Incarto n.
9.2013.265

Lugano

14 aprile 2014

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

 

assistito dalla

segretaria

 

Tamagni

 

 

sedente per statuire nella causa che oppone

 

 

RE 1

 

 

all’

 

 

Autorità regionale di protezione __________,

 

 

 

 

 

riguardo all'approvazione dell'indennità di spese per il periodo dal 01.03.2012 al 31.12.2012 relativo alla curatela a favore di PI 1

 

 

 

giudicando sul reclamo del 27/28 novembre 2013 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 11 novembre 2013 dall'Autorità regionale di protezione __________;

 

letti ed esaminati gli atti,

 

considerato

 

 

in fatto e

in diritto

                                         che con decisione n. 121/2012 del 20 febbraio 2012 l'allora Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria) ha istituito a favore di PI 1, G__________, una curatela amministrativa ai sensi dell'art. 393 n. 2 vCC e ha nominato RE 1 quale curatrice amministrativa;

 

                                         che in data 15 febbraio 2013 RE 1 ha sottoposto all'Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione), nel frattempo subentrata alla Commissione tutoria, la propria richiesta di mercede e rimborso spese per l'anno 2012 per complessivi fr. 5'148.– (indennità fr. 3'500.–; trasferte fr. 39.–; rimborso spese diverse fr. 1'609.–);

 

                                         che alla richiesta di mercede e rimborso spese era annessa la distinta con la specifica delle prestazioni;

 

                                         che con decisione 11 novembre 2013 l'Autorità di protezione ha approvato il rendiconto finanziario e ha riconosciuto alla curatrice la mercede di fr. 3'500.– e le spese di fr. 389.–, ponendo le medesime a carico del Comune di domicilio;

 

                                         che nella menzionata risoluzione le spese e la tassa della decisione per complessivi fr. 100.– sono state poste a carico dell'interessata;

 

                                         che con reclamo 27/28 novembre 2013 RE 1 si aggrava avverso la predetta decisione contestando la riduzione delle spese riconosciute da complessivi fr. 1'648.– (trasferte fr. 39.– + rimborso spese diverse fr. 1'609.–) esposti nella sua richiesta dell'15 febbraio 2013 a fr. 389.–;

 

                                         che la curatrice rileva che in un incontro avvenuto il 31 ottobre 2013 l'Autorità di protezione avrebbe sostenuto che il rimborso spese viene riconosciuto nella misura del 10% dell'onorario e ciò in considerazione dell'art. 6 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RtarRip) e che a seguito di ciò avrebbe “riconosciuto le trasferte per fr. 39.– e fr. 350.– quale rimborso spese”;

 

                                         che nelle osservazioni 14 gennaio 2014 l'Autorità di protezione sostiene che nell'incontro del 31 ottobre 2013 avrebbe informato la curatrice dell'intenzione di applicare, a partire dal 2013, una regola secondo cui le spese vengono accettate nell'ordine del 10% della mercede, in applicazione per analogia del RtarRip;

 

                                         che, nelle medesime osservazioni, l'Autorità di protezione si addentra poi nella “specifica prestazioni” allegata alla richiesta di mercede e rimborso spese 2012, presentata in data 15 febbraio 2013 dalla curatrice illustrando come sarebbe giunta, a suo dire, a riconoscere per arrotondamento l'importo di fr. 350.– per le spese, ciò che corrisponderebbe poi, casualmente al 10% dell'onorario richiesto;

 

                                         che l'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC);

 

                                         che riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8); per effetto delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), entrata in vigore il 1° marzo 2014, nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione prima di tale data continua a trovare applicazione l’ormai abrogata Legge di procedura per le cause amministrative (in particolare, l’art. 74b vLPAmm);

 

