Incarto n.
9.2014.142

Lugano

26 novembre 2014

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di protezione del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Lardelli, presidente,

Epiney-Colombo e Bozzini

 

vicecancelliera

Dell'Oro

 

 

sedente per statuire in merito all’istanza di ricusazione 1° settembre 2014 promossa da

 

 

RE 1

patr. da: PR 1 

 

 

contro

 

 

CO 1 Breganzona CO 2 Breganzona

CO 3 Breganzona

 

 

nell’ambito della causa riguardante la regolamentazione delle relazioni personali con la figlia PI 1, l’autorità parentale su di essa nonché la sostituzione del curatore educativo

 

esaminati gli atti,

 

ritenuto

 

in fatto

                                  A.   PI 1 è nata il 2000 dalla relazione tra RE 1 e __________ __________ (deceduto nel 2011). L’allora Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria) ha iniziato ad occuparsi della situazione della minore in relazione all’allestimento di una convenzione circa l’obbligo di mantenimento del padre e la regolamentazione delle loro relazioni personali.

                                  B.   Nel marzo 2004 è stata istituita in favore della minore una curatela educativa, allo scopo di “aiutare e sostenere la madre secondo le circostanze”, e di “rappresentare la bambina per salvaguardare il suo diritto al mantenimento o diritti di altra natura” nei confronti del padre.

 

                                  C.   Dal gennaio 2005, su proposta dell’assistente sociale dell’allora Ufficio famiglie e minorenni (UFaM), RE 1 ha posto la figlia in affidamento volontario presso la signora PI 2, domiciliata a __________.

                                         In seguito, il curatore educativo è stato sostituito e i suoi compiti estesi anche alla vigilanza sulle relazioni personali, siccome i rapporti fra RE 1 ed PI 2 si sono dimostrati, da subito, tesi. Le relazioni personali madre-figlia sono state esercitate in maniera discontinua.

 

                                  D.   In considerazione della paventata intenzione di RE 1 di trasferirsi all’estero portando la figlia con sé, con decisione supercautelare del 28 ottobre 2008 (n. 1679) – poi confermata con risoluzione del 23 dicembre seguente – la Commissione tutoria ha provvisoriamente privato RE 1 della custodia parentale sulla figlia PI 1 e confermato il collocamento della stessa presso PI 2. I diritti di visita madre-figlia sono stati disciplinati in un secondo tempo. Essi non sono stati esercitati regolarmente.

 

                                  E.   A seguito di numerose richieste in tal senso da parte di RE 1, con risoluzione n. 3405 del 4 ottobre 2011 la Commissione tutoria ha sostituito la curatrice. Prendendo atto delle “crescenti difficoltà di contatto e di comunicazione tra RE 1 e la famiglia affidataria PI 2”, “che rischiano di seriamente compromettere la relazione madre-figlia che già risulta sofferente”, la Commissione tutoria ha ritenuto di dover nominare quale curatore una figura professionale qualificata, CURA 1, “alfine di garantire il rispetto dei diritti reciproci, in particolare l’esercizio delle relazioni personali” (pag. 1). Fra i compiti affidati al curatore è stato previsto quello di “favorire la ripresa, lo sviluppo e il consolidamento delle relazioni personali tra PI 1 e la madre RE 1” (pag. 2).

 

                                  F.   Alla luce di alcune prese di posizione di RE 1 in relazione a delle cure dentarie necessarie per la figlia, il 20 ottobre 2011 la Commissione tutoria ha proposto all’allora Autorità di vigilanza sulle tutele di valutare “se non si renda necessaria l’istituzione di una tutela a salvaguardia del bene della minore”. La richiesta è stata ribadita il 10 novembre seguente (ris. 3675), ma è stata successivamente respinta dall’Autorità di vigilanza sulle tutele con decisione del 6 aprile 2012.

                                  G.   Nel corso di un incontro tenutosi il 23 aprile 2013 presso l’Autorità regionale di protezione __________ (subentrata alla Commissione tutoria dal 1° gennaio 2013), RE 1 ha lamentato l’assenza di contatti con la figlia a causa sia del comportamento del curatore che dell’inattività dell’Autorità stessa. A domanda del patrocinatore della qui insorgente, la presidente ha ammesso che “l’ARP non ha ancora deciso in merito alle relazioni madre-figlia” (verbale, pag. 3). La presidente ha informato RE 1 che “deciderà in merito alle questioni discusse oggi, segnatamente in merito alle relazioni personali madre-figlia, alla privazione o meno dell’autorità parentale e alla sostituzione del curatore educativo” (verbale, pag. 4).

