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assistito dalla vicecancelliera |
Romeo |
sedente per statuire nella causa che oppone
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RE 1 e RE 2
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a |
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e all’allora
Commissione tutoria regionale __________,
per quanto riguarda il rientro in __________ di PI 1 |
giudicando sul ricorso, ora reclamo, 4 ottobre 2012 presentato da RE 1 e RE 2 contro la decisione 21 settembre 2012 dell’allora Commissione tutoria regionale (ora Autorità regionale di protezione) __________ riguardante la sospensione del trasferimento di PI 1;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. PI 1 - cittadina __________ - è nata il 1922 a __________, dove ha vissuto fino al giugno 2010, e si è sposata con __________ (ormai defunto), da cui ha avuto tre figlie: RE 2 (1951), RE 1 (1952) e CO 1 (1955).
B. Il 2010 PI 1 si è spostata a __________ per le usuali vacanze estive, dove è rimasta ben oltre tale periodo.
C. Il 10 dicembre 2010 il Tribunale ordinario di __________ - Ufficio del giudice tutelare - ha nominato un amministratore di sostegno a favore di PI 1, designando l’avv. __________, persona esterna alla famiglia in considerazione della conflittualità esistente. Il 1° febbraio 2011 il medesimo Tribunale ha esteso i compiti dell’amministratore, includendo la rappresentanza per l’amministrazione delle proprietà immobiliari, ha disposto che l’amministratore versasse un massimo di € 5’700.— mensili per la cura, l’assistenza ed il mantenimento della beneficiaria, versandoli eventualmente alla figlia RE 1.
D. Il 7 dicembre 2011 la Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria) ha istituito una curatela amministrativa combinata ai sensi degli art. 392 cifra 1 e 393 cifra 2 vCC, incaricando del mandato l’avv. CURA 1; dei relativi compiti si dirà successivamente per quanto necessario all’evasione del gravame.
E. Il 6 settembre 2012 il curatore ha stabilito che il 24 settembre 2012 PI 1 dovesse rientrare al proprio domicilio di __________, dove ha passato quasi tutta la propria vita; tornando in Ticino per il periodo estivo ed in ogni caso beneficiando delle visite delle figlie in entrambe le località e delle migliori cure mediche e psicologiche.
F. Il 17 settembre 2012 RE 1 e RE 2 (rappr. dall’avv. PR 2) hanno presentato ricorso cautelativo ai sensi dell’art. 420 cpv. 1 vCC presso l’allora Commissione tutoria, chiedendo di non eseguire né ritenere vincolante la decisione del curatore, adducendone la nullità e sostenendo che il trasferimento avrebbe fatto decadere la competenza dell’autorità citata.
G. Quest’ultima, mediante risoluzione del 21 settembre 2012, ha parzialmente accolto il ricorso cautelativo, sospendendo il trasferimento, finché non vi fosse la conferma a livello medico che esso non avrebbe cagionato pericoli per l’incolumità della curatelata. Ha confermato però la facoltà del curatore a statuire sul rientro, posto altresì che costui aveva l’avvallo dell’amministratore di sostegno.
