Incarto n.
9.2014.117

Lugano

1 aprile 2015

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 9 LOG

 

assistito dalla

vicecancelliera

 

Baggi Fiala

 

 

sedente per statuire nella causa che oppone

 

 

RE 1

patr. da: PR 1

 

 

 

all’

 

 

Autorità regionale di protezione __________

 

e a

 

CO 1

patr. da: PR 2

 

 

 

per quanto riguarda l’autorità parentale sulla figlia PI 1

 

 

giudicando sul reclamo del 24 luglio 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 10 luglio 2014 dall'Autorità regionale di protezione __________;

 

letti ed esaminati gli atti,

 

ritenuto

 

 

in fatto

                                  A.   Dalla relazione tra RE 1 e CO 1 è nata, l’ 2008, PI 1. I genitori hanno interrotto la relazione prima della nascita della bambina.

                                         Il 23 ottobre 2008 - 3 novembre 2008 i genitori, hanno sottoscritto una convenzione relativa all’obbligo di mantenimento e al diritto alle relazioni personali.

                                         Il 16 settembre 2009 l’Autorità di protezione di __________, competente all’epoca, ha istituito una curatela (308 cpv. 2 CC) a favore di PI 1 (per la regolamentazione dei diritti di visita). Quale curatore è stato nominato __________. Tale misura è stata confermata con decisione del __________ del 30 giugno 2012.

 

                                         Con lettera del 12 luglio 2013 il __________ ha confermato il trasferimento del domicilio di PI 1 e della madre a __________ e formulato all’Autorità di protezione la richiesta di assunzione della curatela a favore della piccola PI 1. Tale accordo è stato concesso dall’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) il 13 settembre 2013. Con seguente decisione del 25 settembre 2013 il __________ ha confermato il trasferimento della misura.

 

                                  B.   Nel corso dell’udienza del 9 ottobre 2013 dinanzi all’Autorità di protezione (alla quale era presente solo il padre di PI 1) CO 1 ha comunicato di non vedere la figlia da aprile, indicando di avere il timore che RE 1 si trasferisca all’estero, ostacolando in tal modo il proprio diritto alle relazioni personali.

 

                                         Nel frattempo con scritto del 7 ottobre 2013, giunto all’Autorità il 9 ottobre, RE 1 ha chiesto che i precedenti accordi relativi ai diritti di visita del padre vengano rivisti. A mente della madre la bambina avrebbe a più riprese espresso la propria contrarietà ad incontrare il padre. CO 1 avrebbe un atteggiamento aggressivo con la piccola.

 

                                         Il 23 ottobre 2013 l’Autorità di protezione ha sentito anche RE 1, che ha ribadito che l’esercizio dei diritti di visita padre-figlia è ostacolato dalla “situazione di tensione”.

                                         Con scritto del 6 novembre 2013 RE 1 ha postulato l’annullamento della curatela educativa in favore della figlia, ribadendo la totale indifferenza della bambina verso il padre. L’istanza di revoca della curatela educativa è stata trasmessa, il 20 novembre 2013 dall’Autorità di protezione al __________ per evasione.

 

                                         Con istanza del 28 febbraio 2014 RE 1 ha postulato all’Autorità di protezione la temporanea sospensione dei diritti di visita, giustificato da un “serio e duraturo pericolo per la bambina”. A mente della madre, che postula una valutazione da parte di un esperto (“indagine conoscitiva”), il padre avrebbe un comportamento inappropriato con la figlia. PI 1 continuerebbe a manifestare rifiuto nei confronti del padre.

 

                                         Mediante istanza del 1° luglio 2014 CO 1 ha postulato all’Autorità di protezione, già in via supercautelare e con effetto immediato, l’istituzione di misure a protezione di PI 1, in particolare per impedire a RE 1 di trasferirsi all’estero con la piccola. La volontà di trasferirsi in __________ sarebbe stata espressa dalla madre stessa.

 

                                         Con risoluzione del 2 luglio 2014 l’Autorità di protezione ha respinto l’istanza supercautelare, e convocato i genitori di PI 1 ad un udienza fissata per l’11 luglio seguente.

 

                                         Con istanza del 2 luglio 2014 CO 1 ha postulato l’attribuzione dell’autorità parentale congiunta sulla figlia (art. 298b CC) nonché una nuova regolamentazione dei diritti di visita.

