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assistito dalla vicecancelliera |
Baggi Fiala |
sedente per statuire nella causa che oppone
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RE 1 e RE 2 |
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all’ |
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Autorità regionale di protezione __________, |
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per quanto riguarda il collocamento di RE 2 presso Casa __________; |
giudicando sul reclamo del 29 luglio 2014 presentato da RE 1 e RE 2 contro la decisione emessa il 14 luglio 2014 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. PI 1 (2007) e PI 2 (2012) sono figli di RE 1 e di RE 2.
B. Con scritto del 26 febbraio 2013 (vicini di casa) e comunicazione del 27 febbraio 2013 (Polizia Cantonale) indirizzati all’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) è stata segnalata una situazione di grande disagio all’interno del nucleo famigliare RE 1RE 2.
C. Mediante decisione del 18 giugno 2013 l'Autorità di protezione ha conferito mandato all’Ufficio dell’aiuto e della protezione di __________ (UAP) di svolgere una valutazione socio-ambientale del nucleo famigliare di PI 2 e PI 1. Preso atto del rapporto 2 ottobre 2013 dell’UAP, l’Autorità di protezione il 16 ottobre 2013 ha incaricato il Servizio medico-psicologico di __________ (SMP) di esperire una valutazione sui bambini e sulle capacità genitoriali di RE 1 e RE 2. Con risoluzione del 26 marzo 2014 l’Autorità di protezione ha quindi istituito una curatela educativa (308 CC) in favore dei minori, nominando quale curatrice CURA 1.
D. Con decisione supercautelare del 29 aprile 2014 l’Autorità di protezione ha privato RE 1 e RE 2 della custodia parentale sui figli PI 1 e PI 2, collocandoli all’Istituto __________, concedendo ai genitori diritti di visita sorvegliati (un’ora alla settimana).
E. Nel frattempo, l'SMP ha presentato un rapporto intermedio sulle valutazioni richieste (26 maggio 2014).
Con risoluzione dell’11 giugno 2014 l’Autorità di protezione ha confermato, in via cautelare, la precedente decisione supercautelare (29 aprile 2014) di privazione di custodia, modificando il collocamento di PI 2 a Casa __________ e mantenendo quello di PI 1 presso l’Istituto __________. Nella risoluzione veniva inoltre data la possibilità ad RE 2 di essere accolta presso Casa __________ ed erano regolati i diritti di visita dei genitori.
In data 11 luglio 2014 questa Camera ha dichiarato irricevibile, in quanto tardivo, il reclamo inoltrato da RE 1 e RE 2 avverso la privazione cautelare della custodia parentale (inc. CDP n. 9.2014.102).
F. A seguito di un presunto abuso subito da parte di un compagno di Istituto, il 16 giugno 2014, PI 1 veniva provvisoriamente trasferito presso Casa __________. Mediante decisione cautelare del 17 giugno 2014 l’Autorità di protezione ha pertanto disposto l’immediato trasferimento di PI 1 presso tale struttura.
L’11 luglio 2014 il reclamo inoltrato da RE 1 e RE 2 avverso tale risoluzione di collocamento è stato dichiarato, da questa Camera, irricevibile siccome tardivo (inc. CDP 9.2014.101).
G. Con scritto 24 giugno 2014 la direttrice di Casa __________ ha segnalato all’Autorità di protezione problemi relativi alla permanenza di RE 2 presso la struttura.
Mediante decisione supercautelare del 25 giugno 2014 l’Autorità di protezione ha revocato ad RE 2 la facoltà di convivere con i figli a Casa __________ ed ordinato il suo allontanamento dalla struttura, disciplinando nel contempo le relazioni personali dei genitori. Il reclamo inoltrato da RE 1 e RE 2 avverso tale risoluzione supercautelare è stato dichiarato privo d’oggetto (inc. CDP 9.2014.100 sentenza del 24 luglio 2014).
Mediante dettagliato rapporto del 7 luglio 2014 la direttrice di Casa __________ ribadiva quanto già segnalato il 24 giugno 2014. In particolare le ragioni per cui la permanenza di RE 2 presso la struttura non poteva più essere sostenuta. Oltre a non rispettare le regole della Casa, avrebbe avuto un comportamento inadeguato nei confronti dei figli e degli altri ospiti dell’istituto, assumendo un atteggiamento aggressivo, sia verbalmente che fisicamente.
I. L’8 luglio 2014 RE 1 e RE 2 sono stati nuovamente sentiti dall’Autorità di protezione ed informati della volontà espressa dal figlio (durante l’audizione dello stesso giorno dinanzi all’Autorità di protezione) di voler tornare all’Istituto __________.
