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assistito dalla vicecancelliera |
Perucconi-Bernasconi |
sedente per statuire nella causa che oppone
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RE 1 |
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all’ |
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Autorità regionale di protezione __________,
e a
CO 2 |
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per quanto riguarda l’approvazione del rapporto morale e il riconoscimento della mercede per il curatore educativo della figlia PI 1 |
giudicando sul reclamo del 21/22 novembre 2013 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 24 ottobre 2013 dall'Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione);
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. PI 1 (2003) è nata dalla relazione tra RE 1 e TERZ 1. I genitori non hanno mai convissuto e la loro relazione si è interrotta prima della nascita della bambina. In data 10 aprile 2003 essi hanno stipulato un contratto di mantenimento e per il diritto alle relazioni personali. La convenzione è stata modificata l’11 marzo 2004, nel senso che il diritto di visita, dapprima previsto di un giorno alla settimana a partire dal primo anno di età, è stato modificato a due ore ogni due settimane al domicilio della madre o in altro luogo idoneo fino a tre anni. Dai tre anni d’età la figlia avrebbe dovuto trascorrere un giorno ogni due settimane fino a quattro anni e in seguito un fine settimana ogni quindici giorni.
B. A seguito di una richiesta della madre del 24 marzo 2006, è stata istituita a favore di PI 1 una curatela educativa a far conto dal 18.01.2007. In qualità di curatrice è stata nominata __________, sostituita dal 12 gennaio 2012 da CO 2, in carica dal 1° febbraio 2012.
Fin dal 2006 PI 1 è stata seguita da vari Servizi e professionisti, SMP, SAE, famiglia diurna, CPE, PAO, Istituto __________. Da sempre i rapporti tra i genitori di PI 1 sono stati piuttosto conflittuali.
Il curatore ha rassegnato le proprie dimissioni con scritto 22 maggio 2013, ritenendo che non vi sarebbero più le condizioni per “lavorare con serenità”.
C. Tramite decisione 24 ottobre 2013 l’Autorità di protezione ha approvato il rapporto morale per l’anno 2012 presentato dal curatore, riconoscendogli una mercede di fr. 865.80.
D. Contro la suddetta decisione è insorta RE 1 con reclamo 21/22 novembre 2013, evidenziando che il rapporto morale conterrebbe dati non veritieri. In particolare vi sarebbe indicato che il padre ospita la figlia nel suo appartamento dove vi sarebbe una cameretta a lei destinata, mentre in realtà non esisterebbe. PI 1, contrariamente a quanto indicato dal curatore, non avrebbe mai provato a seguire lezioni di pattinaggio. Il curatore avrebbe poi asserito di aver incontrato la madre solo tre volte perchè gli appuntamenti fissati venivano da lei disdetti, mentre quest’ultima sostiene di essersi sempre presentata. La reclamante ha pure specificato di aver già sollevato presso l’Autorità di protezione una contestazione al rapporto morale con scritto 4 aprile 2013, come pure con un successivo scritto 5 maggio 2013 aveva contestato un’ulteriore corrispondenza. A suo avviso il rapporto morale è quindi stato approvato con superficialità e “scarsa professionalità”. RE 1 contesta pure l’entità della mercede, sostenendo che le ore indicate dal curatore sarebbero esagerate e che per incontri di 10 minuti avrebbe indicato 1 ora. Il computo dei km. esposto dal curatore sarebbe poi calcolato partendo dal proprio domicilio a __________, mentre egli lavora presso l’Istituto __________.
E.Il curatore ha presentato le proprie osservazioni il 13 dicembre 2013 precisando di aver in effetti commesso un errore relativamente alla situazione abitativa del padre, non avendo specificato che PI 1 durante i diritti di visita con il padre risiedeva presso la nonna paterna in Via __________ a __________ e non in Via __________, dove in effetti vive il padre, in un appartamento sprovvisto di una camera per lei. Ha puntualmente respinto ogni contestazione della madre, confermando il contenuto del rapporto morale e la richiesta di mercede.
F. Tramite osservazioni 13 gennaio 2014 l’Autorità di protezione ha dichiarato di condividere quanto indicato dal curatore nelle proprie osservazioni, rimettendosi al giudizio di questo Tribunale.
Considerato
in diritto
1. L'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC).
Quanto alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per effetto delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), entrata in vigore il 1° marzo 2014, nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione prima di tale data continua a trovare applicazione l’ormai abrogata Legge di procedura per le cause amministrative (in particolare, l’art. 74b vLPamm).