H. Il 4 ottobre 2012 RE 1 e RE 2 sono insorte contro la predetta decisione all’allora Autorità di vigilanza sulle tutele, chiedendo che fosse annullata unitamente a quella del curatore del 6 settembre 2012. Hanno chiesto inoltre di esperire un sopralluogo a __________ e di essere convocate per un eventuale tentativo di conciliazione e per la notifica di tutte le prove. Esse sostengono che la madre avrebbe sempre trascorso dei periodi in Ticino durante l’estate; che hanno deciso di trasferirla a __________ il 20 giugno 2010 con il benestare della stessa, considerando pure il suo crescente bisogno di assistenza. Secondo le insorgenti la sorella CO 1 avrebbe deciso la ristrutturazione ed il tinteggio del palazzo familiare in contrasto con il parere e gli interessi - anche economici - della madre, per la quale il fatto di essere accudita dai familiari sarebbe più importante rispetto al luogo di residenza. Le reclamanti contestano la competenza del Tribunale ordinario di __________, come pure alcuni atti ed omissioni del curatore, avv. CURA 1. Quest’ultimo, a loro dire, non si sarebbe informato presso il personale curante prima di prendere la decisione del 6 settembre 2012, non avrebbe valutato la propria legittimazione a sindacare il trasferimento e le relative conseguenze, non avrebbe precisato a sufficienza i vari aspetti ad esso connessi (come: preparazione, cure sul posto, sostentamento, logistica, ecc.) né ponderato correttamente le circostanze. Da ciò la richiesta di annullare la decisione del curatore. Secondo le insorgenti né il curatore né l’autorità di protezione avevano la competenza - con riferimento all’art. 421 vCC - per trasferire il domicilio di una persona sotto curatela. L’autorità di prime cure inoltre non si sarebbe confrontata a sufficienza con il gravame né si sarebbe espressa sulla necessità e sull’interesse della curatelata di trasferirsi a __________ e di rientrare a __________ d’estate. Il curatore avrebbe rinunciato al permesso B di PI 1 al fine di evitare problemi con il fisco.
I. Con osservazioni 5 ottobre 2012, CO 1 ha chiesto la reiezione del gravame, postulando la rifusione di ripetibili. Ripercorrendo la cronologia dei fatti, ha indicato: che la madre è nata e ha sempre vissuto a __________, presso il proprio palazzo; che, in occasione di una visita, le avrebbe chiesto di rientrare a __________, dove vi sarebbe una badante 24h/24 e sarebbero stati presi gli accorgimenti necessari a far riprendere alla madre il tenore di vita precedente. CO 1 ha sottolineato: che sin dal trasferimento in Ticino PI 1 non era in grado né di intendere e di volere né di determinarsi sul luogo dove vivere; che le sorelle avrebbero fatto firmare alla madre dei documenti dei quali non comprendeva il contenuto, e - RE 1 - pure il licenziamento della badante. Quest’ultima avrebbe affermato che l’interessata è stufa e vorrebbe tornare nella propria abitazione. In merito alla sottoscrizione dei documenti ed al trasferimento, CO 1 ha rilevato che a livello penale sarebbe stato emesso un decreto d’accusa per coazione e violazione della legge sugli stranieri. A suo dire, sarebbero inoltre state le sorelle a richiedere la misura curatelare, impegnandosi contemporaneamente a sottostare alle relative decisioni del curatore, ma opponendosi per finire al rientro in __________ disposto da quest’ultimo, incorrendo con ciò nell’abuso di diritto. Sempre secondo CO 1: l’abitazione di __________ non sarebbe adatta ad accogliere la madre; la decisione del curatore avrebbe l’avallo dell’amministratrice di sostegno e si fonderebbe sul buon senso, visti gli anni trascorsi a __________; la decisione in questione sarebbe inoltre conforme alle mansioni affidate al curatore - senza che fossero necessari i consensi di cui agli art. 421 e 422 vCC - nella misura in cui la curatelata non è più capace di intendere e di volere. CO 1 sostiene inoltre che, a motivo della mancanza di un permesso di soggiorno in Svizzera, il rientro a __________ sarebbe un evento naturale e che, considerato il ritorno annuale in Svizzera dal 1° aprile, il ruolo del curatore non verrebbe a cadere. Le sorelle ed il cognato non sarebbero, per finire, idonei ad occuparsi della madre sia per la loro situazione economica sia per il loro comportamento penalmente reprensibile.
J. Con osservazioni 12 ottobre 2012, la Commissione tutoria ha dichiarato di confermare la propria decisione ed ha rilevato che sulla base della perizia del dr. med. __________ l’interessata non aveva la capacità di discernimento al momento del suo trasferimento in Ticino e che il rientro a __________ con i dovuti accorgimenti non ne avrebbe messo in pericolo la salute. Per questi motivi ha ritenuto di avallare la decisione del curatore, considerando anche la circostanza che __________ era il luogo d’origine della curatelata, nel quale essa ha vissuto a lungo. L’autorità ha evidenziato infine che le insorgenti si sono soffermate su varie doglianze concernenti il curatore, che non sono pertinenti con la decisione di quest’ultimo.
