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assistita dalla vicecancelliera |
Gianella |
sedente per statuire nella causa che oppone
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RE 1
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all’ |
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Autorità regionale di protezione __________ e al
CO 2 |
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per quanto riguarda la sostituzione del curatore di rappresentanza di PI 1 (2003) |
giudicando sul reclamo del 25 settembre 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 26 agosto 2014 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A.Il 2003 RE 1 (1967) ha dato alla luce un figlio, PI 1. Con decisione del 31 luglio 2003, la Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria) ha nominato un curatore nella persona del tutore ufficiale __________, con l'incarico di accertare la paternità di PI 1 e di salvaguardarne il diritto al mantenimento, “inclusa la regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita, qualora si rendesse indispensabile farlo”. II 12 ottobre 2004 __________, di concerto con la madre di PI 1, ha conferito mandato all'avv. __________ di promuovere azione di paternità e di mantenimento in nome del minorenne. Il mandato dell’avvocato __________ è stato ratificato dalla Commissione tutoria il 4 marzo 2005. Nell'ambito di suddetta azione, intentata il 12 ottobre 2004 davanti al Pretore della giurisdizione di __________, CO 2 (1967), cittadino __________ residente a __________, ha dichiarato a un'udienza del 29 agosto 2005 di riconoscere il figlio conformemente all'art. 260 cpv. 3 CC. La causa è tuttora pendente davanti alla Pretura di __________ per quanto attiene alle conseguenze relative al riconoscimento di PI 1 da parte di CO 2 cosi come al contributo di mantenimento.
B. Sin dall'estate 2006 CO 2 ha lamentato difficoltà nell'esercizio delle relazioni personali con il figlio, che addebita all'ostruzionismo della madre e alla scarsa collaborazione del curatore. Le autorità amministrative e giudiziarie competenti si sono occupate di molteplici richieste d'intervento da lui formulate in questo senso. Una cronistoria completa dei fatti e delle procedure interposte è narrata in particolare nella sentenza della Prima Camera civile del Tribunale di appello del 15 settembre 2009 (ICCA, inc. 11.2007.152 e 11.2008.61) per il periodo compreso tra il 2006 ed il 2009 e nella sentenza di questa Camera del 5 giugno 2013 (CDP, inc. 9.2013.56-57).
C. Per quanto attiene al mandato di curatore conferito all’avv. __________, in una sentenza del 15 settembre 2009, la prima Camera civile del Tribunale di appello ha espresso perplessità riguardanti l’imparzialità del legale, richiamando il curatore __________ a “valutare l'opportunità di mantenere un tale mandato” (sentenza ICCA del 15 settembre 2009, inc. 11.2007.152-11.2008.65 consid. 5). In effetti, nell’ambito di suddetto procedimento erano emersi diversi elementi facendo dubitare dell’equanimità del patrocinatore, segnatamente il fatto che il legale si fosse presentato alla Commissione tutoria come rappresentante di PI 1, ma anche di RE 1, che gran parte della corrispondenza da lui inviata alle varie autorità fino al 3 aprile 2006 fosse stata trasmessa in copia, oltre che a __________, a un non meglio precisato “cliente”, senza dimenticare che per finire le sue prestazioni fossero state onorate da RE 1 (lettera del 3 novembre 2006 alla Commissione tutoria regionale). Facendo proprie le considerazioni della prima Camera civile del Tribunale di appello, questa Camera (nel frattempo divenuta competente per giudicare i reclami relativi alla protezione del minore e dell’adulto) – nell’ambito di un procedimento volto alla sostituzione del curatore educativo __________ – ha sollevato il rischio di un potenziale conflitto di interesse per l’avv. __________ e invitato l’Autorità di protezione __________ (nel frattempo subentrata alla Commissione tutoria regionale, in seguito Autorità di protezione) a sostituire il legale (sentenza CPD del 5 giugno 2013, inc. 9.2013.56-57, consid. 9). Con risoluzione del 5 giugno 2013, l’Autorità di protezione ha preso atto dell’invito di questa Camera e revocato il mandato dell’avv. __________.