2. Secondo le normative in vigore fino al 31 dicembre 2012, ogni anno, entro la fine del mese di febbraio, il tutore o curatore doveva presentare alla Commissione tutoria il rapporto e/o il rendiconto finanziario; per giustificati motivi la Commissione tutoria poteva accordare una proroga (art. 24 cpv. 1 vRTut, con riferimento agli art. 413 cpv. 2, 425 cpv. 2 e 452 vCC). I principi che regolano i rapporti morali delle misure concernenti gli adulti, nonchè i rapporti finali, potevano essere trasposti nell'ambito della curatela per i minori (Good, Das Ende des Amtes des Vormundes, pag. 181 e segg.; BSK ZGB – Affolter, ad art. 451 n. 8). Pur beneficiando di una certa indipendenza il curatore educativo aveva il dovere d'informare regolarmente la Commissione tutoria sulla propria attività, sulle sue percezioni, sui miglioramenti o peggioramenti della situazione attraverso dei rapporti (art. 413 cpv. 2 e 423 combinati con l'art. 367 cpv. 3 vCC).
I principi suddetti sono stati sostanzialmente ripresi dalle nuove normative sulla protezione dei minori e degli adulti in vigore dal 1° gennaio 2013. Per l’art. 411 CC – trasponibile anche in materia di protezione dei minori – ogniqualvolta sia necessario, ma almeno ogni due anni, il curatore rimette all’autorità di protezione un rapporto sulla situazione dell’interessato e sull’esercizio della curatela. Il rapporto morale permette all’autorità di protezione di controllare e sorvegliare l’attività del curatore, permette anche di fare il punto della misura e verificarne l’adeguatezza e la necessità (cfr. Droit de la protection de l’adulte Guide pratique, Edito dalla COPMA, p. 211).
Ai sensi dell’art. 24 ROPMA ogni anno, entro la fine del mese di febbraio, il curatore deve presentare all’autorità regionale di protezione il rapporto morale e/o il rendiconto finanziario. Per giustificati motivi l’autorità regionale di protezione può accordare una proroga.
L’autorità di protezione esamina il rapporto del curatore e se necessario chiede che sia completato (art. 415 CC). La legge non specifica quale debba essere il contenuto del rapporto, essendo esso in fuzione del mandato attribuito. A motivo delle misure mirate previste dal nuovo diritto di protezione dell'adulto e delle misure molto diversificate che possono essere predisposte a protezione del minore a norma dell'art. 308 cpv. 2 CC, il curatore deve chiedersi quali siano i punti sui quali l'autorità di protezione si attende di essere informata e quali siano le questioni sulle quali l'informazione è dovuta alla medesima – a motivo della natura e della specificità del mandato – perché essa possa esercitare la vigilanza e il controllo che le compete (CommFam Protection de l'adulte, Häfeli, ad art. 411 CC n. 8-9).
Tramite il rapporto morale si esamina se il curatore svolge i suoi compiti in modo adeguato, se ha ottenuto la fiducia dell’interessato, se vi è un’evoluzione conforme al bene di quest’ultimo, se le cause della misura persistono o se è necessaria una revoca od una modifica della stessa (cfr. BSK ZGB I – Geiser, ad art. 423 vCC no. 3).
3. Nel caso in esame, contestato dalla reclamante è il contenuto del rapporto morale relativo alla curatela educativa a favore della figlia per l’anno 2012.
Giova sottolineare come le critiche di RE 1 siano piuttosto precisazioni che non compromettono la correttezza del contenuto del rapporto morale. Sebbene gli argomenti avanzati dalla reclamante non screditino la validità dell’approvazione del rapporto morale, appare tuttavia utile approfondire brevemente e puntualmente ogni critica.
Il curatore nel proprio rapporto ha indicato che “anche dal papà la minore ha una sua cameretta”. La reclamante ha invece sostenuto che egli vive in Via __________ a __________, dove non esiste una camera per PI 1. Essa precisa che semmai una cameretta che “potrebbe essere destinata a PI 1” si trova presso la nonna paterna in Via __________ a __________, dove si svolge il diritto di visita. Essa specifica in ogni caso che tale cameretta viene usata dal papà, mentre la figlia dorme con la nonna. Su tale aspetto il curatore si è corretto nelle proprie osservazioni, ammettendo di aver “commesso una leggerezza” e “per la fretta di concludere il rapporto morale” di aver fatto confusione e non aver specificato che durante i diritti di visita in realtà PI 1 stava dalla nonna. Egli ha pure precisato di non poter tuttavia verificare personalmente se la cameretta a lei destinata sia usata realmente da lei o dal padre. Ciò che è importante, a suo avviso, è che “la bimba trascorra del tempo con il papà”. Il curatore ha comunque specificato che l’appartamento della nonna è “dignitoso”.
L’inesattezza del contenuto non è quindi stata giudicata importante per il curatore, al quale tuttavia non si possono muovere critiche: ha controllato, per quanto nelle sue possibilità, il luogo dove si svolge il diritto di visita, a tutela del benessere della minore, senza constatare particolari disagi per quest’ultima, che altrimenti avrebbe segnalato.