 

                                  H.   Con reclamo del 7 febbraio 2014 RE 1 è insorta dinnanzi a questa Camera, postulando l’accertamento della denegata/ritardata giustizia da parte dell’Autorità di protezione e chiedendone la ricusa. Nelle sue osservazioni, l’Autorità di protezione ha contestato integralmente gli addebiti dell’insorgente.

 

                                    I.   Con sentenza del 4 giugno 2014 questa Camera ha ritenuto che il procedimento relativo alle richieste di RE 1 – in particolare, concernenti le relazioni personali – si stava protraendo da un lasso di tempo che non poteva più essere definito “ragionevole” ai sensi della giurisprudenza. Ha quindi stabilito che l’Autorità di protezione doveva determinarsi al più presto sulle questioni pendenti “ovvero su quanto discusso durante l’ultima udienza del 23 aprile 2013: relazioni personali madre-figlia (incontri, telefonate, corrispondenza), privazione o meno dell’autorità parentale, sostituzione del curatore educativo” (consid. 4, pag. 13). Ha quindi accolto il reclamo per ritardata giustizia e ha fatto ordine all’Autorità di protezione “di emanare entro 30 giorni dalla crescita in giudicato della presente, una decisione formale che definisca le questioni ancora aperte” (consid. 4, pag. 14). Questa Camera ha invece giudicato irricevibile l’istanza di ricusa poiché proposta genericamente nei confronti dell’intera Autorità di protezione.

 

                                  L.   Con decisione del 31 luglio 2014 (ris. n. 2588 del 16 giugno 2014), l’Autorità di protezione ha statuito sulle relazioni personali fra madre e figlia, sospendendole.

 

                                  M.   Con reclamo del 1° settembre 2014 RE 1 è nuovamente insorta dinnanzi a questa Camera. Oltre ad impugnare la risoluzione concernente la sospensione delle relazioni personali e a chiedere l’accertamento di una denegata giustizia – questioni che verranno trattate separatamente vista la differente competenza decisionale (cfr. art. 48 lett. f n. 1, 2 e 7 LOG) e le diverse parti coinvolte  – nel suo memoriale l’insorgente postula la ricusa di tutti e tre i componenti dell’Autorità di protezione, cui deve essere negato “ogni ulteriore intervento personalmente o collegialmente (con gli altri membri) a riguardo dell’incarto PI 1” (reclamo, pag. 15). Chiede inoltre di essere ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria.

 

                                  N.   Nelle loro rispettive osservazioni, tutti i componenti dell’Autorità di protezione respingono le accuse di parzialità e di inimicizia, sostenendo di avere sempre agito nell’interesse della minore. Chiedono pertanto che l’istanza di ricusa venga respinta. 

                                         Del successivo scambio di allegati si dirà, se del caso, nei considerandi di diritto.

 

                                  O.   Con scritto del 30 ottobre 2014, RE 1 ha presentato una richiesta di estromissione della duplica del 22 ottobre 2014 della presidente dell’Autorità di protezione, che non è stata oggetto di intimazione.

 

considerato

 

in diritto

                                   1.   Giusta l’art. 31 cpv. 1 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto, per la ricusazione dei membri delle Autorità regionali di protezione si applicano i motivi previsti dal CPC federale. Ove sia ricusata l’intera autorità di protezione o la maggioranza di essa, decide la Camera di protezione del Tribunale di appello (cpv. 3).

 

                                         L’art. 47 cpv. 1 CPC elenca i motivi di ricusazione, senza più distinguere – com’era il caso nel vecchio CPC ticinese – tra esclusione e ricusazione (cfr. Messaggio concernente la modifica della LTut del 7 marzo 2012, pag. 12). La norma concretizza le garanzie dell’art. 30 cpv. 1 Cost, che da questo profilo ha la stessa portata dell’art. 6 § 1 CEDU (DTF 134 I 20 consid. 4.2), di modo che la giurisprudenza resa in applicazione di questa norma torna applicabile (STF 5A_722/2012 del 17 dicembre 2012; 5A_286/2013 del 12 giugno 2013, consid. 2).

