Incarto n.
9.2013.285

Lugano

12 agosto 2014

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 9 LOG

 

assistito dalla

vicecancelliera

 

Romeo

 

 

sedente per statuire nella causa che oppone

 

 

RE 1

patr. da: PR 1

 

 

all’

 

 

Autorità regionale di protezione __________,

 

e a

 

CO 2

patr. da: PR 2

 

 

 

 

 

per quanto riguarda la custodia sulle figlie

 

 

 

giudicando sul reclamo del 20 dicembre 2013 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 2/11 dicembre 2013 dall'Autorità regionale di protezione __________;

 

letti ed esaminati gli atti,

 

ritenuto

 

 

in fatto

                                               A.    PI 1 e PI 2 sono nate il 2010 e sono figlie di RE 1 e di CO 2.

                                         Dal 29 agosto 2012 le minori sono al beneficio di una curatela educativa, istituita su indicazione della Pretura di __________.

                                         A seguito del decreto del 15 marzo 2013 della medesima Pretura le minori sono affidate alla madre ed i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati.

 

                                  B.   Su segnalazione dell'Ufficio dell'aiuto e della protezione, come pure della curatrice educativa - il 2 settembre 2013 - l'Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) ha disposto una valutazione delle capacità genitoriali.

 

                                  C.   Con decisione supercautelare del 21 novembre 2013 l'Autorità di protezione ha privato provvisoriamente la madre della custodia delle figlie – che sono state affidate al padre – e dei diritti di visita.

                                         Tale provvedimento è scaturito dalla segnalazione della curatrice (CURA 1) del 20 novembre 2013 sulla situazione rinvenuta al domicilio di RE 1 e dalla comunicazione di CO 2 del 20 novembre 2013 sullo stato di salute delle minori.

 

                                         Le parti sono state convocate per essere sentite il 26 novembre 2013.

                                         All'udienza la curatrice ha informato che con l'affidamento al padre PI 1 e PI 2 sono più serene e distese, che permane l'indicazione di un sostegno psicologico e ha riconfermato i precedenti rapporti.

                                         La madre ha asserito che alla vigilia della visita della curatrice aveva organizzato un hamburger party con le figlie e non aveva riordinato l'abitazione. Ha ribadito che il giorno seguente non si sentiva bene. Ha chiesto il ripristino dei diritti di visita.

 

                                         Il padre ha precisato che vi sono delle baby sitter ad alternarsi nella cura delle gemelle, quando lui è assente.

 

                                  D.   Mediante decisione cautelare del 2/11 dicembre 2013 la medesima Autorità ha privato la madre della custodia, affidando le bambine al padre. Ha regolato i diritti di visita con la madre, invitato i genitori a collaborare in vista della perizia sulle loro capacità genitoriali e tolto l'effetto sospensivo ad un eventuale reclamo.

 

                                  E.   Il 20 dicembre 2013 RE 1 si è aggravata presso la scrivente Camera postulando il ripristino della custodia sulle figlie, il beneficio dell'assistenza giudiziaria, la restituzione dell'effetto sospensivo e la rifusione di ripetibili.

                                         La reclamante sostiene che determinati fatti alla base della decisione, fossero già conosciuti dal Pretore, che ciononostante aveva approvato la convenzione con l'affidamento a lei delle minori; che il giorno della visita della curatrice la reclamante si sentiva poco bene; che le bambine erano svestite a causa dell'alta temperatura nell'appartamento; che non vi sono elementi oggettivi a comprovare l'odore di fumo, l'alto volume della TV e lo stato dell'abitazione; le assenze dall'asilo sarebbero sporadiche. Agli atti non vi sarebbero accertamenti oggettivi circa l'incapacità materna di occuparsi delle figlie. Un po' di disordine – circostanza, a suo dire, da verificare -  assenze sporadiche e la vivacità delle minori non sarebbero sufficienti per il provvedimento in discussione. L'Autorità di protezione non avrebbe chiarito perché sarebbe adeguato l'affidamento al padre, il quale - secondo la reclamante - non sarebbe in grado di occuparsi autonomamente delle figlie e non avrebbe il tempo necessario per farlo. RE 1 ritiene altresì che non sussisterebbe alcun pericolo per le figlie, se ne avesse la custodia.

 

                                  F.   Con osservazioni 3 gennaio 2014 CO 2 ha chiesto di respingere il gravame.

 

                                  G.   In data 17 gennaio 2014 lo scrivente giudice ha respinto l'istanza della reclamante circa la restituzione dell'effetto sospensivo.

