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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di protezione del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Lardelli, presidente, Epiney-Colombo e Bozzini |
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vicecancelliera |
Dell'Oro |
sedente per statuire nella causa che oppone
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RE 1 patr. da: PR 1 |
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all’ |
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Autorità regionale di protezione __________, |
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per quanto riguarda la regolamentazione delle relazioni personali fra la reclamante e la figlia PI 1, l’autorità parentale su di essa nonché la sostituzione del curatore educativo |
giudicando ora sul reclamo del 1° settembre 2014 presentato da RE 1 per denegata/ritardata giustizia da parte dell'Autorità regionale di protezione __________;
esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. PI 1 è nata il 2000 dalla relazione tra RE 1 e __________ (deceduto nel 2011). L’allora Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria) ha iniziato ad occuparsi della situazione della minore in relazione all’allestimento di una convenzione circa l’obbligo di mantenimento del padre e la regolamentazione delle loro relazioni personali.
B. Nel marzo 2004 è stata istituita in favore della minore una curatela educativa, allo scopo di “aiutare e sostenere la madre secondo le circostanze”, e di “rappresentare la bambina per salvaguardare il suo diritto al mantenimento o diritti di altra natura” nei confronti del padre.
C. Dal gennaio 2005, su proposta dell’assistente sociale dell’allora Ufficio famiglie e minorenni (UFaM), RE 1 ha posto la figlia in affidamento volontario presso la signora PI 2, domiciliata a __________.
In seguito, il curatore educativo è stato sostituito e i suoi compiti sono stati estesi anche alla vigilanza sulle relazioni personali, siccome i rapporti fra RE 1 ed PI 2 si sono dimostrati, da subito, tesi. Le relazioni personali madre-figlia sono state esercitate in maniera discontinua.
D. In considerazione della paventata intenzione di RE 1 di trasferirsi all’estero portando la figlia con sé, con decisione supercautelare del 28 ottobre 2008 (n. 1679) – poi confermata con risoluzione del 23 dicembre seguente – la Commissione tutoria ha provvisoriamente privato RE 1 della custodia parentale sulla figlia PI 1 e confermato il collocamento della stessa presso PI 2. I diritti di visita madre-figlia sono stati disciplinati in un secondo tempo. Essi non sono stati esercitati regolarmente.
E. A seguito di numerose richieste in tal senso da parte di RE 1, con risoluzione n. 3405 del 4 ottobre 2011 la Commissione tutoria ha sostituito la curatrice. Prendendo atto delle “crescenti difficoltà di contatto e di comunicazione tra RE 1 e la famiglia affidataria PI 2”, “che rischiano di seriamente compromettere la relazione madre-figlia che già risulta sofferente”, la Commissione tutoria ha ritenuto di dover nominare quale curatore una figura professionale qualificata, CURA 1, “alfine di garantire il rispetto dei diritti reciproci, in particolare l’esercizio delle relazioni personali” (pag. 1). Fra i compiti affidati al curatore è stato previsto quello di “favorire la ripresa, lo sviluppo e il consolidamento delle relazioni personali tra PI 1 e la madre RE 1” (pag. 2).
F. Alla luce di alcune prese di posizione di RE 1 in relazione a delle cure dentarie necessarie per la figlia, il 20 ottobre 2011 la Commissione tutoria ha proposto all’allora Autorità di vigilanza sulle tutele di valutare “se non si renda necessaria l’istituzione di una tutela a salvaguardia del bene della minore”. La richiesta è stata ribadita il 10 novembre seguente (ris. 3675), ma è stata successivamente respinta dall’Autorità di vigilanza sulle tutele con decisione del 6 aprile 2012.
G. Nel corso di un incontro tenutosi il 23 aprile 2013 presso l’Autorità regionale di protezione __________ (subentrata alla Commissione tutoria dal 1° gennaio 2013), RE 1 ha lamentato l’assenza di contatti con la figlia a causa sia del comportamento del curatore che dell’inattività dell’Autorità stessa. A domanda del patrocinatore della qui insorgente, la presidente ha ammesso che “l’ARP non ha ancora deciso in merito alle relazioni madre-figlia” (verbale, pag. 3). La presidente ha informato RE 1 che “deciderà in merito alle questioni discusse oggi, segnatamente in merito alle relazioni personali madre-figlia, alla privazione o meno dell’autorità parentale e alla sostituzione del curatore educativo” (verbale, pag. 4).
