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assistito dalla vicecancelliera |
Dell’Oro
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sedente per statuire nella causa che oppone
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RE 1,
e |
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RE 2, RE 3, RE 4, tutti rappr. da: RA 1, |
all’
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Autorità regionale di protezione __________, |
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per quanto riguarda la mancata approvazione del rendiconto finanziario relativo alla curatela di PI 1, presentato dal curatore RE 2 per il periodo 1° gennaio 2012-29 ottobre 2012 |
giudicando sul reclamo del 22 luglio 2014 presentato da RE 1 (inc. 9.2014.116) e sul reclamo del 24 luglio 2014 presentato da RE 2, RE 3 e RE 4 (inc. 9.2014.118), entrambi proposti contro la decisione emessa il 22 maggio 2014 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. PI 1 è nata il 1940 a __________. Dal 2003 è domiciliata a __________. Da un primo matrimonio ha avuto il figlio RE 1, mentre dal secondo matrimonio con RE 2 sono nati i figli RE 3 e RE 4.
B. Su richiesta del marito e dei tre figli di PI 1, con decisione dell’8 settembre 2006 (ris. n. 175/2006) la Commissione tutoria regionale __________ (in seguito, Commissione tutoria) ha istituito in favore di PI 1 una curatela ad hoc ai sensi dell’art. 392 n. 1 vCC. La curatela consisteva nel rappresentare l’interessata nella procedura di scioglimento della comunione ereditaria e di vendita di fondi della defunta madre, __________. PI 1, affetta dal morbo di Alzheimer, non era infatti più in grado di far fronte a tali affari. Con il consenso dei figli dell’interessata, la Commissione tutoria ha nominato il marito RE 2 quale curatore ad hoc.
C. Con istanza del 2 marzo 2008, RE 2 ha postulato la revoca della curatela ad hoc, ormai divenuta priva di oggetto, e l’istituzione di una curatela amministrativa per la gestione dei beni della moglie, impossibilitata a provvedere ai propri interessi a causa della malattia. Con decisione del 13 marzo 2008 (ris. n. 25/99) la Commissione tutoria ha dunque istituito una curatela amministrativa e di rappresentanza personale ai sensi degli art. 392 n. 1 e 393 n. 2 vCC. Con il consenso dei figli dell’interessata, la Commissione tutoria ha ancora nominato il marito RE 2 quale curatore.
D. Con decisione 13 giugno 2008 (ris. n. 48/202 del 29 maggio 2008) la Commissione tutoria ha approvato l’inventario iniziale stabilito dal curatore (art. 398 vCC e art. 20 RTut). Il medesimo prevedeva solo degli attivi, consistenti in due conti bancari per fr. 4'177'576.-, ove erano confluiti i proventi delle vendite immobiliari di cui alla curatela ad hoc.
I rendiconti finanziari 2008, 2009, 2010 e 2011 allestiti dal curatore sono sempre stati approvati dalla Commissione tutoria.
E. Con scritto del 24 ottobre 2012 RE 1 ha preso contatto con la Commissione tutoria, domandandole se le informazioni patrimoniali in suo possesso in merito agli averi ereditati dalla madre nella successione di __________ (riassunte in una tabella ivi allegata) fossero corrette. La Commissione tutoria ha chiesto al curatore di prendere posizione.
F. Pochi giorni dopo, in data 29 ottobre 2012, PI 1 è deceduta. Il marito è stato chiamato a redigere il rendiconto di chiusura della curatela, inviato nel corso del mese di gennaio 2013 all’Autorità regionale di protezione (in seguito Autorità di protezione), nel frattempo subentrata alla Commissione tutoria. Al curatore è stato chiesto in due occasioni di completare il suo rendiconto fornendo delle pezze giustificative (scritti 7 ottobre 2013 e 24 dicembre 2013).
