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assistito dalla vicecancelliera |
Dell'Oro |
sedente per statuire nella causa che oppone
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RE 1
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all’ |
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Autorità regionale di protezione __________ |
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per quanto riguarda l’assunzione delle spese peritali concernenti la perizia 2 maggio 2013 del Dr. med. __________ |
giudicando sul reclamo dell’11 dicembre 2013 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 29 agosto/8 novembre 2013 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. PI 1 è nata il 2011 dalla relazione – a quel momento già terminata – tra RE 1 e __________. I fatti salienti del procedimento, per quanto di interesse per questa procedura, possono essere così sintetizzati.
B. Il 29 luglio 2014, verso la fine della gravidanza, l’allora Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria), ha ricevuto una segnalazione da parte dell’Ufficio delle famiglie e dei minorenni (Ufam). Allegando dei rapporti di Casa __________, l’Ufam esprimeva preoccupazioni in merito alla possibilità di RE 1 di potersi occupare adeguatamente della nascitura e chiedeva di valutare l’eventuale adozione di misure di protezione di quest’ultima.
C. Con decisione supercautelare dello stesso giorno – da intimare tuttavia solo dopo il parto – la Commissione tutoria ha provvisoriamente privato RE 1 della custodia parentale sulla nascitura e disposto il suo trattenimento in ospedale.
Dopo il parto, RE 1 è stata dapprima ricoverata presso la Cinica Psichiatrica Cantonale (CPC; 7-10 agosto 2011) e in seguito presso l’Ospedale __________ (11 agosto - 2 novembre 2011).
Dopo aver sentito RE 1 all’udienza dell’11 agosto seguente, con decisione 18 agosto 2011 la Commissione tutoria ha confermato la privazione della custodia parentale, ha collocato PI 1 presso una famiglia SOS e a ha dato mandato al Servizio medico psicologico (SMP) di __________ di procedere ad una valutazione peritale delle capacità genitoriali della madre.
Dal 30 agosto 2011 la madre ha beneficiato di diritti di visita con PI 1 presso il Centro d’Infanzia Culla __________.
Con decisione 20/25 ottobre 2011, PI 1 è stata collocata presso Casa __________. La madre, a quel momento ancora ricoverata a __________ ma “con decorso molto favorevole”, beneficiava di un inserimento in esternato, in attesa di un posto disponibile in internato.
PI 1 ha trascorso le feste di Natale (congedi diurni, per la durata di 3 giorni) al domicilio di RE 1.
D. Il 20 dicembre 2011 il SMP ha inviato alla Commissione tutoria la propria valutazione sulle capacità genitoriali di RE 1 e di __________. Per quanto concerne la madre, la perizia concludeva che le sue capacità genitoriali fossero “inadeguate”, che per PI 1 la via della permanenza in Istituto non fosse percorribile e un eventuale affido ai nonni materni “assolutamente deleterio” (pag. 6-7). Sulla base di questa valutazione, la Commissione tutoria si è dunque orientata verso un affidamento extrafamiliare a lungo termine, conferendo mandato all’Ufam per la ricerca di una famiglia in tal senso (ris. n. 11865 del 22/23 dicembre 2011); ha comunque impartito alle parti un termine per presentare eventuali domande di delucidazione/completazione.
E. Con scritto 30 gennaio 2012 RE 1, assistita da un patrocinatore di fiducia, ha formulato aspre critiche al rapporto del SMP e ha prodotto una serie di documenti comprovanti, in particolare, il fatto che la diagnosi di sindrome schizoaffettiva ricorrente non corrispondesse più alla sua situazione di salute attuale, in continuo miglioramento, e il fatto che non vi sarebbero in concreto gli estremi per una misura estrema come l’affido extrafamigliare a lungo termine, che troncherebbe il rapporto madre-figlia. Nella misura in cui la Commissione tutoria non ritenesse sufficientemente comprovate tali argomentazioni, RE 1 domandava che venisse disposta una nuova perizia.
