Incarto n.
9.2014.126

Lugano

13 febbraio 2015

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice supplente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Alessia Paglia

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

 

assistito dalla

segretaria

 

Tamagni

 

 

sedente per statuire nella causa che oppone

 

 

RE 1

patr. da: PR 1

 

 

all’

 

 

Autorità regionale di protezione __________,

 

 

per quanto riguarda la conferma della privazione della custodia parentale sul figlio PI 1 e il suo collocamento presso la Fondazione __________

 

 

giudicando sul reclamo del 4 agosto 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 24 luglio 2014 dall'Autorità regionale di protezione __________;

 

letti ed esaminati gli atti,

 

ritenuto

 

 

in fatto

A.   PI 1 (2004) e PI 2 (2010) sono figli di RE 1 e TERZ 1.

A seguito della segnalazione 15 maggio 2009 dell’Ispettore del 3° circondario e visto l’esito dei rapporti richiesti, segnatamente quello 3 giugno 2009 delle maestre della Scuola dell’infanzia di PI 2, quello del luglio 2009 del Servizio Ortopedagogico itinerante, quello 3 maggio 2010 dell’Ufficio famiglie e minori e quello 24 settembre 2010 della direzione di Casa __________, la Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commisssione tutoria) ha, con con decisione 407/10 del 30 settembre 2010, decretato la privazione della custodia parentale di RE 1 e TERZ 1 sui figli PI 1 e PI 2, decidendo, contestualmente, il collocamento di PI 1 presso Casa __________ e di PI 2 presso Casa X__________, con il permesso per la signora TERZ 1 di soggiornare con il figlio minore presso l’isituto. In sostanza, dai vari rapporti è emerso un ritardo nello sviluppo di entrambi i figli e una evidente difficoltà della famiglia, e della madre in particolare, a seguire convenientemente i bambini, a offrire loro adeguati stimoli, ad accudirli nella quotidianità; genitrice che ha inoltre messo in atto maltrattamenti sia fisici sia verbali nei confronti di PI 2 e assunto, invece, un atteggiamento opprimente nei confronti di PI 1. La predetta decisione è stata confermata con risoluzione del 25 ottobre 2010, n. 451/10.

 

B.   Frattanto la Commissione tutoria ha incaricato l’Ufficio famiglie e minori (UFaM) di verificare l’idoneità all’affidamento famigliare dei parenti materni signori __________ rispettivamente di quelli paterni signori __________ (decisioni 419/10 dell’8 ottobre 2012 e 526/10 del 26 novembre 2010). Il 20 dicembre 2011 la Commissione tutoria ha quindi respinto la richiesta di affido della famiglia materna, quella dei nonni paterni era nel frattempo stata ritirata, ed ha confermato i collocamenti a suo tempo decretati (ris. N. 628/11). Dopo numerose altre decisioni concernenti, in particolare, la regolamentazione dei diritti di visita, con risoluzione n. 299/13 del 19 luglio 2013, l'Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione), subentrata il 1° gennaio 2013 alla Commissione tutoria, ha nuovamente confermato la privazione ai signori RE 1 e TERZ 1 della custodia parentale sui figli PI 1 e PI 2 e confermato i collocamenti presso Casa X__________ del primo e presso Casa __________ del secondo; l’Autorità di protezione ha inoltre respinto la richiesta di affido presentata dai signori __________, __________ e __________. In sostanza, l’osservazione continua dei minori ha permesso di confermare un quadro di difficoltà marcata per la madre di occuparsi dei figli, la sua incapacità di comprendere i loro bisogni e di farvi fronte e la mancanza di risorse per poter prendere a carico la cura e l’educazione dei figli. Per quel che é del padre non si sono invece ravvisati quegli elementi di sicurezza che avrebbero potuto far pensare alla possibilità di un riaffido a lui solo, dovuta anche alla mancanza di autocritica e di esame della realtà rispetto alle difficoltà dei figli. L’ipotesi di affido famigliare non è invece stata considerata ritenendo indispensabile, viste le difficoltà dei minori e la complessità dei rapporti famigliari, un collocamento.