G. Con lettera del 24 aprile 2014 RE 1 ha informato l’Autorità di protezione che “i conti depositati dal curatore sono falsi”, sia perché “vi è un’omissione di dichiarazione di attivi importante”, sia perché essi comprendono spese personali del curatore. Il 2 maggio 2014 l’Autorità di protezione ha chiesto a RE 1 di sostanziare le sue affermazioni, ragion per cui egli ha chiesto di essere sentito. In occasione della sua audizione, tenutasi il 22 maggio seguente, RE 1 ha riferito che la quota ereditata da PI 1 nella successione materna era ben superiore a quanto dichiarato dal curatore e ammontava a quasi 6 milioni di Euro. I beni liquidi sono “andati altrove”, in un primo tempo presso una banca di __________, “poi sono evaporati” (verbale di udienza 22 maggio 2014, pag. 2). Ha inoltre affermato che i conti presentati dal curatore presentavano omissioni ed approssimazioni. Non ha tuttavia lasciato all’Autorità di protezione copia della documentazione in suo possesso, siccome costata “molta fatica in tempo e denaro” e perché “non tocca a me fare un rendiconto alla ARP ma è compito del curatore” (verbale di udienza 22 maggio 2014, pag. 3). Alla luce di quanto emerso, l’Autorità di protezione ha avvisato RE 1 che avrebbe valutato “se inviare tutta la documentazione agli atti per un esposto di possibili reati penali al Ministero Pubblico” (verbale di udienza 22 maggio 2014, pag. 3).
H. Con decisione del 27 giugno 2014 l’Autorità di protezione non ha approvato il rendiconto finanziario di chiusura (periodo 1° gennaio 2012 - 29 ottobre 2012) presentato dal curatore RE 2 nell’ambito della curatela della moglie. L’Autorità di protezione ha ritenuto che sulla base della documentazione in suo possesso non vi fosse giustificazione valida per alcune uscite dai conti di PI 1.
I. In data 21 luglio 2014 RE 1 ha presentato una denuncia penale nei confronti di RE 2 per violazione degli art. 138 CP (appropriazione indebita), 139 CP (furto) e 158 CP (amministrazione infedele) in relazione all’operato di quest’ultimo quale curatore della moglie PI 1. Il 24 luglio 2014 l’Autorità di protezione ha trasmesso gli atti al Ministero pubblico.
L. Con reclamo datato 22 luglio 2014 (inc. 9.2014.116) RE 1 è insorto contro la decisione dell’Autorità di protezione. Pur non contestando la mancata approvazione del rendiconto finanziario, egli postula che venga fatto ordine a RE 2 di presentare entro 30 giorni dalla notifica della decisione di questa Camera, “un rendiconto completo della sua attività di curatore, per ogni anno, ai sensi degli art. 392 punto 1 e 393 punto 2 vCC corredato da un inventario di apertura della curatela e un inventario al termine della curatela. I rendiconti e gli inventari dovranno essere accompagnati da tutti i giustificativi contabili, bancari, di Registro fondiario, partecipazioni societarie, nulla escluso”, con la comminatoria dell’art. 292 CP (reclamo RE 1, pag. 7). In subordine, egli chiede che questa Camera dia facoltà all’Autorità di protezione di riesaminare la decisione impugnata (reclamo RE 1, pag. 7).
M. Con reclamo datato 24 luglio 2014 (inc. 9.2014.118) anche il curatore è insorto contro tale decisione, reputandone le motivazioni in parte malfondate e in parte viziate da eccessivo formalismo. RE 2 ritiene inoltre che quanto riferito da RE 1 all’Autorità di protezione sia irrilevante, in quanto circostanze anteriori al 2008, ovvero precedenti l’istituzione della curatela (reclamo RE 2, pag. 3). Postula dunque che il rendiconto finanziario da lui presentato venga approvato.
N. Dei successivi scambi di allegati – nei quali sono intervenuti a fianco di RE 2 anche i figli RE 3 e RE 4 – si dirà, se necessario, nei considerandi in diritto.
O. Con istanza del 5 dicembre 2014 RE 1 ha chiesto che entrambe le procedure di reclamo fossero sospese, vista l’esistenza del procedimento penale di cui sopra, che “può avere un’influenza determinante sui procedimenti pendenti”.