 

                                  H.   Con osservazioni del 20 gennaio 2014 l'Autorità regionale di protezione __________ chiede la reiezione del gravame e conferma sia la propria risoluzione sia la posizione espressa in merito all'effetto sospensivo.

 

 

Considerato

 

 

in diritto

                                   1.   Con l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione), l’autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione (art. 2 cpv. 2 LPMA) che giudica, nella composizione di un giudice unico i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione (art. 48 lett. f n. 7 LOG) concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC), così come i reclami contro le decisioni in materia di provvedimenti cautelari (art. 445 cpv. 3 CC; art. 48 lett. f n. 9 LOG).

 

                                         Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per effetto delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), entrata in vigore il 1° marzo 2014, nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione prima di tale data continua a trovare applicazione l’ormai abrogata Legge di procedura per le cause amministrative (in particolare, l’art. 74b vLPAmm).

 

                                   2.   L'art. 310 cpv. 1 CC prevede che quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo, l'autorità di protezione deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi presso cui si trova, e ricoverarlo convenientemente.

                                         Nell'accezione di “pericolo” rientra tutto quanto è suscettibile di pregiudicare lo sviluppo fisico, intellettuale e morale del figlio sotto l'autorità parentale dei genitori (Hegnauer, Grundriss des Kinderrechts, 5ª ed., n. 27.36).

                                         Le misure previste dagli art. 307 segg. CC hanno lo scopo di proteggere il bambino da possibili minacce al suo sviluppo fisico, psichico o morale (Ibidem, n. 27.14). Esse sono formate dunque al bene del minore e non dipendono da un'eventuale colpa dei genitori, né costituiscono una sanzione nei loro confronti (BSK ZGB I, Breitschimid, ad art. 311 CC no. 7).

                                         Con la privazione della custodia parentale l'autorità di protezione decide parimenti il collocamento del minore, che deve corrispondere alla personalità e ai bisogni di quest'ultimo (Hegnauer, op. cit., n. 27.41; DTF 5A_875/2013 del 10 aprile 2014, consid. 3.1; 5A_858/2008 del 15 aprile 2009, consid. 4.1).

 

                                   3.   Nel caso in oggetto la reclamante sostiene che taluni fatti fossero già a conoscenza del Pretore. Questa circostanza non invalida però minimamente la risoluzione in disamina, nella misura in cui l'Autorità di protezione è tenuta ad intervenire per legge, qualora vi siano i presupposti, indipendentemente dal fatto che in precedenza il Pretore non abbia ritenuto di dover adottare provvedimenti particolari a tutela delle minorenni. Si rileva che anche altri eventi sopraggiunti nel frattempo – di cui si riferirà più sotto e cumulatisi alla situazione preesistente, allora tollerabile - giustificano un intervento da parte dell'Autorità di protezione.

 

                                         La reclamante contesta i riscontri agli atti, segnatamente le affermazioni della curatrice.

                                         Tuttavia la curatrice non aveva alcun fine o tornaconto nel dichiarare fatti e constatazioni inveritieri sulle circostanze concrete della visita al domicilio materno del 20 novembre 2013.

 

                                         Le assenze dall'asilo sarebbero - a dire della reclamante - solo sporadiche e motivate dal malessere di quel giorno.

                                         Va però notato che in prima battuta la reclamante ha dichiarato che per poco tempo di presenza non valesse la pena di portare le figlie all'asilo.

                                         La reclamante sottovaluta quindi la necessità di regolarità per le minori; del resto se tale ragionamento fosse applicabile da parte della madre anche al mercoledì mattina, quando andranno alla scuola elementare, vi sarebbe da preoccuparsi anche sulla frequenza scolastica.

 

                                         Altrettanto dicasi per il presunto "hamburger party" - alla vigilia della visita della curatrice - non allegato immediatamente e che risulta poco credibile.

 

                                         Risulta anche che la madre era avvezza a rimediare alla vivacità delle figlie, sedandole mediante medicamenti. Fatto questo decisamente inaccettabile, visto per altro che non vi erano accertamenti medici e un'indicazione professionale che consigliavano di agire in tal senso.

 

                                         Va pure evocata la permanenza della madre - in stato confusionale - con le bambine al bar fino alle ore 20.30 all'anti-vigilia dell'inizio della scuola dell'infanzia. Ciò che appare decisamente fuori luogo, ritenuto che si imponeva semmai di adeguare gradualmente gli orari delle bambine al fine di non rendere brusco il risveglio per recarsi alla scuola dell'infanzia ed il ritorno alla regolarità degli orari.