K. Con replica del 15 novembre 2012 le reclamanti hanno confermato la loro impugnativa, ribadendo la richiesta di un’udienza (per decidere sulle istanze e gli accertamenti da esperire). Esse hanno sostenuto: che il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno non metterebbe in discussione la permanenza della madre in Ticino, tanto che sono stati messi a disposizione € 4’000.– al mese per quest’ultima senza chiederne il rientro in __________ e riconoscendo così implicitamente il ruolo di accudimento delle reclamanti stesse; che la permanenza sul nostro territorio sarebbe stata concordata con la curatelata. Quanto all’incapacità di intendere e di volere, secondo le reclamanti, sarebbe possibile che “una persona, la cui intelligenza venga compromessa per una cosiddetta demenza senile, possa mantenere una volontà propria e una capacità di esprimere i propri desideri e preferenze, specialmente per quel che riguarda le sue esigenze esistenziali.”; inoltre la madre sarebbe stata in grado di esprimere i suoi desideri, come dichiarato dalla controparte negli scritti sulle sue visite alla stessa e come per la volontà di rientrare a __________. Le autorità svizzere ed __________ non si sarebbero poste quesiti in merito alla sovrapposizione di competenze. Le reclamanti si interrogano inoltre sulla responsabilità dello spostamento, sulla persona della badante operativa a __________ e sulla sua scelta - esigendo di parteciparvi - sulla competenza delle autorità a statuire sull’erogazione del mantenimento, sulle modalità per mantenere l’appartamento e le badanti a __________, sul domicilio legale e l’assicurazione malattia. Tutte queste questioni non sarebbero state affrontate e dimostrerebbero la superficialità e inopportunità della decisione. Sostengono, per finire, che il trasferimento non sarebbe di competenza né del curatore né dell’amministratore di sostegno e che, in pendenza di procedura, avrebbero cambiato il luogo di residenza della madre, locando un appartamento più comodo.
L. Con duplica del 23 novembre 2012 CO 1 ha confermato le proprie osservazioni e richieste. Adduce: che il permesso di tipo B rilasciato sarebbe nullo in quanto fatto sottoscrivere a una persona totalmente incapace di discernimento da parte delle sorelle (e del coniuge di una di esse), unitamente al contratto di locazione e ad assegni, i cui giustificativi presentano acquisto di birra e vino, sostanze che la curatelata non consuma; che avverso esse (e il coniuge di una di loro) verrà emanato un decreto di accusa per titolo di coazione e violazione della legge federale sugli stranieri. CO 1 ha pure sottolineato di essersi occupata della madre a __________, mentre le sorelle si limitavano a visite saltuarie e proprio loro hanno richiesto la nomina di un curatore, di cui ora contestano i poteri senza averne impugnato la nomina. Rileva inoltre: che la tesi sull’incapacità di discernimento sarebbe priva di portata probatoria; che presso di lei o a __________ sono già state disposte le misure per accogliere la madre; che la richiesta d’istruttoria avanzata dalla controparte sarebbe intesa unicamente a procrastinare la permanenza della madre in Ticino.
M. In data 29 ottobre 2012 le reclamanti hanno chiesto di essere sentite, come pure l’allestimento di un rapporto da parte dell’assistente sociale di __________ – sulla situazione della madre e le cure prestate – e la convocazione di un’udienza al termine dell’istruttoria.
N. Dal 24 dicembre 2012 al 9 gennaio 2013 PI 1 è tornata a __________, presso la figlia CO 1, per le vacanze natalizie, durante le quali è stata sentita dal Tribunale ordinario di __________.
O. Il 1° gennaio 2013 il gravame è stato trasmesso per competenza alla Camera di protezione del Tribunale d’appello.
P. In data 7 gennaio 2013 il Tribunale ordinario di __________ ha prorogato il decreto 10 dicembre 2012 relativo all’amministrazione di sostegno.