 

                                         Ai sensi della norma (lett. f), chi opera in seno ad un’autorità giudiziaria si ricusa se per altri motivi, segnatamente a causa di amicizia o inimicizia con una parte o il suo rappresentante, potrebbe avere una prevenzione nella causa.

 

                                         La garanzia del giudice indipendente e imparziale permette di domandare la ricusazione di un magistrato la cui situazione o il cui comportamento sono tali da suscitare dei dubbi quanto alla sua imparzialità. Circostanze estrinseche alla causa non devono infatti influire sul giudizio, né a favore né a detrimento di una parte. La ricusazione non richiede la prova di una prevenzione effettiva, dato che una disposizione d’animo non può essere dimostrata. Ai fini della ricusa è sufficiente che fondate apparenze di prevenzione facciano temere un’attività non imparziale. Deve trattarsi però di apparenze oggettive; impressioni puramente soggettive di una parte al processo non sono determinanti (DTF 138 I 1 consid. 2.2; 136 III 608, consid. 3.2.1; DTF 134 I 21, consid. 4.2; STF 5A_286/2013 del 12 giugno 2013, consid. 2.1).

 

                                         Delle decisioni o degli atti processuali viziati o arbitrari non bastano, di per sé, a fondare un’apparenza oggettiva di prevenzione. A causa della sua attività, il giudice è obbligato a pronunciarsi su questioni contestate e delicate: anche se in seguito esse si rivelano errate, ciò non permette ancora di considerarlo prevenuto. Il contrario significherebbe che ogni pronuncia inesatta o arbitraria sarebbe il frutto di una parzialità del giudice, ciò che è inammissibile. Solo degli errori particolarmente pesanti e ripetuti – costitutivi di violazioni gravi dei doveri dei magistrati – possono giustificare un sospetto di parzialità, sempre che le circostanze corroborino oggettivamente l’apparenza di tale prevenzione (DTF 138 IV 142 consid. 2.3; DTF 125 I 119 consid. 3e e cit.; STF 5A_286/2013 del 12 giugno 2013, consid. 2.1). E’ infatti compito delle giurisdizioni superiori constatare e correggere gli eventuali errori commessi, il giudice della ricusa non dovendo esaminare come è stato condotto il processo con l’ottica di una istanza di ricorso (DTF 116 Ia 135 consid. 3a; STF 5A_286/2013 del 12 giugno 2013, consid. 2.1).

 

                                         Per prassi costante, la domanda di ricusazione di un intero corpo giudicante è inammissibile: i motivi di ricusa devono riferirsi al rapporto fra una determinata persona facente parte di un'autorità ed una determinata parte, ed essi vanno pertanto esposti individualmente con riferimento ad ogni singolo ricusando (STF del 28 novembre 2011, inc. 5A_707/2011, consid. 3.1.2 e riferimenti). Il Tribunale federale aveva sancito l’applicabilità di tale prassi anche alla ricusa dei membri delle Commissioni tutorie regionali precedentemente in essere in Ticino (STF del 28 novembre 2011, inc. 5A_707/2011, consid. 3.1.2).

 

                                   2.   Nel suo memoriale RE 1 afferma che tutti e tre i membri dell’Autorità di protezione debbano essere ricusati ai sensi dell’art. 47 cpv. 1 lett. f CPC.

 

                                         Per quanto riguarda la ricusazione dell’avv. CO 1, secondo RE 1 la presidente dell’Autorità di protezione “non si preoccupa in concreto della vicenda che dev’essere istruita sotto la sua direzione”: quale esempio, l’insorgente cita il fatto che la stessa abbia omesso di firmare personalmente la decisione riguardante la sospensione delle relazioni personali, delegando tale incombenza ad altri (reclamo, pag. 11).

                                         Un altro indizio di prevenzione emergerebbe anche dal fatto che la presidente ha imputato ad RE 1 l’interruzione dei rapporti con la figlia PI 1, ciò che invece è accaduto per “errori e decisioni di altri (curatore, madre affidataria e ARP)” (reclamo, pag. 12). Inoltre, RE 1 accusa la presidente di aver affermato il falso, in quanto il riavvicinamento tra PI 1 e la madre non è stato disatteso per colpa sua, bensì per colpa del curatore e della madre affidataria (reclamo, pag. 12; cfr. anche replica, pag. 5-6). L’insorgente ritiene che la presidente non sia più imparziale, in quanto “travisa la realtà imputando fatti non veritieri alla ricorrente e omettendo importanti questioni ai fini del giudizio”, come dimostrato dalla questione dell’ascolto delle registrazioni telefoniche delle telefonate con PI 1 (reclamo, pag. 12).

