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assistito dalla vicecancelliera |
Baggi Fiala |
sedente per statuire nella causa che oppone
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RE 1
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all’ |
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Autorità regionale di protezione __________
e a
CURA 1, |
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per quanto riguarda l’approvazione del rapporto morale e della mercede e spese della misura (curatela educativa a favore del figlio PI 1 per gli anni 2012 e 2013); |
giudicando sul reclamo del 13 ottobre 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 4 settembre 2014 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. PI 1 (2003) è figlio di RE 1 e di TERZ 1. I genitori sono divorziati dal 2013. Dopo il divorzio dei genitori l’autorità parentale e la custodia sono state affidate alla madre. Nell’ordinanza del Pretore del distretto di __________ del 19 gennaio 2012 (OA.2010.195) veniva prevista l’istituzione di una curatela educativa in favore di PI 1, nonché un calendario per i diritti di visita fino a giugno 2012 (cfr. verbale del 14 dicembre 2011) .
B. Con risoluzione 2 febbraio 2012 l'allora Commissione tutoria regionale __________ – dando esecuzione alla decisione del Pretore – aveva istituito a favore di PI 1 una curatela educativa ai sensi dell'art. 308 cpv. 2 CC e nominato quale curatrice CURA 1, con il compito di: organizzare i diritti di visita del figlio con il padre; dare delle linee direttrici che entrambe i genitori sono tenuti a seguire nell'interesse del figlio; tentare un lavoro di mediazione sui genitori, andando oltre i piccoli problemi quotidiani.
C. Il 3 giugno 2014 CURA 1 ha presentato il proprio rendiconto finanziario e rapporto morale per il 2012, chiedendo un rimborso complessivo di fr. 12'146.18 (fr. 10'087.33 quale mercede e fr. 2'058.85 quale rimborso spese).
Il 13 luglio 2014 la curatrice ha presentato il proprio rendiconto finanziario e rapporto morale per l’anno 2013, chiedendo un rimborso complessivo di fr. 2'772.08 (fr. 2'367.34 quale mercede e fr. 404.74 quale rimborso spese).
D. Con due risoluzioni separate recanti la stessa data del 4 settembre 2014 l’Autorità di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione), nel frattempo subentrata alla Commissione tutoria, ha approvato i rapporti morali del 2012 e 2013. Nel contempo ha pure approvato un'indennità di fr. 10'087.33 per mercede e fr. 2'058.85 per rimborso spese per il 2012 (ris. 486B), e un'indennità di fr. 2'367.34 per mercede e fr. 404.74 per rimborso spese per il 2013 (ris. 487B). In entrambi i casi la mercede è stata posta a carico dei genitori in ragione di metà ciascuno.
E. Contro entrambe le risoluzioni è insorta RE 1 con reclamo del 13 ottobre 2014. La stessa lamenta innanzitutto che il rapporto morale del 2012 sarebbe inammissibile in quanto presentato tardivamente e non sottoscritto dalla curatrice. Per quanto riguarda il rendiconto del 2012 RE 1 contesta la retribuzione esposta dalla curatrice per il 2012, in quanto lesiva delle disposizioni legislative applicabili in materia, che prevedono una mercede massima di 3'000.– annui. L’Autorità di protezione avrebbe pertanto potuto riconoscere una retribuzione massima di fr. 4'162.50 (mercede fr. 3'000.–, spese 200.–, spese di trasferta fr. 962.50). Per il 2013 RE 1 indica che la retribuzione massima che l’Autorità di protezione avrebbe dovuto riconoscere alla curatrice era di fr. 2'500.–. La reclamante lamenta inoltre che nessuno dei due resoconti morali le è stato sottoposto per approvazione, mentre entrambi risultano essere stati esaminati dalla curatrice con TERZ 1 (che li ha sottoscritti).
F. Con osservazioni del 10 novembre 2014 la curatrice si è opposta al reclamo, postulando la piena conferma di entrambe le risoluzioni impugnate. L’Autorità di protezione ha comunicato di non avere osservazioni da formulare.
Mediante replica del 19 gennaio 2015 RE 1 ha ribadito le proprie obiezioni. Con duplica del 12 febbraio 2015 la curatrice riconferma invece le sue pretese.