In data 23 febbraio 2012 il Presidente della Commissione tutoria si è incontrato in maniera informale con i patrocinatori dei genitori di PI 1, per una discussione in merito al suo futuro con particolare riferimento alla questione del ripristino della genitorialità.
F. Con decisione 28 febbraio 2012, la Commissione tutoria ha comunicato all’Ufam di modificare il mandato conferito, nel senso di confermare “il mandato per la ricerca di una famiglia affidataria, ma con le caratteristiche di una famiglia disposta ad accogliere la minore e affrontare un percorso, in collaborazione con la madre naturale, teso a valutare la possibilità per quest’ultima di acquisire nel tempo il suo ruolo genitoriale” (pag. 1). Secondo la Commissione tutoria, “tenuto conto delle risultanze della perizia giudiziaria sulle capacità genitoriali”, si doveva verificare vi era “possibilità per la madre di acquisire le necessarie competenze genitoriali” (pag. 1). In parallelo, la Commissione tutoria doveva valutare “la nomina di un curatore educativo” e chiedere “una rivalutazione peritale (sulle capacità genitoriali) trascorso un determinato lasso di tempo” (pag. 1).
G. Con decisione 12 aprile 2012 la Commissione tutoria ha istituito in favore di PI 1 una curatela educativa ai sensi dell’art. 308 CC. Alla curatrice è stato conferito il compito di sostegno educativo ai genitori e di valutare e sottoporre per approvazione alla Commissione tutoria le relazioni personali dei genitori con la figlia (in seguito esteso anche al coordinamento delle relazioni personali con gli altri parenti). Con riferimento a RE 1, nella decisione si precisa che la sorveglianza del diritto di visita avrà lo scopo di “vigilare e aiutare la madre nell’acquisizione di maggiori competenze nell’accudimento della figlia” (pag. 2).
H. All’udienza indetta per chiarire la situazione relativamente al progetto della minore, il presidente della Commissione tutoria ha ribadito di non avere “motivi di non considerare valide le valutazioni e conclusioni della perizia giudiziaria del 20 dicembre 2011”, relativizzando semmai la durata dell’affidamento proposta (a lungo termine), rivalutando in tempi più brevi le capacità genitoriali materne (verbale, pag. 1). La Commissione tutoria ha poi riferito di un recente rapporto di Casa __________ che “riporta dei comportamenti preoccupanti della madre, i quali devono essere presi seriamente in considerazione anche per il progetto futuro” (verbale, pag. 2). Il legale di RE 1 ha insistito che il collocamento di PI 1 avvenisse presso la famiglia SOS che già l’aveva accolta alla nascita, sottolineando come vi siano “tutte le premesse perché la madre possa ristabilire in tempi ragionevolmente brevi normali rapporti genitoriali” (verbale, pag. 3).
I. Il 25 giugno 2012 RE 1 ha presentato alla Commissione tutoria un rapporto aggiornato concernente le capacità genitoriali, allestito dalla psicoterapeuta __________. In base a tale documento, vi sarebbero i presupposti per un riavvicinamento madre-figlia, accompagnato dalla famiglia SOS cui era stata già affidata PI 1. RE 1 postulava dunque una nuova decisione da parte della Commissione tutoria.
L. Con decisione del 20 luglio 2012, la Commissione tutoria ha confermato la privazione della custodia di RE 1 su PI 1, collocandola presso una famiglia affidataria e sospeso, per la durata dell’inserimento, le relazioni personali con la madre, da ripristinare in forma sorvegliata non appena ricevute le indicazioni dell’Ufam. Ha inoltre messo a carico le spese concernenti la perizia del SMP ai genitori, metà ciascuno.
Contro tale decisione RE 1 è insorta con ricorso 6 agosto 2012 all’allora Autorità di vigilanza sulle tutele, postulando un collocamento presso un’altra famiglia affidataria (la famiglia SOS che si era già occupata di PI 1) o, in alternativa, presso la nonna materna, e che il collocamento fosse decretato a breve termine – con l’obiettivo di ripristinare al più presto la custodia parentale materna – prevedendo diritti di visita adeguati e senza sorveglianza.