I genitori di PI 1 e PI 2 hanno riferito che dal 27 giugno 2014 – ossia “da quando la madre è uscita da Casa __________” – hanno ricominciato a convivere. Essi hanno dichiarato “di voler continuare a convivere e di voler riavere i bambini e continuare a vivere insieme come nucleo famigliare”.
L. Con risoluzione del 14 luglio 2014 l’Autorità di protezione ha confermato, in via cautelare, la propria risoluzione supercautelare del 25 giugno 2014 di allontanamento della madre.
M. Contro la risoluzione del 14 luglio 2014 RE 1 e RE 2 sono insorti con reclamo del 29 luglio 2014, postulando l’autorizzazione per RE 2 a rientrare immediatamente presso Casa __________.
I reclamanti hanno chiesto la restituzione dell’effetto sospensivo al loro gravame, richiesta respinta da questo giudice con decisione del 1° settembre 2014. Oltre a contestare la privazione di custodia, essi mettono in dubbio che l’udienza dell’8 luglio 2014 fosse indetta per discutere dell’espulsione di RE 2 da Casa __________ (e si riferisse alla decisione supercautelare del 25 giugno 2014). A mente dei reclamanti l’udienza verteva unicamente sul trasferimento di PI 1 all’Istituto __________. Contestano che ad RE 2 sia stato espressamente chiesto se intendeva o meno rientrare a Casa __________. In sostanza i reclamanti contestano l’affermazione dell’Autorità di protezione secondo cui RE 2 “non ha manifestato nessuna volontà di rientrare presso Casa __________”. Il fatto che sia rientrata al domicilio coniugale nulla muta.
Con osservazioni del 13 agosto 2014 l’Autorità di protezione ha confermato la propria decisione. La richiesta della reclamante sarebbe impraticabile “alla luce proprio della posizione e del comportamento della madre che ha osteggiato le regole di vita della casa d’accoglienza e assunto comportamenti nocivi in primis per i suoi figli e poi agli altri ospiti”. A mente dell’Autorità la richiesta di poter rientrare a Casa __________ sarebbe in contraddizione con la volontà espressa di voler continuare la convivenza con il marito.
Con replica del 31 agosto 2014 i genitori di PI 1 e PI 2 contestano che RE 2 abbia assunto comportamenti incompatibili con le regole della Casa o nocivi per i suoi figli e per gli altri ospiti. Pur non negando che l’obiettivo di entrambi sia il ricongiungimento famigliare, ribadisce di essere disposta a rientrare a Casa __________ pur di stare con i figli “per il tempo necessario”.
Considerato
in diritto
1.L’autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale d’appello (art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPAM]), che giudica, nella composizione a giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione in materia di provvedimenti cautelari (art. 48 lett. f n. 9 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per le procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle Autorità di Protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), in particolare l’art. 99 LPAmm.
2. Nella risoluzione impugnata l’Autorità di protezione ha confermato il decreto supercautelare del 25 giugno 2014 che revocava a RE 2 la facoltà di convivere con i figli presso Casa __________, e ne ordinava l’allontanamento. L’Autorità ha in sostanza riferito che i genitori, sentiti in sede d’udienza l’8 luglio 2014, avrebbero confermato di aver ripreso la convivenza e di voler continuare la convivenza. La madre non avrebbe peraltro manifestato nessuna volontà di rientrare presso Casa __________.
3. RE 1 e RE 2 hanno impugnato la predetta risoluzione, postulandone l’annullamento, con conseguente autorizzazione per RE 2 di rientrare a Casa __________. I reclamanti contestano che l’udienza dell’8 luglio 2014 fosse stata ordinata per discutere dell’espulsione da Casa __________ (cfr. decisione supercautelare del 25 giugno 2014). A mente degli stessi l’udienza verteva unicamente sul trasferimento di PI 1 all’Istituto __________. In sostanza contestano l’affermazione dell’Autorità di protezione secondo cui RE 2 “non ha manifestato nessuna volontà di rientrare presso Casa __________”. Il fatto che sia rientrata al domicilio coniugale nulla muta. In sede di replica i reclamanti negano che RE 2 abbia assunto comportamenti incompatibili con le regole di Casa __________, avversando le affermazioni della direttrice dell’istituto.