 

C.   Il 19 agosto 2013 l’Autorità di protezione ha poi deciso, con ris. 342/12 e dopo aver sentito gli operatori che si occupavano di PI 1, l’inserimento con effetto immediato del minore in una scuola dell’infanzia al fine di favorire il confronto con altri bambini, segnatamente presso la Sezione scuola dell’infanzia di Culla __________.

 

D.   Preso atto delle difficoltà sorte nella definizione delle relazioni personali fra i minori, i genitori, la famiglia paterna e quella materna, l’Autorità di protezione, con ris. 620/13 intimata il 6 dicembre 2013, ha istituito una curatela educativa al fine di sostenere i genitori nei loro compiti educativi e nella loro comunicazione con i servizi e per l’organizzazione delle relazioni personali; nella funzione di curatrice è stata designata la signora CURA 1.

 

E.   Il 25 novembre 2013 l’Autorità di protezione ha incontrato i genitori per comunicare loro che la frequentazione di Culla __________ da parte di PI 1 non avrebbe potuto protrarsi oltre Natale in quanto il bambino ha mostrato di non trarre beneficio dell’inserimento. Con decisione n. 2/14 del 7 gennaio 2014 l’Autorità di protezione ha quindi confermato la privazione della custodia parentale, revocato con effetto immediato il collocamento in esternato presso Culla __________ e disposto il suo inserimento presso il Nido d’infanzia __________.

 

F.    Pendente procedura l’Autorità di protezione è stata chiamata a pronunciarsi innumerevoli volte in merito alle relazioni personali dei minori con la madre, il padre, i nonni paterni e i nonni e lo zio materni. Questa complessa situazione e le dinamiche famigliari emerse hanno condotto l’Autorità di protezione a incaricare il Servizio medico psicologico di __________ di fare una valutazione sul generale stato di benessere dei minori e sulla necessità di misure a protezione e sostegno mirato (decisione supercautelare del 3 giugno 2014, ris. 268/14). Mediante decisione del 27 giugno 2014 la Camera di protezione ha dichiarato irricevibile il reclamo presentato dai signori __________ avverso la risoluzione 268/14 dell’Autorità di protezione la quale, con decisione 325/14 del 24 luglio 2014, ha poi confermato la precedente decisione supercautelare.

 

G.   Il 23 giugno 2014 l’Ufficio dell’aiuto e protezione (UAP), Servizio minori, ha scritto all’Autorità di protezione per comunicare l’avvenuto incontro tra gli operatori attivi sulla situazione di PI 1, segnatamente Casa __________, il Nido d’Infanzia __________, il Servizio dell’educazione precoce speciale (SEPS) e lo stesso UAP, e della necessità emersa di offrire al minore un diverso collocamento. In sostanza è stato indicato che PI 1 necessita di spazi adeguati e piccoli gruppi, ciò che Casa __________ non era più in grado di offrire. A livello cognitivo il bambino si situa attorno ai due anni, il suo linguaggio é inferiore alla media; la valutazione effettuata escludeva la possibilità di inserimento in una Scuola dell’Infanzia. Per questo gli operatori hanno intravisto la necessità di un collocamento del minore 7/7 presso la Fondazione __________. Per dare continuità al lavoro, il minore avrebbe continuato a frequentare per tre giorni a settimana il Nido __________. Il SEPS avrebbe inoltre continuato il suo lavoro di ergo e ortoterapia. In conclusione l’UAP ha chiesto all’Autorità di protezione di decretare il collocamento di PI 1 presso la Fondazione __________ a partire dal mese di agosto 2014.