Q. Il 14 gennaio 2013 CO 1 ha chiesto - in via supercautelare e, subordinatamente, cautelare – all’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione), nel frattempo subentrata alla Commissione tutoria regionale, di autorizzare il rientro immediato della madre a __________, presso il suo domicilio fintanto che non verrà resa nuovamente idonea l’abitazione della curatelata a __________. L’istante ha indicato che sia a __________ che a __________ PI 1 sarebbe stata assistita da una badante 24h/24. L’Autorità di protezione non ha emanato un provvedimento supercautelare nel senso voluto dall’istante, convocando tuttavia le parti all’udienza per la discussione del 18 febbraio 2013.
R. In data 14 febbraio 2013 la curatelata è stata ricoverata presso la casa anziani di __________. Quella medesima sera, la figlia CO 1 si è recata presso la menzionata casa anziani e ha preso in consegna la madre, accompagnandola poi in __________ avvalendosi di un decreto del 12 febbraio 2013 del Tribunale ordinario di __________, che disponeva l’immediato rientro di PI 1 “presso l’abitazione sita in __________”, e la residenza abitativa presso di lei in attesa di organizzare il successivo trasferimento presso l’abitazione di __________.
Considerato
in diritto
1. Con l’entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione), i procedimenti pendenti sono continuati dalla nuova autorità competente; si applica il nuovo diritto di procedura (art. 14a cpv. 1 e 2 Tit. fin. CC).
L’autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione, già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC).
Quanto alla procedura applicabile, nella misura in cui non sia già regolata dagli art. 450 segg. CC, si applicano sussidiariamente le norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (art. 74b LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8).
2. L’art. 85 LDIP (RS 291) prevede che, in materia di protezione degli adulti, la competenza dei tribunali o delle autorità svizzeri, il diritto applicabile, come pure il riconoscimento e l’esecuzione di decisioni o provvedimenti stranieri sono regolati dalla Convenzione dell’Aia del 13 gennaio 2000 sulla protezione internazionale degli adulti (cpv. 2); i tribunali o le autorità svizzeri sono inoltre competenti se lo esige la protezione di una persona o dei suoi beni (cpv. 3); i provvedimenti adottati in uno Stato che non è parte alle Convenzioni menzionate nei capoversi 1 e 2 sono riconosciuti se sono stati adottati o riconosciuti nello Stato di dimora abituale del minore o dell’adulto (cpv. 4).
3. Come detto (sopra, cons. R), CO 1 – senza attendere l’esito della presente procedura e la decisione dell’Autorità di protezione sull’istanza supercautelare e cautelare del 14 gennaio 2013 – ha preso in consegna la madre la sera del 14 febbraio 2013 e l’ha trasferita in __________ avvalendosi di un decreto del 12 febbraio 2013 del Tribunale ordinario di __________, che disponeva l’immediato rientro di PI 1 in __________. Questo modo di procedere – nella misura in cui parrebbe aver ottenuto l’avallo del curatore svizzero (verbale presso l’CO 2 del 18 febbraio 2013; scritto Casa anziani __________ firmato da CO 1 14 febbraio 2013) – lascia quantomeno perplessi.
L’esecuzione di una decisione civile estera – concernente il rimpatrio di una persona di nazionalità __________, allora presente su suolo svizzero e soggetta a misure temporanee dell’autorità di protezione svizzera, in quel momento sub judice – avrebbe in effetti dovuto essere ordinata dal Pretore competente a norma dell’art. 37 cpv. 3 LOG, in relazione con l’art. 335 cpv. 3 CPC (art. 85 cpv. 4 e 25-29 LDIP; art. 3 Convenzione tra la Svizzera e l’__________ circa il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie, RS 0.276.194.541; Guillaume/Durel, La protection internationale de l’adulte, in Guillod/Bohnet, Le nouveau droit de protection de l’adulte, Helbing Lichtenhahn 2012, pag. 382 no. 123).
Ma tant’è. L’avvenuto trasferimento in __________ di PI 1 – cittadina __________, con dimora abituale in __________ (cfr. anche sotto, consid. 5) – fa decadere ogni competenza dell’autorità di protezione svizzera. Spetterà pertanto all’autorità __________ competente regolamentare l’espatrio dall'__________ per eventuali ulteriori periodi di vacanza in Svizzera.