4. Nel caso in esame va innanzitutto contestualizzato il reclamo. Oggetto della risoluzione impugnata non è la privazione della custodia di PI 2 e PI 1, bensì la revoca della facoltà di RE 2 di convivere con i figli presso l’istituto dove questi ultimi erano stati collocati (Casa __________). Si ricorda che la risoluzione cautelare di privazione di custodia dell’11 giugno 2014 è stata oggetto di separato reclamo, dichiarato irricevibile da questa Camera in quanto intempestivo (decisione CDP 11 luglio 2014 inc. 9.2014.102). Anche la risoluzione supercautelare con la quale l’Autorità di protezione aveva revocato alla madre la facoltà di vivere con i figli a Casa __________ è stata oggetto di reclamo, dichiarato privo d’oggetto da questo Giudice (decisione CDP 24 luglio 2014 inc. 9.2014.100). Si rileva pertanto che la tolta cautelare della custodia di PI 2 e PI 1 non può essere rimessa nuovamente in discussione in questa sede in quanto cresciuta in giudicato. Oggetto della presente procedura è unicamente la revoca alla madre della facoltà di vivere a Casa __________.
5. Giusta l’art. 307 cpv. 1 CC, se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono in grado di rimediarvi, l’autorità di protezione dei minori ordina le misure opportune per la protezione del figlio.
L’art. 310 cpv. 1 CC prevede che quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo, l’autorità di protezione deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi presso cui si trova, e ricoverarlo convenientemente. Con la privazione della custodia parentale l'autorità di protezione decide parimenti il collocamento del minorenne, che deve corrispondere alla personalità e ai bisogni di quest'ultimo (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, pag. 215 no. 27.41; sentenza CDP del 20 marzo 2014 , inc. 9.2013.266, cons. 4; DTF 5A_858/2008 del 15 aprile 2009, cons. 4.1).
Si rileva peraltro che lo scopo ultimo è di permettere un giorno il reinserimento del bambino nel nucleo famigliare di origine e il ripristino della custodia parentale (CR CC I, Meier, art. 310 n. 25).
I genitori privati della custodia hanno diritto a mantenere reciproche relazioni personali (art. 273 cpv. 1 CC), adattate alle circostanze.
Presupposto per l'esercizio di tale diritto è l'esistenza giuridica di un legame di filiazione (BSK ZGB I, Schwenzer ad art. 273 CC n. 7). Nella fissazione del diritto di visita non importa tanto trovare un equilibrio tra gli interessi dei genitori, quanto disciplinare le relazioni tra genitori e figlio nell'interesse di quest'ultimo. Determinante è sempre il bene del figlio, da valutare secondo le circostanze, mentre gli interessi dei genitori passano in secondo piano (sentenza CDP del 2 maggio 2013, inc. 9.2013.46 consid. 3; DTF 127 III 295 consid. 4a, 123 III 451, cons. 3b e 3c).
6. Nel suo apprezzamento, l'autorità non è vincolata, in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione, né alle dichiarazioni delle parti né alle prove da loro fornite (DTF 122 III 408, cons. 3d).
Il citato principio vale anche per la regolamentazione delle relazioni personali (sentenze del Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004 del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2).
Esso impone all’autorità di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore. L’autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale, di propria iniziativa, sollecitare rapporti, anche se tale maniera di procedere non è prevista dal diritto di procedura cantonale (DTF 128 III 411, cons. 3.2.1, pag. 413).
Questo principio non dispensa tuttavia le parti dal collaborare attivamente alla procedura e di esporre le proprie tesi (sentenza del Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, cons. 2.3).
7. In concreto l’Autorità di protezione, dopo aver privato RE 1 e RE 2 della custodia parentale sui figli (29 aprile 2014), averli inizialmente collocati presso l’Istituto __________, e aver preso atto del rapporto intermedio presentato dal SMP (26 maggio 2014) e di quello dell'UAP (27 maggio 2014), il 27 maggio 2014 ha sentito i genitori. Durante l’udienza è emersa la possibilità di un eventuale accoglienza presso Casa __________ della madre con il figlio minore. L’istituto avrebbe potuto avere uno spazio adatto ad accogliere la madre con il piccolo PI 2.
In seguito, mediante scritto del 4 giugno 2014 l’UAP informava che Casa __________ aveva concretamente dato la sua disponibilità ad accogliere RE 2 con il piccolo PI 2. Eventualità sostenuta dalla madre stessa. Con osservazioni del 5 giugno 2014 RE 2 informava l’Autorità di protezione di essere rientrata a casa (dopo essere stata accolta presso Casa X__________), di aver intrapreso un percorso d’accompagnamento psicologico individuale ed uno di coppia (presso lo psichiatra che già seguiva il marito).
Mediante risoluzione dell’11 giugno 2014 l’Autorità di protezione aveva pertanto disposto la facoltà per RE 2 di essere accolta da Casa __________ per poter vivere a fianco di PI 2 (disp. 2b). Nella risoluzione veniva indicato che il “nuovo assetto deve intendersi a titolo provvisorio dovendo i genitori impegnarsi a fondo e seriamente su di un assiduo lavoro di sostegno ed aiuto da parte degli operatori professionali a cui si sono rivolti”.