                                         Per altro dagli atti emerge che quella testè evocata non è stata l'unica occasione in cui la madre ha frequentato fino a sera inoltrata l'esercizio pubblico con le bambine al seguito.

                                         La scelta di luogo e di orario di presenza serale, nonché lo stato fisico della mamma sono certamente inadeguati per il benessere delle figlie.

 

                                         Il rapporto della curatrice del 13 ottobre 2013 e quello della scuola d'infanzia del 25 ottobre 2013 attestavano per altro pure alcune difficoltà materne nel gestire le figlie, nell'accompagnarle e riprenderle puntualmente e nel far rispettare loro le regole, come pure una marcata aggressività delle bambine.

 

                                         Le tesi della reclamante appaiono ben poco credibili e volte unicamente a sminuire quanto constatato soprattutto dalla curatrice e dalla scuola dell'infanzia.

 

                                   4.   Nel caso in disamina l'Autorità di prime cure ha affidato le bambine al padre.

                                         Va rilevato che quest'ultimo si è organizzato con delle baby-sitter che se ne occupano durante il suo tempo lavorativo.

                                         Considerate le lacune materne nel prendersi cura in modo adeguato delle figlie, con orari ragionevoli per la loro età e per le loro esigenze (come la frequentazione della scuola dell'infanzia), la mancanza di comprensione dei loro bisogni e la capacità di rispondervi foss'anche con l'ausilio di terzi – per esempio la mattina in cui a suo dire non si sarebbe sentita bene, la reclamante avrebbe potuto interpellare lei per prima il padre o la curatrice, o ancora il personale della scuola d'infanzia - l'affidamento al padre appare una soluzione opportuna in attesa di maggiori ragguagli circa le capacità genitoriali.

 

                                         La relativa perizia - la cui consegna era prevista per il mese di gennaio 2014 - ed eventuali altri atti istruttori permetteranno all'Autorità di protezione di confermare o modificare questo assetto nell'interesse delle minori.

 

                                         Si noti pure che all'udienza del 26 novembre 2013 la curatrice ha informato di aver rinvenuto una buona situazione delle gemelle e che anche dalla scuola dell'infanzia sono giunte rassicurazioni circa la loro maggiore serenità e distensione a seguito del trasferimento presso il padre.

 

                                         Il reclamo va pertanto respinto con conseguente conferma della decisione impugnata.

 

                                   5.   L’assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative (art. 2 LAG); essa è esclusa se la procedura non presenta possibilità di esito favorevole per l’istante (art. 3 cpv. 3 LAG).

                                         Occorre che l’istante sia indigente; che le possibilità di successo della causa siano almeno pressoché equivalenti o solo leggermente inferiori al rischio di soccombenza; che il richiedente non sia in grado di far valere da sé le proprie ragioni in giudizio e non abbia conoscenze specifiche (v. rinvio dell’art. 13 LAG, art. 117 segg. CPC; MCF sul CPC, FF 2006 6593, pag. 6673 seg.).

 

                                         Indipendentemente dalla situazione finanziaria dell'istante, data la scarsa credibilità delle sue affermazioni e i riscontri agli atti, il reclamo era sprovvisto di possibilità di successo. Pertanto la domanda di assistenza giudiziaria di RE 1 dev'essere respinta.

 

                                   6.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza e sono pertanto posti a carico della reclamante, che rifonderà al resistente adeguate ripetibili.

 

                                   7.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF) le decisioni in materia di protezione dei minori e degli adulti sono suscettibili di ricorso (art. 72 cpv. 2 lett. b no. 6 LTF) senza riguardo a questioni di valore.

 

 

 

Per questi motivi

 

 

dichiara e pronuncia:                                       

 

                                   1.   Il reclamo è respinto.

 

                                   2.   Gli oneri del reclamo consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia    fr. 100.–

                                         b)  spese                       fr.   50.–

                                                                                fr. 150.–

 

                                         sono posti a carico di RE 1, che verserà a CO 2 fr. 300.- a titolo di ripetibili.

 

                                   3.   L'istanza di assistenza giudiziaria di RE 1 è respinta.

 

                                   4.   Notificazione:

 

- -

-

 

                                         Comunicazione:

                                         -

                                         -

 

 

 

Il presidente                                                         La vicecancelliera

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.