Dopo aver avuto accesso agli atti del procedimento penale sino a quel momento esperiti, con decisione del 17 aprile 2015 questa Camera ha respinto l’istanza, ritenendo che i procedimenti di reclamo pendenti potessero essere decisi a prescindere dal giudizio sull’eventuale punibilità penale degli atti compiuti dal curatore RE 2.
Considerato
in diritto
1. Con l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione), l’autorità giudiziaria competente per giudicare i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni è la Camera di protezione del Tribunale di appello, che giudica nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione con gli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 48 lett. f n. 7 LOG; art. 2 cpv. 2 LPMA).
Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per le procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), in particolare l’art. 99 LPAmm.
2. Entrambi i ricorrenti censurano la decisione dell’Autorità di protezione e ne chiedono la riforma, con motivazioni diametralmente opposte: RE 1 postula infatti che la mancata approvazione del rendiconto venga confermata, ma assortita da un ordine al curatore di completare quanto da lui presentato, mentre RE 2 chiede che il rendiconto finanziario da lui presentato venga approvato senza riserve.
3. Nella decisione impugnata, come visto, l’Autorità di protezione ha rifiutato di approvare il rendiconto finanziario di chiusura (periodo 1° gennaio 2012 - 29 ottobre 2012) presentato da RE 2 nell’ambito della curatela della moglie PI 1.
Riassumendo i fatti, l’Autorità di protezione ha indicato che il rendiconto di chiusura presentato nel gennaio 2013 non era corredato dei necessari giustificativi, avendo il curatore allegato unicamente degli estratti dei conti bancari. Richiamato in tal senso, RE 2 ha poi fatto pervenire delle spiegazioni e copia di alcune ricevute, che l’Autorità di protezione ha sottoposto all’esame di un revisore esterno. Da tale esame è risultato mancare della documentazione a giustificazione di due uscite dai conti di PI 1 per gli importi di fr. 34'814.45 e di fr. 60'000.- (risoluzione impugnata, pag. 1).
Il curatore ha giustificato l’uscita di fr. 34'814.45 come segue: fr. 4'710.- con il pagamento del premio annuale della cassa malati, e la differenza di ca. fr. 29'000.- (EUR 24'000.-) con il pagamento dell’onorario del prof. __________ di __________ per l’assistenza medica alla curatelata durante i suoi soggiorni a __________ negli ultimi tre anni di vita (risoluzione impugnata, pag. 1-2). L’Autorità di protezione rilevava in particolar modo che per quest’ultimo pagamento “non vi era prova di consegna o ricevuta” (risoluzione impugnata, pag. 2).
Nella decisione impugnata si riferisce inoltre che RE 2 aveva motivato l’uscita di fr. 60'000.- destinata ad un suo conto in un primo tempo con la necessità di pagare le imposte sul reddito e sulla sostanza 2010/2011 dei coniugi, mentre in un secondo tempo con il pagamento di un acconto riguardante le imposte del 2012 (risoluzione impugnata, pag. 2). Infine, tramite dichiarazione di una fiduciaria datata 31 gennaio 2012, l’importo è stato giustificato come onere fiscale riguardante gli anni 2007/2008. In considerazione dell’“evidente incongruenza”, l’Autorità di protezione ha dedotto che “sulla base della documentazione con valore probatorio risulta unicamente che il curatore RE 2 abbia incassato CHF 60'000.- per sé”, rifiutando di approvare il rendiconto in oggetto (risoluzione impugnata, pag. 2).
In conclusione, l’Autorità di protezione ha riferito di aver anche appreso da RE 1 “fatti circostanziati secondo i quali vi sarebbero dubbi sull’operato del curatore dei beni di sua madre”; la decisione è stata intimata anche a quest’ultimo e ai suoi fratelli, visto il certificato ereditario prodotto dall’insorgente (risoluzione impugnata, pag. 2).
I. Reclamo RE 2 (inc. 9.2014.118)
4. Nel suo reclamo, RE 2 contesta la mancata approvazione del suo rendiconto, giudicando la motivazione della risoluzione impugnata in parte malfondata e in parte viziata da eccessivo formalismo.