H. Con reclamo del 7 febbraio 2014 RE 1 è insorta dinnanzi a questa Camera, postulando l’accertamento della denegata/ritardata giustizia da parte dell’Autorità di protezione e chiedendone la ricusa. Nelle sue osservazioni, l’Autorità di protezione ha contestato integralmente gli addebiti dell’insorgente.
I. Con sentenza del 4 giugno 2014 questa Camera ha ritenuto che il procedimento relativo alle richieste di RE 1 – in particolare, concernenti le relazioni personali – si stava protraendo da un lasso di tempo che non poteva più essere definito “ragionevole” ai sensi della giurisprudenza. Ha quindi stabilito che l’Autorità di protezione doveva determinarsi al più presto sulle questioni pendenti “ovvero su quanto discusso durante l’ultima udienza del 23 aprile 2013: relazioni personali madre-figlia (incontri, telefonate, corrispondenza), privazione o meno dell’autorità parentale, sostituzione del curatore educativo” (consid. 4, pag. 13). Ha quindi accolto il reclamo per ritardata giustizia e ha fatto ordine all’Autorità di protezione “di emanare entro 30 giorni dalla crescita in giudicato della presente, una decisione formale che definisca le questioni ancora aperte” (consid. 4, pag. 14). Questa Camera ha invece giudicato irricevibile l’istanza di ricusa poiché proposta genericamente nei confronti dell’intera Autorità di protezione.
L. In data 1° luglio 2014 il curatore di PI 1, CURA 1, ha terminato la sua attività presso il Servizio __________ e lavora ora quale tutore/curatore a titolo indipendente.
M. Con decisione del 31 luglio 2014 (ris. n. 2588 del 16 giugno 2014), l’Autorità di protezione ha statuito sulle relazioni personali fra madre e figlia, sospendendole.
N. Con reclamo del 1° settembre 2014 RE 1 è nuovamente insorta dinnanzi a questa Camera. Oltre ad impugnare la risoluzione concernente la sospensione delle relazioni personali e a chiedere la ricusa della presidente e dei due membri dell’Autorità di protezione – questioni che verranno trattate separatamente vista la differente competenza decisionale (cfr. art. 48 lett. f n. 1, 2 e 7 LOG) e le diverse parti coinvolte – nel suo memoriale l’insorgente domanda, fra l’altro, l’accertamento della denegata giustizia da parte dell’Autorità di protezione che, nonostante il formale invito contenuto nella sentenza del 4 giugno 2014 di questa Camera, non ha ancora deciso in merito alle relazioni telefoniche con la figlia, all’autorità parentale e alla sostituzione del curatore educativo. Postula pertanto che venga accertata una denegata giustizia e che le questioni ancora aperte vengano “rimandate alla nuova Autorità regionale di protezione che dovrà determinarsi entro 30 giorni dalla crescita in giudicato” (reclamo, pag. 14). Chiede inoltre di essere ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria.
O. Nelle sue osservazioni del 22 settembre 2014 l’Autorità di protezione chiede la reiezione del gravame. Ritiene di non essere stata inattiva nel lasso di tempo intercorso: le richieste concernenti le relazioni personali sono state evase il 31 luglio 2014, entro il termine impartito, mentre attualmente l’Autorità di protezione si sta chinando sulla questione della sostituzione di CURA 1 (pag. 1). Il curatore dovrà fungere da canale di comunicazione fra la madre e la minore e dal suo lavoro dipenderà una decisione sull’autorità parentale (osservazioni, pag. 2).
P. In replica, RE 1 si è riconfermata nelle sue richieste, censurando il fatto che l’Autorità di protezione non l’abbia aggiornata in merito ai passi intrapresi per la sostituzione del curatore e ribadendo che l’assenza di canali comunicativi con la figlia dipende unicamente dal volere del curatore, della madre affidataria di PI 1 e dall’Autorità di protezione stessa (replica, pag. 3).