 

                                         Con scritto del 7 luglio 2014 RE 1 ha informato l’Autorità di protezione che non intende recarsi in __________ fintanto che la situazione non sarà definita. Con ulteriore scritto dell’8 luglio 2014 RE 1 si è espressa negativamente sulla richiesta del padre di attribuzione dell'autorità parentale congiunta. Ha chiesto la sospensione di tale procedura, nell’attesa che il __________ decida sulla sua richiesta di sospensione delle relazioni personali (RE 1 e ha manifestato l’intenzione di impugnare la decisione del 16 giugno 2014 del __________, che ha respinto la richiesta di sospensione dei diritti di visita, non sarebbe ancora cresciuta in giudicato).

 

                                  C.   Con decisione cautelare del 10 luglio 2014 l’Autorità di protezione, richiamati gli art. 296 cpv. 1 e 2 e 301a cpv. 1 CC, ha “conferito a RE 1 e a CO 1 l’autorità parentale congiunta su PI 1 limitatamente al diritto di determinare il luogo di dimora”.

                                         L’Autorità di protezione ha tolto ad un eventuale reclamo l’effetto sospensivo, convocando i genitori per l’udienza del 9 settembre 2014.

 

                                  D.   Mediante reclamo del 24 luglio 2014 RE 1 ha impugnato la predetta decisione, chiedendo l’annullamento dell’attribuzione congiunta dall’autorità parentale (limitata al diritto di determinare il luogo di dimora). L’insorgente formula inoltre istanza di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio.

                                         Con decisione del 7 agosto 2014 questa Camera ha respinto la richiesta di RE 1 di restituzione dell’effetto sospensivo.

 

                                  E.   Con osservazioni del 29 luglio 2014 CO 1 si è opposto al reclamo, postulando la piena conferma della decisione menzionata. L’Autorità di protezione dal canto suo non ha presentato osservazioni al gravame.

 

                                         Mediante replica del 25 agosto 2014 RE 1 ha ribadito le proprie pretese. La madre lamenta la violazione del diritto di essere sentito, in quanto, malgrado le numerose richieste in tal senso, nessuno abbia provveduto all’audizione della figlia. A mente della madre, vista la situazione, la grave minaccia per il benessere della bambina escluderebbe l’attribuzione dell’autorità parentale congiunta, anche se limitata al solo diritto di determinare il luogo di dimora.

 

Considerato

 

in diritto

                                   1.   L’autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale d’appello (art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPAM]), che giudica, nella composizione a giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione in materia di provvedimenti cautelari (art. 48 lett. f n. 9 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per le procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle Autorità di Protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), in particolare l’art. 99 LPAmm.

 

                                   2.   Ai sensi dell’art. 445 CC, l’autorità di protezione degli adulti prende, ad istanza di una persona che partecipa al procedimento oppure d’ufficio, tutti i provvedimenti cautelari necessari per la durata del procedimento; può in particolare ordinare a titolo cautelare una misura di protezione degli adulti (cpv. 1). In caso di particolare urgenza, l’autorità di protezione può immediatamente prendere provvedimenti cautelari senza sentire le persone che partecipano al procedimento; nel contempo dà loro l’opportunità di presentare osservazioni; in seguito prende una nuova decisione (cpv. 2). Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari possono essere impugnate con reclamo entro dieci giorni dalla loro comunicazione (cpv. 3).

 

                                   3.   Nella decisione impugnata l’Autorità di protezione considerata la conflittualità genitoriale, ritenute le “gravi imputazioni rivolte al padre”, rilevata la necessità di richiamare gli atti dalla __________, rilevato l’accordo della madre di non recarsi in __________, ha conferito in via cautelare “a RE 1 e a CO 1 l’autorità parentale congiunta su PI 1 limitatamente al diritto di determinare il luogo di dimora”. L’Autorità di protezione ha in particolare indicato che appare verosimile che se le motivazioni addotte dalla madre dinnanzi all’autorità di __________ non hanno indotto ad una sospensione delle relazioni personali (cfr. decisione del 16 giugno 2014 del __________), allora verosimilmente le stesse non permetteranno di non accogliere la richiesta di attribuzione dell’autorità parentale congiunta.

 

                                   4.   Nel suo reclamo, RE 1 contesta la valutazione dell’Autorità di protezione in quanto a suo avviso “l’attribuzione della custodia parentale non è giustificata neanche nella portata limitata” e metterebbe in pericolo il bene della figlia (rischio che il padre parta all’Estero con PI 1). A mente della madre di PI 1 se ci sono gravi accuse che mettono in pericolo il benessere del minore l’attribuzione dell’autorità parentale congiunta deve restare sospesa. In concreto la decisione cautelare avversata non è in alcun modo giustificata in quanto la reclamante ha confermato di non essere intenzionata a lasciare la Svizzera con la figlia. RE 1 indica inoltre che l’argomentazione dell’Autorità di protezione (che indica verosimile “che se le motivazioni addotte dalla madre dinnanzi all’autorità di __________ non hanno indotto alla sospensione delle relazioni personali”) non può essere accolta. La procedura dinanzi al __________ non sarebbe infatti ancora cresciuta in giudicato. In sede di replica, RE 1 lamenta la violazione del diritto di essere sentito. Ribadisce di aver, invano, postulato l’audizione di PI 1 da parte delle Autorità. La madre ricorda che la bimba esprime in modo chiaro il proprio rifiuto ad ogni contatto con il padre. In sostanza, vista la grave minaccia per il benessere della bambina (accuse di abusi di abusi sessuali, mai confutate dall’Autorità __________) l’attribuzione dell’autorità parentale congiunta sarebbe da escludere, anche se limitata al solo diritto di determinare il luogo di dimora.