Con riferimento alla mancanza di validi giustificativi concernenti il pagamento di Euro 24'000.- al prof. __________ di __________, l’insorgente produce l’originale della ricevuta già presentata all’Autorità di protezione, nella quale viene confermato il pagamento di prestazioni di cura, pur senza indicazione dell’importo (reclamo RE 2, pag. 2). A mente del curatore, non è contestabile che il prof. __________ “abbia prestato lunghe cure alla sig.ra PI 1” né che per esse “sia stato remunerato all’altezza delle sue competenze e delle sue qualifiche” (reclamo RE 2, pag. 2). Inoltre, “che l’importo versatogli non figuri nella ricevuta è conforme agli usi italiani notoriamente in vigore nella categoria”: pretendere il contrario configurerebbe “un eccesso di formalismo e di ingiustificata sfiducia” nei confronti del curatore, in considerazione anche dell’entità delle spese complessive del periodo in questione e degli attivi di cui PI 1 era titolare (reclamo RE 2, pag. 2).
Con riferimento alla seconda uscita, di fr. 60'000.-, il curatore concorda con l’Autorità di protezione sul fatto che le spiegazioni sin lì fornite fossero “parzialmente contraddittorie” (reclamo RE 2, pag. 3). RE 2 spiega che tale importo è stato destinato, come attestato dalla fiduciaria __________, al pagamento dell’onere fiscale 2007/2008, “imputabile alla parte di fattori imponibili di proprietà della moglie”, mentre la relativa notifica di tassazione data del dicembre 2011 (reclamo RE 2, pag. 3). Secondo l’insorgente, la conclusione cui giunge l’Autorità di protezione – ovvero che il curatore abbia incassato per sé quella cifra – è “superficiale, errata e contraria ai principi di economia procedurale”, in quanto il curatore, se richiesto, avrebbe potuto fornire ulteriori ragguagli e la versione firmata della lettera della fiduciaria (reclamo RE 2, pag. 3).
Le carenze evidenziate nella risoluzione impugnata sono dunque definite “lievi” e secondo l’insorgente non possono condurre alla mancata approvazione del rendiconto. RE 2 ritiene tuttavia corretto che l’Autorità di protezione non abbia tenuto conto, nella sua decisione, di quanto riferito da RE 1 in udienza, in quanto le circostanze precedono l’inizio della curatela in oggetto (2008). L’insorgente ritiene comunque che l’Autorità di protezione avrebbe dovuto rispettare il principio del contraddittorio e citare a tale udienza anche le altre parti interessate (reclamo RE 2, pag. 3). Chiede pertanto di essere sentito, così come i figli RE 3 e RE 4, oltre all’annullamento della decisione impugnata e l’approvazione del rendiconto finanziario.
5. Giusta l’art. 425 CC, alla fine del suo ufficio il curatore rimette all’autorità di protezione degli adulti un rapporto finale e, se del caso, consegna il conto finale; l’autorità può dispensare da questo obbligo il curatore professionale giunto al termine del rapporto di lavoro (cpv. 1). L’autorità di protezione degli adulti esamina e approva il rapporto e il conto finali come fa con i rapporti e i conti periodici (cpv. 2). Essa notifica il rapporto e il conto finali all’interessato o ai suoi eredi e, se del caso, al nuovo curatore, facendo loro presenti le disposizioni sulla responsabilità (cpv. 3). Comunica loro altresì se ha dimesso il curatore o rifiutato l’approvazione del rapporto o del conto finali (cpv. 4).
Per quanto riguarda l’esame dei rapporti e i conti periodici, ai sensi dell’art. 415 CC l’autorità di protezione degli adulti verifica la contabilità, approvandola o rifiutandola; se necessario ne chiede la rettifica (cpv. 1). Essa esamina il rapporto e, se necessario, chiede che sia completato (cpv. 2). Se del caso, adotta misure adeguate per salvaguardare gli interessi dell’interessato (cpv. 3).
