 135 I 277 consid. 4.4).

 

                                   3.   Nel caso in esame RE 1 ha introdotto reclamo per ritardata giustizia, per sé e per i figli minorenni PI 1 e PI 2 ritenendo che non si giustifica l’inadempienza dell’Autorità di protezione nel ridefinire i diritti di visita aggiornandoli alla situazione, ritenuto peraltro che anche il Procuratore Pubblico, nel suo scritto 10 gennaio 2013 ha segnalato di non opporsi ad una modifica o ad un ampliamento.

                                         La madre reputa che i rapporti agli atti e l’evolversi della situazione non giustificano più le restrizioni fissate nel 2011 e che per i figli l’organizzazione dei diritti di visita così come stabilita è motivo di sofferenza. La richiesta di aggiornamento della misura è pendente dalla primavera dello scorso anno, ciò che giustificherebbe la presentazione del reclamo per ritardata giustizia.

 

                                         Dal canto suo l’Autorità di protezione ritiene non possa esserle addebitato alcun ritardo, avendo, a suo dire, sempre dato risposta motivata alle richieste della reclamante, ciò con riferimento allo scritto 21 gennaio 2013 dell'allora Autorità di protezione 14 e ai suoi scritti dell'11 giugno 2013 e 8 luglio 2013. Una richiesta della signora RE 1 di ottenere un ampliamento dei diritti di visita sarebbe giunta “per posta semplice il 2 agosto 2013, durante le ferie giudiziarie” e in seguito vi sarebbe stato “il cambio di presidenza”. Sostiene inoltre di avere preso visione dell’atto d’accusa esclusivamente al momento di presentare le proprie osservazioni al reclamo e che era sua intenzione “di indire un'udienza appena fossero state date più precise indicazioni da parte della Procura pubblica”.

 

                                   4.   In concreto risulta in vero che l'istanza di modifica delle relazioni personali tra padre e figli è stata presentata da RE 1 il 6 marzo 2012 e che da allora la Commissione tutoria __________ e l’Autorità di protezione __________ che si sono succedute hanno assunto una tattica palesemente e ingiustificatamente dilatoria. Una chiara e motivata decisione – munita dei rimedi giuridici – non è a tutt'oggi stata emanata, nonostante i numerosi solleciti inviati dalla reclamante e le richieste formali pure presentate dal padre dei minori.

                                         Certo ci si può chiedere se la decisione emanata il 21 gennaio 2013 dall'Autorità di protezione __________ non costituisse già un formale diniego all'estensione dei diritti di visita che, benché privo dei rimedi di diritto, poteva essere impugnato all'autorità superiore da una parte patrocinata da un avvocato entro gli usuali termini di legge (cfr. Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 26 LPamm, N. 5 pag. 133). La questione può tuttavia restare aperta perché in data 22/23 gennaio 2013 RE 1 ha comunque ribadito la propria richiesta di ampliamento dei diritti di visita paterni, postulando anche una convocazione delle parti e dei servizi coinvolti – fino ad allora non avvenuta, benché preannunciata dalla Commissione tutoria in data 16 marzo 2012 – senza che l'Autorità di protezione si sia prontamente attivata. A questa richiesta sono seguiti la richiesta formale 25/29 gennaio 2013 presentata dal padre dei minori e gli ulteriori solleciti della reclamante in data 12 marzo 2013, 16 maggio 2013 e 14 giugno 2013 (con rinnovo anche della richiesta di convocazione delle parti) e 31 luglio/2 agosto 2013. L'Autorità di protezione __________ ha allora reiterato la tattica dilatoria già precedentemente adottata, con riferimento ai ritardi, a suo dire, non propri ma alla procedura penale pendente. Solo in data 22 novembre 2013 – quindi dopo la presentazione del reclamo per ritardata giustizia ora in esame – l'Autorità di protezione ha per finire indetto un incontro delle parti per il 12 dicembre 2013.

