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assistito dalla segretaria |
Tamagni |
sedente per statuire nella causa che oppone
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RE 1 |
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all’ |
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Autorità regionale di protezione __________
e a
CO 2 |
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per quanto riguarda l'accesso al rapporto UAP |
giudicando sul reclamo del 25 settembre 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 23 settembre 2014 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e
in diritto
che PI 1 (2009) è figlia di RE 1 e CO 2;
che con decisione 6 ottobre 2010 l'allora Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria) aveva approvato il contratto per l'obbligo del mantenimento e per il diritto alle relazioni personali del padre con la figlia;
che la predetta convenzione prevedeva che la madre esercita l'autorità e la custodia parentale sulla figlia;
che mediante decisione supercautelare dell'11 febbraio 2014 l'Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) ha sospeso le relazioni personali tra padre e figlia;
che con decisione del 27 febbraio 2014 l'Autorità di protezione ha ripristinato il diritto di visità in forma sorvegliata, per un'ora e mezza la settimana presso il Punto d'incontro di Casa __________ (gli operatori della struttura erano tenuti a presentare dei regolari rapporti sull'andamento degli incontri padre-figlia);
che con decisione 10 aprile 2014 l'Autorità di protezione ha affidato un mandato per una valutazione socio-ambientale all'Ufficio dell'aiuto e della protezione (UAP);
che RE 1 ha chiesto di poter avere accesso al rapporto dell'UAP nel frattempo consegnato all'Autorità di protezione;
che detta richiesta – ribadita dal signor RE 1 con lettera 10 settembre 2014 – è stata accolta dall'Autorità di protezione limitatamente alla consegna di una fotocopia dell'ultima pagina del menzionato rapporto dell'UAP con l'indicazione delle conclusioni, così come indicato nella lettera inviata dall'Autorità all'interessato in data 23 settembre 2014;
che avverso detta decisione RE 1 è insorto con reclamo 25 settembre 2014, nel quale chiede che sia fatto ordine all'Autorità di protezione di consegnargli “una copia dell'intero rapporto UAP e di tutti i rapporti che concernono questo incarto e in particolar modo” sua figlia PI 1;
che il reclamo non è stato intimato per osservazioni;
che l'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC), così come i reclami contro le decisioni in materia di provvedimenti cautelari (art. 445 cpv. 3 CC; art. 48 lett. f n. 9 LOG);
che riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8); per le procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), in particolare l’art. 99 LPAmm;
che la decisione impugnata è una decisione incidentale ordinatoria dell'Autorità di protezione sulla consultazione degli atti nell'ambito della procedura in atto sulla regolamentazione delle relazioni personali padre-figlia;
che conformemente all'art. 66 cpv. 2 lett. a) LPAmm le decisioni incidentali possono essere impugnate a titolo indipendente se possono provocare al ricorrente un pregiudizio irreparabile, ovvero un pregiudizio cui non si potrà più verosimilmente rimediare appieno nemmeno con una decisione finale favorevole (RtiD I-2005 pag. 783; DTF 133 III 426 consid. 1.3.1, 133 III 629 consid. 2.3.1, 5A_498/2012);
che il reclamante non ha in alcun modo sostenuto e sostanziato che la decisione impugnata provochi un danno non altrimenti riparabile, essendosi limitato a lamentare la violazione del diritto di essere sentito e un “abuso di potere” da parte dell'Autorità di protezione;
che secondo l'art. 66 cpv. 2 lett. b) LPAmm le decisioni incidentali possono pure essere impugnate a titolo indipendente se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale, consentendo di evitare una procedura defatigante e dispendiosa; ciò è il caso ad esempio se si deve allestire una perizia particolarmente complessa o si deve procedere all'audizione di parecchi testi, specie attraverso commissioni rogatoriali in paesi lontani (Corboz, in Commentaire de la LTF, n. 30 e 34 ad art. 93 LTF);
che le condizioni di applicabilità di quest'ultima norma non ricorrono palesemente nel caso ora in esame, né tanto meno sono state sostenute e sostanziate dal reclamante;
che, ritenuto il mancato adempimento delle suddette condizioni esaustive poste dall'art. 66 cpv. 2 LPAmm, il gravame si avvera inammissibile;
che un rifiuto ingiustificato di consultare gli atti del procedimento costituisce una violazione del diritto di essere sentito, che potrà, se del caso, comunque, essere invocata nell'ambito di un reclamo contro la decisione cautelare o finale dell'Autorità di protezione (CommFam Protection de l'adulte, Steck, N. 15 ad art. 449b e N. 16 ad art. 450 CC; RtiD I-2014 pag. 746, N. 9c consid. 4.2);
che, date le circostanze, si prescinde dal prelevare tasse e spese di giustizia.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è inammissibile.
2. Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.
3. Notificazione:
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Comunicazione:
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Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.