La normativa vigente non si scosta da quanto previsto in passato dagli art. 423 cpv. 1 e 2 vCC e 451–453 vCC. La contabilità dev'essere completa e veritiera. Il controllo della contabilità del curatore concerne la sua esattezza formale, nonché l’adeguatezza e la legalità dell’amministrazione; la sua approvazione non ha di massima alcun effetto giuridico per i terzi (Messaggio concernente la modifica del Codice civile svizzero [Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione] del 28 giugno 2006, FF 2006 6391, pag. 6444; Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, Zurigo, San Gallo 2010, ad art. 415 CC n. 4 e 9; ad art. 425 CC n. 13; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, Ginevra, Zurigo, Basilea 2011, n. 608 pag. 272 e n. 654 pag. 293; Langenegger, Erwachsenenschutzrecht, Basilea 2015, ad art. 415 CC n. 1 e 4 e ad art. 421-425 CC n. 8). L'approvazione del rendiconto non dà scarico al tutore, il quale rimane responsabile del proprio operato (Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, ad art. 415 CC n. 8; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, n. 608 pag. 272 e n. 654 pag. 293; Langenegger, Erwachsenenschutzrecht, ad art. 421-425 CC n. 9).
6. Nel caso concreto, le motivazioni del reclamo non permettono di fugare i dubbi quanto alle due uscite dai conti della curatelata che l’Autorità di protezione ha ritenuto ingiustificate.
Per quanto concerne l’uscita di ca. fr. 29'000.- (Euro 24'000.-), la ricevuta presentata (in copia all’Autorità di protezione, in originale in questa sede) riguardante l’integrale tacitazione del prof. __________ di __________ per le cure prestate negli ultimi tre anni di vita a PI 1 (doc. 1) non indica l’importo a lui versato e non può dunque dimostrare alcunché. Che tale prassi sia “conforme agli usi italiani notoriamente in vigore nella categoria” è un’asserzione che è rimasta allo stadio di puro parlato, non essendo comunque verosimile che da un esimio professionista italiano, che segue l’interessata da svariati anni, non si possa esigere perlomeno una fattura o un qualsiasi altro scritto che documenti gli importi pretesi a titolo di onorario.
Per quanto attiene al versamento di fr. 60'000.- su un conto dell’insorgente, questi concorda nel definire contraddittorie le spiegazioni man mano fornite all’Autorità di protezione, ma non fa nulla per sostanziare in maniera più efficace la sua ultima versione dei fatti. Al di là della dichiarazione sottoscritta dalla __________ (già presentata in prima sede, sebbene priva di firma) l’insorgente non ha prodotto la documentazione fiscale attestante la pretesa destinazione finale di tali averi (ovvero l’“onere fiscale riferito alla partita fiscale per gli anni 2007 e 2008 imputabile alla parte di fattori imponibili di proprietà di sua moglie”, cfr. doc. 2), ad esempio le notifiche di tassazione concernenti gli anni in questione (citate dalla __________ nel titolo della menzionata lettera).
Considerata la contraddittorietà delle spiegazioni che si sono susseguite nel corso dei mesi in risposta agli interrogativi dell’Autorità di protezione, è condivisibile il fatto che quest’ultima non si sia accontentata di quanto prodotto da RE 2 a suffragio della sua ultima tesi.
L’argomento del curatore, secondo cui l’Autorità di protezione avrebbe dovuto chiedergli maggiori ragguagli piuttosto che rifiutare il rendiconto, è priva di consistenza, in quanto essa prima di emanare la decisione impugnata gli aveva già chiesto a due riprese delucidazioni e documenti giustificativi, senza che il curatore vi desse seguito compiutamente. Ciò non è peraltro avvenuto nemmeno in sede di reclamo. L’impugnativa è dunque votata all’insuccesso.
7. Ma vi è di più. L’assunzione agli atti di parte dell’incartamento penale relativo alla denuncia presentata da RE 1 ha evidenziato delle manchevolezze ancora più gravi del curatore, che possono solo condurre – non vigendo alcun divieto di nova – alla non approvazione del rendiconto finale.