 

H.   Il 24 giugno 2014 l’Autorità di protezione ha incontrato i genitori che si sono opposti alla proposta dell’UAP, opposizione confermata da RE 1 con scritto del 30 giugno 2014 col quale ha pure chiesto la restituzione della custodia sui minori. L’Autorità di protezione, viste le valutazioni agli atti, il rapporto 30 giugno 2014 del SEPS, considerato che era in fase di svolgimento la valutazione da parte del Servizio-medico psicologico, ha ritenuto nel pieno interesse di PI 1 di procedere con il suo inserimento in una struttura più protetta e adeguata al fine di permettere il proseguimento del lavoro svolto sino a quel momento. Con decisione 24 luglio 2014 ris. 340/14 l’Autorità di protezione ha quindi confermato la privazione della custodia dei signori RE 1TERZ 1 sul figlio PI 1; revocato il collocamento del minore presso Casa __________; deciso il collocamento in internato di PI 1 sette giorni su sette presso la Fondazione __________ e in esternato per tre giorni alla settimana presso il Nido di Infanzia __________. La decisione è stata decretata immediatamente escutiva.

 

I.     Avverso la predetta decisione è insorto, con reclamo del 4 agosto 2014, il signor RE 1. Egli postula la revoca della decisione in vista dell’esito della valutazione in corso presso il Servizio medico-psicologico. Sottolinea che il dr. __________ ha indicato essere preferibile la frequentazione di un asilo con bambini normodotati. Il reclamante dice di essere contrario, per l’ennesima volta, alle proposte fatte dai servizi e ritiene fallimentari le misure sino a qui adottate. Egli ribadisce la richiesta di inserimento di PI 1 in un asilo normalissimo.

 

J.Con osservazioni 14 agosto 2014 l’Autorità di protezione chiede, nella misura in cui ricevibile, la reiezione del reclamo e la conferma della decisione impugnata. L’Autorità di protezione si dice conscia del fatto che la situazione personale e familiare di PI 1 non sia semplice, per questo, nel corso degli anni, è stato a più riprese necessario rivedere e modificare le soluzioni di presa a carico, ben inteso sempre nell’intento di offrire al minore le condizioni di sviluppo le più soddisfacienti possibili. Per rispondere alla richiesta dei genitori, sostenuta anche dal dr. __________, il bambino è stato inserito in asili con bimbi normo-dotati (Culla __________ da settembre a dicembre 2014, Nido d’Infanzia __________ da gennaio 2014); tale inserimento, malgrado l’impegno e le risorse messe in campo dalle strutture, si è rivelato inadeguato per rispondere a tutti bisogni di PI 1. La soluzione di collocamento presso la Fondazione __________ è sostenuta dalla rete che si occupa di PI 1 siccome permetterà al bambino di evolvere in un ambiente consono ai suoi bisogni. L’Autorità non reputa peraltro percorribile la reintegra della custodia ai genitori, la madre è in evidente difficoltà, sul padre ci sono dubbi in merito alla reale capacità di comprendere appieno le difficoltà e i bisogni del figlio.

 

K.   Il 20 settembre 2014 e il 7 ottobre 2014 sono stati presentati gli allegati di replica rispettivamente duplica i cui contenuti saranno, nella misura in cui necessario, ripresi in seguito.

 

L.    Con scritto 19 dicembre 2014 l’avv. __________ ha informato la Camera di protezione di patrocinare i signori RE 1TERZ 1. Egli sottolinea che: PI 1 è stato istituzionalizzato praticamente dalla nascita; la rete è dell’idea che non sono immaginabili strade diverse e non ha mai preso in cosiderazione i nonni materni, ritenuti idonei all’affido; il dr. __________ ha più volte ribadito la necessità di offrire a PI 1 sia uno scenario alternativo ovvero di essere inserito gradualmente in una scuola dell’infanzia con coetanei normo-dotati già a partire dal 2015 sia, per quanto possibile, di un affetto materno e paterno. Allo scritto il rappresentante legale allega la relazione di idoneità del 12 aprile 2011 relativo ai signori __________, due scritti del dr. __________ del 12 settembre 2014 e 28 novembre 2014 e il verbale dell’udienza tenutasi il 23 ottobre 2014 presso l’Autorità di protezione.