Q. Con duplica del 22 ottobre 2014, l’Autorità di protezione precisa che la sostituzione del curatore potrà avvenire unicamente “una volta ottenuto un nominativo di un nuovo candidato curatore da parte del Servizio __________” e che nel corso di procedura verrà data all’insorgente facoltà di esprimersi (pag. 1). Rimarca in seguito la posizione contraddittoria di RE 1, che nel corso dell’incontro del 23 aprile 2013 “addirittura contestava l’esistenza di una procedura aperta riguardante l’autorità parentale”, tema su cui ora chiede l’accertamento di una denegata giustizia (duplica, pag. 1).
considerato
in diritto
1. Ai sensi dell’art. 450a cpv. 2 CC il diniego di giustizia e il ritardo ingiustificato delle Autorità di protezione sono assimilati a delle decisioni e possono essere oggetto di reclamo. Esso può essere interposto in ogni tempo (art. 450b cpv. 3 CC) alla Camera di protezione (art. 48 lett. f n. 2 LOG).
Il diniego di giustizia consiste nel rifiuto dell'autorità di occuparsi di un procedimento; vi è invece ritardata giustizia quando l'autorità procrastina in modo inabituale e senza giustificazioni legittime la trattazione di un caso che rientra nelle sue attribuzioni (Messaggio concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6472; Steck, Basler Kommentar Erwachsenenschutz, Basilea 2012, ad art. 450a CC, n. 21; Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 450a CC, n. 6; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, Ginevra, Zurigo, Basilea 2011, n. 131 pag. 60-61).
L’autorità commette una ritardata giustizia – e viola dunque il precetto costituzionale della celerità sancito all’art. 29 cpv. 1 Cost. – quando non prende una decisione che le incombe in un termine previsto dalla legge o in un termine che la natura del procedimento e tutte le altre circostanze del caso fanno apparire ragionevole (DTF 130 I 312 consid. 5.1, con rinvii). Sapere se la durata di un procedimento ecceda quella “ragionevole” dipende dalle circostanze concrete, e meglio dal tipo di procedura, dalla complessità del caso, dal comportamento dell’autorità e dell’interessato (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, Ginevra, Zurigo, Basilea 2011, nota 121 pag. 61; DTF 135 I 277 consid. 4.4; Sentenza CDP del 1° ottobre 2014, inc. 9.2014.70, consid. 1, pag. 5).
Secondo costante giurisprudenza un eventuale ritardo nel giudicare non può essere giustificato da un sovraccarico di lavoro o deficienze organizzative, competendo allo Stato l'obbligo di dotare le autorità giudiziarie del personale e dei mezzi necessari per poter statuire in tempi ragionevoli ed ai tribunali quello di organizzare la loro attività in modo da poter evadere le vertenze loro sottoposte entro un termine adeguato; vi può essere una violazione del principio di celerità anche a prescindere da una colpa dell’autorità (DTF 130 I 312 consid. 5.2; STF del 4 settembre 2014, inc. 9C_448/2014, consid. 4.1).
2. Come già evocato nei considerandi in fatto, il 4 giugno 2014 questa Camera ha riconosciuto l’esistenza di una ritardata giustizia da parte dell’Autorità di protezione e le ha fatto ordine di statuire su tutte le questioni aperte (in merito alle quali l’Autorità stessa aveva preannunciato una decisione in occasione dell’incontro del 23 aprile 2013: “l’ARP deciderà in merito alle questioni discusse oggi, segnatamente in merito alle relazioni personali madre-figlia, alla privazione o meno dell’autorità parentale e alla sostituzione del curatore educativo”, cfr. verbale, pag. 4), entro 30 giorni dalla crescita in giudicato della sentenza.
Le relazioni personali sono state effettivamente regolamentate entro il termine impartito, mediante risoluzione n. 2588 del 16 giugno 2014, che tuttavia – seguendo una prassi assai criticabile – l’Autorità di protezione ha comunicato alle parti soltanto un mese e mezzo più tardi (la decisione inviata è infatti datata 31 luglio 2014). Anche la questione delle relazioni epistolari madre-figlia, seppur non menzionata nel dispositivo, è stata evasa in tale ambito. E’ invece pacifico ed incontestato che, ad oggi – ovvero a più di tre mesi dalla scadenza del termine impartito – l’Autorità di protezione non ha ancora adottato alcuna decisione né in merito alla sostituzione del curatore, né in merito all’autorità parentale.