Considerato
in diritto
1. L'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC).
Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8); per le procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), in particolare l’art. 99 LPAmm.
2. La remunerazione dei curatori per l'attività svolta fino al 31 dicembre 2012 era calcolata sulla base della normativa previgente [cfr. norma transitoria del Regolamento della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto del 29 novembre 2000 – ROPMA (in BU n. 11 del 22 febbraio 2013, pag. 110)]. Alla mercede del curatore si applicavano pertanto gli art. 417 cpv. 2 vCC, 49 vLTut e gli art. 16-18 vRTut. Giusta l'art. 49 vLTut i curatori avevano diritto ad una mercede commisurata al lavoro svolto ed alla situazione patrimoniale del pupillo. La mercede, in base a dette norme, è fissata dall'autorità tutoria (art. 417 cpv. 2 vCC). L'indennità è stabilita tenendo conto del lavoro svolto e delle condizioni economiche del pupillo o di chi è legalmente tenuto al suo sostentamento. La mercede va determinata di caso in caso, secondo le spese e l'impegno del curatore e tenendo conto delle conoscenze necessarie (Biberbost, Basler Kommentar ZGB I, 4. ed 2010, ad art. 417 n. 39). In particolare l'art. 17 cpv. 2 vRTut prevedeva che è riconosciuta un'indennità di fr. 40.– l'ora fino ad un massimo di fr. 3'000.– annui (cfr. sentenza CDP del 18 ottobre 2013 inc. 9.2013.73). L’art. 17 cpv. 4 vRTut in vigore dal 1° gennaio 2010 prevedeva la possibilità “in casi particolari e previa segnalazione preventiva da parte del tutore o curatore alla Commissione tutoria” di riconoscere anche una mercede superiore a fr. 3'000.-.
Giusta l’art. 24 vRTut ogni anno, entro la fine del mese di febbraio, il curatore deve presentare alla Commissione tutoria il rapporto morale e/o rendiconto finanziario. Per giustificati motivi, soggiunge la norma, può accordare una proroga. La Commissione tutoria approva i rendiconti entro il 30 giugno (cvp. 3).
Per l’attività svolta dopo il 1° gennaio 2013, trovano applicazione le disposizioni della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto e il relativo Regolamento, che dispone che i curatori hanno diritto a un compenso commisurato al lavoro svolto e alla situazione patrimoniale del pupillo (art. 49 LPMA). Al Consiglio di Stato è demandato il compito di concretizzare quanto previsto all’art. 404 CC.
Giusta l'art. 16 del Regolamento (ROPMA) i curatori hanno diritto per le loro prestazioni ad un compenso fissato dall’autorità di nomina nonché al rimborso delle spese (cpv. 1); all’assunzione del mandato l’autorità di protezione definisce con il curatore la remunerazione oraria e il tempo presumibilmente necessario per l’esecuzione del mandato (cpv. 2); la domanda di indennità ed il conteggio delle spese vanno presentati per approvazione all’autorità competente con il rendiconto annuale (cpv. 3); il curatore può chiedere il rimborso delle spese o un anticipo sull’indennità già nel corso dell’anno (cpv. 4). Giusta l’art. 17 ROPMA l’indennità è stabilita tenendo conto dell’estensione e della complessità dei compiti conferiti (cpv. 1); è riconosciuta un’indennità compresa fra i fr. 40.– e i fr. 80.– l’ora (cpv. 3); il curatore è tenuto ad informare tempestivamente l’Autorità di protezione qualora l’impegno supera il tempo lavoro concordato all’assunzione del mandato (cpv. 3); per le trasferte con autoveicoli viene riconosciuta un’indennità di fr. 0.60/km; per le altre il costo del biglietto di seconda classe dei mezzi di trasporto pubblici e, ove indicato dal criterio di economicità, eventuali abbonamenti (cpv. 4).
Ai sensi dell’art. 18 ROPMA se per l’adempimento di compiti particolari si impone il ricorso a persone con conoscenze professionali specifiche, per tali mansioni è riconosciuto un onorario corrispondente a quello della tariffa applicata al relativo ramo di attività. L’onorario può in tal caso essere ridotto del 30% se la situazione economica del pupillo lo giustifica.
