Incarto n.
9.2013.97

Lugano

11 marzo 2013

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

 

assistito dalla

vicecancelliera:

 

Romeo

 

 

sedente per statuire nella causa che oppone

 

 

RE 1

 

 

all’

 

 

Autorità regionale di protezione __________

 

e a

 

CO 1,

 

 

 

 

 

per quanto riguarda il contributo alimentare a favore dei figli PI 1 e PI 2

 

 

 

giudicando sul reclamo del 28 febbraio 2013 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 5 febbraio 2013 dall'Autorità regionale di protezione __________;

 

letti ed esaminati gli atti,

 

 

ritenuto

 

 

in fatto

che PI 2, nato il 2010, e PI 1, nato il 2012, sono figli di CO 1 e RE 1;

che dopo la nascita del secondo figlio l’Autorità regionale di protezione __________ ha provveduto a convocare i genitori al fine di fissare i contributi di mantenimento anche a favore di costui;

 

che durante l’incontro del 15 ottobre 2012 il padre ha proposto di versare fr. 800.-- per ogni figlio, ciò che la madre ha accettato;

 

che mediante decisione del 5 febbraio 2013 l’Autorità regionale di protezione ha approvato la convenzione di mantenimento con l’importo appena citato;

 

che in data 28 febbraio 2013 RE 1 si è opposto a tale risoluzione, asserendo che fr. 1'600.-- superino le sue possibilità economiche, poiché ha diverse spese fisse che eccedono le entrate e che vi dovrebbe essere una suddivisione equa del mantenimento anche con la madre;

 

 

considerato

 

 

in diritto

che l'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC);

 

che per l’art. 322 cpv. 1 CPC, applicabile per rinvio dell’art. 450f CC, “Se il reclamo non risulta manifestamente inammissibile o manifestamente infondato, l’autorità giudiziaria superiore lo notifica alla controparte invitandola a presentare per scritto le proprie osservazioni.”; sulla base di questa norma si è rinunciato all’intimazione del reclamo, per i motivi esposti nel seguito;

 

che secondo l’art. 287 CC “i contratti circa l’obbligo di mantenimento vincolano il figlio soltanto se approvati dall’autorità di protezione dei minori”;

 

che innanzitutto il reclamante ha contratto un’obbligazione consapevolmente ed il suo cambiamento di posizione appare già contrario alle regole della buona fede;

 

che secondariamente soltanto l’eventuale rifiuto dell’approvazione da parte dell’Autorità regionale di protezione è impugnabile mediante reclamo (cfr. BSK - Breitschmid, ad art. 287 CC no. 10; Meier/Stettler, Droit de la filiation, IVa ed., no. 1049 pag. 606; DTF 103 II 170, cons. 2 pag. 175); l’approvazione invece non lo è;

 

che nella fattispecie la proposta esposta dal reclamante stesso (cfr. verbale d’incontro del 15 ottobre 2012) ha trovato il benestare della madre ed il consenso dell’Autorità regionale di protezione __________, pertanto la risoluzione di quest’ultima non è suscettibile di reclamo;

 

che, per altro, la convenzione in oggetto è vincolante per RE 1 già dal momento della sua sottoscrizione, intervenuta il 27 novembre 2012, indipendentemente dall'approvazione da parte dell'Autorità di protezione (CR CC I-Perrin, art. 287 CC n. 5);

 

che di conseguenza, allo stadio attuale, la convenzione di mantenimento non può essere messa in discussione presso l'autorità giudiziaria di reclamo, ma – dandosi, se del caso, fondati motivi per una sua modifica – necessita semmai di una rinegoziazione con coinvolgimento delle parti coinvolte;

 

che il reclamo risulta dunque irricevibile;

 

che, dato che RE 1 non dispone di particolari conoscenze giuridiche e che l’impugnativa non ha fatto oggetto di intimazione, si rinuncia al prelievo di oneri processuali, nonostante la sua soccombenza (art. 450f CC, 28 LPAmm);

 

che per quanto attiene ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera la soglia di fr. 30’000.-- per un eventuale ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), ove appena si consideri l'entità del contributo alimentare conteso (per ogni figlio: fr. 800.-- mensili fino al 6° anno di età, in seguito fr. 850.-- mensili fino al 12° anno e successivamente fr. 900.-- sino alla maggiore età o alla conclusione di un periodo formativo adeguato).

 

 

Per questi motivi

 

 

dichiara e pronuncia:                                       

 

                                                1.    Il reclamo è irricevibile.

 

                                                2.    Non si prelevano né tassa né spese di giustizia.

                                                3.    Notificazione:

 

-

-

 

                                         Comunicazione:

                                         -

 

 

 

 

Il presidente                                                         La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.