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assistito dalla vicecancelliera |
Hutter Gerosa |
sedente per statuire nella causa che oppone
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RE 1 |
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all’ |
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Autorità regionale di protezione __________
e a
CO 1,
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per quanto riguarda la regolamentazione delle relazioni personali tra CO 1 ed i figli;
giudicando sul reclamo del 21 novembre 2012 contro la decisione emessa il 9 novembre 2012 dalla Commissione tutoria regionale __________, (ora Autorità regionale di protezione);
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. PI 1 (2006) e PI 2 (2008) sono i figli di RE 1 e CO 1. I genitori vivono separati. Nel corso del 2011 CO 1 ha chiesto un ampliamento delle relazioni personali con i figli, ma la madre non condivide tale richiesta. In effetti, dall’incarto della Commissione tutoria di __________ (in seguito Commissione tutoria) emerge che il padre è noto alle autorità penali per infrazioni contro le regole della circolazione perpetrate in stato di alcolemia nonché furto d’uso.
B. Esperita una verifica di tipo medico su CO 1, e sentiti i genitori in merito alle loro richieste di disciplinare le relazioni personali, in data 2 febbraio 2012 la Commissione tutoria ha provvisoriamente stabilito il diritto di visita di PI 1 e PI 2 nella misura di una giornata (sabato o domenica) ogni quindici giorni, con passaggio al Punto d’incontro. Essa ha chiesto a quest’ultimo di osservare gli scambi e redigere un rapporto sull’andamento delle relazioni padre-figli.
C. Ricevuto il rapporto, la Commissione tutoria ha convocato le parti all'audizione del 4 ottobre 2012. CO 1 aveva in precedenza chiesto di poter stare con i figli un fine settimana intero ogni due settimane, con il pernottamento, mentre RE 1 si era opposta a tale estensione, chiedendo ulteriori verifiche sulla salute del padre. Durante la seduta, la Commissione tutoria ha deciso di sentire la piccola PI 1 (2006) e di interpellare nuovamente il dr. R__________, medico di CO 1.
D. Ottenuti questi ulteriori elementi d’informazione, con decisione del 9/15 novembre 2012, la Commissione tutoria ha esteso i diritti di visita tra papà e figli in un fine settimana intero ogni quindici giorni, con passaggio al Punto d’incontro.
E. Con ricorso 21 novembre 2012 RE 1 ha contestato la decisione summenzionata. Ha ammesso che CO 1 può vedere i figli ogni sabato o domenica e non solo ogni quindici giorni come deciso, e che pure può vedere i figli, se lo desidera, in settimana. Tuttavia a suo parere i controlli del dr. med. R__________ non sono sufficienti a dire che il padre non assume sostanze stupefacenti. Sostiene pertanto che l’estensione delle relazioni personali al pernottamento è prematura.
F. Con risposta 6 dicembre 2012 CO 1 ha chiesto la reiezione del ricorso. La Commissione tutoria con scritto di medesima data, ha chiesto la riconferma della propria decisione.
G. In data 1° gennaio 2013 il gravame è stato trasmesso per competenza alla Camera di protezione del Tribunale d'appello.
Considerato
in diritto
1. Dal 1° gennaio 2013 – con l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione) – i procedimenti pendenti sono continuati dalla nuova autorità competente (art. 14a cpv. 1 Titolo finale del Codice civile).
L'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione, già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC).
2. I genitori che non sono detentori dell’autorità parentale o della custodia, nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze (art. 273 cpv. 1 CC). Se l’esercizio o il mancato esercizio delle relazioni pesonali è pregiudizievole al figlio, oppure altri motivi lo esigono, l’autorità di protezione dei minori può richiamare ai loro doveri i genitori, gli affilianti o il figlio e dare loro istruzioni (cpv. 2). Il padre o la madre può esigere che il suo diritto all’esercizio delle relazioni personali sia regolato (cpv. 3).