M. Con decisione del 27 agosto 2012, l’allora Autorità di vigilanza sulle tutele ha respinto il ricorso presentato da RE 1. L’istanza di ricorso ha ritenuto giustificato l’intervento della Commissione tutoria, considerando che la privazione della custodia materna si giustificava non solo alla luce della perizia del SMP, ma anche sulla base degli altri atti del procedimento (fra cui il recente referto – di parte – commissionato alla psicoterapeuta __________, che sottolineava l’esigenza di accompagnare la madre in un percorso, in vista di essere reintegrati nell’affido del figlio; cfr. consid. 4, pag. 9-10). L’Autorità di vigilanza ha tuttavia stabilito che, “per fugare eventuali dubbi rispetto allo stato di salute della madre, alle sue possibilità di recupero delle attitudini genitoriali e, dandosene il caso, per avere un programma di riavvicinamento concreto e elaborato da specialisti”, che mancava, era “necessario affidare un nuovo incarico a persona neutra”, ragion per cui la Commissione tutoria doveva “pertanto e da subito incaricare uno specialista” affinché procedesse, “senza indugio, come indicato” (consid. 6, pag. 11).
N. Facendo seguito a questa pronuncia, con decisione 11/26 ottobre 2012 (ris. n. 13374) la Commissione tutoria ha incaricato il dr. __________ di __________ di procedere ad una valutazione dello stato di salute della madre e sulle sue possibilità di recupero delle attitudini genitoriali, elaborando, se del caso, un programma di riavvicinamento concreto.
La nomina del perito era stata sollecitata dal legale di RE 1, che aveva tuttavia domandato che non venisse incaricato il dr. __________, il cui profilo non sembrava adatto al mandato in questione, suggerendo invece quale possibile scelta il dr. __________, “pedopsichiatra e psichiatra per adulti, che ha un’attività peritale intensa e riconosciuta” (lettera 18 ottobre 2012, pag. 2).
O. Con risoluzione n. 13794 del 10/15 gennaio 2013 l'Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione), nel frattempo subentrata alla Commissione tutoria, ha revocato il mandato conferito al dr. __________, viste “le problematiche burocratiche-amministrative sorte, tali da non permettere un espletamento in tempi brevi della valutazione peritale richiesta” e lo ha affidato al dr. med. __________ di __________. Al perito è stato dato un termine scadente il 30 aprile 2013 per presentare il suo rapporto.
P. Con reclamo 8 marzo 2013 RE 1 è insorta dinnanzi a questa Camera, chiedendo l’accertamento di una ritardata/denegata giustizia da parte dell’Autorità di protezione nella conduzione del procedimento. In particolare, l’insorgente lamentava i ritardi accumulati dall’Autorità nella procedura di nomina del perito e nell’evadere le richieste concernenti i diritti di visita materni. Il reclamo non ha comunque avuto esito positivo: con sentenza del 12 giugno 2013 questa Camera ha considerato le critiche in parte infondate e in parte superate dagli eventi, pur rilevando che l’espletamento dei diritti di visita era stato caratterizzato da spostamenti e riduzioni che non corrispondevano all’interesse della minore.
Q. Con scritto 2 maggio 2013, il dr. __________ ha trasmesso copia del suo referto specialistico. In estrema sintesi, visto il graduale processo di miglioramento messo in atto da RE 1, nella sua perizia egli propone un progetto di riavvicinamento totale tra madre e figlia, da porre in atto nell’arco di 3-4 mesi, organizzando una rete di interventi per monitorare con regolarità la situazione e prevedendo da parte della madre la continuazione della psicoterapia, della presa a carico farmacologica, la messa in atto di un lavoro terapeutico madre-figlia, la continuazione del sostegno da parte della curatrice educativa ed un eventuale coinvolgimento della Culla __________ (v. in particolare pag. 78-80).
