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assistito dalla vicecancelliera |
Dell'Oro |
sedente per statuire nella causa che oppone
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all’allora |
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Commissione tutoria regionale __________, |
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per quanto riguarda l’approvazione del rendiconto finanziario 2010, del rapporto morale e della nota mercede per la gestione della curatela a favore della figlia PI 1 |
giudicando sul reclamo del 10 novembre 2011 presentato da RE 1 contro la decisione emessa l’11 ottobre 2011 dall’Autorità di vigilanza sulle tutele;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. Con risoluzione 18.2/18.3.2004 l’allora Commissione tutoria regionale __________, ora Autorità regionale di protezione, ha istituito in favore della minore PI 1 una curatela educativa ai sensi dell’art. 308 CC. Con risoluzione 30.5/22.6.2006 Y__________ R__________ è stata nominata curatrice della minore.
B. Con decisione 5 settembre 2011, intimata il giorno stesso, la Commissione tutoria ha approvato il rendiconto finanziario e il rapporto morale presentati dalla curatrice per la gestione 2010. Pure la sua nota prestazioni è stata approvata, con concessione di un’indennità lorda totale di fr. 628.-.
La decisione è stata ricevuta il 6 settembre successivo dalla signora RE 1, madre di PI 1, per il tramite del suo legale. Il termine di ricorso veniva dunque a scadere il 16 settembre 2011.
C. In data 14 settembre 2011 RE 1 è insorta contro tale decisione all’allora Autorità di vigilanza sulle tutele (in seguito Autorità di vigilanza), postulandone l’annullamento. Nel suo ricorso, trasmesso via fax, l’insorgente ha chiesto che né il rendiconto finanziario, né il rapporto morale, né la mercede e il rimborso spese della curatrice venissero approvati.
Interpellato telefonicamente dall’Autorità di vigilanza, il patrocinatore della ricorrente ha affermato di non aver inviato una copia cartacea del ricorso per raccomandata, ma per posta semplice. Tale invio non è tuttavia mai pervenuto all’Autorità di vigilanza.
D. Con decisione 11 ottobre 2011 l’Autorità di vigilanza ha considerato irricevibile il gravame, nella misura in cui entro il termine ricorsuale esso era pervenuto unicamente per telefax.
E. Contro la suddetta decisione il 10/11 novembre 2011 RE 1 ha presentato ricorso alla prima Camera civile del Tribunale d’appello, chiedendone la riforma o, in subordine, postulando il rinvio degli atti all’Autorità per ulteriori accertamenti. Il gravame non è stato oggetto di intimazione.
F. In data 1° gennaio 2013 il ricorso (ora reclamo) è stato trasmesso per competenza alla Camera di protezione del Tribunale d’appello.
Considerato come il patrocinatore dell’insorgente sia anche presidente di un’Autorità regionale di protezione e come le due funzioni siano ora incompatibili ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 LPMA, con scritto del 24 ottobre 2013 il Presidente della Camera ha impartito un termine di 10 giorni per indicare il nome di un eventuale altro legale della ricorrente. A tale scritto non è stato dato alcun seguito, per cui la decisione viene intimata direttamente alla ricorrente.
Considerato
in diritto
1. Con l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione), i procedimenti pendenti sono continuati dalla nuova autorità competente; si applica il nuovo diritto di procedura (art. 14a cpv. 1 e 2 Titolo finale CC).
L'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione, già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC) e, per analogia – in assenza di una norma transitoria specifica (BSK Erw.Schutz- Reusser, art. 14a Titolo finale CC, n. 12) – contro le decisioni emanate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele nella veste di autorità amministrativa di ricorso a norma del precedente diritto procedurale.
Quanto alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC si applicano sussidiariamente le norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (art. 74b LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8).
2. Nella decisione impugnata, l’Autorità di vigilanza ha osservato che in data 23 settembre 2011, non avendo ricevuto in forma cartacea il ricorso trasmesso qualche giorno prima per telefax, “ha interpellato telefonicamente il patrocinatore per sapere se vi fosse stato un invio per raccomandata, la risposta è stata negativa, tuttavia egli ha mandato per posta semplice una copia dell’atto, pervenuta il 26 settembre 2011” (decisione 11 ottobre 2011, pag. 2). Di conseguenza, considerato che “colui che utilizza un apparecchio fax per l’invio di un ricorso, sa che il suo atto è viziato”, che un’eventuale termine per sanare il difetto può essere concesso solo laddove esso sia involontario (ciò che non può essere il caso per un avvocato) e che entro il termine ricorsuale non è stato dimostrato alcun invio postale recante la firma originale dell’autore, l’Autorità di vigilanza ha considerato irricevibile il ricorso (decisione 11 ottobre 2011, pag. 3).