Con scritto del 6 febbraio 2015 l’Autorità di protezione ha dal canto suo prodotto: il rapporto 12 gennaio 2015 di Casa __________, il rapporto 20 gennaio 2015 dell’SMP, il rapporto 22 gennaio 2015 della Fondazione __________, il rapporto 26 gennaio dell’UAP e la lettera 3 febbraio 2015 dell’avv. PR 1. La perizia dell’SMP risulta infine essere stata conclusa il 12 agosto 2014.

 

 

Considerato

 

in diritto

                                   1.   L'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per le procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPamm), in particolare l’art. 99 LPamm.

                                        

                                   2.   Il reclamante chiede la revoca della decisione impugnata che conferma la privazione della custodia parentale dei signori RE 1TERZ 1 sul figlio PI 1 e modifica il luogo di collocamento.

 

                                         Giusta l’art. 307 cpv. 1 CC, se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono in grado di rimediarvi, l’autorità di protezione dei minori ordina le misure opportune per la protezione del figlio.

L’art. 310 cpv. 1 CC prevede che quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo, l’autorità di protezione deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi presso cui si trova, e ricoverarlo convenientemente.

                                         La revoca della custodia è una misura nettamente più incisiva di quelle previste agli articoli 307 e 308 CC e deve essere pronunciata solo se è rispettato il principio di proporzionalità. L'autorità di protezione revoca la custodia "quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo" (art. 310 cpv. 1 CC). Questa è l'espressione del principio di proporzionalità (CR CC I, Meier, art. 310 n. 2). Le misure che permettono la conservazione della vita nel nucleo famigliare (“communauté familiale”) devono di conseguenza rimanere prioritarie (CR CC I, Meier, art. 310 n. 14).

Nell'accezione di “pericolo” rientra tutto quanto è suscettibile di pregiudicare lo sviluppo fisico, intellettuale e morale del figlio sotto l'autorità parentale dei genitori (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, 5ª ed., pag. 214 no. 27.36). Le misure previste dagli art. 307 segg. CC hanno lo scopo di proteggere il bambino da possibili minacce al suo sviluppo fisico, psichico o morale (Ibidem, pag. 206 no. 27.14). Esse sono informate dunque al bene del minorenne e non dipendono da un'eventuale colpa dei genitori, né costituiscono una sanzione nei loro confronti (BSK ZGB I, Breitschmid, 4ª ed.,art. 307 CC no. 4).

 

Con la privazione della custodia parentale l'autorità di protezione decide parimenti il collocamento del minorenne, che deve corrispondere alla personalità e ai bisogni di quest'ultimo (Hegnauer, op. cit., pag. 215 no. 27.41; sentenza CDP del 20 marzo 2014 , inc. 9.2013.266, cons. 4; DTF 5A_858/2008 del 15 aprile 2009, cons. 4.1).

 

                                         In caso di modifica delle circostanze, l’art. 313 cpv. 1 CC prevede che le misure prese per proteggere il figlio siano adattate alla nuova situazione.

 

                                   3.   I signori RE 1TERZ 1 sono privati della custodia parentale sui figli dal settembre del 2010. Nel corso degli anni l’Autorità di protezione ha più volte confermato tale situazione, l’ultima volta con la decisione impugnata che, invero, è relativa unicamente a PI 1. Dalla stessa emerge chiaramente che l’intervento dell’Autorità di protezione aveva quale scopo principale quello di modificare il collocamento di PI 1, non di pronuciarsi sulla custodia dei genitori, la conferma appare più che altro dichiarativa e susseguente ad uno scritto del padre che ha proposto di avere la custodia dei figli (lettera del 30 giugno 2014, pag 2); ora, anche dando prova di comprensione c’era da interrogarsi sulla ricevibilità di tale richiesta. In effetti, il signor RE 1 si è limitato a riproporre all’Autorità di protezione “..che venga ridata la custodia dei minori ai genitori..” senza motivazione alcuna. Le misure di protezione devono essere modificate o revocate non appena le condizioni per il suo mantenimento sono venute meno, quando le circostanze che ne hanno fondato l’istituzione si son modificate (art. 313 cpv. 1 CC). Al riguardo però “l'istanza” paterna difetta ampiamente di motivazione. Benché viga il principio inquisitorio illimitato in materia di protezione (art. 446 CC), esso non dispensa le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti (DTF 5A_113/2013 del 2 agosto 2013, cons. 3.1) e dall'indicare quei fatti e quei mezzi di prova che sono noti soltanto a loro come pure quelle circostanze da cui intendono desumere dei diritti o comunque dei vantaggi (DTF 9C_182/2009 del 2 marzo 2010, cons. 7.2).