Quanto addotto nelle osservazioni e in duplica non permette di giustificare il fatto di non aver ancora statuito sulle suddette questioni, dopo il formale invito rivoltole da questa Camera. L’Autorità di protezione motiva la mancata decisione sulla sostituzione del curatore con il fatto che il Servizio __________ non le abbia ancora fornito un altro nominativo. Occorre tuttavia notare che una richiesta in tal senso è stata inviata dall’Autorità di protezione solo il 20 agosto 2014, quando il termine impartito da questa Camera era già scaduto. Contrariamente a quanto pretende la resistente, in assenza di altre iniziative – che non emergono dall’incarto – tale lettera non può certo dimostrare che “l’ARP non è inattiva sul caso” (osservazioni, pag. 2). Inoltre, in contraddizione con quanto sopra, l’Autorità di protezione afferma che “si sta chinando sull’opportunità di mantenere l’attuale curatore in veste di indipendente” (cfr. osservazioni, pag. 1), dimenticando che la richiesta di sostituzione da parte dell’insorgente era fondata su presunte manchevolezze del curatore, e non sul fatto che egli non sia più dipendente dei Servizi __________.
Che una decisione sull’autorità parentale non possa essere adottata prima della decisione sulla sostituzione del curatore e prima di avere analizzato il suo operato e i canali di comunicazione creati con RE 1 è circostanza che non era mai stata evocata in precedenza e che deve dunque essere ritenuta priva di rilievo. La circostanza non giustifica l’inattività e l’assenza di una qualsiasi decisione. Sarebbe bastata, infatti, anche solo una decisione ordinatoria con la quale le parti venivano informate delle priorità scelte dall’ARP. E’ poi irrilevante che RE 1 nel corso dell’incontro del 23 aprile 2013 abbia contestato che vi fosse una procedura riguardante la privazione dell’autorità parentale, nella misura in cui in tale occasione è stata la presidente stessa, preannunciando una decisione anche in proposito, a confermare che una procedura a riguardo era invece pendente.
Il gravame merita dunque accoglimento e occorre di nuovo constatare una ritardata giustizia. All’Autorità di protezione è dunque fatto ordine di emanare una decisione formale riferita alle due questioni ancora aperte (la sostituzione o meno del curatore CURA 1 e il ritiro o meno ad RE 1 dell’autorità parentale sulla figlia PI 1) entro 15 giorni dalla crescita in giudicato della presente pronuncia. L’incarto viene pure trasmesso all’Ispettorato di questa Camera perché provveda ad istruire un procedimento a norma dell'art. 11 lett. d ROPMA per l’eventuale sanzione disciplinare.
3. Gli oneri processuali seguono la soccombenza e vanno pertanto posti a carico dell’Autorità di protezione. Quest’ultima rifonderà ad RE 1 fr. 1'000.- a titolo di ripetibili per la parte di reclamo concernente la denegata/ritardata giustizia.
Visto l'esito del reclamo e il diritto a ripetibili, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere considerata priva di oggetto (cfr. STF del 18 luglio 2012, inc. 2C_182/2012, consid. 6.3; STF del 7 agosto 2009, inc. 5A_389/2009, consid. 7; Sentenza CDP del 4 giugno 2014, inc. 9.2014.18, consid. 9).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo del 1° settembre 2014 per ritardata giustizia è accolto.
§. Di conseguenza, gli atti sono rinviati all’Autorità regionale di protezione __________ con il formale invito alla medesima di procedere, entro 15 giorni dalla crescita in giudicato della presente, all’emanazione di una decisione concernente l’autorità parentale su PI 1 e la sostituzione del suo curatore CURA 1.
2. L'incarto è trasmesso all'Ispettorato della Camera di protezione ai sensi dei considerandi.
3. La relativa istanza di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio è priva di oggetto.
4. Gli oneri del reclamo, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono posti a carico dell’Autorità regionale di protezione __________, che rifonderà ad RE 1 fr. 1’000.- a titolo di ripetibili.
5. Notificazione:
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Per la Camera di protezione del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.