Il procedimento in oggetto va di conseguenza dichiarato privo d’oggetto e la procedura stralciata dai ruoli.
4. Occorre ad ogni modo statuire sugli oneri processuali. A tal scopo va esaminato quale parte abbia provocato la proposizione dell’azione e quale sarebbe presumibilmente stato l’esito della causa (art. 450f CC, art. 21 LPMA, art. 28 LPAmm; art. 74a cpv. 1 e 74b cpv. 4 LPamm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato no. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8).
Ci si esime dal convocare le parti per sopralluoghi, tentativi di conciliazione o notifica di prove, come pure dall'esprimersi su ogni singolo argomento non di rilievo (DTF 2P.185/2002 del 13 gennaio 2003, cons. 2.1), trattandosi di un giudizio di verosimiglianza finalizzato – come detto – unicamente alla definizione degli oneri del procedimento.
5. In merito alle contestate competenze decisionali delle autorità di protezione __________ e svizzere, in relazione alla residenza abituale di PI 1, si rileva quanto segue.
L’__________ ha sottoscritto la convenzione (in seguito “CAia 2000”) di cui all’art. 85 cpv. 2 LDIP, ma essa non è ancora in vigore in tale Stato. Ciò non ostacola il riconoscimento di misure adottate in uno stato non contraente (P. Lagarde, Convention du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes - Rapport explicatif, pag. 59 nota 82), oltre alle norme di diritto internazionale privato, vi sono delle convenzioni bilaterali che lo consentono, come la Convenzione tra la Svizzera e l’__________ circa il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie (RS 0.276.194.541; in seguito: “Convenzione 1933”).
Per l’amministratore di sostegno nominato in __________, sarebbero stati applicabili gli art. 1 e 2 della Convenzione 1933 e l’art. 85 cpv. 4 LDIP (RDT 2009 pag. 37) ed in virtù dell’attinenza __________ dell’interessata e della materia in oggetto sarebbe stata ammissibile la competenza delle autorità __________ (art. 2 no. 5 Convenzione 1933), che unitamente all’assenza di conflitti con l’ordine pubblico, di contraddizioni con precedenti decisioni svizzere e di impugnative (art. 1 no. 3 Convenzione 1933), avrebbe reso possibile il riconoscimento della decisione del Tribunale ordinario di __________ in relazione alla nomina dell'amministratore in questione.
La nozione di dimora abituale ai sensi della LDIP (MCF sulla LDIP in FF 1983 I 239; pag. 294 pto 215.3) corrisponde a quella delle Convenzioni internazionali dell’Aia (DTF 4A_542/2011 del 30 novembre 2011, cons. 2.3.1). Se una persona, che aveva fondato la propria ultima dimora abituale (FF 2007 pag. 2390) in modo autonomo, diventa incapace di discernimento riguardo alla formazione di un nuovo centro di vita (ad esempio: adulti con demenza severa), occorre considerare che un cambiamento di luogo di dimora all’estero su intervento dei parenti e per motivi di protezione non sia volontario e non ammettere alla leggera che vi sia stato un cambiamento della residenza abituale (RDT 2009 pagg. 40-41). In caso di cambiamento senza consenso dell’interessato, se la competenza passasse alle autorità della nuova residenza, quelle competenti precedentemente sarebbero private della possibilità di farlo rientrare nel proprio paese (Lagarde, op. cit., pag. 39-40).
Nella fattispecie la curatelata era più integrata a __________, avendovi sempre vissuto e trascorrendo solo dei periodi di vacanza in Ticino. Il soggiorno a __________ si è prolungato oltre il periodo estivo e senza possibilità che l’interessata desse il proprio accordo, poiché all’epoca del trasferimento era già incapace di intendere e di volere (cfr. perizia dr. __________ del 20 gennaio 2012). La curatelata ha condotto la propria vita essenzialmente a __________, dove si è formata una famiglia ed ha acquisito delle proprietà e dove vi sono i maggiori contatti sociali. La presenza a __________ non aveva la prospettiva sul lungo termine.