R. Contestualmente all’invio della perizia, il dr. __________ ha comunicato all’Autorità di protezione la sua nota d’onorario per lo svolgimento della medesima, per un importo di fr. 29'350.-. Visto l’importo elevato, la fattura è stata sottoposta alla Commissione deontologica dell’ordine dei medici, che ha incaricato di verificarla il dr. __________, il quale ha riconosciuto la correttezza dell’importo fatturato (cfr. lettera 7 gennaio 2014).
S. Dopo discussione con le parti all’udienza del 17 maggio 2013, con risoluzione 23/29 maggio 2013 (ris. n. 14577) l’Autorità di protezione ha sostituito la curatrice educativa, dimissionaria, e ha messo in atto il progetto di ricongiungimento tra madre e figlia, da concretizzarsi entro 3-4 mesi, prevedendo un’estensione graduale dei diritti di visita tra RE 1 e PI 1 ed estendendo i compiti della curatrice alla verifica regolare della continuazione, da parte di RE 1, della presa a carico psicoterapeutica, della presa a carico psicofarmacologica, dei colloqui con la madre __________ presso una psicologa e del lavoro terapeutico con la bambina preso il Centro __________ di __________ (risoluzione, pag. 2-3).
T. Dal mese di agosto 2012, il ricongiungimento madre-figlia è stato completato.
Dopo alcuni solleciti da parte dei legali di RE 1 e una segnalazione a questa Camera, con risoluzione 29 agosto 2013 (spedita l’8 novembre 2013, ris. n. 15131/15545) l’affidamento di PI 1 è stato revocato con effetto al retroattivo al13 agosto, e la custodia parentale della madre ripristinata a partire da tale data.
Contestualmente a tale decisione, l’Autorità di protezione ha messo a carico di RE 1 (per ¾) e di __________ (per ¼, anticipata dal Comune di __________ vista la sua situazione finanziaria) la fattura del dr. __________, mettendo a loro carico (per metà ciascuno) anche la tassa di giustizia di fr. 200.-.
U. Con reclamo 11 dicembre 2013 RE 1 è insorta contro tale risoluzione, postulando l’annullamento del dispositivo che ha messo a suo carico ¾ delle spese peritali e che tali costi siano integralmente sopportati dallo Stato. Delle argomentazioni del reclamo si dirà più diffusamente nei considerandi in diritto.
V. Nelle sue osservazioni del 20 gennaio 2014 l’Autorità di protezione si è riconfermata nella risoluzione impugnata.
Considerato
in diritto
1. Con l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione), l’autorità giudiziaria competente per giudicare i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni è la Camera di protezione del Tribunale di appello, che giudica nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione con gli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 48 lett. f n. 7 LOG; art. 2 cpv. 2 LPMA).
Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per effetto delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), entrata in vigore il 1° marzo 2014, nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione prima di tale data continua a trovare applicazione l’ormai abrogata Legge di procedura per le cause amministrative (in particolare, l’art. 74b vLPamm).
2. Impugnato in questa sede risulta essere unicamente il dispositivo n. 3 della risoluzione n. 15131/15548 del 29 agosto 2013 (spedita l’8 novembre 2013) dell’Autorità regionale di protezione, riguardante la messa a carico dell’insorgente – per ¾ – della fattura emessa dal dr. __________.
2.1. Nella risoluzione impugnata, l’Autorità di protezione ha spiegato che le spese derivanti dall’allestimento della suddetta perizia vanno considerate spese occasionate dalla procedura a protezione del figlio. Esse “seguono per principio l’esito della procedura medesima e vanno addebitati alla minore PI 1”: di conseguenza, tali costi devono essere messi a carico dei genitori di quest'ultima, in virtù del loro dovere di assistenza (risoluzione impugnata, pag. 2).
Osservando che l’accertamento peritale consisteva nell’esame dello stato di salute della madre e delle sue possibilità di recupero delle attitudini genitoriali, e che esso si era reso necessario a seguito delle sue difficoltà personali, l’Autorità di protezione ha considerato che “ben si giustifica di procedere alla ripartizione delle spese occasionate dalla procedura”, ed ha dunque posto a carico di RE 1 la fattura del dott. __________ nella misura di ¾ dell’importo (risoluzione impugnata, pag. 2).