Va infatti rilevato che in occasione della sua audizione dinnanzi al Procuratore generale in qualità di imputato, RE 2 ha affermato quanto segue (con riferimento alla curatela ad hoc istituita in favore della moglie in occasione della successione materna):
“In particolare si è proceduto alla vendita di un appartamento a __________ e di una villa a __________. Inoltre, si è proceduto alla divisione degli averi bancari che erano depositati presso la banca __________. In totale la quota di mia moglie ammontava a circa 8 milioni di Euro. I proventi delle vendite immobiliari sono stati trasferiti in Ticino sul conto intestato a mia moglie su un conto presso il __________ e su un altro conto presso __________. I fondi ereditati in contanti sono invece stati depositati presso la Banca __________, su un conto intestato a mia moglie. Si trattava di un importo di circa 5-6 milioni di Euro, non ricordo con esattezza ma dovrei controllare gli estratti della banca. L’esistenza di questo conto non è stata menzionata nell’inventario e nel rapporto inviato all’autorità tutoria e non è stato neppure dichiarato fiscalmente. Tuttavia non solo io ma tutti i miei figli, denunciante compreso, ne eravamo perfettamente a conoscenza.
Il PG mi chiede per quale motivo non si sia ritenuto di dichiarare questo conto. Rispondo che, a posteriori è stato un errore, viste le conseguenze. A quel momento abbiamo pensato di non dichiararlo più che altro per l’abitudine ad un minimo di segretezza. Ribadisco che il denunciante ne era perfettamente a conoscenza (…)” (AI 23, verbale di interrogatorio di RE 2 del 27 novembre 2014, pag. 2; sottolineatura del redattore).
Con scritto del 16 marzo 2015 indirizzato al patrocinatore di RE 1, il patrocinatore di RE 2 nell’ambito del contenzioso ereditario affermava inoltre quanto segue:
“tutti (gli eredi) sanno che non tutta la sostanza della defunta PI 1 trova espressione nell’inventario e nei rendiconti inviati dal marito/curatore alla ARP 5, ma non ritengo corretto volerne trarre argomento per mettere in dubbio la consistenza di un asse ereditario di cui tutti, e il tuo assistito in particolare, conoscono esattamente l’ammontare (dato dalla somma di quanto reso noto all’ARP 5 e di quanto detenuto da altri veicoli societari a disposizione degli aventi diritto e di cui lo stesso RE 1 ha potuto beneficiare quali anticipi ereditari, altrimenti “inaccessibili” se sottoposti alla vigilanza dell’Autorità tutoria) (lettera avv. __________ a avv. PR 1 del 16 marzo 2015, pag. 2, allegata a AI 45 e a AI 46; sottolineature del redattore).
Il concetto è ribadito anche nell’istanza di conciliazione ai fini dell’avvio dell’azione di divisione ereditaria presentata da RE 2 alla Pretura __________:
“La consistenza del patrimonio (non tutto noto all’Autorità tutoria, come tutti gli eredi ben sanno) è nota alle parti: principalmente costituito da sostanza proveniente dalla divisione della successione della madre e nonna __________ (…). Si tratta quindi sostanzialmente di dividere della liquidità di cui dà conto per una parte l’inventario allestito dal curatore ad hoc RE 2 all’attenzione della ARP 5, mentre per la parte di sostanza rimasta all’estero e già di proprietà della defunta __________ (non soggetta alla fiscalità svizzera fino alla divisione), si è scelto di continuare a custodirla in strumenti societari a disposizione degli aventi diritto, onde facilitarne la gestione e l’utilizzazione a favore dell’erede __________ (recte: PI 1) __________, prima, e dei suoi eredi poi, che ne hanno potuto beneficiare sotto forma di anticipi ereditari senza dovere coinvolgere l’Autorità tutoria” (Istanza avv. __________ del 16 marzo 2015, pag. 2, allegata a AI 45, sottolineature del redattore).
Dagli atti in questione emerge in maniera molto chiara – per ammissione del curatore stesso e del suo avvocato – il fatto che RE 2 abbia volontariamente omesso di indicare una considerevole parte della sostanza appartenente alla moglie PI 1 nella documentazione presentata alla Commissione tutoria dapprima, all’Autorità di protezione poi. E ciò allo scopo – dichiarato – di poter attingere al patrimonio della moglie malata senza il controllo dell’Autorità di protezione.