Di conseguenza la dimora abituale dell’interessata, il suo centro di vita, il nucleo dei suoi interessi e dei legami più fitti era ed è in __________.
Pertanto anche in virtù di altre norme - come gli art. 25 e 26 lett. a LDIP 85 cpv. 3 e 4 LDIP; art. 7, 9, 10, 11, 14 CAia 2000 - sarebbe stato possibile ammettere la competenza delle autorità sia svizzere (per quanto deciso sul nostro territorio a titolo di protezione temporanea) sia __________ (per i provvedimenti duraturi) e riconoscere questi ultimi, grazie alla presenza sul nostro territorio dell’interessata unita all’efficacia limitata delle misure qui adottate, ai beni in __________ e alla compatibilità dei provvedimenti delle due nazioni (Guillaume/Durel, La protection internationale de l’adulte, in Guillod/Bohnet, Le nouveau droit de protection de l’adulte, Helbing Lichtenhahn 2012, pag. 372 n.ri 99-101, pag. 347 no. 10 e nota 15; pag. 358 no. 52; pag. 364 no. 76, pag. 366 no. 80, pag. 368 no. 82, pag. 369 no. 89, pag. 373 n.ri 102-105; D. Füllemann, Das Haager Erwachsenschutzübereinkommen von 2000 (HEsÜ), in RDT 2009 pag. 37, pagg. 47-49; Lagarde, op. cit., pag. 48-49 no. 84).
L’impugnativa in esame, su questo punto, sarebbe risultata quindi infondata.
6. Relativamente alle censure sulla competenza dell'autorità di protezione svizzera a decidere il trasferimento in __________ dell’interessata, si osserva quanto segue.
Secondo il diritto previgente la persona al beneficio di una curatela ai sensi dell’art. 392 cifra 1 vCC manteneva lo status precedente all’istituzione della curatela per quanto concerneva la sua capacità di obbligarsi in virtù dell’art. 417 cpv. 1 vCC. Una persona civilmente capace lo restava nella stessa misura di prima, rispettivamente chi era incapace rimaneva tale. Ciò valeva anche nell’ambito dell’assistenza personale. Per il resto tornavano applicabili per analogia gli art. 418 e 419 vCC (BSK ZGB I – Biderbost, ad art. 417 vCC n.ri 7, 29; Schnyder/ Murer, Berner Kommentar, ad art. 392 vCC no. 22; ad art. 393 vCC no. 45). Per la questione della validità giuridica di un atto del curatelato erano determinanti i criteri generali sulla maggiore età e sulla capacità di discernimento.
Per i casi di curatela del diritto previgente, non era necessario il consenso dell’autorità per trasferire il domicilio (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, ad art. 396 CC no. 57; Deschenaux/ Steinauer, Personnes physiques et tutelle, III ed., Stämpfli, n.ri 1121, 1133). Tuttavia ai sensi dell’art. 419 cpv. 2 vCC, per esercitare egli stesso degli atti, l’interessato doveva avere la capacità di dare lui medesimo il consenso. Ciò che era possibile nella misura in cui egli era in grado di giudicare a sufficienza e con conoscenza delle circostanze concrete il contenuto e la portata dell’azione in questione e di ponderare i relativi vantaggi e svantaggi. Nel caso in cui la persona non fosse capace, spettava all’autorità dare il rispettivo consenso. Quest’ultima era tenuta a provare se nella fattispecie il curatelato non era in condizione di autorizzare l’atto; se del caso l’autorità avrebbe sentito la persona e chiesto un rapporto medico, a maggior ragione in presenza di atti importanti ed incisivi (BSK ZGB I – Biderbost, ad art. 419 vCC n.ri 17, 25).
I motivi di messa sotto curatela ed il bisogno particolare di protezione potevano riguardare i suoi interessi patrimoniali e personali, di conseguenza i compiti del curatore potevano essere indirizzati anche al trasferimento.
Nel caso in esame, data l’incapacità di intendere e di volere dell’interessata (cfr. perizia dr. __________), la medesima non poteva validamente acconsentire agli atti di gestione dei propri interessi patrimoniali e personali.