Il diritto del genitore ad avere relazioni personali con i propri figli minorenni va esaminato di caso in caso, tenendo presente lo scopo del diritto di visita. Determinante è sempre il bene del bambino, mentre gli interessi dei genitori passano in secondo piano. Tra le circostanze da tenere in considerazione per fissare le relazioni personali si annoverano in particolare, l’età del figlio, la personalità ed i bisogni di relazione del figlio con l’avente diritto, i rapporti dei genitori fra loro, le necessità di tempo nonché la disponibilità delle parti, le condizioni di salute di tutti, la lontananza dei domicili, eventuali altri fratelli e sorelle, le condizioni dell’abitazione (BSK-ZGB I, I. Schwenzer, n. 10 ad art. 273 CC e rif. ivi citati).
3. RE 1 si dice preoccupata di affidare i propri figli al padre durante la notte, in quanto a carico di quest’ultimo sono stati emessi già tre decreti di accusa per reati legati al consumo eccessivo di alcool e per guida in stato d’ebrietà. A suo modo di vedere, non si può escludere che CO 1 faccia uso di alcol il sabato sera e che si metta poi al volante con i bambini in macchina. Essendo piccoli, non possono rendersi conto se questi li espone ad un pericolo. RE 1 afferma inoltre che, alcune volte CO 1 ha disdetto il diritto di visita. Ritiene che ciò fosse dovuto ad un consumo di alcol eccessivo.
4. Ora, che CO 1 non sia incensurato è purtroppo assodato. Che i suoi precedenti penali rendano più ansiosa la madre nell’affidargli i bambini è pure comprensibile. Questo deve essere accettato dal padre, il quale dovrebbe trarre le dovute conclusioni in relazione alla sua condotta nel futuro.
Detto ciò, l'esistenza di precedenti penali non comporta necessariamente una limitazione delle relazioni personali (cfr. DTF 5C.93/2005 del 9 agosto 2005 in FAMPRA.ch 1/2006 pag. 183). Determinante infatti, come visto al considerando 2, è il bene del bambino. Dall’incarto della Commissione tutoria emergono aspetti positivi che sono stati rettamente interpretati dall’autorità in questione, a favore di un’estensione delle relazioni personali. Oltre al circostanziato rapporto del dr. med. R__________ del 9 gennaio 2012 e al complemento 30 ottobre 2012, va citato anche il rapporto del Punto d’incontro del 9 maggio 2012 nel quale viene riportata la buona intesa tra i genitori e il fatto che CO 1 si sia sempre presentato in buone condizioni. L’audizione dei bambini ha pure dato riscontri positivi (cfr. verbale incontro del 29 ottobre 2012).
Senza dubbio ciò è dovuto alla disponibilità materna che in questa sede bisogna riconoscere.
Non si può tuttavia seguire la reclamante quando afferma che il passo verso il pernottamento di PI 1 ed PI 2 sia prematuro. Ciò, da un lato per i positivi elementi di cui sopra, versati agli atti. Dall’altro poiché, seguendo il ragionamento materno, non si può escludere che CO 1 consumi sostanze anche durante la giornata.
Inoltre, se davvero il padre qualche volta ha disdetto gli appuntamenti “quando non stava bene, forse per l’assunzione di stupefacenti o di alcol” (cfr. reclamo, pag. 7), allora si deve accettare che egli è autonomamente in grado di valutare quando può assumersi la responsabilità dei figli e quando no.
Da ultimo, il passaggio al Punto d’incontro permette di mantenere un sufficiente controllo sullo stato di salute al momento del congedo da mamma o papà e viceversa.
Per questi motivi la decisione impugnata va riconfermata e il reclamo respinto di conseguenza.
5. Con scritto 21 dicembre 2012 RE 1 ha segnalato alla scrivente autorità l’agire della Commissione tutoria, la quale ha affermato che essa “non risulta essere persona astemia” (osservazioni pag. 2). Non sorretta da alcuna prova concreta, l’asserzione è fuori luogo e deve pertanto essere stralciata.
6. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 28 LPamm) e devono pertanto essere messi a carico della reclamante.
7. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF) dandosi protezione del figlio è ammissibile il ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 7 LTF) senza riguardo a questioni di valore.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. Gli oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti a carico di RE 1.
3. Notificazione:
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Comunicazione:
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Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.