A prescindere dalle eventuali responsabilità penali del curatore per tali atti, che verranno vagliate nelle opportune sedi, e a prescindere dalla questione – qui irrilevante – di sapere se RE 1 e/o gli altri figli fossero effettivamente consapevoli di ciò (e abbiano eventualmente avuto accesso a tali beni mediante dei cosiddetti «anticipi ereditari»), occorre concludere che i conti presentati dal curatore nella fattispecie sono volutamente incompleti e non conformi al reale stato della sostanza di PI 1. Con queste premesse, non si può legittimamente pretendere che il rendiconto finale della curatela venga approvato.
L’argomento del curatore, secondo cui la mancata dichiarazione di determinati beni non gli è imputabile siccome non è avvenuta nell’ambito della curatela oggetto del rendiconto contestato, bensì nell’ambito della precedente misura istituita ad hoc in occasione della successione materna, è del tutto privo di consistenza. Anche il rendiconto oggetto di esame è infatti manifestamente inficiato da tale omissione, del tutto volontaria da parte del curatore e tesa proprio a sottrarre una parte ingente del patrimonio della persona bisognosa dal controllo dell’Autorità di protezione.
Il rendiconto finanziario oggetto della decisione impugnata non può pertanto essere approvato.
8. Occorre infine chinarsi sulla domanda di intersecazione di RE 1, formulata nelle sue osservazioni del 26 settembre 2014, laddove chiede che dal reclamo venga cancellato il passaggio nel quale la sua audizione presso l’Autorità di protezione viene definita “qua e là farneticante”. In proposito si osserva che il Codice di procedura civile federale non contempla una simile possibilità, prevista invece dal previgente diritto processuale cantonale (art. 68 cpv. 3 CPC/TI). L’applicazione dell’art. 132 CPC non entra invece qui in discussione, ritenuto che in una controversia deve essere ritenuta insita una certa animosità delle parti, sempre che essa non sconfini nel dileggio verso il giudice o le controparti (Trezzini, CPC Comm, ad art. 132 CPC, pag. 560; vedi anche art. 55 LPAmm), che in concreto non si ravvede. La richiesta non può dunque trovare accoglimento.
II. Reclamo RE 1 (inc. 9.2014.116)
9. Nel suo reclamo, RE 1 non contesta la mancata approvazione dell’ultimo rendiconto del curatore, ma critica il fatto che l’Autorità di protezione non si sia chinata “minimamente sui precedenti rendiconti finanziari”, né abbia valutato “l’ipotesi di trasmettere un esposto al Ministero pubblico” (reclamo RE 1, pag. 5). Nonostante quanto emerso dall’audizione dell’insorgente – ovvero l’esistenza di ulteriori beni ereditati da PI 1 che non erano stati resi noti e alcune uscite anomale dai conti della madre – l’Autorità di protezione “non ha provveduto ad ulteriori verifiche sulla situazione patrimoniale della curatelata”, “non ha adottato alcun provvedimento indispensabile”, e non ha “mai ordinato l’allestimento di un inventario” (reclamo RE 1, pag. 5-6). Secondo l’insorgente, l’Autorità di protezione “doveva assicurarsi che l’amministrazione dei beni era avvenuta nell’esclusivo interesse della curatelata, ciò che non risulta essere avvenuto”, e doveva “ordinare che i conti e i rapporti fossero completati o prendere misure urgenti” (reclamo RE 1, pag. 6). Di conseguenza, il reclamante postula non solo che il rendiconto concernente il periodo 1° gennaio 2012 - 29 ottobre 2012 non sia approvato, ma che a RE 2 venga fatto ordine di presentare un rendiconto completo della sua attività di curatore, per ogni anno, corredato da un inventario di apertura della curatela e da un inventario di chiusura, il tutto accompagnato dai relativi giustificativi contabili. In subordine, postula che questa Camera dia facoltà all’Autorità di protezione di riesaminare la decisione impugnata.
