Incarto n.
9.2013.283

Lugano

29 settembre 2014

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 47 lett. f n. 7 LOG

 

assistito dalla

vicecancelliera

 

Perucconi-Bernasconi

 

 

sedente per statuire nella causa che oppone

 

 

RE 1

 

 

all’

 

 

Autorità regionale di protezione __________

 

 

per quanto riguarda l’approvazione del rendiconto da lui presentato quale curatore di PI 1

 

 

 

giudicando sul reclamo del 13 dicembre 2013 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 15 novembre 2013 dall'Autorità regionale di protezione __________;

 

letti ed esaminati gli atti,

 

ritenuto

 

 

in fatto

                                  A.   A seguito di una richiesta con cui in data 30 luglio 2012 PI 1 ha chiesto l’istituzione di una curatela, con decisione 11 settembre 2012 l'allora Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria) ha istituito una curatela di amministrazione ai sensi dell’art. 393 vCC, nominando RE 1 quale curatore.

 

                                  B.   In data 6 febbraio 2013 RE 1 ha presentato il proprio rendiconto per il 2012, chiedendo una mercede e rimborso spese di fr. 3'497.--. Con decisione 15 novembre 2013 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione), nel frattempo subentrata alla Commissione tutoria, ha corretto il rendiconto, che presentava alcune imprecisioni, deducendo di conseguenza fr. 400.-- dalla mercede del curatore (4 ore). Essa ha poi rilevato che vi è stato un prelievo il 20 dicembre 2012 di fr. 3'000.-- quale “anticipo sul rimborso spese”, attirando l’attenzione del curatore sul fatto che per una simile operazione è necessaria la preventiva autorizzazione da parte dell’Autorità di protezione.

 

                                  C.   Tramite messaggio di posta elettronica del 19 novembre 2013, il curatore ha precisato che la somma prelevata corrispondeva ad un acconto per il lavoro di accompagnamento (“di tipo 'badante'”) da luglio a dicembre 2012, distinto dalla curatela di amministrazione e accordato con la diretta interessata.

 

                                  D.   In data 11 dicembre 2013 l’Autorità di protezione ha specificato che per la stipula di qualsiasi tipo di contratto tra curatore e curatelato, in virtù dell’art. 422 vCC, in vigore fino al 31.12.2012, era necessaria l’autorizzazione da parte dell’Autorità di protezione, che nel caso specifico non è mai stata richiesta.

 

                                  E.   Con reclamo 13 dicembre 2013 RE 1 è insorto contro la decisione 15 novembre 2013 dell’Autorità di protezione, sostenendo di non aver compreso che l’autorizzazione per stipulare contratti era necessaria anche tra curatore e curatelato, ritenuto che l’art. 422 vCC trattava del tutore. Egli ha quindi chiesto il riconoscimento della mercede e del rimborso spese per un totale di fr. 2'997.--, come pure di “accertare che il contratto orale e morale sia prevalente rispetto a quello formale e ratificarne la validità al 1° luglio 2012”, in alternativa di “approvare retroattivamente il contratto del 1.11.2012”.

 

                                  F.   L’Autorità di protezione ha presentato le proprie osservazioni il 17 gennaio 2014, sostenendo di non essere stata informata degli accordi tra curatelata e curatore e di avere considerato il prelievo di fr. 3'000.– operato dal curatore con la causale “acconto attività di accompagnamento-badante agosto-dicembre 2012 quale anticipo sul suo compenso di curatore. Chiede pertanto di respingere il reclamo.

 

Considerato

 

in diritto

                                   1.   L'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC).

 

                                         Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8); per effetto delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), entrata in vigore il 1° marzo 2014, nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione prima di tale data continua a trovare applicazione l’ormai abrogata Legge di procedura per le cause amministrative (in particolare, l’art. 74b vLPAmm).

 

2.La remunerazione dei curatori per l'attività svolta fino al 31 dicembre 2012 era calcolata sulla base della normativa previgente [cfr. norma transitoria del Regolamento della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto del 29 novembre 2000 – ROPMA (in BU n. 11 del 22 febbraio 2013, pag. 110)]. Alla mercede del curatore si applicavano pertanto gli art. 417 cpv. 2 vCC (per analogia; CR CCI – Meier, art. 308 CC n. 44), 49 vLTut e gli art. 16-18 vRTut. Giusta l'art. 49 vLTut i curatori avevano diritto ad una mercede commisurata al lavoro svolto ed alla situazione patrimoniale del pupillo. La mercede, in base a dette norme, è fissata dall'autorità tutoria (art. 417 cpv. 2 vCC). L'indennità è stabilita tenendo conto del lavoro svolto e delle condizioni economiche del pupillo o di chi è legalmente tenuto al suo sostentamento. In particolare l'art. 17 cpv. 2 vRTut prevedeva che è riconosciuta un'indennità di fr. 40.– l'ora fino ad un massimo di fr. 3000.– annui (cfr. sentenza CDP del 18 ottobre 2013 inc. 9.2013.73). L’art. 17 cpv. 4 vRTut in vigore dal 1° gennaio 2010 prevedeva la possibilità “in casi particolari e previa segnalazione preventiva da parte del tutore o curatore alla Commissione tutoria” di riconoscere anche una mercede superiore a fr. 3'000.-.