2.2. Ripercorrendo alcune tappe salienti della fattispecie, la reclamante contesta la messa a suo carico di parte dei costi, giudicandola profondamente ingiusta e chiedendo che gli stessi vengano integralmente assunti dallo Stato.
RE 1 ritiene che non sia chiara la motivazione che ha spinto l’Autorità di protezione a porre a suo carico una parte delle spese peritali, e che nella decisione non venga nemmeno indicata chiaramente la parte soccombente (contrariamente a quanto detto nella decisione relativa all’assunzione dei costi della perizia dell’SMP; reclamo, pag. 6-7).
L’insorgente sostiene che in base alle norme applicabili (segnatamente l’art. 29 cpv. 2 LPMA nonché l’art. 106 CPC) la ripartizione delle spese giudiziarie debba fondarsi sul principio del successo, ovvero sulla presunzione che la parte soccombente abbia causato i costi del processo (reclamo, pag. 6). Il grado di soccombenza deve essere determinato comparando le richieste delle parti con il dispositivo della decisione (reclamo, pag. 6).
Nella fattispecie, RE 1 ritiene di non essere soccombente, nella misura in cui “dalla nascita della figlia, dopo la decisione supercautelare 29.7.2011 che ha revocato la custodia parentale sulla figlia, ha sempre chiesto l’annullamento di tale decisione e soprattutto ha sempre contestato le risultanze della perizia 20.12.2011 del Servizio medico psicologico”: “le richieste della madre e le sue contestazioni sono state accolte solo a seguito della perizia del dott. med. __________” (reclamo, pag. 7).
Secondo la reclamante, il contenuto della perizia stessa dimostrerebbe che lei non può essere ritenuta soccombente, madre e figlia dovendo invece essere considerate “vittime della procedura” e di due gravi “torti-danni”: il primo il giorno del parto, con la notifica della decisione di ritiro della custodia sulla figlia, e il secondo nel dicembre 2011, a causa dei contenuti della perizia del SMP (“incompleta, imprecisa, inesatta”; cfr. reclamo, pag. 3 e 7-8). Secondo l’insorgente, se l’Autorità di protezione avesse tenuto conto delle sue contestazioni alla perizia dell’SMP – poi criticata duramente anche dal dr. __________ – non sarebbe stato necessario far esperire una seconda perizia e non vi sarebbero stati i relativi costi (oltre al fatto che madre e figlia non avrebbero dovuto vivere separate per due anni; reclamo, pag. 9). Nel reclamo si sostiene che “l’Autorità di protezione, accollando le spese della perizia a RE 1, non riconosce l’ingiustizia inflitta alla reclamante”, che il perito non esita a definire «ingiustizia traumatica» (reclamo, pag. 9-10). L’Autorità di protezione, in particolare, dimenticherebbe che RE 1 “ha dovuto sempre ricorrere contro tutte le decisioni a lei ostili e ha dovuto rivolgersi a uno studio legale per tutelare i suoi diritti”, essendo sin dall’inizio stati commessi gravi errori (reclamo, pag. 10). Non sarebbe dunque equo addebitarle ora anche le spese per una perizia che si conclude a suo favore, le stesse dovendo essere invece addebitate allo Stato (reclamo, pag. 10).
2.3. Ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 LPMA, i costi di gestione della misura di protezione (compenso, spese, tasse) sono a carico della persona interessata o di chi è tenuto al suo sostentamento. Tali costi fanno parte degli oneri di mantenimento del figlio, cui i genitori devono provvedere nella misura in cui non si possa ragionevolmente pretendere che il figlio vi provveda da sé medesimo con il provento del suo lavoro o con altri mezzi (cfr. art. 276 cpv. 1 in fine e 3 CC; v. anche Breitschmid, BSK ZGB I, 4ª ed., ad art. 276 CC n. 22 e cit.).