D. La madre ha interposto ricorso al Tribunale federale l’8 luglio 2013 aggravandosi contro la sentenza di questa Camera del 5 giugno 2013. Il ricorso non verteva sulla sostituzione dell’avv. __________, ma unicamente sulle problematiche inerenti alla curatela educativa. Con sentenza dell’8 maggio 2014 il Tribunale federale ha accolto parzialmente il ricorso e ha previsto che l’Autorità di protezione doveva nominare, entro 40 giorni dalla pronuncia della sentenza un nuovo curatore educativo per la vigilanza delle relazioni personali (art. 308 cpv. 2 CC) idoneo (DTF 140 III 241). La questione della sostituzione del curatore di paternità non è stata trattata dal Tribunale federale in questa sentenza. Nell’ambito del procedimento, il Tribunale federale ha chiesto osservazioni alle parti e alla Camera di protezione. Il Presidente Franco Lardelli ha preso posizione il 31 gennaio 2014 sul ricorso della madre.
E. Il 25 giugno 2014, il Pretore ha invitato l’Autorità di protezione a pronunciarsi sulla rappresentanza di PI 1 nell’ambito della causa in corso, l’avv. __________ essendo stato destituito senza essere sostituito da un nuovo patrocinatore per PI 1. Con risoluzione n. 228 del 26 agosto 2014, l’Autorità di protezione ha designato l’avv. CURA 1 al ruolo di curatore di PI 1 per la sua rappresentanza nell’ambito della causa di accertamento della paternità e delle conseguenze relative (segnatamente in ordine alla salvaguardai del diritto al mantenimento), pendente presso la Pretura della Giurisdizione di __________ e posto tasse e spese della decisione a carico dei genitori in ragione di ½ ciascuno.
Detta risoluzione è stata impugnata da entrambi i genitori di PI 1.
F. Con reclamo del 25 settembre 2014, RE 1 è insorta a questa Camera chiedendo, in via preliminare, la ricusa di Franco Lardelli, Presidente della Camera di protezione, e nel merito, dolendosi della scelta del curatore, l’accoglimento del reclamo e l’annullamento della risoluzione n. 228 del 26 agosto 2014. L’Autorità di protezione ha inoltrato le sue osservazioni il 20 novembre 2014. Con delle argomentazioni di cui si dirà, in seguito, se necessario, CO 2 ha domandato tramite osservazioni del 4 dicembre 2014, la reiezione del gravame. Mediante duplica del 5 gennaio 2015, l’Autorità di protezione si è rimessa al prudente giudizio di questa Camera. Nella replica del 9 gennaio 2014, RE 1 si è riconfermata nelle proprie conclusioni.
G. CO 2 è altresì insorto contro la risoluzione del 26 agosto 2014 con un reclamo del 26 settembre 2014. Tardivo, il reclamo è stato giudicato irricevibile con sentenza del 17 dicembre 2014 (sentenza CDP del 17 dicembre 2014 inc. 9.2014.171).
H. Inoltre, con decisione separata del 1° luglio 2015, l’istanza di ricusa formulata dal RE 1 il 25 settembre 2014 è stata respinta da questa Camera (sentenza CDP, inc. 9.2014.170). Contro tale decisione RE 1 si è rivolta al Tribunale federale con un ricorso del 7 settembre 2015, tuttora pendente (TF inc. 5A_688/2015).
I. Frattanto, a seguito alla decisione del Tribunale federale dell’8 luglio 2013, con risoluzione n. 167 del 5 giugno 2014, l’Autorità di protezione ha designato __________ al ruolo di curatrice educativa per la vigilanza sulle relazioni personali ex. art. 308 cpv. 2 CC, invitato __________ a presentare la relazione finale e la richiesta d’indennità (mercede e spese) per l’attività svolta, e posto le tasse e spese della decisione a carico dei genitori di PI 1 in ragione di ½ ciascuno. RE 1 ha interposto il 5 luglio 2014 un reclamo a questa Camera, accolto con sentenza del 29 settembre 2015, contro la nomina di __________ al ruolo di curatrice educativa (CDP inc. 9.2014.105).