Di conseguenza spettava all’autorità statuire al riguardo (BSK ZGB I – Biderbost, ad art. 419 vCC no. 25), potendo incaricare il curatore di gestire determinati suoi affari, così come è avvenuto con la decisione dell’8 dicembre 2011 dell'allora Commissione tutoria e il suo trasferimento, oggetto della decisione impugnata (BSK ZGB I – Langenegger, ad 392 vCC n.ri 11, 22).
Ne discende che nella misura in cui poneva in discussione le competenze decisionali della Commissione tutoria e del curatore in relazione al trasferimento in __________ dell'interessata, l’impugnativa era destinata all'insuccesso.
7. Le critiche mosse dalle reclamanti in merito alle competenze dell’amministratore di sostegno e al decreto __________ esulano dalla presente procedura ed andavano semmai sottoposte nelle rispettive sedi competenti in __________ tramite i relativi rimedi giuridici.
Parimenti dicasi delle spese per la proprietà della madre a __________, oltre che esulare dalla presente procedura, si tratta di una valutazione spettante alle autorità __________ (che peraltro di recente hanno confermato la necessità di provvedervi).
8. La teoria sulla demenza sostenuta dalle reclamanti (replica, pag. 4) è del tutto generica e non corroborata da elementi concreti. Risulta pertanto palesemente infondata. Le opponenti d'altro canto non hanno contestato esplicitamente che l’interessata desiderasse tornare a __________.
Anche per questo aspetto il reclamo sarebbe risultato infondato.
9. Le reclamanti hanno pure lamentato preoccupazioni per taluni aspetti finanziari e atti del curatore.
Si rileva che i costi generati dal soggiorno a __________ non sono stati vagliati prima che le reclamanti medesime trattenessero la curatelata a __________. Queste ultime sono poi giunte a collocarla in casa anziani, nonostante non vi fosse alcun vincolo medico in tal senso (cfr. certificato del dr. __________ del 7 febbraio 2013).
Ad ogni modo la relativa valutazione per eventuali soggiorni futuri (e le spese conseguenti) spetta all’autorità __________ e all’amministratore di sostegno.
In merito agli atti del curatore e alle questioni fiscali, essi potevano essere contestati nell’ambito dell’art. 420 cpv.1 vCC, rispettivamente potranno, se del caso, essere oggetto di un’azione di responsabilità alla chiusura della curatela.
10. I riferimenti familiari, affettivi, sociali, esistenziali di PI 1 ed il centro della sua esistenza risultano a __________, dove è indicato che la medesima possa continuare a dimorare e dove beneficia di tutte le cure opportune in abitazioni a lei ben note ed adeguate strutturalmente ad accoglierla, così come di maggiori contatti con familiari e conoscenti e di attenzioni più benevole verso di lei.
Ne discende che la posizione del curatore e dell’allora Commissione tutoria avrebbero meritato senz'altro di essere tutelate.
11. Da quanto precede discende che l’impugnativa in esame sarebbe stata – con verosimiglianza che rasenta la certezza – respinta in ogni suo punto.
Del resto le reclamanti hanno causato la presente procedura e non hanno ritirato il loro gravame - pur essendo patrocinate - dopo il suo superamento.
Di conseguenza gli oneri processuali vanno loro addebitati e le medesime sono chiamate a rifondere adeguate ripetibili a CO 1 (art. 450 f CC, 28 cpv. 2 LPAmm).
12. Per quanto attiene ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi di uno stralcio della procedura, con la quale una causa viene portata definitivamente alla conclusione, esso configura una decisione finale ai sensi dell’art. 90 LTF. Le decisioni in materia di protezione dei minori e degli adulti sono suscettibili di ricorso (art. 72 cpv. 2 lett. b no. 6 LTF) senza riguardo a questioni di valore.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è dichiarato privo d’oggetto e la procedura stralciata dai ruoli.
2. Gli oneri del reclamo consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 800.—
b) spese fr. 200.—
fr. 1’000.—
sono posti, in solido, a carico delle reclamanti, che sono tenute - in solido - a rifondere a CO 1 fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili.
3. Notificazione:
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Comunicazione:
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Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall’art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art. 115 LTF.