 

                                   3.   Nel caso in esame in realtà non vi è alcuna contestazione della mercede, malgrado nel primo petitum del reclamo RE 1 chieda di riconoscergli la mercede per un totale di fr. 3'097.-- (pari a fr. 2'597.--, oltre a spese di fr. 570.--). Infatti, dagli atti risulta che tale cifra è quella già riconosciuta dall’Autorità di protezione nella decisione impugnata, dove è stata dedotta dall’importo fatturato dal curatore (fr. 2'927.-- per la mercede e fr. 570.-- per le spese, per un totale di fr. 3'497.--) la somma di fr. 400.--. Su tale aspetto, non essendovi reale contestazione, il reclamo si avvera irricevibile in quanto privo di oggetto.

 

                                   4.   Ai sensi dell’art. 422 cfr. 7 vCC, il consenso dell’Autorità di vigilanza, previa decisione dell’autorità tutoria, era richiesto per i contratti tra il tutelato e il suo tutore. In virtù dell’art. 367 cpv. 3 vCC, le disposizioni relative al tutore valevano anche per il curatore, dove non erano stabilite speciali disposizioni. Tale regolamentazione è stata ripresa nel diritto in vigore dal 1° gennaio 2013, dove all’art. 416 cpv. 3 CC è previsto che “il consenso dell’autorità di protezione degli adulti è sempre necessario per i contratti stipulati tra il curatore e l’interessato, salvo che questi conferisca un mandato gratuito”.

 

                                   5.   Stante i principi sopra esposti, il “contratto di assistenza” stipulato tra il curatore e la sua curatelata – secondo il diritto in vigore al momento della sua sottoscrizione – andava addirittura approvato dall’allora Autorità di vigilanza, previa decisione dell'allora Commissione tutoria regionale. Il principio dell'approvazione, come detto, è rimasto anche dopo la modifica del Codice civile, ma è previsto ora il solo consenso dell’Autorità di protezione.

                                         Nel suo reclamo, RE 1 chiede a questo Giudice di “accettare” che la validità del contratto “orale e morale” sia prevalente rispetto a quello formale (sottoscritto il 1° novembre 2012) e di ratificarne la validità al 1° luglio 2012. In alternativa, pretende che venga approvato il contratto del 1° novembre 2012 che “non è stato accettato dall’Autorità di protezione con lettera del 11 dicembre 2012”.

                                         Non compete certo a questo Tribunale di procedere alla verifica della validità del contratto “orale e morale”, la cui esistenza è peraltro da dimostrare. In ogni caso l'argomentazione del reclamante secondo cui il 2 aprile 2014 l’AVS ha riconosciuto “l’AGI retroattivamente al 1° luglio 2012” non sarebbe comunque di rilievo.

                                         L’approvazione con effetto retroattivo del contratto sottoscritto il 1° novembre 2012, non è comunque di competenza né della Camera di protezione né di questo Giudice, ai quali il nuovo diritto non affida competenze in tal senso neppure a titolo retroattivo per quanto incombeva all'allora Autorità di viglianza a norma del diritto in vigore fino al 31 dicembre 2012. Spetta quindi semmai all'Autorità di protezione pronunciarsi in merito alla postulata approvazione retroattiva. Al proposito giova tuttavia precisare che, contrariamente a quanto indicato dal reclamante, l’Autorità di protezione non risulta aver formalmente respinto l’approvazione del contratto, avendo, nella lettera dell’11 dicembre 2013 indicato semplicemente che “mai nessun consenso era stato rilasciato per la stipulazione del “contratto di assistenza”. Tale affermazione ancora non implica, a giudizio di questo Giudice, che l’Autorità di protezione non possa chinarsi sulla questione, valutando la validità del contratto e la reale volontà della curatelata. La remunerazione per l’attività di “badante” potrà quindi essere in seguito valutata di conseguenza.

                                         Visto quanto sopra, anche sugli aspetti sopra menzionati, il reclamo si avvera irricevibile.

 

                                   6.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza. Di conseguenza tasse e spese di giustizia sono poste a carico del reclamante.

 

 

Per questi motivi

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il reclamo è irricevibile.

 

                                   2.   Gli oneri del reclamo consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia    fr.   50.–

                                         b)  spese                       fr. 150.–

                                                                                fr. 200.–

 

                                         sono posti a carico di RE 1.

 

                                    3.   Notificazione:

 

-

 

                                         Comunicazione:

                                         -

                                         -

 

 

 

 

Il presidente                                                         La vicecancelliera

 

 

 

 

 

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Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.