Ciò non è invece il caso per i costi relativi al procedimento di protezione, che non rientrano negli oneri di mantenimento a carico dei genitori ma seguono l’esito del procedimento e dunque il principio della soccombenza (Breitschmid, BSK ZGB I, ad art. 276 CC n. 22). Giusta l’art. 29 cpv. 2 LPMA infatti, le autorità regionali di protezione possono condannare la parte soccombente al pagamento delle spese o chiedere anticipi sulle stesse; è applicabile per analogia il Codice di diritto processuale civile (CPC) e la Legge sulla tariffa giudiziaria.
Secondo la giurisprudenza e la dottrina, nel caso in cui la procedura si conclude con l'emanazione di misure protettrici, tali costi devono essere addebitati al figlio, che viene dunque considerato soccombente (v. sentenza CDP del 31 gennaio 2013, inc. 9.2013.64, consid. 3; sentenza CDP del 17 gennaio 2013, inc. 9.2013.15, consid. 3, confermata con STF del 10 ottobre 2013, inc. 5A_96/2013; Breitschmid, BSK ZGB I, ad art. 276 CC n. 22): in tal caso, i genitori devono sì farsene carico, ma non in forza dei loro doveri di mantenimento, bensì in virtù dei loro doveri generali di assistenza nei confronti del figlio (Sentenza CDP del 31 gennaio 2013, inc. 9.2013.64, consid. 3; RtiD I-2008 pag. 1010 n. 15c). Questo dovere generale dei genitori è indissolubilmente legato al rapporto di filiazione, non si modifica con la privazione dell’autorità parentale e prevale sul dovere di assistenza dello Stato sgorgante dal diritto all’assistenza giudiziaria (DTF 119 Ia 134, consid. 4).
Se la procedura a protezione del figlio si conclude senza che l'autorità tutoria adotti misure concrete, per contro, le spese di procedura non possono essere addebitate al figlio – che non può essere considerato soccombente – né ai genitori, salvo che questi o il figlio le abbiano provocate con un comportamento reprensibile (sentenza CDP del 31 gennaio 2013, inc. 9.2013.64, consid. 3; RtiD I-2008 pag. 1010 n. 15c, consid. 6 non pubblicato).
2.4. Nella fattispecie, il reclamo è in gran parte incentrato sulla contestazione del fatto che RE 1 possa essere considerata soccombente nella procedura in questione. Le argomentazioni contenute nel reclamo si fondano tuttavia sul presupposto – errato – secondo cui l’Autorità di protezione abbia ritenuto RE 1, in prima persona, parte soccombente alla procedura. In realtà, ciò non è stato il caso.
Pur con una motivazione succinta, l’Autorità di protezione ha chiaramente indicato di dover considerare la fattura emessa dal dottor __________, per la sua perizia, come una spesa della procedura di protezione. Procedura di protezione che ha per oggetto, lo si ricorda, il bene della minore. Le risultanze della perizia in questione hanno fornito delle indicazioni sui provvedimenti da adottare a tutela della piccola PI 1, ciò che ha dato luogo all’adozione di alcuni provvedimenti.
Anzitutto, mediante la risoluzione 23/29 maggio 2013 (ris. n. 14577) l’Autorità di protezione ha sostituito la curatrice educativa della bambina, dimissionaria, ha messo in atto un progetto di ricongiungimento tra madre e figlia ed ha incaricato la curatrice di una serie di compiti aggiuntivi a tutela della minore, indicati dal perito stesso (“verificare regolarmente la continuazione da parte della signora RE 1 della presa a carico psicoterapeutica (…), della presa a carico psicofarmacologica (…), dei colloqui con la madre [di RE 1] insieme alla psicologa (…), del lavoro terapeutico madre-bambina presso il Centro __________ di __________ (…)”; cfr. risoluzione, pag. 3). Pertanto, il fatto che, in ultima analisi, il progetto di ricongiungimento madre-figlia messo in atto a seguito della perizia del dr. __________ fosse teso alla reintegrazione della custodia parentale (decretata poi con risoluzione n. 15131/15548 del 29 agosto 2013/8 novembre 2013), non significa che RE 1 debba essere considerata “vincente”, né che la bambina non abbia beneficiato – e stia tuttora beneficiando – di provvedimenti ex art. 307 CC e seguenti.