3. In concreto contestate sono le due risoluzioni di approvazione dei rapporti morali per il 2012 e 2013 con le quali l’Autorità di protezione ha riconosciuto ad CURA 1 un’indennità totale di fr. 12'146.18 per il 2012 e di complessivi fr. 2'772.08 per il 2013, ponendole a carico dei genitori in ragione di metà ciascuno.
Contestata da RE 1 è la mercede e non già il contenuto dei rapporti morali.
3.1. RE 1 contesta la tempestività del rapporto del 2012 e critica il fatto che lo stesso non sarebbe stato sottoscritto dalla curatrice.
Al riguardo basti evidenziare che giusta l’art. 24 cpv. 1 vRTut tali termini sono prorogabili per legge. La reclamante non pretende neppure che nel caso concreto non sia stata concessa una proroga. Dal canto suo la curatrice indica di aver chiesto ed ottenuto una proroga (cfr. osservazioni del 10 novembre 2014, consid. 4.1, doc. 8). In ogni caso, il mancato rispetto dei termini per la presentazione del rapporto morale non inficia minimamente la validità degli stessi.
Quanto alla mancata firma del rapporto 2012, così come indicato dalla curatrice stessa in sede di osservazioni (cfr. punto 3.1 pag. 4 in alto), può con ogni evidenza essere ritenuta una svista. La critica della reclamante è pertanto priva di rilievo.
3.2. Per quanto riguarda la censura della reclamante secondo cui il rendiconto del 2012 non le sarebbe stato sottoposto per esame si rileva che, indipendentemente da quanto cerca di far credere la stessa reclamante, la documentazione completa era a disposizione presso l’Autorità di protezione. Come indicato dalla curatrice, questa avrebbe peraltro proposto a RE 1 un incontro al fine di darle la possibilità di “visionare la richiesta di mercede con il relativo rapporto morale/attività dell’anno 2012”. La curatrice rileva al riguardo che RE 1 non ha dato seguito alla sua proposta di incontro.
Questa Camera ha peraltro già avuto modo di indicare che la mancanza della firma di un rapporto morale da parte del pupillo (che ha compiuto i 16 anni) non conduce all’annullamento dello stesso (cfr. sentenza CDP del 7 marzo 2013 inc. 9.2013.65).
Come già rilevato, RE 1 non contesta il contenuto del rapporto. Resta inteso che è impregiudicato in qualsiasi momento il diritto di essere sentito e dunque anche quello di prendere visione degli atti.
4. Per quanto riguarda il rendiconto del 2012 RE 1 contesta la retribuzione esposta dalla curatrice, in quanto a suo dire lesiva della disposizioni legislative applicabili in materia, che prevedono una mercede massima di 3'000.– annui. Contesta la remunerazione della curatrice, sia per quanto attiene all’onorario, considerato esagerato, che per le spese. A mente della reclamante, l’Autorità di protezione avrebbe pertanto potuto riconoscere una retribuzione massima di fr. 4'162.50 (mercede fr. 3'000.–, spese 200.–, spese di trasferta fr. 962.50).
4.1. Al riguardo si rileva che la curatrice ha chiesto un rimborso mercede per il 2012 di ben 10'008.73 (monte ore mensile da febbraio 2012 a dicembre 2012 a fr. 40.–/ora). Dalla copiosa documentazione agli atti (prevalentemente composta da sms e scritti di posta elettronica) risulta che CURA 1 ha scambiato numerosissimi email e sms con il padre, la madre del minore, alcuni con PI 1 stesso nonché con la compagna del padre. Dall’incarto risulta che la curatrice ha quasi giornalmente scambiato almeno un emai e/o sms con almeno una di queste persone.
L’Autorità di protezione, dal canto suo, si è limitata ad approvare la richiesta di rimborso senza minimamente verificarne il contenuto nel dettaglio. CURA 1, ha indicato che “è stato espresso e ribadito verbalmente più volte dalla curatrice alla stessa Autorità” che “il carico di lavoro è di gran lunga superiore il primo anno di un mandato, rispetto a quelli a venire” non pretende di aver informato l’Autorità dell’eventualità di un superamento del tetto massimo previsto dalla legge. Neppure l’Autorità di protezione riferisce di aver concordato con la stessa un superamento, non avendo per altro presentato osservazioni al reclamo ed essendosi limitata a trasmettere l'incarto. Tantomeno nella risoluzione di approvazione del rapporto morale e della mercede viene menzionata un’eventuale segnalazione preventiva da parte della curatrice tendente al riconoscimento di “una mercede superiore a fr. 3'000.-“, così come disposto dall’art. 17 cpv. 4 vRTut.
