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assistito dalla segretaria |
Scheurich |
sedente per statuire nella causa che oppone
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RE 1
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all’ |
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Autorità regionale di protezione __________, |
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per quanto riguarda la privazione dell’autorità parentale sul figlio PI 1 |
giudicando sul reclamo del 9 dicembre 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 6 novembre 2014 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. PI 1 è nato il 2013 ed è figlio di RE 1 e di __________. Con scritti del 15 e 16 luglio 2013, l’Ospedale regionale __________ di __________ ha segnalato la situazione del piccolo all’Autorità regionale di protezione __________, la madre non avendo gli strumenti cognitivo-pratici per accudire il bambino. L’Autorità di protezione ha quindi dato, il 16 luglio ed in via supercautelare, il mandato all’allora Ufficio famiglie e minori di __________, ora Ufficio dell’aiuto e della protezione dei minori, di intervenire immediatamente per verificare le condizioni familiari del neonato e di proporre le misure eventualmente necessarie alla sua protezione.
B. Con rapporto del 22 luglio 2013 l’Ufficio dell’aiuto e della protezione dei minori ha indicato l’assoluta necessità, alla dimissione dall’ospedale, di collocare il neonato presso Casa __________ a __________ siccome i genitori non sono risultati in grado di occuparsi di lui. Dopo aver incontrato i genitori, che hanno postulato l’affidamento del minore ai nonni materni, l’Autorità di protezione ha deciso, il 25 luglio 2013, la privazione della custodia parentale sul figlio PI 1 e il suo collocamento presso Casa __________. Ai genitori è inoltre stato garantito il più ampio diritto di visita affinché sia mantenuto il legame col bambino e per valutare il rapporto madre/padre e figlio. Con la medesima decisione, l’Autorità di protezione ha incaricato l’Ufficio dell’aiuto e della protezione di esperire un’inchiesta sia sulla situazione famigliare RE 1 PI 1 sia sui nonni materni, in previsione di un eventuale affido; il Servizio medico psicologico di __________ è invece stato incaricato di esperire una valutazione sulle capacità genitoriali dei signori RE 1.
C. Il Servizio medico psicologico ha reso il suo rapporto il 6 dicembre 2013 concludendo con un’incapacità genitoriale del padre e della madre di PI 1 e la necessità di integrare il piccolo in un contesto familiare. L’Ufficio dell’aiuto e della protezione ha poi inviato, il 19 febbraio 2014, il suo rapporto nel quale pure viene indicata l’incapacità dei genitori e, in particolare, della madre di occuparsi del figlio. Il 16 aprile 2014 è invece stato consegnato, sempre dal predetto servizio, la valutazione sulle premesse generali all’autorizzazione per divenire famiglia affidataria dei nonni materni __________ e __________. I criteri sono stati ritenuti non assolti.
Il 12 maggio 2014 l’Autorità di protezione ha indetto un’udienza convocando sia i genitori, sia i nonni materni di PI 1; nessuno di loro si è presentato.
D. Il 23 giugno 2014 la signora RE 1, per il tramite della propria legale avv. PR 1, ha presentato le osservazioni ai rapporti dei servizi, prodotto due certificati dei suoi medici curanti e postulato l’immediato ripristino della custodia parentale sul figlio PI 1. L’11 settembre 2014 è quindi avvenuto un incontro presso l’Autorità regionale di protezione con la madre e la sua rappresentante legale nonché i nonni materni. Nel corso dell’incontro, d’intesa con le parti, l’Autorità di protezione ha assegnato un termine di 10 giorni per indicare la loro posizione in merito all’intenzione di istituire, in favore di PI 1, una tutela. Con scritto del 19 settembre 2014 l’avv. PR 1 ha confermato l’adesione di madre e nonni all’istituzione di una tutela posto che a tutrice fosse designata la stessa legale.
E. Con decisione del 6 novembre 2014 ris. no. 370 l’Autorità di protezione ha quindi privato: i genitori dell’autorità parentale sul figlio PI 1; istituito, in favore del minore, una tutela; designato nella funzione di tutrice la signora TU 1; incaricato l’Ufficio dell’aiuto e della protezione di __________ di identificare la famiglia affidataria idonea ad accogliere il minore e predisporre il suo inserimento; affidato il compito alla tutrice di definire le relazioni personali del minore con la famiglia naturale una volta avvenuto il collocamento; ammesso la signora RE 1 al beneficio del gratuito patrocinio. A motivo della decisione l’Autorità di protezione ricorda che, difettando l’autorizzazione per diventare genitori affidatari dei nonni materni, la soluzione auspicata dalla madre non poteva entrare in linea di considerazione. Ritiene inoltre che le critiche mosse nei confronti dei rapporti agli atti poggiano unicamente sui pareri dei medici della madre, non corroborati da testistiche e da esami specifici, espressi con sommarietà del tutto insufficienti a confutare gli approfondimenti dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione e del Sevizio medico psicologico dai quali, invece, risultano i manifesti limiti della madre e le prolungate assenze del padre, tali da giustificare la privazione dell’autorità parentale.