 

                                   5.   Giusta il nuovo art. 296 cpv. 1 CC l’autorità parentale è volta a garantire il bene del figlio (riforma dell’autorità parentale entrata in vigore dal 1° luglio 2014; modifica del CC approvata in votazione finale il 21 giugno 2013). Il cpv. 2 sancisce come regola l’autorità parentale congiunta, indipendentemente dallo stato civile dei genitori (Messaggio concernente una modifica del CC [Autorità parentale] del 16 novembre 2011, FF pag. 8040).

                                         Possono essere titolari dell’autorità parentale solo i genitori che hanno istituito un rapporto di filiazione giuridico, maggiorenni e che non sono sotto curatela generale.

 

                                         Per i genitori non uniti in matrimonio, la madre è in linea di principio la titolare esclusiva dell’autorità parentale a meno che non intervengano le condizioni dell’art. 296 cpv. 3 e 311 cpv. 3 CC (cfr. 298a cpv. 5 CC). Un rapporto di filiazione giuridico con il padre istituito con una dichiarazione di riconoscimento non modifica in alcun modo l’attribuzione dell’autorità parentale.

 

                                         L’autorità parentale congiunta può essere istituita con una dichiarazione comune dei genitori (art. 298a CC) o con una decisione dell’Autorità di protezione e del giudice (COPMA, raccomandazioni del 13 giugno 2014, n. 3 segg.).

 

                                         Giusta l’art. 298b CC quanto un genitore si rifiuta di rilasciare la dichiarazione comune, l’altro genitore può rivolgersi all’Autorità di protezione del domicilio del figlio. L’onere della prova è a carico del genitore che si oppone all’autorità parentale congiunta (FF p. 8049, art. 296 CC).

                                         L’Autorità di protezione dispone l’autorità parentale congiunta oppure, se necessario per il bene del figlio, mantiene l’autorità parentale esclusiva della madre o la trasferisce al padre (art. 298b cpv. 2 CC). L’Autorità di protezione non è vincolata dalla richiesta della parte che l’ha adita; qualora si discosti dalla regola dell’autorità parentale congiunta, vanno addotti motivi sufficienti. Se non vi sono motivi qualificati va pronunciata l’autorità parentale congiunta. Il principio che deve guidare la decisione dell’autorità è sempre il bene del figlio. Questo criterio è tuttavia notevolmente limitato.

 

                                         L’Autorità parentale (congiunta) può essere rifiutata a un genitore quanto l’autorità di protezione avrebbe altrimenti modo di revocargliela di nuovo immediatamente. Il criterio che l’autorità di protezione deve seguire nel decidere corrisponde ora a quello dell’art. 311 CC, secondo cui la privazione dell’autorità parentale è giustificata in primo luogo da inesperienza, malattia, infermità e assenza (cpv. 1) e in secondo luogo dal fatto che i genitori non si sono curati seriamente del figlio (FF pag. 8051). Alle costellazioni di cui all’art. 311 CC si aggiungono anche “l’incapacità di cooperare qualificata” dei genitori e il manifesto abuso di diritto (cfr. COPMA, op. cit., n. 3.3.3; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5a ed., n. 510 pag. 342 segg.).

 

                                         La legge rinuncia ad una definizione legale dell’autorità parentale. Giusta l’art. 301 CC l’autorità parentale implica che i genitori, sempre in considerazione del bene del figlio, ne dirigano la cura e l’educazione e prendano le decisioni necessarie, tenendo presente la sua capacità (cfr. art. 301-304 CC e 318 CC).

 

                                         Ai sensi del nuovo art. 301a CC l’autorità parentale include anche il diritto di determinare il luogo di dimora del figlio. Il cpv. 2 dispone che se i genitori esercitano congiuntamente l’autorità parentale, un genitore può modificare il luogo di dimora del figlio soltanto con il consenso dell’altro oppure per decisione del giudice o dell’autorità di protezione qualora: a. il luogo di dimora si trovi all’estero o b. la modifica del luogo di dimora abbia ripercussioni rilevanti sull’esercizio dell’autorità parentale da parte dell’altro genitore o sulle relazioni personali.