Nel caso in esame, indipendentemente dalla disponibilità finanziaria dei genitori, va innanzitutto indicato che la mercede così come riconosciuta dall’Autorità di protezione raggiunge più del triplo del limite imposto dalla legge.
Ora, già da un sommario esame del dettaglio della richiesta di indennità, senza che sia necessario esaminare nel dettaglio ogni singola posta indicata dalla curatrice, si può con ogni evidenza stabilire che per una curatela educativa come quella in esame (volta all’organizzazione dei diritti di visita del bambino con il padre e di tentare un lavoro di mediazione con i genitori e di dar loro delle linee direttrici) prestazioni di 30–40 ore mensili (cfr. mese di febbraio-aprile, giugno, agosto e ottobre-dicembre) risultano con ogni evidenza eccessive. Per quanto riguarda la richiesta di indennità di luglio 2012, si rileva che 80 ore mensili (pari a circa due settimane di lavoro) risultano spropositate.
Ora, indipendentemente dalla motivazione e dalle ore profuse dalla curatrice, una simile pretesa per una curatela come quella in oggetto non è giustificata. Vista l’assenza di motivazioni da parte dell’Autorità di protezione, le osservazioni della curatrice, indipendentemente dalla disponibilità dei genitori, si ritiene di non dover superare, come peraltro proposto dalla reclamante stessa, quanto consentito dalla legge, ossia una mercede massima di fr. 3'000.– annui.
Di conseguenza, pur non negando il dispendio di energie e ore profuse da parte della curatrice nello svolgimento del mandato assegnatole, pur ammettendo che il primo anno di curatela il carico di lavoro possa essere “superiore” e l’evidente conflittualità tra i genitori di PI 1, non si giustifica in concreto, perché non stabilito preventivamente e non giustificato per il bene del bambino, un superamento così importante della mercede massima consentita per legge.
La curatrice ha in ogni caso diritto ad una congrua remunerazione. Posto che la reclamante ha postulato di riconoscere alla curatrice una mercede di fr. 3'000.–, che il padre non si è opposto e neppure ha preso posizione in merito, tale importo merita accoglimento, senza che sia necessario verificare nel dettaglio ogni posta.
4.2. Quanto alla richiesta formulata di rimborso “spese di trasporto” per il 2012, CURA 1 ha esposto fr. 0.60/km per un totale di fr. 1'008.73. Nelle osservazioni del 10 novembre 2014 (consid. 6.1 pag. 4) la curatrice ha indicato che l’indennità trasferta le era stata suggerita dall’Autorità di protezione (cfr. tabella doc. 12). Ora, indipendentemente da ciò, ritenuto che l’art. 17 vRTut prevedeva un’indennità di trasporto di fr. 0.55/km, la richiesta di rimborso va in ogni caso ridotta, come postulato dalla reclamante, a fr. 962.50 (0.55.– x 1'750 km).
In relazione alla richiesta di spese diverse nessun dettaglio è stato fornito, né risulta essere stato richiesto dall’Autorità di protezione. La curatrice ha infatti calcolato un forfait del 10% della mercede esposta con la sua richiesta di indennizzo.
Giusta l’art. 16 cpv. 2 vRtut, il riconoscimento dell’indennità del curatore era subordinato alla presentazione di una richiesta scritta corredata dai giustificativi.
La curatrice indica che anche tale indennità le sarebbe stata suggerita dall’Autorità di protezione (osservazioni 10 novembre 2014 consid. 6.1 pag. 5). La richiesta di rimborso (“spese diverse”) di fr. 1'008.73, corrispondente al 10% della mercede postulata (10'087.33) appare anch’essa palesemente sproporzionata, oltre che non dettagliata. Viste le circostanze, come proposto dalla reclamante fr. 300.–, corrispondenti al 10% di quanto riconosciutole a titolo di mercede (fr. 3'000.–), appaiono più che adeguati.