L. È poi pendente dinanzi a questa Camera il reclamo di CO 2 del 19 agosto 2015 contro la risoluzione n. 262 del 17 giugno 2015 con la quale l’Autorità di protezione ha respinto la sua istanza intesa ad ottenere l’autorità parentale congiunta.
e considerato
in diritto
1.Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC). Inoltrato il 25 settembre contro una decisione datata il 26 agosto 2014, il reclamo è senz’altro tempestivo.
2. La destituzione dell’avv. __________ dal ruolo di curatore di rappresentanza di PI 1 il 23 giugno 2013 e la conseguente nomina il 26 agosto 2014 dell’avv. CURA 1 è stata eseguita dall’Autorità di protezione su invito di questa Camera. In effetti, con sentenza del 5 giugno 2013, essa ha considerato che in gioco vi fosse “la capacità che un patrocinatore deve avere di trattare oggettivamente, con imparzialità ed equidistanza gli interessi del minorenne” (sentenza CPD del 5 giugno 2013, inc. 9.2013.56-57, consid. 9). Questa Camera ha ritenuto che il mandato assegnato all’avv. __________ lo era stato anche da RE 1 e che certi episodi dessero a divedere che l’avv. __________ potesse non beneficiare della necessaria equidistanza per tutelare il bene di PI 1 senza essere influenzato dal litigio in atto tra i genitori di quest’ultimo. Nella decisione impugnata, rammentati gli episodi agli esordi della sentenza che prevedeva la sostituzione sia del curatore educativo e invitava al rimpiazzo di quello di rappresentanza (sentenza CPD del 5 giugno 2013, inc. 9.2013.56-57), l’Autorità di protezione ha considerato che la contestazione sub iudice della nomina della curatrice educativa (CDP, inc. 9.2014.105) non fosse d’intralcio alla nomina di un curatore di rappresentanza. Poiché l’avv. CURA 1 aveva dato la propria disponibilità ad assumere il mandato, l’Autorità di protezione ha proceduto alla sua nomina per la rappresentanza di PI 1 nell’ambito della causa di accertamento della paternità e delle conseguenze relative pendente presso la Pretura della Giurisdizione di __________.
3.Il gravame del 25 settembre 2014 verte, in via preliminare, sulla ricusa nei confronti del Presidente della Camera di protezione e, nel merito, sulla nomina del curatore rappresentante PI 1 nella procedura pendente dinanzi alla Pretura di __________ come testé indicato. L’istanza di ricusa, evasa da questa Camera con sentenza del 1° luglio 2015, è oggetto di ricorso tuttora pendente davanti al Tribunale federale (sentenza CDP del 1° luglio 2015, inc. 9.2014.170, TF inc. 5A_688/2015). Rimane dunque da esaminare il reclamo nel merito, ossia la contestazione della nomina dell’avv. CURA 1.
4.Se un rapporto di filiazione esiste soltanto nei confronti della madre ed il padre non riconosce il figlio (art. 260 cpv. 1 CC), tanto la madre quanto il figlio possono proporre l'azione di accertamento della filiazione paterna (art. 261 cpv. 1 CC). L'accertamento della paternità è un diritto strettamente personale, che un figlio capace di discernimento può far valere da sé. Trattandosi di un figlio senza capacità di discernimento, l'azione di paternità dell'art. 261 cpv. 1 CC non può essere promossa direttamente da lui, né – per conto suo – dalla madre, ancorché detentrice dell'autorità parentale. A tal fine occorre un curatore la cui designazione sottostava, fino al 30 giugno 2014 all'art. 309 cpv. 1 vCC (Meier/Stettler, Droit de la filiation, Genève 2014, no. 1267 pag. 833; Guillod, CR CC, Genève 2010, n. 8 ad art. 261 CC con rinvii). Considerati gli art. 307 ss CC sufficienti alla tutela del minore, questo disposto è stato abrogato nell’ambito della revisione dell’Autorità parentale nel Codice civile, il curatore di rappresentanza nell’azione di accertamento di paternità essendo nominato in applicazione esclusivamente dell’art. 308 cpv. 2 CC dal 1° luglio 2014 (Messaggio concernente la modifica del Codice civile svizzero [Autorità parentale] del 16 novembre 2011, FF 2011 8025, pag. 8055). Ove il figlio di una donna non sposata sia già stato riconosciuto dal padre, come nella fattispecie che ci occupa, l'autorità tutoria si adopera nondimeno per salvaguardarne i diritti alimentari, invitando i genitori a stipulare un contratto di mantenimento. Se non riesce o se i genitori non collaborano, essa nomina un curatore giusta l'art. 308 cpv. 2 CC incaricato di far valere in giudizio i diritti del figlio (curatore “di mantenimento”: Breitschmid, BSK ZGB I, Basilea 2014, n. 10 ad art. 308 CC).