F. Contro la predetta decisione è insorta, con reclamo del 9 dicembre 2014, la madre signora RE 1, postulandone il suo annullamento. A suo giudizio la decisione è frutto di un accertamento incompleto dei fatti. In particolare, i referti dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione contengono un’errata raccolta anamnestica dei dati, narrano di eventi mai accaduti e non hanno approfondito la situazione medica della madre. A mente della ricorrente, come dimostrato dalla documentazione medica da lei prodotta, il suo lieve ritardo mentale non pregiudicherebbe in alcun modo la sua capacità genitoriale se completamente coadiuvata dai propri genitori. La reclamante ritiene inoltre sproporzionata la misura, i rapporti di Casa __________ indicano che, quando ha ricevuto adeguati stimoli, ha risposto positivamente presentando miglioramenti concreti. Ella chiede quindi che PI 1 sia affidato ai nonni materni e che siano instaurate idonee misure di accompagnamento educativo a favore dell’intero nucleo famigliare atte a sopperire e migliorare le attuali difficoltà di inserimento.
G. Con osservazioni del 18 dicembre 2014 l’Autorità regionale di protezione si è rimessa al giudizio di questa Camera.
Considerato
in diritto
1. L’autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale d’appello (art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPAM]), che giudica, nella composizione a giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione in materia di provvedimenti cautelari (art. 48 lett. f n. 9 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per le procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle Autorità di Protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), in particolare l’art. 99 LPAmm.
2. L’autorità parentale è volta a garantire il bene del figlio (art. 296 cpv. 1 CC). Quando i genitori non riescono ad adempiere ai loro doveri, sgorganti dagli art. 301-306 CC, è in genere sufficiente il ritiro del diritto di custodia; per la privazione dell’autorità parentale è invece necessario un motivo supplementare, come una malattia psichica, un’infermità, una debolezza intellettuale o l’incapacità di partecipare all’educazione data al minore da terzi a causa di assenza senza possibilità di contatti regolari (BSK ZGB I, Breitschimid, 4ª ed., ad art. 311 CC no. 7). L’art. 311 CC è la base legale della misura più incisiva nel catalogo delle misure di protezione del diritto civile: la revoca dell’autorità parentale è l’ultima ratio e richiede un esame attento in particolare riguardo alla proporzionalità e alla protezione della vita famigliare (art. 8 CEDU) (CR CC I, op. cit., art. 311 n. 1).
L'applicazione di tale norma implica un rigoroso apprezzamento di tutte le circostanze. Configurando la revoca dell'autorità parentale la perdita di un diritto della personalità, è ammissibile solo se altre misure per la protezione del figlio – ossia le misure opportune (art. 307 CC), la curatela educativa (art. 308 CC) e la privazione della custodia (art. 310 CC) – appaiono vane o d'acchito insufficienti (Tuor/Schnyder/Schmid/Rumo-Jungo, Das schweizerisce zivilgesetzbuch, 13ª ed., 2009, n. 22 § 44).
La privazione dell'autorità parentale non presuppone una colpa dei genitori, ma un'incapacità obiettiva e durevole (Hegnauer/Meier, Droit suisse de la filiation e de la famille, 5ª ed., 2014, n. 1314, pag. 862; DTF 5A_213/2012 consid. 4.1).
3. La ricorrente sostiene che non sono dati i presupposti per privarla dell’autorità parentale siccome non sarebbero stati dimostrati in modo chiaro e approfondito né l’incapacità genitoriale né i limiti cognitivi.
Ora, il rapporto 12 dicembre 2013 del Servizio medico psicologico di __________, allestito dopo aver incontrato e osservato i genitori, discusso con i nonni, con i medici curanti della signora RE 1 e con la direttrice di Casa __________, tutto ciò valutato e analizzato, conclude che la capacità genitoriale non è attualmente riconosciuta né alla madre né al padre; il fatto di non conoscere la diagnosi precisa della signora, come contestato dalla reclamante, non ha influito sul parere in merito alla capacità genitoriale, sarebbe semmai stata una risorsa nel valutare le modalità future di incontro possibili fra genitori e figlio (pag. 15). Dal rapporto si legge inoltre “I genitori mostrano entrambi un forte investimento affettivo verso il figlio. Tuttavia tale investimento affettivo risulta espresso solo in termini infantili e idealizzati e non nell’ambito dell’assunzione di una genitorialità adulta e consapevole. Entrambi, come detto e osservato, si trovano in grave difficoltà nella gestione della propria autonomia personale e dunque impossibilitati nell’assunzione di responsabilità nei conforni del figlio in qualità di genitori” (pag. 13).
