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assistito dalla vicecancelliera |
Dell’Oro |
sedente per statuire nella causa che oppone
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RE 1 patrocinata da: PA 1 |
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all’allora |
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Commissione tutoria regionale __________,
e
all’ CO 2 |
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per quanto riguarda la ratifica dell’azione penale promossa dal rappresentante ex art. 386 vCC |
giudicando sul ricorso (ora reclamo) del 17 settembre 2012 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 6 settembre 2012 dell’allora Commissione tutoria regionale __________, ora Autorità regionale di protezione,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e
in diritto
che in data 5 marzo 2012 la Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria), ha presentato all’allora Autorità di vigilanza sulle tutele (in seguito Autorità di vigilanza) una domanda d’intervento tendente ad ottenere l’interdizione di RE 1;
che contestualmente alla domanda d’interdizione, l’autorità tutoria ha provvisoriamente privato la signora RE 1 dell’esercizio dei diritti civili ex art. 386 CC, nominando quale rappresentante l’avv. CO 2;
che l’Autorità di vigilanza, con decisione 9 agosto 2012 (confermata poi da questa Camera) ha stralciato dai ruoli la procedura di interdizione nei suoi confronti, siccome nel frattempo la signora RE 1 aveva lasciato il territorio svizzero per stabilirsi definitivamente negli Stati Uniti;
che in relazione alla partenza per gli Stati Uniti, in data 16 agosto 2012 il rappresentante della signora RE 1 ha sporto denuncia/querela penale nei confronti del di lei figlio A__________ P__________ per i reati di sequestro di persona e rapimento, ripetuta appropriazione indebita, truffa e sottrazione d’imposta;
che il 23 agosto 2012 il Procuratore Pubblico ha emanato un decreto di non luogo a procedere nei confronti di A__________ P__________;
che con decisione 6 settembre 2012 la Commissione tutoria ha revocato la misura di rappresentanza provvisoria a favore di RE 1, ha ratificato a posteriori l’azione penale proposta dal rappresentante e ha negato a quest’ultimo l’autorizzazione ad impugnare il decreto di non luogo a procedere;
che contro tale decisione hanno presentato ricorso all’Autorità di vigilanza sia la signora RE 1 che l’altro figlio, M__________ P__________;
che nel suo gravame 17 settembre 2012 la signora RE 1 postula la riforma della decisione impugnata nel senso di non concedere alcuna ratifica all’azione penale intrapresa dal rappresentante e di escludere le attività svolte da quest’ultimo nell’ambito del procedimento penale dal rendiconto finale e dalla mercede che avrebbe presentato l’avv. CO 2;
che nel ricorso 5 ottobre 2012 M__________ P__________ ha domandato, fra le altre cose, che la decisione della Commissione tutoria fosse modificata nel senso di autorizzare il rappresentante a ricorrere contro il decreto di non luogo a procedere;
che RE 1 è deceduta in data __________ 2012;
che il 1° gennaio 2013 è entrata in vigore la modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile in materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione;
che i ricorsi (recte, reclami) sono dunque stati trasmessi alla Camera di protezione del Tribunale d’appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), competente – nella composizione di un giudice unico – quale autorità giudiziaria di reclamo contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione, già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC);
che con sentenza 8 febbraio 2013, questa Camera ha stralciato il ricorso di M__________ P__________ in quanto privo di oggetto in considerazione del decesso della signora RE 1;
che a seguito di tale decisione, con sentenza del 16 aprile 2013 la Camera dei ricorsi penali ha dichiarato irricevibile il gravame contro il non luogo a procedere, non essendo stata concessa al rappresentante l’autorizzazione a ricorrere;
che la giurisprudenza del Tribunale federale ha stabilito che il ricorso della persona sotto tutela ma capace di discernimento ai sensi dell’art. 420 cpv. 2 vCC è un diritto altamente personale, nella misura in cui non vengano fatti valere interessi pecuniari (cfr. STF 5A_658/2012 del 19 dicembre 2012, consid. 2.1; 5A_884/2010 del 7 gennaio 2011, consid. 2.1; 5P.408/2003 del 22 dicembre 2003, 1.3.1; cfr. anche Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 3. ed. Berna 1995, n. 228a; Tuor/Schnyder/Schmid/Rumo-Jungo, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, 13 ed. Zurigo 2009, § 9 n. 43);
che trattandosi di pretese altamente personali e non successibili, il decesso della parte attrice comporta l’impossibilità per gli eredi di continuare il procedimento in corso, lo stesso dovendo essere dichiarato privo di oggetto (cfr. Trezzini, Commentario al CPC, Lugano 2011, ad art. 83 pag. 314; Frei, Basler Kommentar ZPO, Basilea 2010, ad art. 83 CPC n. 38; Gösku, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, Zurigo/San Gallo 2011, ad art. 83 n. 20; Schwander, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2. ed Zurigo 2013, ad art. 83 n. 40);
che in concreto, per questi motivi, visto il decesso della signora RE 1 anche il suo gravame 17 settembre 2012 deve essere dichiarato privo di oggetto e stralciato dai ruoli;
che nella fattispecie si rinuncia eccezionalmente, viste le circostanze, al prelievo di oneri processuali; compensate le ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è dichiarato privo d’oggetto e la procedura è stralciata dai ruoli.
2. Non si riscuotono tasse e spese di giustizia: le ripetibili sono compensate.
3. Notificazione:
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Comunicazione:
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Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.