4.1. Per il rinvio operato dall’art. 327c CC, la nomina del curatore anche nell’ambito della protezione dei minori, soggiace ai principi elencati agli art. 400 ss CC (sentenza CDP dell’11 aprile 2013, inc. 9.2013.39). Ai sensi dell’art. 400 cpv. 1 CC, l’autorità di protezione nomina quale curatore una persona fisica che sia idonea, dal profilo personale e delle competenze, ad adempiere i compiti previsti, che disponga del tempo necessario e svolga personalmente i suoi compiti. Può segnatamente essere nominato un privato, uno specialista impiegato da un servizio sociale privato o pubblico o un curatore professionale. La disposizione rinuncia di proposito a stabilire una gerarchia tra i diversi gruppi di persone che entrano in considerazione per l’ufficio e che non possono comunque essere chiaramente delimitati visto che la condizione decisiva per la nomina di una persona è la sua idoneità (Messaggio concernente la modifica del Codice civile svizzero [Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione] del 28 giugno 2006, FF 2006 6391 pag. 6438). Ai sensi dell’art. 402 cpv. 1 CC, in circostanze particolari l’autorità di protezione può conferire la curatela a più persone: in tal caso essa stabilisce se l’ufficio va esercitato congiuntamente o ne ripartisce i compiti fra i singoli curatori.
4.2. La persona nominata deve essere idonea sia dal profilo personale che delle competenze a svolgere il mandato affidatole. Per idoneità dal profilo personale e delle competenze si intende un’idoneità globale che comprende competenze relazionali, metodologiche, personali e professionali (COPMA, Guide pratique Protection de l’adulte, pag. 181, n. 6.7 ss). In ogni situazione concreta dovranno, al momento della nomina, essere valutate le competenze personali e professionali del curatore alfine di determinarne l’idoneità nella fattispecie. Il curatore nominato deve inoltre disporre del tempo necessario per svolgere il mandato. Infine, il curatore non deve trovarsi in una situazione di conflitto di interessi. Secondo giurisprudenza, le questioni di conflitto d’interesse per i curatori non possono trovare una risposta globale ma devono essere analizzate in ogni situazione concreta, tenendo conto dell’insieme di tutte le circostanze del caso in rassegna (STF 5A_221/2007 del 28 agosto 2007 consid. 3).
5. Nel caso concreto, l’avv. __________ era stato nominato ex art. 308 e 309 vCC da __________ per rappresentare PI 1 nell’ambito della causa di accertamento della paternità, cumulata con un’azione in mantenimento, provvedimenti supercautelari e cautelari inclusi. Accertato il rapporto di filiazione con CO 2 nel 2005, rimane pendente la causa davanti alla Pretura di __________ per quanto attiene alle conseguenze relative al riconoscimento di PI 1 da parte di CO 2 cosi come al contributo di mantenimento. La mancata chiarezza della posizione del legale, che in una lettera del 20 giugno 2006, si è presentato alla Commissione tutoria regionale come rappresentante di PI 1, ma anche di RE 1, e le cui prestazioni erano onorate da RE 1 (lettera del 3 novembre 2006 alla Commissione tutoria regionale) è stata rilevata della prima Camera civile del Tribunale d’appello già nel 2007 (sentenza ICCA del 15 settembre 2009,inc. 11.2007.152-11.2008.61, consid. 5). Il rischio d’insufficiente indipendenza da parte del patrocinatore d’PI 1 nei confronti della madre di quest’ultimo è stato di nuovo sollevato nella sentenza del 5 giungo 2013 di questa Camera (sentenza CPD del 5 giugno 2013, inc. 9.2013.56-57). In seguito, il curatore di rappresentanza di PI 1 è stato rilevato dalle sue funzioni dall’Autorità di protezione e sostituito con l’avv. CURA 1.