3. Nel proprio reclamo RE 1 sostiene in primo luogo che i fatti non si sono svolti come descritto dall’Autorità di vigilanza. In particolare, rileva che l’atto presentato via telefax è stato ricevuto ben due giorni prima dello scadere del termine di ricorso, che l’originale cartaceo è stato inviato il giorno stesso per posta A e, infine, che l’invio postale deve essere stato perso dalla posta o dall’Autorità di vigilanza medesima (reclamo, pag. 2). L’insorgente rimprovera all’Autorità di vigilanza un formalismo eccessivo e una mancanza di buona fede processuale, nella misura in cui nel caso concreto non vi erano rischi di abuso e l’invio per telefax non aveva quale scopo l’ottenimento di un prolungamento del termine di ricorso (reclamo, pag. 2-3). Contesta poi, nel merito, il rendiconto, il rapporto morale e la nota spese della curatrice (reclamo, pag. 3-4).
4. Per costante giurisprudenza, il Tribunale federale ha affermato che l’esigenza della forma scritta presuppone che l’atto ricorsuale sia munito di una firma manoscritta originale, condizione che non è adempiuta da una trasmissione via fax; tale esigenza si giustifica per motivi di sicurezza e per evitare il rischio di abusi (DTF 121 II 255 consid. 3; recentemente confermata in STF 2C_610/2010 del 21 gennaio 2010, consid. 2.3).
Nel caso in cui un memoriale di ricorso sia presentato via fax, l’Alta Corte ritiene che non sia nemmeno necessario impartire un termine per sanare il vizio, nella misura in cui la parte che agisce in tal modo è consapevole di non adempiere al requisito della forma scritta (STF 2C_610/2010 del 21 gennaio 2010, consid. 2.4; STF 9C_739/2007 del 28 novembre 2007, consid. 1.2). In effetti, per evitare formalismi eccessivi l’autorità deve dare la possibilità alla parte di sanare il difetto, ma solo nel caso in cui l’omissione sia involontaria (STF 2C_610/2010 del 21 gennaio 2010, consid. 2.4; DTF 121 II 255 consid. 4a e 4b).
5. Nel caso concreto, le conclusioni dell’allora Autorità di vigilanza non possono essere criticate. Essa si è infatti pronunciata sulla ricevibilità dell’unico ricorso a lei pervenuto entro il termine ricorsuale, ovvero il memoriale trasmesso via fax. A tale riguardo – contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente – non vi è formalismo eccessivo né mancanza di buona fede processuale nel ritenere che l’avvocato che invia un ricorso a mezzo telefax è consapevole del fatto che il suo atto non adempie i requisiti della forma scritta e va dichiarato irricevibile, senza che occorra impartire un termine per sanare il vizio.
Le considerazioni ricorsuali, secondo cui “nulla impediva l’invio raccomandato il giorno seguente 15 novembre e ancora quello seguente venerdì 16 novembre”, essendo l’atto stato spedito “ben due giorni prima della scadenza”, senza “nessun bisogno di speculazioni tendenti a prolungare il termine di ricorso” (reclamo, pag. 2), appaino quantomeno dubbie e, in ogni caso, sprovviste di rilevanza.
Emerge infatti dall’incarto che il patrocinatore dell’insorgente ha affermato ad una dipendente dell’Autorità di vigilanza di “avere avuto un dubbio sullo scadere del termine” (cfr. nota telefonica interna del 23 settembre 2011, doc. 3). Inoltre, nel documento pervenuto all’Autorità di vigilanza appare, sopra l’indirizzo del destinatario, la dicitura “fax 091 814 17 89”, mentre sarebbe stato lecito attendersi l’indicazione “Posta A” oppure “Posta A, anticipata fax” (cfr. doc. 1; così come sul gravame presentato alla prima Camera civile del Tribunale di appello il 10 novembre 2011 viene indicato trattarsi di “Raccomandata”). Alla luce di tali elementi, appare legittimo dubitare del fatto che il patrocinatore fosse sicuro del fatto che il termine sarebbe scaduto soltanto 2 giorni dopo, rispettivamente del fatto che una copia cartacea del ricorso sia effettivamente stata inviata.
Ad ogni modo, a prescindere da queste considerazioni, si rileva che il patrocinatore della parte, inviando il suo memoriale per posta semplice, si è assunto il rischio di non poter fornire la prova dell’invio e dunque del rispetto dei termini. Un tale rischio non poteva essere ignorato da parte di un legale. E’ infatti pacifico che non incombe all’Autorità di vigilanza l’onere di provare l’assenza di un tempestivo invio postale da parte dell’insorgente, bensì, al contrario, incombeva alla reclamante dimostrare di aver consegnato alla posta il suo atto di ricorso in originale prima dello scadere del termine ricorsuale, ovvero la mezzanotte del 16 settembre 2011. Non avendo fornito alcuna prova al riguardo, e agli atti essendoci unicamente un memoriale presentato via fax, la decisione di irricevibilità qui impugnata non presta il fianco ad alcuna censura.
6. Gli oneri processuali seguono la soccombenza e vanno pertanto posti a carico di RE 1. Non si assegnano ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo 10 novembre 2011 è respinto.
2. Gli oneri del reclamo, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti a carico di RE 1. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
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Comunicazione:
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Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.