 

                                   6.   Nel caso concreto, con decisione cautelare, l’Autorità di protezione ha accolto l’istanza di CO 1 tendente all’attribuzione dell’autorità parentale congiunta, ma unicamente limitatamente al diritto di determinarne il luogo di dimora e in via cautelare. Con la decisione qui avversata, l’Autorità di prime cure non si è invece espressa né sull’esercizio dei diritti di visita, né sulla custodia di fatto e neppure sulle altre competenze contenute per legge nella nozione di autorità parentale. Di fatto l’autorità parentale (cura ed educazione, rappresentanza, amministrazione della sostanza: 301,302, 303, 304, 318 CC), come pure la custodia di fatto rimane in concreto attribuita esclusivamente, ad eccezione appunto della questione relativa alla determinazione del luogo di dimora.

 

                                         In concreto, va innanzitutto ricordato che con il nuovo diritto è stabilito il principio dell’autorità parentale congiunta a prescindere dallo stato civile dei genitori.

 

                                         La decisione dell’Autorità di prime cure di conferire cautelativamente (“per la durata della procedura”) l’autorità parentale congiunta limitatamente al diritto di determinare il luogo di dimora, ritenuto che la madre aveva in un primo momento manifestato l’intenzione di trasferirsi all’estero, resiste alle critiche della stessa. Il bene della bambina, determinante ai fini del giudizio, è in tal modo tutelato.

                                         Le critiche di RE 1, quanto alle accuse di presunti abusi ed alla “minaccia del bene” di PI 1 cadono nel vuoto nella misura in cui la risoluzione cautelare in esame non si esprime né sui diritti di visita padre-figlia, né sulla custodia di fatto ed in ogni caso non conferisce l’autorità parentale congiuntamente ai genitori nel suo insieme.

                                         Irrilevante ai fini del presente giudizio il fatto che la decisione del __________ relativa all’esercizio dei diritti di visita non fosse ancora cresciuta in giudicato, come pure la circostanza secondo cui in un secondo momento RE 1 abbia confermato di non essere più intenzionata a trasferire il proprio domicilio all’estero.

 

                                         Ritenuto che l’onere della prova spetta, nel caso concreto, alla madre, dagli atti non emergono motivi sufficienti, a tutela del bene di PI 1, perché non debba essere concessa l’autorità parentale congiunta (la regola secondo il nuovo diritto) limitatamente al diritto di determinare il luogo di dimora (ai sensi dell’art. 301a CC).

                                         La decisione dell’Autorità di protezione resiste alle critiche della reclamante, a cui spetta l’onere della prova.

                                         Anche la doglianza relativa alla violazione del diritto di essere sentito per la mancata audizione della minore è priva di consistenza, se si considera che al momento in cui è stata emanata la decisione di prima sede essa non aveva ancora compiuto i sei anni di età (cfr. DTF 131 III 553). L'Autorità di protezione prima di confermare la decisione nel merito provvederà, se del caso, all'audizione di PI 1.

 

                                         In conclusione, tutto ben ponderato, in assenza di sostanziali motivi per il bene della minore, per i quali il diritto a determinare il luogo di dimora non possa essere attribuito congiuntamente ad entrambi i genitori, si giustifica di confermare la decisione cautelare.

 

                                   7.   Nel suo reclamo l’insorgente ha postulato di essere messa a beneficio dell’assistenza giudiziaria. Ai sensi dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Non essendo stato sufficientemente documentato in questa sede lo stato di indigenza dell’insorgente, l’istanza tendente all’ottenimento dell’assistenza giudiziaria deve essere respinta. RE 1 ha infatti prodotto un formulario utilizzato nel Canton __________, da lei sottoscritto e sprovvisto di documentazione a sostegno della situazione palesata. La reclamante a comprova del proprio stato di indigenza avrebbe dovuto produrre l’apposito formulario sottoscritto dall'attuale comune di domicilio.

 

 

Per questi motivi

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il reclamo è respinto.

 

                                   2.   Gli oneri del reclamo consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia    fr. 250.–

                                         b)  spese                       fr.   50.–

                                                                                fr. 300.–

 

                                         sono posti a carico di RE 1, che rifonderà a CO 1 fr. 500.– a titolo di ripetibili.

 

                                   3.   L'istanza di assistenza giudiziaria di RE 1 è respinta.

 

                                   4.   Notificazione:

 

-

-

 

 

                                         Comunicazione:

                                         -

 

Il presidente                                                         La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.