La reclamante specifica che la figlia non avrebbe mai svolto lezioni di pattinaggio, e nemmeno una prova, mentre il curatore sostiene che una prova è stata fatta ma poi “ha lasciato perché non molto convinta”. Come da quest’ultimo indicato nelle osservazioni, non è stata espressa alcuna critica, bensì solo una constatazione volta a precisare che “la bambina non faceva più attività sportive quali il pattinaggio o la danza”. Anche in questo caso, a mente di questo Giudice, il valore del rapporto morale non è svalutato da una simile precisazione.
Di poca rilevanza risulta invece sapere a quanti incontri la reclamante sia stata presente: risulta che in ogni caso il curatore ha avuto vari contatti con gli altri famigliari e con i vari operatori sociali coinvolti (cfr. rapporti intermedi inviati all’Autorità di protezione il 25 aprile 2012, il 3 agosto 2012, il 1 settembre 2012, il 1 novembre 2012), ma che in sostanza, visto anche il tenore del reclamo, non sia stato possibile mettere in atto una reale collaborazione. Al proposito anche il curatore nelle proprie osservazioni ha specificato che la madre ha preso delle decisioni per la figlia senza interpellarlo (interruzione dell’esternato all’Istituto __________) e si è mostrata non collaborativa, a scapito della minore. Anche in questo caso a mente di questo Giudice non può essere mossa una critica al curatore, che dagli atti risulta aver svolto il suo mandato con impegno e aver (correttamente, come da mandato) riportato quanto da lui constatato.
A tal proposito, è utile ricordare lo scopo del rapporto morale, che dev’essere quello di riassumere la situazione della minore al fine di permettere all’autorità di accertare quanto svolto dal curatore, come pure di valutare l’attualità della misura, la sua adeguatezza, l’esigenza eventuale di modificarla o revocarla.
Alla luce di quanto sopra esposto, risultando il rapporto morale appropriato al suo scopo, le contestazioni e precisazioni della reclamante vanno respinte in quanto inconsistenti e irrilevanti per la sua approvazione. Di conseguenza, va respinta pure la critica all’Autorità di protezione di aver approvato “con superficialità” lo “scorretto” e “gestito con scarsa professionalità” rapporto morale.
4. La remunerazione dei
curatori per l'attività svolta fino al 31 dicembre 2012 è calcolata sulla base
della normativa previgente [cfr. norma transitoria del Regolamento della legge
sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e
dell'adulto del 29 novembre 2000-ROPMA (in BU n. 11 del 22.2.2013, pag. 110)]. Alla
mercede del curatore si applicano pertanto gli art. 417 cpv. 2 vCC, 49 vLTut
e soprattutto gli art. 16-18 vRTut. In particolare, l’art. 17 cpv. 2 vRTut
prevede che, è riconosciuta un’indennità di fr. 40.- l’ora fino ad un massimo
di fr. 3'000.- annui [..]. Giusta l’art. 17 cpv. 4 vRTut, in vigore dal
1.1.2010, in casi particolari e previa segnalazione preventiva da parte del
tutore o curatore alla Commissione tutoria, può essere riconosciuta anche una
mercede superiore a
fr. 3'000.-.
5. Nel caso in esame, la reclamante non contesta esplicitamente l’ammontare della mercede, tuttavia esprime “forti dubbi sulle ore di prestazione effettivamente svolte”, precisando che il curatore avrebbe indicato un’ora di prestazione per un incontro durato “al massimo 10 minuti”. Come spiegato dal curatore, egli ha indicato nel computo delle ore impiegate il tempo effettivo, comprensivo pertanto della trasferta. In effetti tale modo di agire non può essere censurato, facendo parte del tempo dedicato al mandato pure quello impiegato per raggiungere i luoghi dove avvenivano gli incontri.
La reclamante disapprova infine il computo dei chilometri esposti dal curatore. Essa sostiene che sia scorretto calcolare la distanza partendo dal suo domicilio a __________, visto che a suo avviso il curatore avrebbe dovuto partire dal suo luogo di lavoro, presso l’Istituto __________.
A questo proposito occorre evidenziare che il curatore è stato nominato non in qualità di operatore presso l’Istituto __________, bensì a titolo privato, ciò che comporta che lo svolgimento del mandato non è avvenuto (a meno di accordi diversi con il datore di lavoro, di cui tuttavia non v’è traccia agli atti) in tempo di lavoro ma nel suo tempo libero.
Di conseguenza appare corretto accettare le distanze indicate dall’interessato, come pure in generale la remunerazione fissata, che appare consona al lavoro svolto dal curatore e al tempo dedicato alla minore. Anche su questo punto vengono pertanto respinte le critiche della reclamante.
6. Gli oneri processuali seguono la soccombenza. Di conseguenza tasse e spese di giustizia sono poste a carico della reclamante.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è respinto e la decisione impugnata confermata.
2. Gli oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti a carico di RE 1.
3. Notificazione:
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Comunicazione:
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Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici (pagina seguente)
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.