Incarto n.
9.2013.273

Lugano

25 agosto 2014

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

 

assistito dalla

vicecancelliera

 

Perucconi-Bernasconi

 

 

sedente per statuire nella causa che oppone

 

 

RE 1

 

 

all’

 

 

Autorità regionale di protezione __________

 

 

 

 

 

per quanto riguarda il rifiuto della sua istanza di revoca della curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni ai sensi degli art. 394 e 395 CC

 

 

 

giudicando sul reclamo del 5 dicembre 2013 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 26 settembre 2013, recte 26 novembre 2013, dall'Autorità regionale di protezione __________;

 

letti ed esaminati gli atti,

 

ritenuto

 

 

in fatto

                                  A.   Facendo seguito a una sua richiesta del 17 maggio 2013, l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) ha posto RE 1 a beneficio di una curatela di rappresentanza e amministrazione. La misura è stata istituita con decisione 7 agosto 2013 ed è stato nominato quale curatore CUR 1, con i compiti di (a) rappresentare l’interessato nei suoi aspetti di gestione amministrativa, segnatamente nei rapporti con le Autorità, i servizi amministrativi, le banche, la posta, le assicurazioni (sociali), altre istituzioni o persone private, come pure (b) di rappresentare l’interessato nella gestione dei propri affari finanziari. Amministrare l’insieme dei redditi e del patrimonio con la dovuta diligenza.

 

                                  B.   Con istanza 4 novembre 2013 RE 1 ha chiesto la “disdetta del contratto di curatela” con l’Autorità di protezione “poiché l’aiuto non soddisfa le sue aspettative”. 

 

                                  C.   L’Autorità di protezione ha emanato una decisione con la quale ha respinto la richiesta di RE 1 in data 26 novembre 2013 (la decisione indica erroneamente la data del 26 settembre 2013).

 

                                  D.   Contro la suddetta decisione è insorto RE 1 con reclamo del 5 dicembre 2013, sostenendo di non necessitare di una protezione così incisiva come quella istituita e di preferire una soluzione “meno invasiva”.

 

                                  E.   Tramite osservazioni 23 dicembre 2013 il curatore CUR 1 ha precisato di essersi impegnato per sostenere il curatelato, che a suo avviso necessita di un aiuto e la cui situazione sarebbe migliorata dall’istituzione della misura.

 

                                  F.   L’Autorità di protezione, con osservazioni 17 dicembre 2013 ha preso nota del reclamo precisando esclusivamente l'esistenza dell'errore di data della decisione impugnata.

 

 

Considerato

 

 

in diritto

                                   1.   L'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC);

                                         Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8); per effetto delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPamm), entrata in vigore il 1° marzo 2014, nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione prima di tale data continua a trovare applicazione l’ormai abrogata Legge di procedura per le cause amministrative (in particolare, l’art. 74b vLPamm).

 

                                   2.   Secondo l’art. 390 cpv. 1 CC l’autorità di protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona maggiorenne: non è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di debolezza inerente alla sua persona (n. 1); a causa di un’incapacità di discernimento temporanea o di assenza, non è in grado di agire lei stessa e non ha designato un rappresentante per provvedere ad affari che occorre sbrigare (n. 2).

 

                                   3.   Ai sensi dell'art. 394 CC, se la persona bisognosa di aiuto non può provvedere a determinati affari e deve pertanto essere rappresentata, è istituita una curatela di rappresentanza (cpv. 1); l'Autorità di protezione può limitare di conseguenza l'esercizio dei diritti civili dell'interessato (cpv. 2); anche se non sono posti limiti al suo esercizio dei diritti civili, l'interessato è obbligato dagli atti del curatore (cpv. 3). In virtù dell'art. 395 cpv. 1 CC, se istituisce una curatela di rappresentanza per l'amministrazione dei beni, l'Autorità di protezione designa i beni che devono essere amministrati dal curatore; può porre sotto amministrazione del curatore determinati elementi del reddito o del patrimonio, l'intero reddito o l'intero patrimonio o l'insieme di reddito e patrimonio.

 

                                   4.   Nel caso in esame, l’Autorità di protezione ha istituito una curatela a favore di RE 1 a seguito di un’esplicita richiesta dell’interessato. La misura si è resa necessaria in considerazione dei suoi problemi di salute e la sua istituzione è stata appoggiata dal Servizio psico-sociale __________.

                                         A distanza di nemmeno tre mesi RE 1 ha chiesto di “disdire il contratto di curatela”, “disdetta” che gli è stata negata, poiché non vi sarebbero “ragioni oggettive per poterla accogliere” (cfr. decisione impugnata).

                                         Nel suo reclamo, RE 1 sostiene di non aver compreso la portata della curatela istituita e che immaginava che il curatore si sarebbe limitato a “un semplice sostegno per compiere determinati affari secondo gli artt. 392 e 393 CC”. Ritiene di non essersi sufficientemente informato e di non aver compreso “quanto potere” avrebbe avuto il curatore.

                                     

5.Da quanto emerso dagli atti, risulta che RE 1 “presenta una malattia psichiatrica a valenza cronica e con un decorso altalenante” (cfr. certificato 22.11.2013 del dr. med. __________, FMH Psichiatria e Psicoterapia, medico curante del reclamante).

Dalle osservazioni del curatore si desume che RE 1 in passato abbia accumulato numerosi debiti. Grazie alla misura istituita è stato quindi possibile evadere la corrispondenza arretrata e avviare un programma per saldare i debiti accumulati, oltre che organizzare un sostegno personale regolare (SCUDO), senza il quale “probabilmente rigenererebbe quel disordine e trascuratezza degli ambienti”.

                                         Lo psichiatra che ha in cura il reclamante, nel citato certificato ha inoltre evidenziato come sia “vero che nei momenti di benessere può badare alle sue incombenze amministrative con il solo aiuto di un assistente sociale”, ma che “il problema si pone però nei momenti di marcata sofferenza (con relativo ritiro sociale e abulia). In queste fasi (relativamente frequenti) egli non è in grado di badare in modo soddisfacente alla cura di sé, del suo domicilio e nemmeno agli obblighi amministrativi”. Lo specialista ha quindi preavvisato negativamente, ad uso dell’Autorità di protezione, la revoca della figura curatelare.

                                         A mente di questo giudice, risultano manifestamente adempiute le condizioni per il mantenimento di una curatela ai sensi degli art. 394 e 395, che peraltro sembrerebbe aver dato buoni risultati finchè il curatelato ha collaborato con il curatore. Va infine evidenziato come il reclamante non presenti nemmeno nuovi elementi che giustifichino un’eventuale evoluzione positiva della sua situazione tali da aver nel frattempo modificato i presupposti per l'istituzione della curatela. Misura che è stata chiesta, lo si rammenta, dal curatelato stesso e non è stata contestata al momento della sua istituzione.

 

                                   6.   Visto quanto sopra il reclamo va respinto e la decisione impugnata confermata, con l'invito a RE 1 a collaborare con il curatore.

                                         Tassa e spese di giustizia sarebbero da porre a carico del reclamante, che risulta interamente soccombente. Tuttavia, date le circostanze, eccezionalmente si rinuncia al loro prelievo.

 

 

Per questi motivi

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il reclamo è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano tasse e spese di giustizia.

 

                                   3.   Notificazione:

 

-

-

 

 

                                         Comunicazione:

                                         -

 

 

 

 

Il presidente                                                         La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.