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assistito dalla segretaria |
Scheurich |
sedente per statuire nella causa che oppone
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RE 1 |
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all’ |
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Autorità regionale di protezione __________, |
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per quanto riguarda la domanda di riesame della decisione con la quale è stata respinta la richiesta di istituzione di una misura a protezione; |
giudicando sul reclamo del 16 ottobre 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 22 settembre 2014 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e
in diritto
che RE 1, nata il 1970, con scritto 12 maggio 2014 ha chiesto all’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) di istituire in suo favore una misura di protezione;
che l’Ufficio dell’aiuto e della protezione di __________ ha appoggiato, con scritto 20 maggio 2014, l’istanza della signora RE 1;
che con decisione 26 giugno 2013 (recte 26 giugno 2014) / 2 luglio 2014 l’Autorità di protezione ha respinto l’istanza di RE 1 ritenendo che “non si rileva uno stato di debolezza tale da giustificare l’istituzione della misura richiesta; in particolare l’interessata pare essere estremamente in chiaro circa le proprie difficoltà e dispone delle sufficienti capacità intellettive per rivolgersi autonomamente verso persone di propria fiducia o, se del caso, al Servizio di Accompagnamento Sociale”;
che con lettera 18 luglio 2014 l’Autorità di protezione ha trasmesso alla Camera di protezione il “ricorso” 15 luglio 2014 della signora RE 1 mediante il quale la stessa chiede “di rivalutare la mia situazione, di chiedere eventualmente ulteriori chiarimenti alla mia psichiatra nonché all’Ufficio dell’aiuto e della protezione che mi segue da diversi anni”;
che siccome la signora RE 1 ha indirizzato il suo “ricorso” 15 luglio 2014 all’Autorità di protezione e ad essa ha chiesto di rivalutare la sua situazione e considerato che non si è confrontata con la decisione del 26 giugno 2014, il reclamo è stato giudicato irricevibile e rinviato all’Autorità di protezione per eventuali decisioni di sua competenza e riesame della questione (sentenza CDP del 27 agosto 2014, inc. 9.2014.128);
che con decisione del 22 settembre 2014, ris. No. 3436/2014, l’Autorità di protezione ha dichiarato irricevibile la domanda di riesame siccome le allegazioni della signora non hanno portato nulla di nuovo rispetto a quanto già accertato;
che contro la predetta decisione è insorta, con reclamo 16 ottobre 2014, la signora RE 1 poiché l’ultima decisione negativa sarebbe stata presa senza tenere conto dello scritto 30 luglio 2014 della dr. Med. __________ e delle motivazioni iniziali esposte dall’Ufficio dell’aiuto e della protezione;
che l’Autorità di protezione si è riconfermata, con scritto 28 novembre 2014, nella decisione avversata;
che le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG);
che riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC);
che, come accennato, il primo reclamo inoltrato presso questa Camera dalla signora RE 1 è stato dichiarato irricevibile in quanto non motivato, la reclamante non si era minimamente confrontata con la decisione impugnata;
che l’allegato appariva piuttosto una domanda di riesame, per questo è stato indicato all’autorità di prime cure di eventualmente adottare le decisioni di sua competenza;
che l’Autorità di protezione si è nuovamente pronunciata invocando le disposizioni legali cantonali e federali (art. 57 LPAmm e 66 e segg. PA) e la giurisprudenza in merito alla domanda di revisione rispettivamente riesame, ovvero al rimedio straordinario che permette di rivedere le decisioni già cresciunte in giudicato, ritenendo irricevibile quello presentato dalla reclamante;
che invero le nozioni di passaggio in giudicato formale e materiale delle decisioni non assumo, in ambito di protezione del minore e dell’adulto, un’importanza decisiva come accade nella procedura civile siccome l’autorità può in ogni momento annullare o modificare le misure istituite (Messaggio concernente la modifica del codice civile svizzero FF 2006 6470 e 6471; CommFam Protection de l’adulte, Steck, ad art. 450 n. 6) e, a rigor di logica, istituire quelle respinte, per questo il legislatore ha espressamente rinunciato all’impugnazione straordinaria rappresentata dalla revisione;
che in definitiva l’Autorità di protezione, d’ufficio o su richiesta, a prescindere da particolari disposizioni legali e riservato il caso di abuso di diritto, è tenuta a verificare la pertinenza delle sue decisioni;
che in concreto e in definitiva, al di là della pertinenza delle norme procedurali richiamate, appare chiaro che l’Autorità di protezione ha ritenuto non sussistere motivi fondati per rivedere la decisione di non istituire in favore della reclamante una misura a protezione;
che la reclamante si duole della mancata considerazione da parte dell’Autorità di protezione del certificato 30 luglio 2014 della dr. Med. __________;
che se è ben vero che tale certificato non è citato nella decisione impuganta ancora non significa che lo stesso non è stato considerato, lo scritto è difatti stato assunto agli atti e si trova nell’incarto dell’Autorità di protezione;
che nella decisione impugnata l’Autorità di protezione ha comunque indicato di conoscere e di aver considerato i problemi di salute della reclamante (decisione impugnata, penultimo considerando);
che in siffatte circostanze la decisione impugnata va confermata e il reclamo respinto, l’esame da parte di questa Camera essendo in definitiva limitato a sapere se c’erano motivi pertinenti per procedere ad una nuova verifica della situazione;
che questo non preclude alla signora RE 1, qualora ne siano dati i motivi e nella misura in cui può far valere circostanze nuove o comunque ignorate dall’Autorità di protezione, di inoltrare una nuova istanza volta all’istituzione di una misura in suo favore.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. Non si prelevano tasse e spese di giustizia.
3. Notificazione:
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Comunicazione:
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Il giudice supplente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.