Anche l’Ufficio dell’aiuto e della protezione conclude che la signora non è assolutamente in grado di occuparsi del figlio (rapporto del 19 febbraio 2014, pag. 2). La ricorrente contesta le valutazioni esperite l’Ufficio dell’aiuto e della protezione siccome si sarebbe avvalso di informazioni errate; ella omette tuttavia di indicare quali. La censura non merita quindi ulteriore approfondimento.
Sulla contestazione relativa alla mancanza di accertamenti medici non ci si può esimere dall’osservare che la madre, l’unica a poter svincolare i medici e l’Ufficio invalidità dal relativo segreto, poteva fornire i documenti per tempo e non attendere la procedura di reclamo per avvalersene e per dolersi della loro mancata considerazione. Ad ogni modo, anche analizzando la documentazione prodotta e, in particolare, il dossier dell’Ufficio invalidità, l’esito della procedura non muta.
In effetti, dalla valutazione testistica effettuata dal Servizio psico sociale di __________ (cfr. rapporto di valutazione del 23 novembre 2007 in incarto AI, pag. 26 e 27) emerge che la signora ha un quoziente intellettuale di 66, classificabile come Ritardo Mentale Lieve, come peraltro sottolineato in più occasioni dalla ricorrente stessa. La valutazione continua, tuttavia, specificando che a questo punteggio corrisponde negli adulti un’età mentale che è compresa tra i 9 e 12 anni; evidenzia inoltre una forte caduta nella capacità di ragionamento astratto e di astrazione logica e chiari indici di difficoltà di ritenzione mnemonica. Secondo il rapporto del Consulente di integrazione dell’Ufficio dell’invalidità (cfr. in incarto AI, pag. 37 e 38) il ritardo mentale della signora ha impedito l’acquisizione di conoscenze professionali adeguate, non si esclude che possa svolgere per periodi di 1/2 ore al giorno lavori semplicissimi e ripetitivi anche in ambiente non protetto, il grado di invalidità è stato calcolato in 92% ed è stata accertata l’impossibilità di attuare provvedimenti di reintegrazione professionale. Nel 2012 l’Ufficio dell’invalidità ha proceduto con la revisione della rendita, rimasta infine invariata, dai rapporti e questionari medici agli atti (cfr. incarto AI, pag. 92 e segg.) emerge che lo stato di salute è peggiorato siccome è più nervosa, non riesce a concentrarsi (pag. 93), si tratta di una sindrome ansiosa con personalità facilmente irritabile e aggressiva verbalmente (pag. 102), non è in grado di fare un vero lavoro con orari precisi, impegno e concentrazione, ma solo qualche piccola cosa di aiuto “psicologico e sociale” (pag. 106), la signora vive da sola per quanto la madre sembra occuparsi totalmente di lei, provvederebbe infatti alla gestione della casa, all’aspetto economico e alimentare (pag. 110), la prognosi appare positiva se permarrà aderente a un progetto terapeutico atto a implementare le competenze funzionali della paziente che al momento appaiono ben scarse e destinate ad un ulteriore diminuzione, alla progressiva diminuzione della componente aggressiva (pag. 111).
Insomma, le difficoltà della signora sono chiare. È pacifico che non riesce ad occuparsi nemmeno della sua persona. Pensare che possa decidere, educare e garantire il bene di suo figlio, pur non mettendo in dubbio il grande affetto e l’amore che prova per lui, appare quantomeno azzardato. Stesso limite è stato riscontrato al padre, sebbene per motivi diversi (rapporto del Servizio medico piscologico del 12 dicembre 2013, pag. 13).
In definitiva, non si tratta solo di una difficoltà dei signori RE 1 di presa a carico concreta e di accudimento del figlio PI 1 per la quale una privazione della custodia (art. 310 CC) sarebbe stata sufficiente, ma proprio di una difficoltà ed incapacità di esercitare il ruolo di genitore nel senso più ampio del termine, e questo per una debolezza intellettuale e un’incapacità di partecipare all’educazione, dovuta per il padre anche alle sue prolungate assenze. La privazione dell’autorità parentale (art. 311 CC) non può quindi che essere confermata.
