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assistito dalla vicecancelliera |
Perucconi-Bernasconi |
sedente per statuire nella causa che oppone
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RE 1 |
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all’ |
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Autorità regionale di protezione __________
e a
CO 2 |
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per quanto riguarda l’assunzione delle spese per la misura di protezione a favore della figlia PI 1 |
giudicando sul reclamo del 20 ottobre 2013 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 30 settembre 2013 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. PI 1 è nata il __________ 1997 dal matrimonio tra CO 2 e RE 1. L’unione è stata sciolta per divorzio il 30 marzo 2011. Il Pretore del distretto di __________ ha omologato la convenzione secondo cui PI 1 e il fratello L__________ (nato nel 1996) sono stati affidati alle cure della madre.
B. Nel mese di ottobre 2012 a seguito di alcuni problemi, i genitori si sono accordati nel senso che la figlia è stata affidata alle cure del padre. In febbraio 2013 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) ha conferito mandato all’Ufficio delle famiglie e dei minorenni al fine di esperire una valutazione socio-ambientale.
Con decisione 31 luglio 2013 l’Autorità di protezione ha istituito una curatela educativa a favore di PI 1, nominando CURA 1 in veste di curatrice.
C. PI 1 è tornata a vivere con la madre all’inizio del mese di settembre 2013. Tramite decisione 30 settembre 2013 l’Autorità di protezione ha conferito mandato al Servizio medico-psicologico di __________ per un sostegno psicologico tra PI 1 e la madre. I costi del sostegno sono stati posti a carico della madre.
D. Contro la suddetta decisione è insorta RE 1 con reclamo 20 ottobre 2013 inoltrato per errore all’Autorità di protezione e da essa trasmesso a questa Camera. La madre non contesta il mandato di sostegno psicologico ma esclusivamente il secondo dispositivo, che pone a suo carico tutti i relativi costi.
E. Con scritto 26 novembre 2013 CO 2 ha precisato di aver preso atto del reclamo e di non avere osservazioni.
Anche l’Autorità di protezione con scritto 26 novembre 2013 ha comunicato di non avere osservazioni e di confermare la decisione impugnata.
Considerato
in diritto
1. L'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello [art. 2 cpv. 2 Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto (LPMA)], che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione, già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC).
Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per effetto delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), entrata in vigore il 1° marzo 2014, nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione prima di tale data continua a trovare applicazione l’ormai abrogata Legge di procedura per le cause amministrative (in particolare, l’art. 74b vLPamm).
2. Conformemente all’art. 276 cpv. 1 CC, i costi delle misure a tutela del figlio rientrano nell'obbligo di mantenimento dei genitori (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5ª ed., Losanna-Ginevra 2014, pag. 704 nota 2461; Wullschleger in: FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 4 delle osservazioni generali agli art. 276–293 CC).
Sono quindi i genitori a dover provvedere al sostentamento dei figli, incluse le spese di educazione e formazione, e per le misure prese a loro tutela.
Secondo l’art. 19 cpv. 1 LPMA, i costi di gestione (mercede, spese, tasse) della misura tutoria sono a carico della persona interessata o di chi è tenuto al suo sostentamento (cpv. 1); se la persona interessata o chi altrimenti è tenuto al suo sostentamento non vi fa fronte, tali spese sono anticipate dall’autorità regionale di protezione (cpv. 2). Gli anticipi effettuati dall’autorità regionale di protezione nel corso degli ultimi 10 anni possono essere recuperati presso il pupillo tenuto conto del suo fabbisogno (a), presso chi è tenuto al sostentamento della persona in questione (b) oppure trattenendo la somma corrispondente sulla massa ereditaria o presso gli eredi in caso di decesso dell’interessato (c; cpv. 3).
Giusta l’art. 3 cpv. 3 ROPMA, le spese per la misura di protezione, quando anticipate dall’Autorità di protezione e non recuperate dal pupillo o da chi è tenuto al suo sostentamento, sono a carico del Comune di domicilio della persona interessata.
3.Nella fattispecie in esame la reclamante non contesta la misura adottata, ma la decisione dell’Autorità di protezione di porre esclusivamente a suo carico i relativi costi, non essendo peraltro in grado di assumerseli a causa del suo reddito basso (3 cpv. 3 ROPMA). Essa si interroga sul motivo per cui il padre non è chiamato a partecipare alla spesa, evidenziando di ritenere che la situazione della figlia dipenda dal fatto che “tutti dovevano fare il proprio ruolo, come devono fare i genitori”.
Dal verbale d’incontro del 7 marzo 2013 risulta che alla madre è stata illustrata la possibilità di beneficiare di un sostegno psicologico insieme alla figlia e lei si è dichiarata “scettica in quanto ha già usufruito in passato di questo tipo di aiuto e ritiene che non abbia portato beneficio nel senso che PI 1 avrebbe disconosciuto ulteriormente l’autorevolezza materna”. RE 1 aveva tuttavia aggiunto che se l’Autorità di protezione avesse deciso per questo tipo di sostegno, avrebbe partecipato “perché obbligata” ma anche “perchè potrebbe essere utile” alla figlia. In un secondo tempo, la madre ha poi concesso il suo accordo ad affrontare un percorso terapeutico (cfr. rapporto 17 settembre 2013 della curatrice, pag. 3).
Come detto, RE 1 non contesta quindi la misura adottata ma il secondo dispositivo della decisione, riguardante i costi posti a suo carico.
Nella decisione impugnata l’Autorità di protezione non motiva in alcun modo la scelta di accollare esclusivamente alla madre la spesa relativa alla misura. Ne discende che il reclamo va accolto su tale aspetto, in applicazione dell’art. 276 cpv. 1 CC secondo cui i costi delle misure a tutela del figlio rientrano nell'obbligo di mantenimento dei genitori. I costi vanno quindi posti a carico di entrambi e la decisione riformata in tal senso.
4. Nel suo reclamo, RE 1 sostiene di non avere sufficienti mezzi economici per potersi assumere la spesa per la misura di protezione. Essa tuttavia non documenta la sua situazione finanziaria, asserendo unicamente che percepisce i sussidi per l’assicurazione malattia. Ora, al di là della situazione economica dei genitori, giova rammentare che l’art. 19 LPMA prevede che quando la persona interessata dalla misura di protezione o chi è tenuto al suo sostentamento non sia in grado di assumersi i relativi costi, l’Autorità di protezione sarà tenuta ad anticiparle, ponendole poi a carico del Comune di domicilio della persona interessata. Di conseguenza, sarà in tale contesto che semmai la madre dovrà documentare le sue condizioni economiche.
5. Il reclamo è parzialmente accolto e il dispositivo 2 della decisione impugnata è modificato nel senso che i costi della misura vanno posti a carico di entrambi i genitori.
L'Autorità regionale di protezione risulta soccombente (cfr. art. 28 cpv. 1 lett. b vLPamm; RtiD II-2011 n. 14c pag. 692 cons. 3; cfr. anche: sentenza ICCA del 15 giugno 2011, inc. 11.2011.12, cons. 3; DTF 8C_1007/2010 del 9 maggio 2011, cons. 9) e pertanto gli oneri della presente procedura vanno posti a suo carico. Non si assegnano ripetibili, la reclamante non avendole reclamate e non essendo patrocinata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è parzialmente accolto. Il dispositivo 2 della decisione impugnata è modificato come segue:
2. I costi del sostegno psicologico sono a carico dei genitori di PI 1 in ragione di metà ciascuno.
2. Gli oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti a carico dell’Autorità regionale di protezione __________.
3. Notificazione:
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Comunicazione:
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Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.