10. Il rimprovero rivolto all’Autorità di protezione di non aver presentato un esposto penale al Ministero pubblico cade nel vuoto. Anzitutto, va detto che nelle sue osservazioni al reclamo del 21 agosto 2014 (erroneamente datate 15 aprile 2014) l’Autorità di protezione ha precisato di aver deciso “all’unanimità dei membri (…) di trasmettere un esposto al Ministero pubblico”, ma che “il ricorrente ci ha preceduti” (pag. 1). Ai sensi dell’art. 51 cpv. 4 LPMA, se vi è il sospetto di un illecito penale gli atti sono trasmessi al Ministero pubblico. In ossequio a tale norma, in data 24 luglio 2014 l’Autorità di protezione ha effettivamente trasmesso gli atti al Ministero pubblico. La censura è dunque superata.
Per il resto, occorre sottolineare che RE 1, nel suo scritto del 24 aprile 2014 all’Autorità di protezione, oltre ad affermare di essere in grado di provare che i conti presentati dal curatore erano falsi, aveva espressamente richiesto che essi non fossero approvati (“attendo con impazienza le vostre conclusioni e la relativa delibera in merito al rendiconto di chiusura che non può altrimenti tradursi che da una non-approvazione”). Appare dunque perlomeno contradditorio che ora il reclamante impugni una decisione che va esattamente nel senso da lui richiesto in prima sede.
Ad ogni modo, a prescindere da quanto sopra va rilevato che RE 1, pur essendo in possesso di documentazione atta a comprovare le sue asserzioni, non si è mai premurato di consegnarne copia all’Autorità di protezione. In occasione della sua audizione del 22 maggio 2014 egli si è limitato a mostrare all’Autorità di protezione alcuni documenti, ma ha rifiutato di produrli agli atti, sostenendo di aver avuto dei costi in tempo e in denaro per raccogliere le suddette informazioni sul patrimonio di PI 1 e reputando di non dover essere lui a fornire delucidazioni a riguardo (cfr. verbale, pag. 3).
Se è vero che RE 1 non era il curatore di PI 1 e non aveva alcun obbligo di fornire rendiconti in merito agli averi della madre, va osservato che egli era comunque tenuto a sostanziare le accuse da lui proferite, ciò che non ha fatto nemmeno in questa sede nonostante – lo si ribadisce – fosse in possesso di documentazione in tal senso. Le circostanze riferite al consid. 7 sono peraltro emerse unicamente nell’ambito dell’inchiesta penale e non erano note all’Autorità di protezione prima dell’emanazione della risoluzione impugnata.
Visto quanto sopra, e considerata l’attitudine recalcitrante del curatore nel fornire ulteriori informazioni, l’intenzione dell’Autorità di protezione di deferirlo alla magistratura penale nonché il decesso della persona che giustificava l’intervento dell’Autorità di protezione, non può essere criticata la decisione di prime cure di non approvare il rendiconto. A tutela degli eredi resta aperta la possibilità di adire i tribunali civili sia per le eventuali pretese in responsabilità, sia per le pretese successorie. Anche il reclamo di RE 1 deve dunque essere respinto, nella misura della sua ricevibilità.
III. Oneri processuali e ripetibili
11. Gli oneri processuali seguono la soccombenza e sono dunque posti a carico di RE 1 per il reclamo del 22 luglio 2014 (inc. 9.2014.116) e di RE 2, RE 3 e RE 4 per il reclamo del 24 luglio 2014 (inc. 9.2014.118) Le ripetibili sono compensate.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo di RE 1 (inc. 9.2014.116) è respinto, nella misura della sua ricevibilità.
2. Il reclamo di RE 2, RE 3 e RE 4 (inc. 9.2014.118) è respinto.
3. Gli oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 800.–
b) spese fr. 100.–
fr. 900.–
sono posti a carico di RE 1 (per ½) e RE 2, RE 3 e RE 4 (per ½, in solido fra loro). Le ripetibili sono compensate.
4. Notificazione:
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Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.