5.1. Sebbene, come per la nomina della curatrice educativa per la vigilanza delle relazioni personali __________, anche nella presente fattispecie l’Autorità di protezione ha nominato il curatore senza coinvolgere i genitori, il processo di nomina non sembra contestato, la censura concentrandosi unicamente sulla persona designata per svolgere il mandato di curatore. La qui reclamante censura la scelta dell’avv. CURA 1 poiché egli compare nell’elenco degli avvocati consigliati dall’associazione __________ e sarebbe di conseguenza in un potenziale conflitto di interessi. In effetti, l’associazione __________, sotto la rubrica “Quale avvocato?” reperibile sul proprio sito web, propone un elenco di patrocinatori firmatari del “Codice deontologico per avvocati che operano nel diritto di famiglia”. A mente della reclamante, tale codice promuoverebbe in modo prioritario il bene del genitore non affidatario, mettendo in secondo piano quello del minore. Ora – prosegue la reclamante – in una procedura promossa da PI 1 nei confronti di suo padre, l’avv. CURA 1 potrebbe “non trattare oggettivamente il caso dal “solo” punto di vista del benessere del minore” (reclamo pag. 6), a maggior ragione allorché il mandato dell’avv. __________è stato revocato proprio perché “non poteva verosimilmente trattare oggettivamente [..] gli interessi del minore per rapporto alla madre” (reclamo pag. 7). Sostiene dunque RE 1 che non si giustifichi sostituire l’avv. __________ a motivo della sua mancata indipendenza e del rischio di conflitto d’interesse con un altro legale sottoposto allo stesso rischio. Conclude la reclamante, “per accelerare i tempi di evasione” del reclamo, proponendo alla Autorità di protezione di nominare l’avv. __________, che si sarebbe già dato disponibile, in qualità di curatore di rappresentanza di PI 1 (reclamo pag. 8).
5.2. La posizione della reclamante non merita accoglimento, poiché sia le critiche relative al fatto che l’avv. CURA 1 abbia sottoscritto il "Codice deontologico per avvocati che operano nel diritto di famiglia" sia le doglianze mosse in relazione a tale codice sono prive di fondamento. Innanzitutto, il "Codice deontologico per avvocati che operano nel diritto di famiglia", è promosso sia dall’__________ sia dall’__________. Ammesso che ipoteticamente potesse, come sostenuto dalla reclamante, essere imputato alla prima associazione di favoreggiare i padri – nella misura in cui essi sono spesso i genitori che non ricevono l’affido del figlio in caso di divorzio – una tale presunzione non può essere addebitata all’__________. In effetti, sul sito di quest’ultima associazione si legge “Siamo un’associazione apartitica, aconfessionale e nonostante difendiamo in misura preponderante le donne in quanto associate in maggioranza, non siamo un’associazione femminile”. Il Codice deontologico stesso menziona che “Gli avvocati che aderiranno alle presenti norme deontologiche e che le rispetteranno, verranno inseriti in un elenco che verrà pubblicato congiuntamente da diverse organizzazioni che abbiano come scopo il benessere e/o la protezione dei figli, dei genitori o della famiglia in generale” (Preambolo, D)). Pertanto, il contestato codice deontologico, frutto della collaborazione tra associazioni che sostengono i genitori confrontati alle delicate problematiche inerenti ai figli in fase di separazione o divorzio, consiste in un testo super partes e non nell’espressione di una posizione parziale.