                                         RE 1 sostiene poi che la presidente, nell’adottare la sua decisione, non abbia esperito un esame attento, “avendo emanato la decisione impugnata senza nemmeno essere in possesso dell’incarto” (reclamo, pag. 12).

                                         Conclude pertanto che la presidente debba essere ricusata “e non potrà più intervenire ad ogni e ulteriore decisione che riguardi i rapporti tra la minore PI 1 e la madre RE 1, in quanto parziale e prevenuta” (reclamo, pag. 12).

 

                                         Per gli altri due membri dell’Autorità di protezione, l’insorgente sostiene che “valgono le medesime critiche mosse nei confronti della presidente” (reclamo, pag. 12). Essi hanno infatti “adottato i medesimi concetti, preconcetti, visioni e comportamenti della presidente” e “hanno partecipato al confezionamento della decisione impugnata” (ovvero, la sospensione delle relazioni personali), imputando ad RE 1 errori altrui e senza nemmeno prendersi la briga d’esaminare l’incarto (reclamo, pag. 12-13). Anch’essi devono dunque essere ricusati “per parzialità, accanimento verso la ricorrente, totale disinteresse dell’incarto, dei reali bisogni affettivi della minore e sussidiariamente inimicizia verso la signora RE 1” (reclamo, pag. 13).

                                         In particolare, durante la procedura il membro permanente, CO 2, avrebbe avuto un comportamento non consono, accanendosi “verbalmente e psicologicamente” contro l’insorgente (replica, pag. 4). Oltre all’imparzialità, sostiene che sia venuta meno anche la competenza, in quanto lo stesso ha dichiarato di non sapere come procedere (replica, pag. 4).

                                         L’insorgente critica inoltre le assenze del delegato comunale, CO 3, ritenendo che quest’ultimo abbia preso parte alle decisioni dell’Autorità di protezione senza avere una conoscenza approfondita dell’incarto (replica, pag. 3).

                                         Di conseguenza, ricusa tutti e tre i membri dell’Autorità di protezione e postula che l’incarto sia trasmesso all’Autorità più prossima (reclamo, pag. 13).

 

                                   3.   I tre membri dell’Autorità di protezione __________, contestano le accuse di parzialità e di inimicizia e chiedono che l’istanza di ricusazione venga respinta.

 

                                         La presidente avv. CO 1 nelle sue osservazioni respinge le critiche rivoltele, sostenendo che la domanda di ricusazione si fonda su impressioni puramente soggettive e non su circostanze oggettivamente constatate (pag. 1). Afferma di aver personalmente istruito la vicenda, salvo poi far firmare la decisione dal suo sostituto in sua assenza (osservazioni, pag. 1). Il fatto che il dossier cartaceo originale non si trovasse presso l’Autorità di protezione ”non significa che esso non fosse a disposizione dell’ARP in forma elettronica e/o in copia cartacea” (osservazioni, pag. 2). Dopo aver rinunciato alla presentazione della duplica, il 22 ottobre 2014 la presidente ha inviato un ulteriore scritto nel quale ha precisato alcune circostanze riguardanti la trasmissione delle citate registrazioni telefoniche.

 

                                         Il membro permanente, CO 2, contesta recisamente le critiche rivoltegli, affermando che “la totalità delle decisioni emesse sono frutto di un sincero interesse per la minore”, senza aver mai inteso “accanirsi contro la reclamante” (osservazioni, pag. 1; v. anche duplica).

 

                                         Anche il delegato comunale, CO 3, contesta di avere una qualsivoglia prevenzione nei confronti di RE 1, sostenendo peraltro di non conoscere la signora all’infuori del contesto del procedimento riguardante PI 1 (osservazioni, pag. 1).

 

                                   4.   Nella fattispecie, parte delle critiche espresse da RE 1 scaturiscono dalle motivazioni della decisione riguardante la sospensione delle relazioni personali. Occorre anzitutto sottolineare che la fondatezza dei motivi che hanno spinto l’Autorità a sospendere le relazioni personali tra PI 1 e la madre dovrà essere esaminata nell’ambito del reclamo contro la risoluzione stessa, non spettando alla giurisdizione della ricusazione pronunciarsi come se fosse un’istanza di secondo grado. Come visto, in assenza di altre circostanze che corroborino oggettivamente l’apparenza di una prevenzione, il fatto di aver emanato una decisione errata o finanche arbitraria non è sufficiente per fondare un motivo di ricusazione.