7.1 Ora, come risulta dal rapporto della direttrice di Casa __________, già il 24 giugno 2014 veniva segnalato che RE 2 “appare ogni giorno meno disposta a collaborare e a rispettare regole e orari della Casa rendendo difficoltosa la convivenza con le altre ospiti” e dimostrandosi poco adeguata nella gestione di PI 1 e PI 2 (bagno ai bambini a notte inoltrata, urla al telefono e con i figli negli spazi comuni, consente ai figli comportamenti inadeguati e aggressivi che metterebbero in pericolo la loro incolumità e quella degli altri piccoli ospiti). Addirittura il 22 giugno 2014 PI 1 sarebbe saltato da una finestra sul tetto sottostante, alla presenza della madre.
In un secondo rapporto datato 7 luglio 2014 la direttrice di Casa __________ lamentava che RE 2 persisteva con una condotta inadeguata sia nei confronti dei figli che degli altri ospiti della struttura.
L’Autorità di protezione ha pertanto ritenuto che “a queste condizioni non è assolutamente costruttivo, educativo e responsabile permettere alla madre di continuare la sua convivenza con i figli a Casa __________ e che a motivo dei suoi irresponsabili e pericolosi comportamenti deve essere immediatamente allontanata”. A giusta ragione.
Al riguardo va innanzitutto ricordato che non vi è diritto alcuno per un genitore privato della custodia parentale di poter essere collocato con il figlio presso lo stesso Istituto. Come già evidenziato i genitori privati della custodia parentale hanno diritto a mantenere reciproche relazioni personali (art. 273 cpv. 1 CC).
Benché nel caso in esame sia stata inizialmente data la facoltà alla madre di essere accolta presso Casa __________ unitamente al figlio minore, nulla muta. Nella risoluzione del 25 giugno 2014 veniva peraltro indicato che tale assetto era da intendersi “a titolo provvisorio”. Ora appare evidente che RE 2 abbia già da subito assunto un comportamento inadeguato alla vita presso Casa __________. Diversamente da quanto cerca di far credere la reclamante, appare evidente che questa doveva rispettare le regole minime richieste per una civile convivenza all’interno dell’Istituto. Casa __________ è un Istituto di accoglienza di madri in difficoltà con i loro figli (problemi di maltrattamento, alcool, psichiatrici e sociali in genere), nonché accoglienza di bambini dai 0 ai 6 anni per problematiche legate ai genitori (http://www3.ti.ch/DSS/sw/temi/infofamiglie) e non un luogo di residenza privata privo di regole. In sede di reclamo non viene spesa neppure una parola in merito al comportamento di RE 2 all’interno della struttura. Nell’allegato di replica la stessa sminuisce il proprio agire, dovuto a suo avviso alla difficile situazione, sostenendo peraltro di non aver obbligo alcuno, non essendo “lei medesima collocata in istituto”, bensì i figli.
In simili circostanze, la decisione di allontanamento di RE 2 da Casa __________ resiste alle critiche. RE 2 non può in ogni caso vantare diritto alcuno ad ottenere un’autorizzazione ad essere collocata presso Casa __________ con il figlio.
8. In simili circostanze anche le censure riguardanti l’udienza dell’8 luglio 2014 cadono nel vuoto perché ininfluenti ai fini del giudizio.
A titolo abbondanziale si rileva peraltro, che, diversamente da quanto cerca di far credere RE 2, durante l’udienza dell’8 luglio 2014, oltre a discutere del possibile trasferimento di PI 1 presso l’Istituto __________, i genitori si sono anche espressi sull’allontanamento della madre stessa da Casa __________. Questa ha infatti riferito di aver ripreso la convivenza dal 27 giugno 2014 da quando “è uscita da Casa __________”. I genitori hanno peraltro dichiarato di voler continuare a convivere. Nel verbale non risulta che la madre abbia chiesto di poter tornare a Casa __________. Dallo stesso figura altresì che “i genitori dichiarano di voler continuare a convivere e di voler riavere i bambini e di continuare a vivere insieme come nucleo famigliare”.
Ora indipendentemente dalle critiche della reclamante in relazione all’udienza dell’8 luglio 2014, che a suo avviso non sarebbe stata indetta per discutere del suo allontanamento dall’istituto ed indipendentemente dalla volontà o meno della stessa di poterci ritornare, si ribadisce che RE 2 non vanta alcun diritto ad ottenere una nuova autorizzazione a convivere con il figlio presso Casa __________.
In simili circostanze la risoluzione impugnata resiste pertanto alla critica dei reclamanti e va di conseguenza confermata. Gli oneri del giudizio seguono la soccombenza.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. Gli oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono posti a carico di RE 1 e di RE 2, in solido.
3. Notificazione:
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Comunicazione:
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Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.