4. La reclamante chiede che il bambino sia affidato ai nonni materni. L’art. 316 cpv. 1 CC prevede che chi intende accogliere in affidamento un minore ha bisogno di un’autorizzazione dell’autorità di protezione dei minori o di un altro ufficio del suo domicilio designato dal diritto cantonale e soggiace alla loro vigilanza.
Le condizioni per l’autorizzazione sono contenute nell’Ordinanza sull’accoglimento di minori a scopo di affiliazione (Ordinanza sull’affiliazione, OAMin), che prevede quale criterio di giudizio preminente nella decisione sulla concessione o la revoca di un’autorizzazione il bene del minore (art. 1a cpv. 1 OAMin). L’autorizzazione può essere rilasciata soltanto se i genitori affilianti e i loro conviventi, per la loro personalità, salute e idoneità a educare l’affiliato, come pure per le condizioni d’abitazione, offrono garanzia per la cura, l’educazione e la formazione dell’affiliato e se non è messo in pericolo il bene degli altri figli che vivono nella famiglia affiliante (art. 5 cpv. 1 OAMin); essa deve essere rilasciata prima di accogliere l’affiliato (art. 8 cpv. 1 OAMin).
Il Canton Ticino si è avvalso della facoltà, prevista dall’ordinanza, di affidare tali compiti ad altre autorità anziché all’Autorità di protezione (v. art. 2 cpv. 1 a e cpv. 2 a OAMin).
Sulla base della delega di competenza di cui all’art. 22 della Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni (Legge per le famiglie), il Consiglio di Stato ha emanato il Regolamento della Legge per le famiglie, nel quale ha disciplinato i requisiti e la procedura per l’ottenimento dell’autorizzazione quale famiglia affidataria.
Nel suddetto regolamento, la competenza di autorizzare gli affidamenti famigliari ai sensi della legislazione federale è stata conferita all’Ufficio dell’aiuto e della protezione (art. 3 lett. a del Regolamento).
Per ottenere l’affidamento del nipote, i nonni materni devono quindi preventivamente ottenere la relativa autorizzazione; in sua assenza l’affido è, per legge, escluso.
In concreto, l’Ufficio dell’aiuto e della protezione ha esperito la valutazione di sua competenza ed ha concluso che la famiglia __________ non assolve i criteri per ottenere l’autorizzazione all’affido (rapporto Ufficio dell’aiuto e della protezione del 16 aprile 2014, pag. 3).
Detto in altri termini, l’autorizzazione è stata loro negata: l’affido del nipote non può, di conseguenza, entrare in considerazione.
In proposito è bene precisare che, ai sensi dell’art. 27 cpv. 2 OAMin, quando le competenze dell’autorità sono state affidate ad altri uffici, il ricorso contro le decisioni è retto dal diritto cantonale.
La Legge per le famiglie prevede che le decisioni del Dipartimento, alle quali sono equiparate le decisioni degli uffici subordinati, possono essere impugnate dinnanzi al Consiglio di Stato (art. 44 cpv. 1 in relazione con l’art. 80 lett. b LPAmm e 4 cpv. 4 della Legge sulle competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi dipartimenti); contro le decisioni del Consiglio di Stato in materia di autorizzazione ad accogliere minorenni in affidamento famigliare ai sensi dell’OAMin così come contro le decisioni di revoca di queste autorizzazioni è dato ricorso alla Camera civile del Tribunale di appello, ossia, dal 1° gennaio 2013, alla Camera di protezione (cfr. art. 48 lett. f n. 5 LOG); è applicabile la LPAmm (art. 45 cpv. 1 e 2 Legge per le famiglie).
Quindi, se la madre e/o i nonni non condividevano la mancata autorizzazione all’affido o le conclusioni del rapporto del 16 aprile 2014, lo dovevano contestare mediante ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni (art. 68 cpv. 1 LPAmm). Ciò non è stato fatto. Ogni contestazione in merito è quindi tardiva e comunque indirizzata all’autorità errata, la Camera di protezione ha unicamente una competenza in seconda istanza, per verificare la legittimità delle decisioni del Consiglio di Stato, non dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione.
5. Visto quanto sopra il reclamo è respinto e la decisione impugnata confermata. Tasse e spese di giustizia seguirebbero la soccombenza tuttavia, date le circostanze si rinuncia, in via eccezionale, al loro prelievo. Non può invece essere accolta la domanda della reclamante di essere ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria, la richiesta non essendo stata minimamente motivata né corredata dalla necessaria documentazione e difettando il reclamo di probabilità di esito favorevole (art. 3 cpv. 3 LAG).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è respinto e la decisione impugnata confermata.
2. La domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria è respinta.
3. Non si prelevano oneri processuali.
4. Notificazione:
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Comunicazione:
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Il giudice supplente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.