                                         Ad ogni modo, va detto che l’insorgente vede parzialità e prevenzione nel fatto che l’Autorità di protezione le abbia imputato – a torto – la responsabilità dell’interruzione dei contatti con la figlia, da attribuire invece all’agire delle altre parti al procedimento e all’inattività dell’Autorità stessa. In realtà, nella decisione in questione non vi è traccia di quanto evocato da RE 1. Non corrisponde al vero, infatti, che nella decisione impugnata viene imputata alla madre la colpa dell’interruzione delle relazioni personali: in essa ci si limita invece a constatare che al momento della decisione le relazioni erano di fatto interrotte e che un riavvicinamento avvenuto spontaneamente “purtroppo è stato disatteso” (decisione, pag. 2), senza tuttavia attribuirne una “colpa” né a PI 1, né alla madre, né a terzi. A mente di questa Camera, in tale frase non può essere colta nessuna accusa né alcun sentimento di inimicizia o parzialità dei tre membri dell’Autorità di protezione nei confronti di RE 1, ma unicamente la constatazione che un ulteriore avvicinamento tra madre e figlia non ha avuto buon esito.

                                         Che poi la presidente, in sua assenza, abbia fatto firmare un atto da lei confezionato dal suo sostituto, o che l’incarto originale al momento della decisione fosse presso questa Camera, sono circostanze che non denotano alcuna apparenza oggettiva di prevenzione.

                                         In merito alla registrazione di alcune telefonate intercorse tra la madre e PI 1, all’insaputa di quest’ultima, la presidente ha a suo tempo affermato di ritenerle illegali (cfr. verbale dell’incontro 23 aprile 2014, pag. 3-4). Non si può sostenere che tale posizione processuale fondi una oggettiva apparenza di prevenzione nei confronti di RE 1. Irrilevante dunque l’effettiva ricezione o meno delle stesse da parte dell’Autorità, questione su cui si è diffusa la presidente nella sua duplica del 22 ottobre 2014, ragion per cui non è stato dato seguito all’istanza di estromissione del 30 ottobre 2014.

 

                                         Per quanto riguarda i motivi di ricusa sollevati nei confronti del membro permanente, le critiche di accanimento e le accuse di non sapere come procedere sono del tutto generiche e non circostanziate. Inoltre, esse appaiono pretestuose, nella misura in cui si riferiscono ad avvenimenti accaduti durante delle udienze – l’ultima delle quali, come visto, ha avuto luogo il 23 aprile 2013 – e mai fatte valere in precedenza, nemmeno nella precedente istanza di ricusa (cfr. reclamo del 7 febbraio 2014) ma solo a seguito della decisione negativa quanto alle relazioni personali. Neanche nei confronti di CO 2 la domanda di ricusa merita dunque accoglimento.

 

                                         Medesime considerazioni possono essere formulate in relazione alle critiche rivolte al delegato comunale. Il fatto che egli abbia presenziato a pochi incontri e di conseguenza abbia una conoscenza limitata dell’incarto è circostanza che non è mai stata censurata in precedenza, ma che viene addotta solo ora che una decisione sfavorevole è stata emanata. Anche la domanda di ricusa formulata nei confronti di CO 3 deve dunque essere respinta.

 

                                   5.   RE 1 postula l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

                                         Ai sensi dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b).

                                         Nel caso concreto, dalla documentazione prodotta emerge una situazione patrimoniale e finanziaria che può sicuramente essere definita precaria. Tuttavia, l’inconsistenza degli elementi addotti per sostanziare l’istanza di ricusazione conduce a ritenere che la stessa fosse, sin dall’inizio, priva di possibilità di esito favorevole. Il beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio deve dunque esserle negato.

 

                                   6.   Quanto agli oneri processuali, in considerazione della particolarità del caso si rinuncia eccezionalmente al loro prelievo.

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   L’istanza di ricusazione è respinta.

 

                                   2.   L’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio è respinta.

 

                                   3.   Non si riscuotono tasse e spese di giustizia e non si assegnano ripetibili per la procedura in oggetto.

 

                                   4.   Notificazione:

 

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                                         Comunicazione:

                                         -

 

 

Per la Camera di protezione del Tribunale d’appello

 

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.