Incarto n.
9.2013.74

Lugano

13 marzo 2013

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente della Camera di protezione
del Tribunale d'appello

 

Franco Lardelli

 

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

 

 

assistito dalla

vicecancelliera:

 

 

Hutter Gerosa

 

 

sedente per statuire nella causa che oppone

 

 

RE 1

patr. dall'avv. PR 2,

 

 

                                         all'allora

 

 

Commissione tutoria regionale __________,

 

e a

 

CO 2

patr. dall'avv. PR 1

 

 

 

 

 

 

per quanto riguarda la nomina di una curatrice educativa alla figlia PI 1

 

giudicando ora sul ricorso (ora reclamo) del 19 novembre 2012 della signora RE 1 contro la decisione 9 novembre 2012 della Commissione tutoria regionale __________, (ora Autorità regionale di protezione);

 

letti ed esaminati gli atti,

 

considerato

 

 

in fatto e

in diritto

                                   1.   PI 1 (2008) è figlia di RE 1 e CO 2. Nel 2012 i genitori di PI 1 si sono separati e da allora le relazioni personali tra loro sono molto difficili. CO 2 ha, di conseguenza, chiesto alla Commissione tutoria di __________ di poter vedere regolarmente la figlia (verbale udienza del 28 settembre 2012).

 

                                   2.   Dopo aver sentito le parti verbalmente e per iscritto, con decisione cautelare del 9 novembre 2012, la Commissione tutoria ha nominato a PI 1 una curatrice educativa nella persona di CURA 1, ed ha fissato il diritto alle relazioni personali di CO 2 nella misura di un sabato ogni due settimane con punto di “passaggio” presso Casa __________. La Commissione tutoria ha reso immediatamente esecutiva la decisione.

 

                                   3.   RE 1 è insorta contro la predetta decisione con ricorso 19 novembre 2012 all'Autorità di vigilanza sulle tutele (in seguito Autorità di vigilanza), in particolare per contestare la nomina di una curatrice educativa, asserendo di non avere i mezzi per pagarne le spese, che comunque dovrebbe essere il solo padre a sostenere, essendo, a suo dire, il solo colpevole della situazione.

 

                                   4.   La Commissione tutoria e CO 2 hanno chiesto la reiezione del gravame.

 

                                   5.   Dal 1° gennaio 2013 – con l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione) – i procedimenti pendenti sono continuati dalla nuova autorità competente (art. 14a cpv. 1 Titolo finale del Codice civile).

                                         L'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione, già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC).

 

                                   6.   Conformemente all'art. 308 CC, se le circostanze lo richiedono, l’autorità di protezione dei minori nomina al figlio un curatore, perché consigli ed aiuti i genitori nella cura del figlio. Il curatore, in tale caso, ha il compito, qualora non gli siano assegnati speciali poteri (cpv. 2) di sostenere i genitori tramite consigli ed aiuto (bsk zgb I - Peter Breitschmid, ad art. 308 CC, n. 1).

                                         L'autorità di protezione può conferire al curatore speciali poteri, segnatamente la rappresentanza del figlio per salvaguardarne il diritto al mantenimento o diritti d'altra natura e la vigilanza delle relazioni personali (cpv. 2).

                                         Le circostanze che giustificano l'applicazione della misura sono, in parte, quelle valide anche per l'istituzione delle misure previste dall'art. 307 CC  (Biderbost, Die Erziehungsbeistandschaft, p. 185): una minaccia al bene del bambino e la mancanza di un intervento adeguato da parte dei genitori. Il pericolo per il minore può in particolare provenire, per analogia, da una delle cause menzionate dall'art. 311 cpv. 1 CC (inesperienza, malattia, infermità, assenza, indifferenza o violazione dei doveri di padre e madre) [CR CC I-Meier, art. 308 CC N. 2]. In pericolo vi può essere sia l'integrità fisica sia l'integrità psichica del bambino. L'art. 308 CC trova spazio laddove l'aiuto fornito dall'art. 307 CC - e in particolare dal suo capoverso 3 - non sia sufficiente (CR CC I-Meier, art. 308 CC N. 1).

 

                                   7.   RE 1 si dice preoccupata di dover finanziare le spese della curatrice educativa e per questo chiede l’annullamento della decisione.

                                         Ora, al di là di ogni preoccupazione di tipo finanziario, bisogna guardare al bene della bambina. Sia dal rapporto di Casa __________, sia da quello della curatrice, traspare come RE 1 e CO 2 si lascino trascinare dalla loro litigiosità, inquinando attraverso commenti, polemiche e atteggiamenti, la relazione di PI 1 con l’altro genitore (rapporto C__________ del 14 gennaio 2013, rapporto di CURA 1 del 15 febbraio 2013).

                                         Così facendo, essi violano l’art. 274 CC, nella misura in cui stabilisce che padre e madre devono astenersi da tutto ciò che alteri i rapporti del figlio con l’altro genitore o intralci il compito dell’educatore (art. 274 cpv. 1 CC).

                                         A queste condizioni la curatela educativa si rivela opportuna e va confermata. Il reclamo deve di conseguenza essere respinto.

 

                                   8.   Abbondanzialmente, in merito alla ripartizione delle spese della misura di protezione del figlio, nel caso specifico, della misura di curatela educativa, va evidenziato quanto segue.

                                         L’ammontare della mercede e la ripartizione della stessa non è specificatamente oggetto della decisione impugnata, che concerne infatti solo la nomina di una curatrice e la cadenza delle relazioni personali. È in effetti con l’approvazione del rapporto morale che le autorità di protezione si pronunciano sulla questione (art. 16 cpv. 3 ROPMA). Tali spese sono di regola da suddividere equamente fra i genitori, rientrando nelle spese di mantenimento (art. 276 CC; DTF 116 II 399 pag. 401), spese che questi ultimi devono assumersi in misura personale, solidale e primaria cioè prima di qualsiasi altro parente (BSK ZGB I – P. Breitschmid, art. 276 CC n. 8). Non è tuttavia da escludere che la ripartizione tenga conto di particolari responsabilità di uno dei due genitori. Una simile valutazione può però essere fatta solo al momento della tassazione della mercede, non a priori, sulla base di asserzioni unilaterali di un genitore, le cui richieste in tal senso sono quindi da ritenersi irricevibili.

 

                                   9.   Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 28 LPamm), ritenuta tuttavia la situazione finanziaria precaria della reclamante, si prescinde eccezionalmente da ogni prelievo.

 

                                10.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF) dandosi protezione del figlio è ammissibile il ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 7 LTF) senza riguardo a questioni di valore.

 

 

Per questi motivi

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il reclamo è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano tasse né spese di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Notificazione:

 

-

-

-

 

                                         Comunicazione:

                                         -

 

 

 

Il presidente                                                         La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.