                                         La circostanza – evocata dall'Autorità di protezione __________ – che vi siano stati dei cambi di presidenza, non permettono certo di giustificare dilazionamenti nei tempi di convocazioni delle parti e di decisione. Per altro, il Procuratore Pubblico con lo scritto del 10 gennaio 2013 aveva già chiaramente ribadito quanto comunicato all'Autorità di protezione il 25 aprile 2012, ossia di non opporsi alla modifica e all'ampliamento dei diritti di visita, rilevando tuttavia di non conoscere il contenuto del rapporto dell'Ufficio famiglie e minorenni (UFaM), ma che se quest'ultimo ha concluso che la situazione famigliare è tranquillizzante, non aveva nulla in contrario alla liberalizzazione dei diritti di visita. Il magistrato d'accusa si è comunque giustamente rimesso alla decisione dell'Autorità di protezione. In effetti è palesemente a quest'ultima che compete pronunciarsi – con decisione motivata – sulle istanze di estensione dei diritti di visita paterni presentate da entrambi i genitori dei minori PI 1 e PI 2, ciò indipendentemente dalle valutazioni e dalle decisioni dell'autorità penale. Decisione che – con un ritardo inaccettabile e lesivo dei diritti della reclamante – a tutt'oggi l'Autorità di protezione __________ non ha preso.

 

                                         Provvisto di buon diritto, il reclamo merita dunque accoglimento, nel senso che l’Autorità di protezione va invitata a procedere senza indugio, organizzando indilazionatamente l'incontro con le parti che le permetta di discutere la possibilità o meno di attualizzare l’esercizio delle relazioni personali tra padre e figli in modo più ampio e di assumere le decisioni che saranno ritenute da essa opportune avuto riguardo delle emergenze degli atti a sua disposizione.

 

5.Contestualmente al reclamo, RE 1 ha formulato istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria.

Il conferimento del beneficio dell’assistenza giudiziaria presuppone un rimedio giuridico non privo di buon diritto e un reclamante sprovvisto di mezzi necessari per assumersi gli oneri della procedura (art. 117 CPC su rinvio degli art. 9 e 13 LAG).

La reclamante produce il certificato comunale datato del 2012 senza la relativa approvazione da parte dell’autorità comunale, tuttavia allega pure le decisioni di accoglimento dell’assegno familiare integrativo da parte dell’Istituto delle assicurazioni sociali di Bellinzona, come pure l’attestazione del beneficio della rendita di invalidità da lei percepita. La sua indigenza è quindi dimostrata e i presupposti per la concessione del beneficio di assistenza giudiziaria risultano adempiuti. La domanda va pertanto accolta.

 

6.Tasse e spese di giustizia seguono la soccombenza. Eccezionalmente questo Tribunale prescinde dal loro prelievo. Tuttavia, in simili procedure l'autorità soccombente può essere tenuta a rifondere al reclamante vittorioso adeguate ripetibili, analogamente a quanto fa il Tribunale federale in caso di ricorso per ritardata giustizia (sentenza 5A_517/2008 dell'11 dicembre 2008, consid. 3). In concreto si giustifica così riconoscere alla reclamante
un'indennità di fr. 800.–, adeguata all'impegno profuso dal patrocinatore nella stesura del memoriale.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il reclamo è accolto e gli atti sono rinviati all’Autorità regionale di protezione __________ con il formale invito alla medesima di procedere senza indugio a quanto di sua incombenza, ai sensi dei considerandi.

 

                                   2.   L’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria è accolta.

 

                                   3.   Si prescinde dal prelievo di tasse e spese di giustizia.

                                         L’Autorità regionale di protezione __________ rifonderà a RE 1 un’indennità di fr. 800.-- per ripetibili.

 

                                   4.   Notificazione:

 

-

-

 

 

 

 

 

Per la Camera di protezione del Tribunale d’appello

 

Il presidente                                                           La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.