                                         che la remunerazione dei curatori per l'attività svolta fino al 31 dicembre 2012 è calcolata sulla base della normativa previgente [cfr. norma transitoria del Regolamento della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto (ROPMA)]. Alla mercede e alle spese del curatore si applicano pertanto gli art. 417 cpv. 2 vCC, 49 vLTut e soprattutto gli art. 16-18 vRTut. In particolare, per quanto concerne le spese, l’art. 16 vRTut prevede che i curatori hanno diritto al rimborso delle medesime (cpv. 1) e che esse vanno presentate mediante conteggio e corredate da giustificativi (cpv. 2 e 3);

 

                                         che dal diritto di essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera, del 18 aprile 1999, la giurisprudenza ha dedotto, tra l'altro, il diritto dell'interessato di ottenere una decisione motivata; questo diritto è garantito dall'art. 26 vLPamm il quale si limita a stabilire il principio della motivazione scritta, ma senza precisare il contenuto e l'estensione della motivazione (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, art. 26 vLPamm n. 1);

 

                                         che l’obbligo di motivazione implica che il destinatario della decisione possa capire perché l'autorità giudicante abbia deciso in un senso piuttosto che in un altro e che l'autorità di ricorso sia in grado di verificare se la decisione sia conforme al diritto (DTF 136 I 236 consid. 5.2). L'autorità deve dunque enunciare le circostanze significative atte a influire in qualche modo sull'esito del giudizio: la motivazione può essere ritenuta sufficiente quando vengono menzionati, almeno brevemente, i motivi – sia fattuali che giuridici – che l'hanno indotta a decidere in un senso piuttosto che in un altro, ponendo l'interessato nella condizione di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d'impugnazione;

 

                                         che, nel caso concreto, l'Autorità di protezione nella decisione impugnata non menziona in alcun modo le motivazioni che l'hanno indotta a decurtare le pretese di rimborso spese fatte valere dalla curatrice;

 

                                         che le motivazioni della decurtazione delle spese l'Autorità di protezione le ha addotte solo nelle osservazioni al reclamo;

 

                                         che non sono palesemente dati i presupposti per una sanatoria in questa sede, poiché la stessa sotrarrebbe all'interessata il doppio grado di giurisdizione, ciò che potrebbe configurare a sua volta – dandosi gli estremi – una violazione del diritto di essere sentito;

 

                                         che per altro le motivazioni addotte dall'Autorità di protezione sono diverse da quelle che sono state intese dalla reclamante con riferimento alle discussioni che sarebbero avvenute in un incontro del 31 ottobre 2013, non documentate a questo giudice da uno specifico verbale di udienza;

 

                                         che il diritto d'essere sentito è una garanzia formale, la cui violazione comporta per principio l'annullamento della decisione impugnata, senza riguardo alla fondatezza delle censure nel merito (DTF 126 V 132, cons. 2; sentenza CDP del 13 giugno 2013, inc. 9.2013.160) e nulla si oppone a che esso venga rilevato d'ufficio dall'autorità di ricorso cantonale (DTF 107 V 248; STF del 6 agosto 2002 inc. C 91/02);

 

                                         che la decisione impugnata deve dunque essere annullata limitatamente all'approvazione dell'indennità di spese per il periodo dal 01.03.2012 al 31.12.2012 e gli atti ritornati all'Autorità di protezione per nuova decisione;

 

                                         che gli oneri del giudizio seguono la soccombenza, senza assegnazione di ripetibili, non richieste.

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia:

 

                                                1.    Il reclamo è accolto. Di conseguenza:

1.1.        La decisione dell'11 novembre 2013 (ris. n. 4456/2013) dell’Autorità regionale di protezione __________ è annullata limitatamente al dispositivo n. 2 (riconoscimento alla curatrice RE 1 di spese di fr. 389.–).

1.2.        Gli atti sono ritornati a quest’ultima autorità per nuova decisione.

 

                                   2.   Gli oneri del giudizio consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia    fr.   50.–

                                         b)  spese                       fr.   50.–

                                                                                fr. 100.–

 

                                         sono posti a carico dell'Autorità regionale di protezione __________. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Notificazione:

 

-

-

 

                                         Comunicazione:

                                         -

 

 

 

Il presidente                                                         La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.