5.3. Fondandosi sul punto 4.1. del Codice deontologico, la reclamante sostiene che esso ponga “l’accento in particolare sui diritti del genitore non affidatario” potenzialmente mettendo “in serio pericolo il bene del minore” (reclamo pag. 5 e 6). Anche in merito a tale censura, RE 1 non può essere seguita. Innanzitutto, l’articolo 4.1, citato solo parzialmente dalla reclamante, prevede che in tutte le procedure, l’avvocato incoraggerà le parti, “in primo luogo al rispetto dell’interesse del figlio come pure al rispetto del punto di vista del figlio e della sua volontà”. Mal si comprende, né la reclamante peraltro motiva, in che senso un tale postulato relativo all’attività dell’avvocato metta l’accento sugli interessi di un genitore a scapito del figlio. Al contrario, ad una lettura completa del Codice deontologico si evince l’accentuazione costante di una ricerca di soluzioni volte a garantire il benessere del bambino, questo anche tramite il favoreggiamento di comportamenti collaborativi e di ricerca di soluzioni extragiudiziarie.
5.4. Infine, e al contrario di quanto sostenuto dalla reclamante, l’adesione al Codice deontologico promosso da diverse associazioni attive nell’ambito delicato del diritto della famiglia da parte di un avvocato denota un’attenzione alle problematiche di questa materia del diritto e la disponibilità a trattarle secondo delle norme deontologiche adatte ad essa. Una tale adesione sembra dunque dare una maggior garanzia di imparzialità (derivante da dette norme deontologiche) e di professionalità (conseguente dall’interesse e dall’esperienza) da parte del curatore, in quanto detto Codice ribadisce e conferma i principi di idoneità e di assenza di collisione di interessi previsti dagli art. 400 ss CC. In effetti, con l’adesione a tale Codice, l’avvocato si impegna a stabilire e mantenere “una relazione con il suo mandante (genitore o tutore), che gli permetta, sotto tutti i punti di vista anche quello dei suoi altri mandanti (figli rappresentati legalmente), di garantire una indipendenza dei suoi giudizi”, il codice prosegue “l’avvocato eviterà di farsi coinvolgere in affari dove i sentimenti personali possano mettere in pericolo l’indipendenza delle sue decisioni”.
6.La proposta, al limite del pretesto, di nominare l’avv. __________ al posto dell’avv. CURA 1 deve essere respinta. Giusta l’art. 401 CC, l’interessato o le persone a lui vicine hanno il diritto di proporre una persona di fiducia per il ruolo di curatore. Tuttavia, l’Autorità di protezione ne tiene conto unicamente se la persona proposta si rivela idonea (Häfeli, Protection de l’adulte, CommFam, 2013, ad. art. 401 CC n. 1; Reusser, BSK ZGB I, op. cit., ad. art. 401 CC n. 24 e 27). Ammesso che il suggerimento della reclamante fosse fondato su tale disposto, l’avv. __________, mandatato da RE 1 per difendere il figlio minorenne nella causa volta all’ottenimento dell’autorità parentale congiunta non può essere esente da un conflitto di interessi, se non altro per il fatto che detto mandato gli è stato affidato dalla madre. Ora, giusta l’art. 403 cpv. 2 CC, l’esistenza di un conflitto di interessi provoca da sé la fine dei poteri del curatore nella situazione concreta (Steinauer/Foutoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, Berne 2014, n. 1174) .Con la nomina dell’avv. __________ si ripresenterebbe con ogni verosimiglianza il medesimo problema ravvisato con l’avv. __________. La censura non merita ulteriore approfondimento e va dunque respinta.
7.Non ravvisandosi elementi che depongano per l’inidoneità del curatore di rappresentanza avv. CURA 1 nominato dall’Autorità di protezione in sostituzione dell’avv. __________, il reclamo deve essere respinto. Gli oneri processuali seguono il principio della soccombenza della reclamante. CO 2, che ha presentato osservazioni al reclamo per il tramite di un avvocato, ha diritto a un'equa indennità per ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. Gli oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono posti a carico di RE 1 che rifonderà fr. 800.– a CO 2 a titolo di ripetibili.
3. Notificazione:
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Comunicazione:
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La vicepresidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.