Il reclamo va pertanto accolto parzialmente, nel senso di riconoscere alla curatrice un indennizzo di fr. 3'000.– a titolo di mercede per il 2012, fr. 962.50 spese di trasporto, fr. 300.– spese varie, per un importo complessivo di fr. 4'262.50.
5. Per il 2013 RE 1 chiede che la richiesta di rimborso formulata dalla curatrice, venga ridotta ad un importo complessivo di fr. 2'500.–. Pur non contestando nel dettaglio la richiesta di mercede (fr. 2'367.34), formulata dalla curatrice, la reclamante non ritiene però giustificate le spese esposte.
Va innanzitutto rilevato che, per quanto attiene alla mercede, a differenza del 2012, l’importo richiesto è più ridotto (essendo state computate dalle zero alle 10 ore mensili massime, a fr. 40.–/ora).
A differenza di quanto indicato nel considerando precedente, relativamente al 2012, viste le circostanze, la pretesa esposta per la mercede può essere ritenuta giustificata per la curatela in esame. Del resto la reclamante neppure ne contesta l’ammontare in modo dettagliato.
Anche in relazione alle spese “diverse” (2013) la curatrice non ha esposto alcun dettaglio, e neppure i giustificativi attestanti le spese vive, postulando un forfait del 10% della mercede (pari a fr. 236.7).
L’assenza di detti documenti (per la richiesta di spese diverse), nel caso in esame non é tuttavia sufficiente per negare la remunerazione alla curatrice. Come già evidenziato la reclamante contesta unicamente la fissazione delle spese, proponendo una retribuzione complessiva di fr. 2'500.–. Ora, dalla copiosa documentazione agli atti, risulta con ogni evidenza, che CURA 1, ha dedicato molto tempo e attenzioni al mandato assegnatole anche nel 2013.
Come indicato, durante il 2013 la mercede postulata corrispondeva ad una media di circa quattro ore e mezza mensili (dalle zero alle dieci ore mensili massime). Tale pretesa appare più che adeguata, e neppure la reclamante ne contesta l’ammontare.
In simili circostanze (tempo dedicato, coinvolgimento dei genitori, conflittualità, disponibilità dei genitori), anche la richiesta di rimborso di fr. 236.74 per le “spese diverse” (pari a non più di fr. 20.– mensili) resiste alle critiche della reclamante.
Sebbene la tabella esposta dalla curatrice non rifletta la trasparenza auspicata, non si ravvisano motivi per distanziarsi dalla richiesta di rimborso mercede e spese relative al 2013.
6. A titolo abbondanziale, si rileva che la richiesta della curatrice di rimborso degli oneri sociali, non è rivolta ai genitori, bensì all’Autorità di protezione.
7. In ragione di quanto sopra il reclamo va parzialmente accolto.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza. RE 1 ottiene causa vinta sulla riduzione della mercede e del rimborso spese della curatrice per il 2012, mentre esce sconfitta per la richiesta di riduzione dell’indennità complessiva per il 2013, nonché per la riduzione delle spese per il 2013 e per le altre obiezioni relative ad entrambi i rapporti morali.
Si giustifica così che sopporti un quinto degli oneri processuali, mentre il resto va addebitato per metà all’Autorità di protezione e per metà alla curatrice.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è parzialmente accolto.
Di conseguenza il dispositivo n. 2 della risoluzione del 4 settembre 2014 (n. 486B) (Rapporto morale 2012) è riformato come segue:
“2. Alla curatrice è riconosciuta un’indennità totale di fr. 4'262.50 (fr. 3'000.– quale mercede e fr. 1'262.50 quale rimborso spese) posta a carico dei genitori in ragione di un mezzo ciascuno”.
2. Gli oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti a carico in ragione di un quinto (1/5) di RE 1, di due quinti (2/5) dell’Autorità di protezione e di due quinti (2/5) della curatrice CURA 1.
CURA 1 e l’Autorità di protezione rifonderanno alla reclamante fr. 150.– ciascuno, a titolo di ripetibili ridotte.
3. Notificazione:
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Comunicazione:
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Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.