Questa circostanza risulta essere l’unica pertinente per determinare la soccombenza nell’ambito delle misure di protezione e, di conseguenza, l’addebito dei costi ad entrambi i genitori di PI 1. A tale riguardo la reclamante non spende una parola, perdendo completamente di vista tale aspetto e diffondendosi invece sui torti che ritiene di aver subito nel corso del procedimento a seguito dei comportamenti dell’Autorità di protezione e degli altri operatori coinvolti.
Al di là del fatto che questa Camera non ritiene sia compito di un perito, nell’ambito di una indagine concernente le capacità genitoriali, emettere un giudizio su eventuali manchevolezze commesse dall’Autorità (medesime considerazioni valgono per l’opinione espressa dal dr. __________ nel suo scritto 7 gennaio 2014, pag. 2 in basso), occorre sottolineare che spetterà al Giudice civile, già adito con istanza di conciliazione 31 luglio 2014 da RE 1 e PI 1, pronunciarsi sulla fondatezza di tali considerazioni – da un profilo giuridico, e non medico – e sulle eventuali conseguenze pecuniarie per lo Stato. Sarà dunque il Giudice civile, semmai, a valutare se alla luce di quanto accaduto anche il costo della perizia debba essere considerato un danno subito da RE 1. Quest’ultima ha già peraltro indicato la sua quota parte, in via prudenziale, nella sua richiesta di risarcimento (cfr. istanza di conciliazione, pag. 23).
In questa sede tuttavia, in assenza di validi argomenti contrari, non ci si può esimere dall’applicare il principio che pone a carico del minore i costi della procedura che ha portato all’emanazione di misure protettrici.
Che l’Autorità di protezione abbia assegnato le spese peritali prendendo in considerazione tali principi risulta anche in maniera evidente dal fatto che parte delle stesse siano state messe a carico del padre di PI 1, __________, la cui situazione esulava completamente dall’oggetto delle indagini peritali. Come RE 1, egli è stato dunque condannato ad assumersi parte delle suddette spese in virtù del suo dovere generale di assistenza nei confronti della figlia. I genitori di PI 1 erano peraltro già stati chiamati ad assumersi le spese per la perizia del SMP (cfr. risoluzione n. 12996 del 20/23 luglio 2012).
E’ ben vero che, nel caso di perizie psichiatriche commissionate a liberi professionisti, il cui costo può rivelarsi elevato, questa Camera ha già avuto modo di osservare che sarebbe auspicabile che le Autorità di protezione dessero prova di maggior solerzia nel domandare dei preventivi di spesa (v. anche sentenza CDP del 17 gennaio 2013, inc. 9.2013.15, consid. 4). Va tuttavia sottolineato che nemmeno la reclamante stessa, che era debitamente patrocinata ed ha peraltro suggerito sin dall’inizio il nominativo del perito in questione (cfr. lettera 18 ottobre 2012; reclamo per denegata giustizia del 19 aprile 2013, pag. 3), non ha mai fatto richiesta di un preventivo.
Alla luce del fatto che il procedimento in questione ha portato all’adozione di misure di protezione in favore di PI 1, occorre dunque concludere che la minore deve essere considerata soccombente ai sensi dei principi già evocati. Di conseguenza, i costi relativi al procedimento di protezione che la riguardano (in concreto, le spese peritali) devono essere accollate ai suoi genitori RE 1 e __________, non per una loro personale soccombenza nel procedimento ma in virtù dei loro doveri generali di assistenza. Su questo punto il gravame non merita accoglimento.
La ripartizione interna delle spese peritali fra i genitori non essendo oggetto di specifica contestazione, la stessa non deve essere posta al vaglio di questa Camera.
3. In considerazione della particolarità del caso concreto, si rinuncia eccezionalmente al prelievo di oneri processuali. Non si assegnano ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. Non si riscuotono tasse e spese di giustizia e non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
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Comunicazione:
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Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.