 

                                        Anche in sede di reclamo il signor RE 1 si è limitato a chiedere la revoca della decisione censurando tuttavia, come meglio si dirà in seguito, unicamente il cambio e la scelta del collocamento operato dall’Autorità di protezione, sulla questione della custodia è rimasto invece silente. Considerato l’art. 446 CC, applicabile anche davanti all’istanza di ricorso (CommFam Protection de l'adulte, Steck, art. 450 CC n. 8; BSK ZGB I, Steck, 5ª ed.,art. 450a no. 5), nonché l’art. 450a cpv. 1 CC, che sancisce il principio dell’allegazione secondo il quale l’istanza di ricorso si deve limitare a esaminare le violazioni di diritto e le obiezioni di fatto invocate dalle parti e che deve concentrarsi sui motivi invocati e le conclusioni (CommFam Protection de l'adulte, Steck, art. 450a CC n. 4), non si ritiene di dover ulteriormente approfondire la questione della custodia parentale, la cui revoca non può quindi che essere confermata.

 

                                   4.   Il reclamante contesta l’inserimento di PI 1 alla Fondazione __________, egli sostiene che nell’ultimo anno il bambino ha già cambiato due asili e ora lo si vuole mettere in una struttura dove ci sono ragazzi e bambini con problemi molto più gravi, dove non avrà delle persone di riferimento e si troverà a disagio.

 

                                         Ora, in realtà una cosa non esclude l’altra, l’essere collocato in internato, ovvero risiedere presso la Fondazione __________, non esclude la possibilità di frequentare, di giorno, un asilo indipendente dalla Fondazione e che accoglie bambini normo-dotati. Tant’è che la frequentazione del Nido d’Infanzia __________ è stata confermata.

                                         Ad ogni modo, è incontestato che PI 1 soffre di una malattia genetica, un’alterazione del cromosoma 16esimo, la malattia e il suo sviluppo sono poco conosciuti (Rapporto del 22 marzo 2013 dell’UFAM, pag. 1, cpv. 3; certificato del dr. __________ del 15 settembre 2014). Anche prima delle valutazioni specifiche è comunque emerso un notevole ritardo nello sviluppo del bambino, del suo linguaggio, della motricità e della capacità affettiva (rapporto 1 marzo 2012 di Casa __________, pag. 1 cpv. 1; rapporto 15 maggio 2012 di Casa __________, pag. 1, rapporto Ufam del 5 giugno 2012, pag. 3).

 

                                         Problema che tende ad aumentare con il passare del tempo: nell’aprile 2014 il SEPS ha accertato che, rispetto alla valutazione del dicembre 2012, il ritardo aveva subìto un accentuazione: a 4 anni il bambino si situava tra i 2 e 2,6 anni per quanto riguarda il linguaggio generale mentre per il ragionamento logico il suo sviluppo si situava tra i 2,7 e 3,3 anni (cfr. le conclusioni della valutazione marzo/aprile 2014, pag. 2). Tale situazione è stata constatata ancora nel giugno 2014 (cfr. le conclusioni della valutazione SEPS del 12 giugno 2014, pag. 3).

 

                                         È quindi indiscutibile che PI 1 ha bisogno di una presa a carico particolare e specifica, con un accudimento importante. Egli, come emerge dallo scritto 23 giugno 2014 dell’UAP che riporta la sintesi dell’incontro avuto fra gli operatori attivi sulla situazione di PI 1 (Casa __________, Nido __________, SEPS e UAP), necessita di spazi adeguati e piccoli gruppi di lavoro, esigenze a cui Casa __________ non è più in grado di rispondere (scritto citato, pag 1 cpv. 1).

                                         Qualora il ricovero non appare più conveniente, ovvero se non corrisponde più ai bisogni del minore, bisogna modificarlo (art. 313 cpv. 1 CC) tenuto conto dei criteri di continuità ma avuto anche riguardo ai particolari bisogni del minore (BSK ZGB I, Breitschmid, 5ª ed.,art. 310, no. 9).

 

                                         Proprio tenuto conto della situazione gli operatori hanno proposto, e l’Autorità di protezione ha condiviso, un collocamento del minore presso la Fondazione __________; istituto che, come dice il reclamante, ospita senz’altro anche casi più gravi di PI 1, ma questo ancora non significa -e nemmeno il signor RE 1 lo pretende- che l’organizzazione e il personale non sia in grado di rispondere ai bisogni particolari del bambino. Di certo gli usuali centri educativi (Casa Primavera, Istituto Vanoni, Von Mentlen ecc.) non hanno quale prerogativa l’accudimento di bambini con forte ritardo e nemmeno sono attrezzati per farlo.

                                         Come potrebbero far fronte al complesso accudimento di PI 1 i nonni materni poi è tutto da capire: nonni che, va detto, sebbene a suo tempo hanno ricevuto una valutazione di affidamento generico positivo, sono poi emerse difficoltà nella valutazione dell’affidamento specifico dei due minori oltre ad una diagnosi psichiatrica della nonna con precorsi ricoveri ospedalieri scientemente sottaciuti (rapporto UFAM del 5 giugno 2012, pag. 2). Nemmeno sono di buon auspicio le dinamiche famigliari, che sin’anche Casa X__________, che si occupa di PI 2, non esita a definire distorte e conflittuali (cfr., su tutti, il rapporto 19 settembre 2012, pag. 3). Che un collocamento intrafamigliare, invero non postulato dal reclamante nel suo gravame ma successivamente e intempestivamente evocato dal suo legale (lettera del 19 dicembre 2014 dell’avv. PR 1) poteva rispondere ai bisogni di PI 1, appare improbabile.

 

                                         Malgrado il cambiamento a PI 1 è comunque stata garantita una continuità, egli frequenta ancora durante tre giorni il Nido d’Infanzia __________, il SEPS continua il lavoro di ergoterapia e ortopedagogia.

                                         Contrariamente a quanto ritiene il reclamante, la decisione impugnata non esclude un maggiore inserimento di PI 1 in una Scuola dell’infanzia con coetanei normo-dotati; il tutto però deve avvenire e non può prescindere dalle osservazioni sin qui fatte sulle risposte che PI 1 concretamente da al confronto con i coetanei e ben spiegati dagli operatori del Nido __________ (rapporto UAP del 23 giugno 2014, pag. 1 ) e da tutti quelli che, costantemente e da anni, seguono e lavorano con PI 1. In definitiva il collocamento presso la Fondazione __________ non può che essere confermato.

                                         

                                         Abbondanzialmente si osserva che la bontà del progetto avviato dagli operatori e dell’Autorità di protezione pare essere confermata dai rapporti prodotti in corso di procedura (cfr. sopra consid. L), non espressamente considerati siccome allestiti e giunti quando la fase dello scambio di allegati era terminata, le parti non avendo quindi potuto pronunciarsi in merito.

 

                                   5.   Visto quanto sopra il reclamo é respinto e la decisione impugnata confermata. Tasse e spese di giustizia seguono la soccombenza.

 

 

Per questi motivi

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il reclamo è respinto.

 

                                   2.   Gli oneri del reclamo consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia    fr. 100.–

                                         b)  spese                       fr.   50.–

                                                                                fr. 150.–

 

                                         sono posti a carico del reclamante.

 

                                   3.   Notificazione:

 

-

 

                                         Comunicazione:

                                         -

                                         -

 

 

 

Il giudice supplente                                           La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.